REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA CITTADINA

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CITTÀ DI CHIERI Provincia di Torino ATTI UFFICIALI REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL OSSERVATORIO SULLA SICUREZZA CITTADINA Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 105 del 15/09/2011 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.04.2012

INDICE Articolo 1 : FINALITA DEL REGOLAMENTO Articolo 2 : COMPETENZE Articolo 3 : COMPOSIZIONE Articolo 4 : SEDE DELLE RIUNIONI Articolo 5 : FUNZIONAMENTO Articolo 6 : DECADENZA E SOSTITUZIONE

Articolo 1 FINALITA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento è redatto al fine di istituire e regolare il funzionamento dell Osservatorio sulla Sicurezza Cittadina della Città di Chieri, di seguito Osservatorio. 2. Il Comune funge da promotore e coordinatore per il ruolo attribuitogli dall art 13 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000, e per l importanza che l iniziativa riveste in ambito pubblico e sociale. Articolo 2 COMPETENZE 1. L Osservatorio assolve compiti di tipo informativo e conoscitivo sulle problematiche che riguardano la sicurezza cittadina quali ad esempio: a. La circolazione stradale; b. La protezione civile; c. La microcriminalità; d. Il presidio del territorio; anche sulla base delle informazioni divulgabili in possesso della Polizia Municipale e delle altre forze di polizia operanti sul territorio cittadino. Articolo 3 COMPOSIZIONE 1. L Osservatorio è composto da: a. Sindaco o Assessore competente da lui delegato, che svolge le funzioni di Presidente; b. Numero 2 (due) Consiglieri Comunali rappresentanti dei gruppi consiliari che sostengano il Sindaco, di cui uno svolge le funzioni di Vice-Presidente; c. Numero 2 (due) Consiglieri Comunali rappresentanti dei rimanenti gruppi consiliari; d. Numero 4 (quattro) rappresentanti delle più rappresentative Associazioni cittadine operanti sulla Sicurezza. 2. I componenti indicati nel precedente comma 1, lettere b. e c. sono nominati dal Consiglio Comunale entro 3 (tre) mesi dall insediamento del nuovo Consiglio Comunale. 3. I componenti indicati nel precedente comma 1, lettera d. sono scelti dal Sindaco, su proposta delle Associazioni cittadine operanti sulla Sicurezza, entro 3 (tre) mesi dall insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

4. Il Dirigente competente per materia, o suo delegato, partecipa all Osservatorio e, tramite la propria struttura, fornisce assistenza amministrativa e tecnica e individua il Segretario verbalizzante delle sedute. 5. All Osservatorio partecipa, altresì, se nominato, il professionista incaricato della redazione dell Annuale sulla Sicurezza. 6. All Osservatorio sono sempre invitati e hanno facoltà di partecipare il Comandante competente per territorio dei Carabinieri e delle altre forze di polizia operanti sul territorio cittadino. Articolo 4 SEDE DELLE RIUNIONI 1. All Osservatorio si riunisce presso il Palazzo Comunale, di norma con cadenza trimestrale, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e ogni qualvolta lo reputi opportuno il Presidente. Articolo 5 FUNZIONAMENTO 1. La convocazione del Osservatorio è fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, a mezzo posta elettronica da spedire a ciascun Componente almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per la seduta. 2. I componenti dell Osservatorio di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b. e c., qualora siano impossibilitati alla partecipazione, possono delegare un altro componente del Consiglio Comunale di Chieri. 2 bis. I componenti dell Osservatorio di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d., qualora siano impossibilitati alla partecipazione, possono delegare un altro componente del Consiglio Direttivo della propria Associazione. 2 ter. Il Presidente dichiara deserta la seduta qualora, dopo mezz ora dall inizio della seduta, non sia presente la maggioranza dei membri in carica. 3. Per la validità delle sedute si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. 4. Durante i lavori sono possibili audizioni durante le quali, in relazione all argomento in discussione, sono invitati rappresentanti delle principali categorie o associazioni presenti sul territorio cittadino. 5. Le sedute sono pubbliche e di ogni seduta è redatto il verbale, sottoscritto da parte del Presidente e del segretario, e lo stesso è pubblicato, a cura del segretario, sul sito Internet del Comune. 6. Il Presidente dell Osservatorio, almeno una volta all anno, e di norma entro il 31 gennaio, consegna apposita relazione al Consiglio Comunale contenente considerazioni sulle condizioni della Sicurezza cittadina che è discussa in successiva seduta dello stesso Consiglio Comunale.

7. Ai sensi dell art 6 del Decreto Legge 31.05.2010, n.78, come convertito in Legge 30.07.2010, n. 122, la partecipazione all Osservatorio, sia dei componenti che degli altri soggetti partecipanti, è puramente onorifica e non sono previsti gettoni di presenza. Articolo 6 DECADENZA E SOSTITUZIONE 1. L assenza non motivata di un componente a 2 (due) riunioni dell Osservatorio comporta la decadenza dello stesso. 2. Nel caso di sopravvenute cause di decadenza per inadempienza, dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga, di norma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni e il componente subentrante cessa dall'incarico alla scadenza naturale dell Osservatorio.