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Transcript:

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXXX /Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Assenti: Presiede: Sandro Vannini Segretario: Luciano Moretti Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto Allegati N. 0

Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; - la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; - la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Approvazione delle Linee Guida relative all attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); - l istanza n. 51 del 17 gennaio 2013 con cui la il Sig. XXXXXX XXXX chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, 2/7

CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Omnitel XX (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A; - la nota del 18 gennaio 2013 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 18 giugno 2013 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 9 luglio 2013, poi aggiornata in data 11 settembre 2013; UDITA la sola parte istante nella suindicata udienza, vista l assenza dell operatore Vodafone; ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. L istante, intestatario di un contratto per servizi internet di tipo privato con Vodafone contraddistinto dal numero SIM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lamenta il mancato funzionamento della chiavetta internet in tutti i personal computers, fissi e portatili, come promesso in fase di stipula del contratto, nonché il malfunzionamento del collegamento ad internet per sette mesi. In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che: In data 24 dicembre 2010 l istante sottoscriveva, presso un negozio Vodafone, un contratto per l attivazione di una chiavetta internet funzionante tramite carta SIM dati numero XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che l offerta pubblicizzava come utilizzabile in tutti i tipi di personal computers, sia fissi che portatili. Riferisce l istante che, diversamente da quanto promesso dall operatore, la chiavetta internet non funzionava con il proprio computer portatile, ma soltanto con uno dei due computers fissi di sua proprietà; tornato presso il negozio Vodafone, venivano effettuati vari tentativi di attivare la chiavetta sul portatile dell istante, ma senza successo. Il negozio Vodafone, secondo quanto riferito dall istante, inviava apposite segnalazioni all operatore e, nel contempo, forniva all istante una chiavetta sostitutiva che, tuttavia, risultava anch essa malfunzionante, costringendo l istante a ritornare presso il negozio Vodafone per sporgere reclamo. L istante riferisce, altresì, che il collegamento ad internet non funzionava regolarmente, essendo soggetto a continue interruzioni. Nonostante i tentativi effettuati, l istante non riusciva a contattare direttamente l operatore, né sortivano effetto le segnalazioni inoltrate tramite il negozio Vodafone. 3/7

In data 2 gennaio 2013 l istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con esito negativo per mancata adesione dell operatore Vodafone. Con l istanza di definizione della controversia l istante ha chiesto, nel merito: 1) di risarcirmi per i danni subiti in più di sette mesi, il tempo perduto ( ) di andare in città per trovare posto internet ; 2) di risarcirmi per i danni di non rispettare il contratto per legge ; 3) che venga sistemata la chiavetta di internet ; 4) di risarcire a noi i danni in quanto siamo derubati da Vodafone. In data 18 febbraio 2013, nel rispetto dei termini procedimentali, l operatore Vodafone trasmetteva la propria memoria difensiva con la quale, rigettando ogni addebito, evidenziava quanto segue: che, immediatamente dopo la segnalazione dell istante, aveva iniziato le operazioni necessarie per ripristinare il servizio, ma che tali operazioni, proprio per la complessità del prodotto, non sono sempre di facile soluzione (cfr. pag. 1); che la rete in questione era allocata presso una centrale Telecom e, di conseguenza, l intervento richiedeva tempi maggiori rispetto al normale (cfr. pag. 1); che, nel caso in questione, l istante, a fronte di un disservizio protrattosi per sette mesi, aveva diritto, ai sensi di quanto previsto dalla Carta del Cliente, ad un indennizzo di euro 500,00. Chiedeva pertanto che, in caso di accoglimento dell istanza, l eventuale indennizzo da versare in favore del sig. XXXXXX XXXX non venga liquidato oltre la predetta cifra (cfr. pag. 2). In data 26 febbraio 2013 la parte istante, nel rispetto dei termini procedimentali, trasmetteva una memoria di replica nella quale rifiutava l offerta conciliativa formulata da Vodafone, ritenendo le sue ragioni molto più ampie, ed insisteva per la sostituzione della chiavetta internet secondo le promesse contrattuali. 2. Valutazioni in ordine al caso in esame. In via preliminare. In via preliminare, si rileva che la domanda di cui al punto 3) sopra riportato, avente ad oggetto la richiesta di sistemazione della chiavetta internet, è inammissibile in questa sede, esulando dalle competenze dell Autorità adita. Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell art. 19, comma 4, del Regolamento, l oggetto della pronuncia è limitato alla condanna dell operatore al rimborso di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. Anche le rimanenti domande, di cui ai punti 1), 2) e 4) sopra riportati, sarebbero inammissibili ai sensi dell art. 19, comma 4, del Regolamento sopra richiamato, il quale esclude dall oggetto della pronuncia ogni richiesta risarcitoria. Tuttavia, le domande in questione dovranno essere, in questa sede, correttamente interpretate, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell azione amministrativa, quali domande di condanna dell operatore al pagamento di un indennizzo in relazione agli 4/7

inadempimenti che venissero accertati con riferimento al lamentato malfunzionamento della chiavetta internet. Nel merito. In via generale si ricorda che, in conformità alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazione, di cui alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni (art. 3, comma 4), nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali e, in caso di disservizio, devono tempestivamente procedere a risolvere le problematiche riscontrate. Ne consegue che in tutti i casi di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, allorquando l utente non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato e l operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio a meno che l operatore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell art. 1218 del codice civile. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di avere adeguatamente informato l utente delle difficoltà incontrate nella soluzione del disservizio, non essendo da ritenersi sufficiente un mero richiamo formale ai motivi tecnici. Nel caso di specie, il Sig. XXXX lamenta che Vodafone, a far data dall attivazione del contratto, avvenuta nel dicembre 2010, non avrebbe garantito il corretto funzionamento della propria chiavetta internet, la quale, oltre a non risultare funzionante con il proprio computer portatile, forniva un collegamento soggetto a tante interruzioni. La circostanza del malfunzionamento della chiavetta internet de qua risulta pacifica e non contestata dal gestore. In particolare, a conferma dell assunto dell istante, si rileva che Vodafone, nella propria difesa, ha confermato di avere ricevuto la segnalazione del disservizio e, subito dopo, di avere avviato le operazioni necessarie per ripristinare il servizio, senza peraltro fornire nessuna prova al riguardo; Vodafone, in aggiunta, ha riferito che la problematica, stante la complessità del prodotto, non era di facile soluzione, anche in ragione dell allocazione della rete in centrali Telecom, ma non risulta che l operatore abbia fornito alcuna informazione all istante circa le difficoltà tecniche del caso, così come previsto dalla richiamata normativa. Alla luce di quanto sopra esposto, il comportamento della società Vodafone per i malfunzionamenti come sopra accertati integra una responsabilità contrattuale per inadempimento in capo a tale società ai sensi dell articolo 1218 del codice civile, in quanto essa non ha dato prova di avere provveduto a fornire il servizio con continuità ed efficienza, in conformità a quanto previsto dalla direttiva generale di cui sopra, e legittima il riconoscimento dell indennizzo previsto dalla normativa di settore a copertura dei disagi subiti. Nel caso di specie viene in rilievo l indennizzo previsto dall art. 5, comma 2, del Regolamento in materia di indennizzi approvato con Delibera n. 73/11/CONS, il quale prevede che nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard 5/7

qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento ; viene in rilievo, altresì, quanto stabilito dal comma 3 del medesimo art. 5, il quale prevede che se il malfunzionamento è dovuto al ritardo imputabile all operatore, nella riparazione del guasto, l indennizzo è applicabile all intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l effettivo rispristino della funzionalità del servizio. Con riferimento al periodo indennizzabile, l arco temporale di riferimento va individuato nei sette mesi intercorrenti tra il dicembre 2010 (mese in cui l istante, dopo aver acquistato la chiavetta internet de qua, ha sporto i primi reclami) e il luglio 2011 (mese in cui, secondo l univoca indicazione delle parti, il disservizio è stato risolto); l indennizzo ammonta pertanto alla somma complessiva di euro 525,00 (euro 2,50 moltiplicati per 210 giorni). Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore dell istante la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS. CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dall Avv. Raffaele Cioffi in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; UDITA l illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 6 febbraio 2015; Con voti unanimi D E L I B E R A in parziale accoglimento dell istanza avanzata in data 17 gennaio 2013 dal Sig. XXXXXX XXXX nei confronti di Vodafone Omnitel XX che l operatore provveda alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario: 1) dell importo di euro 525,00 a titolo di indennizzo per il malfunzionamento della chiavetta internet attiva con la SIM XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2) dell importo di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS. La somma così determinata a titolo di indennizzo di cui al precedente punto 1) dovrà essere maggiorato della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. 6/7

E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. L operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 7/7