Municipio della Numero Data Città di ATESSA (Provincia di Chieti) 2 25/01/2014 Deliberazione di Consiglio Comunale Oggetto: OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA. PROVVEDIMENTI. Copia L anno 2014 addì 25 del mese di Gennaio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai sensi dell art. 39 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione. All appello risultano : Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente Cicchitti Nicola Sindaco SI Di Giacomo Clemente Consigliere SI Scarinci Antonello Consigliere SI Sciorilli Borrelli Giulio Consigliere NO De Fanis Luigi Consigliere NO De Virgiliis Mario Consigliere SI Testa Gilberto Consigliere SI Fantasia Giuseppe Nicola Consigliere SI Pellegrini Vincenzo Consigliere NO Menna Vincenzo Consigliere SI Menna Rocco Consigliere SI Antonini Tito Consigliere SI Cicchitti Marco Consigliere SI Milanese Melania Consigliere SI Palena Gianleucio Consigliere SI Di Pasquale Bruno Consigliere SI D'Amelio Luigi Consigliere SI Partecipa il Segretario Generale Vito Tenore il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere Menna Rocco alle ore 12.00 assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.
Il Presidente introduce l argomento e passa la parola al Sindaco che relaziona in merito alla proposta all Ordine del Giorno. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che, da parte dei contribuenti, sono pervenute numerose richieste di dilazionare debiti tributari non derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva ma da semplici avvisi bonari; TENUTO conto della situazione socio-economica del Paese e dell oggettiva difficoltà finanziaria in cui versano sia privati cittadini che le imprese a causa della mancanza di liquidità; RITENUTO dover rendere ancora più flessibile lo strumento del regolamento delle dilazioni nell ottica di estendere il più possibile la dilazione di pagamento ad un numero maggiore di contribuenti privati e di imprese che si trovano in condizioni di obiettiva difficoltà economica al fine di permettere una regolarizzazione delle posizioni debitorie; VISTA la delibera consiliare n. 454 del 12/04/2010 che ha approvato il regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria; VISTA la delibera consiliare n. 41 del 30/11/2013 che ha modificato il suddetto regolamento; RITENUTO necessario modificare il regolamento comunale vigente al fine di: VISTI: Ampliare il campo dei provvedimenti dilazionabili anche agli avvisi bonari; Abbassare l importo di ogni singola rata per i soli casi di avvisi bonari emessi in capo a contribuenti per utenze ad uso abitativo, ad 50,00; l art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni; l articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; l articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; VISTO lo statuto comunale; VISTI: il parere favorevolmente espresso dai responsabili del servizio interessato di regolarità tecnica ai sensi dell art. 49 del TUEL; il parere espresso dall organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta; Con 14 voti favorevoli, espressi da n. 14 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune; D E L I B E R A 1. Di apportare al vigente regolamento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria le seguenti integrazioni e modifiche: L articolo 1, comma 1, lettera a) è integrato nel seguente modo: a) Siano essi derivati da avvisi bonari, da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinario o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva ; L articolo 4, comma 1 è integrato nel seguente modo: La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall entità della somma da calcolarsi (in nessun caso l importo di ogni singola rata potrà essere inferiore ad 100,00, ad 50,00 nei soli casi di avvisi bonari emessi in capo a contribuenti per utenze ad uso abitativo) con riferimento all importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate: 2. di dare atto che le presenti modifiche entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione; 3. in forza del secondo comma, secondo e terzo periodo, dell art.52 del D.Lgs. n.446/1997, di demandare al Responsabile del settore economico-finanziario gli atti necessari alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell Economia e delle Finanze- Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale (Reparto 2) ed alla pubblicazione del testo aggiornato sul sito internet del Comune. 4. di dichiarare, con 14 voti favorevoli, espressi da n. 14 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
ALLEGATI: REGOLAMENTO CON MODIFICHE: le modifiche sono riportate in grassetto. Comune di ATESSA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA
Approvato con delibera consiliare n. 454 del 12/04/2010 Modificato con delibera consiliare n. 41 del 30/11/2013 INDICE: Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità Art. 3 Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento Art. 4 Modalità di dilazione e/o rateizzazione Art. 5 Interessi Art. 6 Domanda di concessione Art. 7 Procedimento Art. 8 Provvedimento di concessione o diniego Art. 9 Norme in contrasto Art. 10 Entrata in vigore
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere: a) Siano essi derivati da avvisi bonari, da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinario o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva; b) Siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola; c) Sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell azione amministrativa. Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA 1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. 2. Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative: a) Lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; b)qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch essa documentabile, che non consenta l assolvimento del debito tributario di cui al precedente art.1. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà e riferito:
1. per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda; 2. per le società di capitali, all anno precedente alla presentazione della domanda. Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO 1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e anche dopo l inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: a)inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; b)in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, il beneficio della rateizzazione scadrà immediatamente ed il residuo importo sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni c)è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi. 2. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l applicazione degli interessi. 3. La richiesta di dilazione e/o rateazione può essere presentata, anche dopo l inizio della procedura esecutiva; 4. (Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva) ABROGATO 5. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un unica soluzione. Art. 4 MODALITÀ DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE 1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall entità della somma da calcolarsi (in nessun caso l importo di ogni singola rata potrà essere inferiore ad 100,00, ad
50,00 nei soli casi di avvisi bonari emessi in capo a contribuenti per utenze ad uso abitativo) con riferimento all importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate: - fino a 258,24 discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti - fino ad 516,46 un massimo di 5 rate mensili - fino ad 2.582,28 un massimo di 24 rate mensili - fino ad 5.164,57 un massimo di 48 rate mensili - fino ad 25.822,84 un massimo di 60 rate mensili - oltre 25.822,85 un massimo di 72 rate mensili 2. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza. 3. Se l importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell ultima rata. 4. Le rate mensili scadono l ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo 5. Per piani di rateazione che prevedono un numero di rate maggiori di 72 o per proroghe di quelli previsti dal presente acquisto, si applica quanto stabilito dall art. 52, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, così come convertito con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98 ; Art. 5 INTERESSI 1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all interesse legale in vigore alla data di presentazione all Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite. Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all Ufficio Tributi di questo Ente. 2. La domanda dovrà contenere: a. l indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione; b. l esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc..); c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata: a. per le persone fisiche, dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa all ultimo anno d imposta utile; b. per le ditte individuali e lavoratori autonomi in contabilità semplificata, copia dell ultima dichiarazione presentata ai fini dell imposta sui redditi delle persone fisiche; c. per le ditte individuali in contabilità ordinaria e le società di persone, copia dell ultima situazione patrimoniale approvata e sintesi dell ultima situazione economica; b. per le società di capitali, copia ultimo bilancio approvato o in corso di approvazione;
In tutti i casi precedenti, il contribuente, può presentare, in copia, qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all art. 2 del presente Regolamento Art. 7 PROCEDIMENTO 1. L istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. 2. Nel corso dell istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. 3. Nell analisi delle situazioni economiche dei contribuenti, il funzionario dovrà attenersi alle comuni regole di analisi tecnica finanziaria. 4. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell atto di richiesta. 5. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. 6. L esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge n.445 del 2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell art. 11 del D.P.R. n.403/98. Art. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO 1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell istruttori compiuta. Decorso il termine di 30 giorni la
domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso. 2. Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l ammontare degli interessi dovuti, le modalità utilizzate per l analisi della situazione economica del richiedente. 3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrata dal Funzionario responsabile al Concessionario della riscossione. Art. 9 NORME IN CONTRASTO 1. Nelle more dell adeguamento dell ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti. 2. Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo, ed in particolare alle previsioni dall art.19 del DPR 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 10 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, vine sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE GENERALE F.to Menna Rocco IL SEGRETARIO F.to Dott. Vito Tenore Della suestesa deliberazione, ai sensi dell art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all albo Pretorio comunale on line per rimanervi 15 giorni consecutivi. ATESSA li 27/01/2014 Il Responsabile della Pubblicazione (F.to come in originale) IL SEGRETARIO GENERALE (F.to come in originale) Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, A T T E S T A Che la presente deliberazione: - E stata pubblicata all albo Pretorio comunale on line dal 27/01/2014 al 11/02/2014 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno pubblicazione ai sensi dell art. 134, comma 3 del Dlgs n.267/2000. 25/01/2014 decorsi 10 giorni dalla E stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267); ATESSA, lì IL SEGRETARIO GENERALE (F.to come in originale) E copia conforme all originale da servire per uso amministrativo ATESSA, li IL SEGRETARIO GENERALE