STATUTO SOCIETÀ ITALIANA PER L ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE SIOI PALAZZETTO DI VENEZIA PIAZZA DI SAN MARCO 51 00186 ROMA

Documenti analoghi
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione )

STATUTO DELLA S.I.A.

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL LABORATORIO PER LO STUDIO DEL RAPPORTO TRA AZIENDE, ISTITUZIONI E MERCATI

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONATI (UNGP) ARTICOLO 1

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

STATUTO DELL ISTITUTO INTERNAZIONALE JACQUES MARITAIN *

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura delle Marche STATUTO. (Anno 2011)

STATUTO della. Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia (FIOG)

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE CULTURA INFORMATICA

STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO BESOSTRI. 1) Per iniziativa del Comune di Mede, è costituita la Fondazione Teatro Besostri.

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, MOLISE, TOSCANA, UMBRIA

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

Associazione. Amici dell Archivio Fotografico Lucchese STATUTO. Amici dell. Archivio Fotografico Lucchese

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

AS.SO.DIP. STATUTO SOCIALE

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AMERICANI DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Transcript:

SOCIETÀ ITALIANA PER L ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE STATUTO SIOI PALAZZETTO DI VENEZIA PIAZZA DI SAN MARCO 51 00186 ROMA TEL. 06-6920781 FAX 06-6789102 sioi@sioi.org - WWW.SIOI.ORG

STATUTO STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA PER LA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (approvato dall Assemblea Generale nella sua seduta del 15 novembre 2001) Art.1 - La Società Italiana per la Organizzazione Internazionale, ente privato a struttura associativa senza fini di lucro, promuove la conoscenza dei problemi della politica internazionale allo scopo di contribuire all instaurazione di un giusto e pacifico assetto della comunità internazionale, al progresso dell unificazione europea e alla diffusione della conoscenza e della tutela dei diritti umani. La Società ha la propria sede in Roma. Sue sezioni sono stabilite in altre città italiane. Art. 2 - Per il raggiungimento dei propri fini, la Società: a) promuove e provvede alla pubblicazione di studi sui problemi politici, giuridici, economici e sociali della comunità internazionale, in vista di una efficiente e stabile organizzazione della pace; b) provvede, anche con pubblicazioni periodiche, alla documentazione ed alla discussione delle attività delle organizzazioni internazionali, cura la diffusione in Italia delle correnti di pensiero e dei punti di vista, ufficiali e privati, che si manifestino nelle altre Nazioni riguardo ai problemi internazionali, fa conoscere all'estero il più largamente possibile i contributi del pensiero italiano in materia; c) organizza convegni, seminari, conferenze e pubbliche discussioni per favorire la conoscenza dei problemi internazionali e diffondere nella pubblica opinione gli ideali e obbiettivi dell organizzazione internazionale e del processo di integrazione europea; d) promuove la formazione e l aggiornamento professionale di quanti, in particolare i giovani, - italiani o stranieri operano o aspirano ad operare nei diversi campi dell attività internazionale; e) predispone e realizza programmi di studi e ricerche e cura, anche con l assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, la ricerca scientifica e l approfondimento della conoscenza nel campo dell organizzazione internazionale da parte di studiosi e giovani italiani e stranieri; f) presta agli enti pubblici e privati competenti per le relazioni internazionali il proprio contributo di consulenza, studio e documentazione; g) collabora con organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi fini analoghi e partecipa a federazioni, comitati ed altri enti associativi a carattere internazionale.

Art.3. I soci della Società si distinguono in ordinari, onorari e collettivi. Possono far parte della Società come soci ordinari coloro italiani o stranieri - che per competenza e attività siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei suoi fini. La nomina dei soci è deliberata dall'assemblea generale a scrutinio segreto, su proposta del Consiglio direttivo. L'Assemblea generale potrà nominare soci onorari, scelti tra personalità che abbiano apportato un contributo significativo allo studio e allo sviluppo della cooperazione internazionale e all'attività delle organizzazioni internazionali. Possono far parte della Società come soci collettivi società, associazioni, enti pubblici o privati e istituzioni italiane o straniere. La loro nomina è deliberata dall'assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo. Ciascun socio collettivo designa un proprio rappresentante nella Società che esercita, in suo nome e per suo conto, i diritti dei soci ordinari della Società. Il rappresentante del socio collettivo può essere sostituito previa tempestiva comunicazione scritta al Segretario generale della Società. I soci collettivi possono designare membri del Consiglio direttivo della Società in un numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci collettivi stessi e comunque non superiore a cinque. I soci collettivi concorderanno tra di loro i nominativi dei loro rappresentanti nel Consiglio direttivo e ne daranno comunicazione all'assemblea generale. I soci collettivi possono richiedere alla Società lo svolgimento di studi o ricerche, la realizzazione di incontri e la preparazione di quaderni di documentazione su problematiche specifiche di loro interesse. La richiesta è diretta all'ufficio di presidenza della Società che ne autorizza l'esecuzione e ne fissa le modalità. I soci ordinari e collettivi sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali nella misura stabilita dall'assemblea generale. I soci si impegnano a cooperare con la Società per il raggiungimento dei suoi fini. Essi beneficiano dei servizi e delle attività predisposte dalla Società. La qualità di socio ordinario si perde per mancato pagamento delle quote sociali protrattosi per due anni consecutivi. Essa può inoltre essere revocata dall'assemblea generale per giusta causa. Art. 4. - Gli organi della Società sono: a) l'assemblea generale b) il Consiglio direttivo c) il Consiglio scientifico d) il Comitato per i Diritti umani e) l'ufficio di presidenza f) il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 5 - L'Assemblea generale è formata dai soci ordinari e collettivi, in regola con il pagamento della quota sociale, e dai soci onorari. Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno ed in sessioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata all'ufficio di presidenza da almeno un quinto dei soci (ordinari, collettivi e onorari). L'Assemblea generale discute l'attività della Società ed approva le relazioni sulle attività svolte presentate dal Consiglio direttivo. L'Assemblea generale approva altresì il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo della Società. L'Assemblea generale determina l'ammontare delle quote associative per i soci ordinari e collettivi. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammesso il voto per delega. Nessun socio potrà essere titolare di più di cinque deleghe. Nelle deliberazioni a voto palese, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Art. 6 - Il Consiglio direttivo è composto da: il Presidente, fino a quattro Vicepresidenti di cui uno designato dai soci collettivi, il Segretario generale e un numero di Consiglieri non inferiore a ventiquattro e non superiore a trentasei, tutti eletti dall'assemblea generale fra i soci a scrutinio segreto, salvo due designati dal Ministero degli Affari Esteri come membri di diritto e salvo i rappresentanti dei soci collettivi designati ai sensi dell'art.3. Fanno parte del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, anche i Presidenti delle Sezioni. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo sovrintende all'attività della Società e provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei suoi fini. Esso riferisce all'assemblea generale sull'attività della Società e ne attua le deliberazioni per il tramite dell'ufficio di presidenza. Il Consiglio direttivo approva il Regolamento per l'esecuzione del presente Statuto ed il Regolamento delle Sezioni. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. In caso di reiterata e non giustificata assenza dalle riunioni del Consiglio direttivo, i Consiglieri potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dall Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 7 - Il Consiglio scientifico è composto da nove membri nominati dall Assemblea dei soci tra esponenti del mondo culturale, accademico, economico e della pubblica amministrazione. I membri del Consiglio scientifico durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Del Consiglio scientifico fa parte di diritto il Presidente della SIOI. Il Consiglio scientifico formula pareri sui programmi di attività della Società e può, su richiesta degli organi competenti, sottoporre proposte. Il Consiglio scientifico si riunisce almeno una volta l anno su convocazione e sotto la presidenza del Presidente della SIOI. Art. 8 Il Comitato per i Diritti Umani si prefigge di diffondere la conoscenza di tali diritti e dei corrispondenti doveri e di contribuire all attuazione degli strumenti internazionali pertinenti, con particolare riguardo alle attività delle Organizzazioni internazionali per una loro efficace tutela. Esso è composto da membri di diritto (il Presidente della SIOI, i Presidenti dei propri Centri regionali e interregionali, i Presidenti delle Commissioni parlamentari per gli affari esteri e per la giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e il Segretario generale del Ministero degli affari esteri), da membri elettivi in numero non inferiore a 15 né superiore a 25 nominati per un triennio dall Assemblea generale della SIOI e da membri emeriti nominati dall Assemblea generale della SIOI secondo le modalità previste dal regolamento del Comitato. Il Comitato elegge per un triennio tra i propri componenti un ufficio di presidenza composto da un presidente, da uno a tre vicepresidenti e da un segretario generale, oltre che dal Presidente della SIOI. Il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento. Art. 9 - L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Segretario generale. L'Ufficio di presidenza ha i poteri di ordinaria amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo. L'Ufficio di presidenza è l'organo responsabile per quanto concerne l'instaurazione, la modifica e la cessazione dei rapporti di impiego nonché quelli di collaborazione, a tempo determinato o indeterminato, che si rendano necessari. L'Ufficio di presidenza nomina il direttore generale della Società, il direttore degli Studi e Pubblicazioni e il direttore amministrativo. L'Ufficio di presidenza può associare al direttore generale, qualora lo ritenga opportuno, un responsabile per specifiche attività di formazione. Alle riunioni dell'ufficio di presidenza può partecipare, su invito del Presidente, il Presidente del Comitato per i Diritti Umani. Art. 10 - Il Presidente è garante della continuità delle finalità e delle attività della SIOI, in conformità con le norme statutarie che le definiscono. Egli presiede l Ufficio di presidenza e ne indirizza le deliberazioni; sovrintende, in rappresentanza della Società, alle relazioni con le Istituzioni e gli Enti con i quali la SIOI intrattiene rapporti di collaborazione; assicura il coordinamento al massimo livello delle attività della Società.

Spetta al Presidente la rappresentanza legale della SIOI; egli può delegarla, anche per singole questioni, ad un altro membro dell Ufficio di presidenza. Art. 11 - Il Segretario generale sovrintende all esecuzione dei programmi generali di attività proposti dall Ufficio di presidenza e approvati dal Consiglio direttivo e in tale contesto può assolvere incarichi specifici attribuitigli dall Ufficio di presidenza. Egli coordina le attività della Società e delle sue Sezioni, sovrintende all amministrazione della Società secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto e presenta i progetti di bilancio all Ufficio di presidenza. Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato, uno designato dal Ministero degli Affari Esteri e il terzo eletto dall'assemblea generale. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori nella loro prima seduta. Art. 13 - Alle Sezioni della Società è preposto un Consiglio della Sezione. La nomina e la composizione di tale Consiglio, il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con gli organi centrali della Società sono disciplinati da un apposito regolamento. Art. 14 - Entro il 31 marzo di ogni anno il Segretario generale presenta al Consiglio direttivo il conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio, dopo averlo approvato, lo sottopone all'assemblea generale che lo discute e lo vota. Entro il mese di novembre il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo che dev essere sottoposto all'assemblea generale ai sensi dell'art. 5. Art. 15 - Le entrate della Società sono costituite: a) dalle quote dei soci; b) dai contributi dei soci collettivi; c) dai redditi patrimoniali; d) dai contributi, lasciti e donazioni di soggetti giuridici pubblici o privati, anche non italiani, compresi gli organismi internazionali; e) dai proventi delle pubblicazioni e delle altre attività della Società. Art. 16 - L'Assemblea generale stabilisce la quota annuale dei soci ordinari e il contributo annuale minimo dei soci collettivi. I soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto a ricevere la Rivista della Società "La Comunità Internazionale". Art. 17 - Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'assemblea generale, presente, direttamente o per delega, almeno un quinto dei suoi membri ed a maggioranza di due terzi dei votanti.