S T A T U T O. al Merito della Repubblica Italiana;

Documenti analoghi
ARTICOLO 9 - GRATUITA' DELLE CARICHE Le cariche dell'associazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso spese a piè di lista.

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

ALLEGATO A AL N DI FASCICOLO S T A T U T O

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

ANIMI Associazione Nazionale per l immigrazione

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

Associazione Italiana di Acustica

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

Associazione Per il Fermi

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

STATUTO. Associazione per la promozione e lo sviluppo socio-economico e culturale della città di Tuscania. Aggiornamento 25 febbraio 2012

STATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

REPUBBLICA ITALIANA ATTO DI COSTITUZIONE DELLA "ASSOCIAZIONE FRA GLI INSIGNITI DELLA ONORIFICENZA DI CAVALIERE DI GRAN CROCE DELL'ORDINE AL MERITO

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

Camperisti senza Frontiere

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

IRIS NETWORK STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO WELCOME. Art. 1 COSTITUZIONE

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

Amici del Cammino di Santiago

Associazione Torino Città Capitale Europea

STATUTO. Art. 2 Durata La durata dell associazione è a tempo indeterminato.

Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

STATUTO. Art. 2 L'associazione ha sede in Roma, via Atenione n. 34, ma può costituire sedi secondarie in Italia e all estero.

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Società Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Sessualmente Trasmissibili

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA. (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012)

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

STATUTO ASSOCIAZIONE TRENI STORICI LIGURIA

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

Allegato A Statuto dell'associazione di Promozione Sociale Associazione per lo Studio della Famiglia. Art. 1 (Denominazione e Costituzione)

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI ORATORIO SANTI AMBROGIO E CATERINA. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ZARLOT

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE RENDENA

Ordine dei giornalisti

STATUTO A.N.I.T. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO Approvato nell Assemblea straordinaria del 27 giugno 2017

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PAOLA PER I TUMORI MUSCOLO-SCHELETRICI ONLUS DENOMINAZIONE - SEDE SCOPO

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

Statuto Associazione culturale Altidona Belvedere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

La denominazione dell associazione comprende il nome dei soci fondatori.

STATUTO. Art.1 Costituzione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE YOU CLUB. ART. 1 Costituzione. ART. 2 Sede. ART. 3 Finalità

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI STATUTO

ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI DEL LAZIO. (Legge Regionale 10 maggio 1990 n. 53) STATUTO

PREVIASS II Cassa Interaziendale di Assistenza per le Aziende clienti del Gruppo Willis Italia S.p.A. Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE Associazione Amici del Farina Cittadella

Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea Via caduti per la libertà Albinea (RE) codice fiscale

STATUTO. dell'associazione denominata. È costituita l'associazione denominata "Associazione Previdenzialisti

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Associazione Ex Allievi di Villa Favorita Resina

STATUTO. dell'associazione di Volontariato Culturale CITTAVIVA - ONLUS, in Trieste

S T A T U T O. della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE Simple Function Point Association

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

Transcript:

1 ALLEGATO "A" AL N. 5796 DI FASCICOLO S T A T U T O Articolo 1 - DENOMINAZIONE E' costituita una Associazione denominata "Associazione fra gli Insigniti della Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana", siglabile "Associazione CAVALIERI di GRAN CROCE". Articolo 2 - SCOPO L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone: - di favorire rapporti di amicizia e di solidarietà fra tutti gli insigniti dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al Merito della Repubblica I- taliana; - di tenere alto il prestigio dell'onorificenza ricevuta; - di curare l'archivio Storico dei soci al fine di conservare la memoria delle o- pere da essi compiute nei rispettivi campi; - di raccogliere, perchè siano conservate e tramandate nel tempo, le notizie di interesse degli insigniti dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana; - di contribuire anche con finanziamenti ad ogni iniziativa comunque giovevole a migliorare la conoscenza degli istituti cavallereschi; - di dare in genere impulso ad ogni iniziativa diretta a promuovere il bene della collettività italiana sia a livello regionale che nazionale. L'Associazione per la realizzazione dei propri scopi inoltre potrà: a) - coordinare la propria attività con la Cancelleria dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana; b) - organizzare conferenze e manifestazioni di rilevante interesse culturale; c) - allacciare relazioni con altri enti ed organismi italiani e stranieri aventi scopi analoghi od affini; d) - collaborare ad iniziative sia di singoli che di associazioni pubbliche e private che tendano a raggiungere analoghi obiettivi.

2 L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione dei suoi scopi, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi, ma non può svolgere attività che non siano direttamente connesse a quelle statutarie ed istituzionali. Articolo 3 - DURATA La durata della Associazione è a tempo indeterminato. Articolo 4 - SEDE L'Associazione ha sede legale in Torino, via Ettore de Sonnaz n. 11, presso lo Studio FERRERI, e sede operativa nel luogo fissato dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 5 - SOCI Possono essere soci dell'associazione gli insigniti dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana che, interessati agli scopi dell'associazione, facciano domanda di ammissione e ne siano accolti. Il Consiglio di Amministrazione può conferire il titolo di socio onorario alle persone fisiche insignite del Cavalierato di Gran Croce ed alle persone giuridiche che abbiano acquisito il merito nei confronti dell'associazione. Spetta il titolo onorario di Fondatori a quanti hanno partecipato all'atto costitutivo ed a quanti aderiscano all'associazione entro il 31 dicembre 2007. Articolo 6 - PATRIMONIO Il patrimonio dell'associazione è costituito: - dalle quote annuali versate dai soci; - da contributi pubblici e privati; - dai proventi delle iniziative dell'associazione; - dai beni che diverranno, direttamente o indirettamente, di proprietà dell'associazione; - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Articolo 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

3 Articolo 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione: a) - l'assemblea dei soci, b) - il Consiglio di Amministrazione, c) - il Presidente, d) - i Revisori dei Conti. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese a piè di lista. E' prevista la nomina di cariche onorarie. Articolo 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e per la nomina delle cariche sociali e la eventuale nomina del Presidente onorario. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero. Per deliberare le modifiche al presente statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del numero dei soci e di ogni altra circostanza, può disporre che i soci esprimano il proprio voto per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell'assemblea stessa. Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti, tutti soci, variabile da tre a sette secondo la determinazione fatta dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di morte o dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad integrarsi mediante cooptazione. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

4 1. gestire l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 2. approvare i programmi di attività e la devoluzione delle somme a favore di specifiche attività purchè attinenti allo scopo dell'associazione; 3. determinare le quote associative; 4. predisporre il bilancio preventivo; 5. redigere il conto consuntivo; 6. deliberare in merito alle domande di ammissione dei soci ed alla nomina di soci onorari; 7. deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente. Articolo 11 - PRESIDENTE Il Presidente ha la legale rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea. Il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie fra i propri membri a maggioranza dei componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Articolo 12 - VICE PRESIDENTE Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età. I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio nel numero dallo stesso determinato. Articolo 13 - SEGRETARIO TESORIERE Il Consiglio di Amministrazione nomina all'interno dei suoi membri un Segretario Tesoriere che, sotto la vigilanza del Presidente al quale deve rispondere del proprio operato, ha il compito di dirigere l'amministrazione e di tenere la contabilità dell Associazione. Il Segretario Tesoriere ha il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie, anche rilasciando, sotto la sua responsabilità, deleghe e procure a terzi, e di intrattenere rapporti sia con enti pubblici e privati che con Banche e Istituti di Credito.

5 Articolo 14 - PROBIVIRI E' facoltà dell'assemblea nominare tre Probiviri specificandone durata, attri- buzioni e mansioni. Articolo 15 - REVISORI DEI CONTI La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili e nominati ogni tre anni dall'assemblea. I Revisori dei Conti sono rieleggibili. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I Revisori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee. Articolo 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualsiasi controversia dovesse sorgere, anche per l'interpretazione del presente Statuto, tra l'associazione ed i soci, ovvero tra soci, dovrà essere devoluta alla definizione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, amichevoli compositori, i quali decideranno "pro bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio. La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di Torino il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto. Articolo 17 - NORME FINALI Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia. Visto per inserzione e deposito. Torino, lì 15 gennaio 2007 F.ti: Giovanni QUAGLIA

6 Ottavio RICCADONNA Enzo GHIGO Carlo CALLIERI Paolo Emilio FERRERI Ernesto OLIVERO BOZZELLO Eugenio Pier Franco QUAGLIENI Mario GARAVELLI Alberto SCIOLLA Silvio PIERI Guido SERTORIO Valentino CASTELLANI Cornelio VALETTO Alessandro BARBERIS Goffredo SOTTILE Antonio Maria MAROCCO Andrea GANELLI