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STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 22 settembre 2010 E-MAIL: segreteria2@studiocastelli.com Il D.l. 31.05.2010, n. 78, cd. Manovra correttiva è stato convertito nella nella Legge n. 122 del 30.07.2010. Facendo seguito alla nostra circolare del 11 giugno 2010 nuovamente si approfondiscono alcuni punti. MANOVRA CORRETTIVA Art. 12 - Doppio contributo INPS per i soci di Società a responsabilità limitata La partecipazione al lavoro aziendale del socio di società a responsabilità limitata con abitualità e prevalenza, determina l obbligo di iscrizione presso la gestione previdenziale Inps commercianti. I compensi percepiti come amministratore sono, invece, soggetti, al contributo alla gestione autonoma Inps (ex 10%) di cui alla Legge 335/95. L art. 12, comma 11, fornisce interpretazione autentica dell art. 1 comma 208 della Legge.662/1996 sancendo la compatibilità di detta duplice iscrizione. Questa interpretazione è in contrasto con l orientamento giurisprudenziale prevalente, ma conforme con la tesi da sempre sostenuta dall INPS. Ne consegue che il socio amministratore di una società a responsabilità limitata del settore commercio che presta anche attività lavorativa in detta società: - deve essere iscritto solo alla gestione separata Legge 335/1995 per il compenso quale amministratore, qualora l attività commerciale non sia abituale nè prevalente; - deve essere iscritto sia alla gestione dei commercianti che a quella separata Legge 335/1995 se l attività commerciale prestata ha i caratteri dell abitualità e prevalenza. Sono esclusi dall iscrizione Inps commercianti i professionisti che, ancorché soci di società a responsabilità limitata, svolgano in via prevalente la propria attività professionale e versino i contributi alla propria cassa di previdenza. Pagina 1 di 5

I soci di società a responsabilità limitata di gestione immobiliare, devono prestare attenzione alla propria posizione contributiva in quanto, l INPS, in relazione all entità del patrimonio immobiliare intestato alla società e ai redditi dalla stessa prodotta, potrebbe ritenere la sussistenza del requisito della commercialità con il conseguente obbligo di iscrizione all INPS. Art. 25 - Bonus fiscali, ristrutturazioni ed energia A decorrere dal 01.07.2010 è stata prevista l applicazione da parte delle banche e delle Poste Italiane di una ritenuta del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d imposta relativamente a spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd. 36%) o relativamente a spese sostenute per interventi di risparmio energetico (cd. 55%). In particolare il provvedimento del 30.06.2010 dell Agenzia delle Entrate ha stabilito: - Le tipologie di pagamenti assoggettati alla suddetta ritenuta (bonifici per la detrazione del 36% e pagamenti per la detrazione del 55%); - Le modalità di rilascio al soggetto sostituito della certificazione delle ritenute operate; - Le modalità di dichiarazione delle ritenute operate dalle banche e dalle Poste Italiane. Tra i vari chiarimenti si segnala quanto segue: Base di calcolo su cui operare la ritenuta L importo sul quale calcolare la ritenuta del 10% non deve comprendere l iva. Pertanto l ammontare di riferimento sarà dato da: importo totale fattura : 120 x 100 (l iva si presume sempre al 20%); su detto importo si applicherà quindi la ritenuta del 10%. Concorso di più obblighi di ritenute Nel caso in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista una ritenuta alla fonte, si deve applicare soltanto la ritenuta del 10%. E il caso ad esempio dei condomini che devono operare una ritenuta d acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d appalto di opere e servizi. Art. 21 - Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini iva Con provvedimento dell Agenzia delle Entrate da emanarsi saranno indicate le modalità e i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva di importo pari o superiore a 3.000. Pagina 2 di 5

Art. 42 - Reti d impresa E prevista l introduzione di una agevolazione per le reti d impresa consistente nella detassazione temporanea, della quota di utili destinati da ciascuna impresa al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato alla realizzazione, entro l esercizio successivo, degli investimenti comuni del programma di rete. Per rete d impresa si intende più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere..la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Il contratto di rete deve essere redatto sotto la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e deve essere iscritto presso tutti i Registri delle Imprese nei quali risultano iscritte le singole società partecipanti alla rete. L importo dell agevolazione, che non concorre alla formazione del reddito d impresa, non può eccedere 1.000.000; l agevolazione verrà concessa nel limite complessivo di 20.000.000 per l anno 2010 e di 14.000.000 per gli anni 2011 e 2012. Tale agevolazione è subordinata all autorizzazione in sede comunitaria e ad apposito Provvedimento attuativo dell Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 29.10.2010. Art. 26 - Disciplina dei prezzi di trasferimento nei gruppi internazionali In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell ambito delle operazioni infragruppo internazionali, i contribuenti non subiranno sanzioni se forniranno all Erario la documentazione attestante la congruità dei prezzi dichiarati. Tale documentazione verrà individuata da un Provvedimento dell Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro il 29.09.2010. Per i periodi d imposta precedenti a quello in corso al 31.05.2010, data di entrata in vigore del D.L. 78/2010, i contribuenti avranno 90 giorni per comunicare il possesso della documentazione. La suddetta comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate con la quale si dichiara di essere in possesso della documentazione appare particolarmente importante in quanto la norma precisa che in sua assenza le sanzioni per infedele dichiarazione tornano applicabili. Art. 22 - Nuovo redditometro Per i redditi relativi all anno 2009 e seguenti l Agenzia delle Entrate utilizzerà per gli accertamenti basati sulla capacità di spesa (cd. redditometro) delle nuove regole. Pagina 3 di 5

Il contribuente sarà a rischio di accertamento da redditometro nell ipotesi in cui il reddito dichiarato risulti inferiore di oltre il 20% a quello rideterminato, anche qualora detta anomalia si manifesti per un solo anno. In particolare la novità consiste nel fatto che tutte le spese sostenute dal contribuente, a prescindere dalla natura delle stesse, si presumono finanziate esclusivamente con il reddito prodotto nel medesimo periodo di imposta (in precedenza si faceva riferimento al reddito dell anno in corso e dei quattro precedenti). In caso di non congruità del reddito dichiarato rispetto a quello presunto, il contribuente dovrà fornire la prova che la capacità contributiva è derivata da redditi diversi da quelli esposti in dichiarazione (redditi esenti, dividendi tassati con ritenuta a titolo di imposta, disinvestimenti patrimoniali etc.). È bene quindi individuare preventivamente le specifiche fonti che giustificano un determinato tenore di vita e predisporre la documentazione atta a provare la provenienza dei mezzi finanziari/patrimoniali utilizzati per finanziare spese e investimenti; a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, tale documentazione può consistere in estratti conto bancari, dossier titoli, copia di bonifici, copia di assegni etc. Occorre, pertanto, che ciascuno conservi ordinatamente tutta la documentazione bancaria anche personale per almeno dieci anni. VARIE D.L. 40/2010, Art. 1, comma 1 - Comunicazioni delle operazioni effettuate con Paesi Balck List In data 7 agosto 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze riguardante l obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi Black List. Tale decreto oltre alla proroga della scadenza al 2 novembre precisa che entrano nell elenco anche le prestazioni da e verso paesi black list (Ue ed Extra Ue) che risultano escluse da Iva (e dunque senza obblighi di registrazione iva) per mancanza del requisito della territorialità. Si tratta, in particolare, dei servizi esteri che rientrano nell ambito degli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72. L inclusione negli elenchi riguarda le operazioni effettuate a partire dal 1 Luglio 2010. Sono escluse da questo elenco, con effetto già a partire dal 1 luglio 2010 tutte le operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72) rese e ricevute da parte di contribuenti che hanno optato per la dispensa da adempimenti in base all art. 36-bis del DPR 633/72. Con Decreto del Ministero dell economia datato 5 Agosto 2010 è stato rivisto l elenco dei paesi black list, con l esclusione da detto elenco di: - Malta; Pagina 4 di 5

- Cipro; - Corea del sud. Cessioni di immobili inseriti in aree di recupero la loro cessione verrebbe considerata dall Erario come cessione di area edificabile anziché come cessione di fabbricato. Con la risposta della DRE Emilia Romagna prot. 909-28406/2010, l Agenzia delle Entrate conferma quanto già sostenuto nella risoluzione ministeriale 395/E/2008. In tale risoluzione essa sosteneva che i fabbricati inseriti in aree interessate da piani di recupero perdano la natura di immobile per essere assorbiti dall area su cui insistono; ciò comporta che la cessione di un fabbricato viene qualificata dall Erario come cessione di area edificabile con conseguente tassazione della plusvalenza. La DRE afferma anche è possibile procedere alla rivalutazione delle aree fabbricabili, prevista dall art. 7 della Legge 448/2001 riproposta dalla finanziaria 2010. Si ricorda che il termine per effettuare la rivalutazione delle aree fabbricabili è il 31 ottobre 2010. Porgiamo i migliori saluti Studio Castelli Professionisti Associati Pagina 5 di 5