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20 Sezione seconda DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4105 Tutela, conservazione e salvaguardia delle falde acquifere sotterranee. Utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia mediante movimentazione di fluidi sotterranei. Disposizioni in merito alle modalità di riconoscimento di uso delle risorse geotermiche. L. 896/1986, Dpr 395/1991, L. 99/2009 e Lr 40/1989. [Acque] L Assessore alle Politiche della Mobilità e infrastrutture, Renato Chisso riferisce quanto segue. Con l art. 55 bis della Lr 10.1.1989, n. 40, la Regione del Veneto, ha stabilito le disposizioni, fino all entrata in vigore della specifica disciplina regionale, per il rilascio delle concessioni in materia di risorse geotermiche, di cui alla L. 9.12.1986, n. 896, recentemente modificata dalla L. 23.7.2009, n. 99, e al Dpr 27.5.1991, n. 395. La tipologia di risorsa geotermica alla quale si riferisce il presente provvedimento riguarda gli scambi termici con il suolo e il sottosuolo mediante movimentazione di fluidi geotermici sotterranei aventi una temperatura convenzionale di almeno 15 C, tutto ciò a seguito dell entrata in vigore della citata L. 99/2009, che ha definito tale temperatura, precedentemente stabilita in 25 C. Da questo ne è derivato che, dalla data di entrata in vigore della L. 99/2009, le concessioni di derivazione per scambio termico rilasciate dal Genio civile regionale, ai sensi del R.D. 1775/1933, rientrano ora nell ambito delle concessioni geotermiche, poste in capo alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, ancorchè in parte autorizzabili con le procedure di cui al RD 1775/1933., con deliberazione n. 2245 in data 9.8.2002, ha stabilito di subordinare ogni autorizzazione regionale alla ricerca e ogni concessione geotermica, all acquisizione di ulteriori conoscenze di carattere generale, sull utilizzabilità delle risorse geotermiche presenti nel sottosuolo della regione Veneto, al fine di consentire una valutazione complessiva circa la compatibilità delle estrazioni e dello sfruttamento nel tempo dei giacimenti e a tutela degli equilibri idrodinamici degli acquiferi. Con il medesimo provvedimento, al fine di acquisire le conoscenze indispensabili al corretto utilizzo e gestione delle risorse geotermiche presenti in un area importante ed estesa quale quella del portogruarese, la Giunta regionale ha approvato il primo progetto di studio generale presentato dal Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, denominato Indagine sulle acque sotterranee del portogruarese, e ha affidato al Consorzio medesimo l incarico per l attuazione degli studi previsti dallo studio generale, in collaborazione con la Direzione regionale competente., con deliberazione n. 4098 del 18.12.2007, ha preso atto delle risultanze di tale studio, che ha evidenziato le connotazioni e le potenzialità delle storiche risorse geotermiche presenti e la necessità di una razionalizzazione del loro utilizzo. Si evidenzia, inoltre, la necessità di un monitoraggio idrogeologico anche in continuo (attraverso pozzi esplorativi appositamente realizzati) come strumento necessario per un efficace controllo e gestione delle risorse nei comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto. Da tale studio emerge che la gestione sostenibile della risorsa geotermica a bassa entalpia si basa sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: - eliminazione degli sprechi; - aumento dell efficienza energetica; - compatibilità geologica dei prelievi; - equilibrio idrogeologico; - disciplina amministrativa degli utilizzi. I provvedimenti regionali sono precisati al comma 1, del citato art. 55 bis, della Lr 40/1989: a) le concessioni per le derivazioni di interesse locale, definite come quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico (art. 1, comma 5, L. 896/1986), sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla Lr 40/1989, ad esclusione dell articolo 15; b) le concessioni per le piccole utilizzazioni locali, cioè reperibili a profondità inferiori a 400 metri e con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici (art. 1, comma 6, L. 896/1986), sono rilasciate dal dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, con le procedure di cui al RD 11.12.1933, n. 1775, Testo unico delle acque pubbliche. L istruttoria di queste domande era stata attribuita con Dgr n. 2306 del 22.6.1998 al Genio civile regionale competente per territorio. In applicazione alle disposizioni della Dgr 2245/2002, si ritiene di stabilire le modalità di riconoscimento di uso delle risorse geotermiche, riportate nell Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, limitatamente alla citata zona del portogruarese oggetto di specifico studio. Nel citato Allegato A, a fronte di alcune richieste pervenute agli uffici regionali, per le di piccole utilizzazioni locali sono stabilite le modalità per il riconoscimento di antico uso geotermico, di cui alla let. b) dell art. 2 del RD 1175/1933. Per la restante parte del Veneto, l avvio dell istruttoria è subordinato alle risultanze dello studio biennale Strige sulla risorsa geotermica nel Veneto, affidato all Arpav, con Dgr n. 4102 del 18.12.2007 e alle decisione che saranno successivamente assunte. Si ritiene di incaricare la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive dell adozione di tutti i necessari provvedimenti. Il Relatore conclude la propria relazione, e propone all approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento: Udito il relatore, incaricato dell istruzione dell argomento in questione ai sensi dell art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

21 Visti il R.D. 29.7.1927, n. 1443 e il RD 11.12.1933, n. 1175; Viste la L. 9.12.1986, n. 896, modificata dalla L. 23.7.2009, n. 99, e il Dpr 27.5.1991, n. 395; Viste la Lr 10.10.1989, n. 40, la Lr 13.4.2001, n. 11 e la Lr 30.01.2004, n. 1; Viste la Dgr n. 2245 in data 9.8.2002, la Dgr n. 4098 del 18.12.2007 e la Dgr n. 4102 del 18.12.2007; delibera 1. di stabilire, per quanto riportato nelle premesse, le modalità per il riconoscimento di uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia mediante movimentazione di fluidi sotterranei, già sospeso per l intero territorio regionale dalla Dgr n. 2245 del 9.8.2002, limitatamente alle falde sotterranee della zona del portogruarese (comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto), con le modalità riportate nell Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 2. di stabilire, inoltre, per tutto il Veneto, le modalità, stabilite dal citato Allegato A, per la presentazione delle domande di riconoscimento di antico uso geotermico, di cui alla let. b) dell art. 2 del RD 1175/1933; 3. di stabilire che per la restante parte del Veneto, l avvio dell istruttoria per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni geotermiche è subordinato alle risultanze dello studio biennale Strige sulla risorsa geotermica nel Veneto, affidato all Arpav, con Dgr n. 4102 del 18.12.2007 e successivi provvedimenti; 4. di incaricare la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive dell adozione di tutti i necessari provvedimenti, per quanto di competenza. Allegato A Disposizioni in merito alle modalità di riconoscimento di uso delle risorse geotermiche Normativa di riferimento Le risorse geotermiche rientrano tra le sostanze minerali di miniera di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443. In particolare, l art. 1 così recita: La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge. Tali risorse e sono principalmente disciplinate, a livello statale, dalla L. 9.12.1986, n. 896, recentemente modificata dalla successiva L. 23.7.2009, n. 99, e dal Dpr 27.5.1991, n. 395. La tipologia di risorsa geotermica alla quale si riferisce il presente provvedimento riguarda gli scambi di calore con il suolo e il sottosuolo mediante movimentazione di fluidi sotterranei aventi una temperatura pari o superiore a 15 C. In particolare, la L. 9.12.1986, n. 896 stabilisce che: 4. Sono risorse geotermiche d interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine. 5. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi. 6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici. 7. È esclusa dall applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico. Ai sensi del Dpr 395/1991 si intende per: risorse geotermiche l energia termica derivante dal calore terrestre estraibile mediante fluidi geotermici; fluidi geotermici i fluidi, con eventuali sostanze associate, derivanti da processi naturali di accumulo e riscaldamento e che vengono estratti sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi, ovvero derivanti da processi artificiali conseguenti all immissione di fluidi nel sottosuolo; sostanze associate le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione o in altra forma insieme ai fluidi geotermici; usi energetici l utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili mediante la realizzazione di un progetto geotermico; progetto geotermico un progetto finalizzato alla realizzazione di un obiettivo energetico, comprendente l insieme di attività, opere ed impianti necessari per la produzione e l utilizzazione di energia contenuta nel fluido geotermico; ricerca l insieme delle operazioni volte all accertamento dell esistenza e della consistenza delle risorse geotermiche, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l esecuzione di rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi e di delimitazione, di prove di produzione anche prolungate, nonché di prove di stimolazione e di acidificazione e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e delle sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota, per uso prevalentemente energetico. Le prove sono comprensive dello smaltimento in superficie o nel sottosuolo dei fluidi geotermici; coltivazione l insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, comprendente in particolare l esecuzione di pozzi destinati alla produzione, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie, la produzione dei fluidi stessi, il loro trattamento ed il loro smaltimento in superficie e in sottosuolo, il monitoraggio degli effetti della produzione e dello smaltimento; iniezione l immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarne calore; reiniezione la reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione.» La Regione del Veneto, con l art. 55 bis della Lr 10.1.1989, n. 40, ha stabilito le disposizioni per il rilascio delle concessioni in materia di risorse geotermiche. In particolare, il comma 1 del citato art. 55 bis stabilisce che:

22 «1. Fino all entrata in vigore della specifica disciplina regionale in materia di risorse geotermiche delegate alle Regioni, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 e del Dpr 27 maggio 1991, n. 395, si applicano le seguenti disposizioni: a) le concessioni per le derivazioni di interesse locale come definite dall articolo 1, comma 5 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla presente legge, ad esclusione dell articolo 15; b) le concessioni per le piccole utilizzazioni locali come definite dall articolo 1, comma 6 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Dirigente Generale della Direzione regionale Geologia e Ciclo dell acqua, con le procedure di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775; c) non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche nell ambito delle aree già assoggettate a concessioni termali, e del Bacino Termale Euganeo come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni; c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1 marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti.» L istruttoria relativa alle concessioni di piccole utilizzazioni locali è stata attribuita con Dgr n. 2306 del 22.6.1998 al Genio civile regionale competente per territorio. Il Piano di Tutela delle Acque, di cui all art. 121 del D.lgs 152/2006, approvato dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5.11.2009, stabilisce all art. 31 (Scarichi nel sottosuolo) delle Norme tecniche di attuazione: «1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga al divieto, la Provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo. La Provincia può autorizzare altresì, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell assenza di sostanze estranee, gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera. All istanza di autorizzazione deve essere allegata una valutazione dell impatto sulla falda, dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente. L autorizzazione allo scarico in falda dovrà prevedere la prescrizione dei controlli qualitativi sull acqua prelevata e su quella restituita, specificandone frequenza e modalità. A tal fine l Arpav, a spese del soggetto richiedente l autorizzazione, accerta le caratteristiche qualitative delle acque di scarico esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Nel caso di scarico di acque nel sottosuolo va assicurato l isolamento degli acquiferi non interessati dallo scarico stesso. 3. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda è autorizzata dalla Provincia. 4. Vista la particolarità idrogeologica del territorio dei comuni del Veneto orientale compresi tra i fiumi Livenza e Tagliamento, l Autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare la reimmissione di acque utilizzate per scambio termico anche in falde appartenenti alla stessa formazione di provenienza secondo le modalità dell art. 64 del Dpr n. 395/91 e le disposizioni tecniche specifiche che verranno indicate all atto della concessione alla derivazione.» Oltre al citato art. 31, il Piano di Tutela delle Acque stabilisce ulteriori disposizioni per gli utilizzi geotermici agli artt. 20, 30, 37, 39 e 40. Fino all entrata in vigore della L. 23.7.2009, n. 99, di abbassamento a 15 C della temperatura convenzionale dei fluidi geotermici, il Genio civile regionale ha istruito e rilasciato le concessioni di derivazione di acqua per scambio termico per temperature inferiori a 25 C. Valutazione di impatto ambientale (VIA) I rilasci delle nuove concessioni geotermiche sono assoggettati alla normativa sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del D.lgs 3.4.2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», come di modificato dal D.lgs 16.1.2008, n. 4 e, per quanto compatibile, della Lr 26.3.1999, n. 10, «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d impatto ambientale le domande». Per i nuovi permessi di ricerca, la let. b), del punto 2, dell Allegato IV al D.lgs 152/2006, stabilisce che le attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all art. 2, comma 2, del R.D. 29.7.1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie, sono sottoposti alla Verifica di assoggettabilità alla VIA, di competenza delle regioni. Con Dgr n. 327 del 17.02.2009, Allegato B, è stato disposto che: - la Regione è competente in materia di VIA per i progetti riguardanti le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, di cui alla let. v) del Allegato III, alla Parte II del D.lgs n. 152/2006; - la Provincia è competente per la Verifica di assoggettabilità dei progetti di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all art. 2, comma 2, del R.D. 1443/1927, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie di cui alla let. v), punto 2, Allegato IV, alla Parte II del D.lgs n. 152/2006. Iter amministrativo regionale per la zona del portogruarese, con deliberazione n. 2245 in data 9.8.2002, ha stabilito di subordinare ogni autorizzazione regionale alla ricerca e ogni concessione geotermica, all acquisizione di ulteriori conoscenze di carattere generale, sull utilizzabilità delle risorse geotermiche presenti nel sottosuolo della regione Veneto, al fine di consentire una valutazione complessiva circa la compatibilità delle estrazioni e dello sfruttamento nel tempo dei giacimenti. Con il medesimo provvedimento, al fine di acquisire le conoscenze indispensabili al corretto utilizzo e gestione delle risorse geotermiche presenti in un area importante ed estesa quale quella del portogruarese, la Giunta regionale ha approvato il primo progetto di studio generale presentato dal Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, denominato Indagine sulle acque sotterranee del portogruarese, e ha affidato al Consorzio medesimo l incarico per l attuazione degli studi previsti dallo studio generale, in collaborazione con la Direzione regionale competente.

23, con deliberazione n. 4098 del 18.12.2007, ha preso atto delle risultanze di tale studio, che ha evidenziato le connotazioni e le potenzialità delle storiche risorse geotermiche presenti e la necessità di una razionalizzazione del loro utilizzo. Si evidenzia, inoltre, la necessità di un monitoraggio idrogeologico anche in continuo (attraverso pozzi esplorativi appositamente realizzati) come strumento necessario per un efficace controllo e gestione delle risorse nei comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto. Da tale studio emerge che la gestione sostenibile della risorsa geotermica a bassa entalpia si basa sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: - eliminazione degli sprechi; - aumento dell efficienza energetica; - compatibilità geologica dei prelievi; - equilibrio idrogeologico; - disciplina amministrativa degli utilizzi. In considerazione dell unicità e delle peculiarità espresse dal bacino geotermico della citata zona del portogruarese, risulta inoltre necessario, a tutela della risorsa nota e storicamente utilizzata, assoggettare tutti gli scambi termici con il suolo e il sottosuolo mediante movimentazione di fluidi sotterranei con potenza termica complessiva inferiore a 20.000 kilowatt termici, alle procedure previste dalla Lr 40/1989 per le derivazioni di interesse locale, con rilascio dei provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria a cura della competente Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive. Tutto ciò indipendentemente dalla profondità dei pozzi e della potenza termica. Visti gli studi effettuati sul citato bacino del portogruarese, vista la L. 99/2009 che abbassa a 15 C la temperatura convenzionale dei fluidi geotermici, assorbendo quindi i prelievi precedentemente non classificabili come geotermici, occorre provvedere a: 1. riconoscere l esistenza e la potenziale coltivabilità del Bacino Idrotermominerale Omogeneo Geotermico Portogruarese, delimitato provvisoriamente dai limiti amministrativi dei citati comuni e da delimitare, per i territori contermini, con successivo provvedimento; 2. stabilire che per i territori di cui al punto 1 entro la data del 31.12.2010 dovranno presentare domanda di riconoscimento di utilizzo geotermico, compilando l allegata scheda (Allegato A/1) che costituisce parte integrante al presente provvedimento tutti i seguenti soggetti: a) coloro che hanno intenzione di presentare o abbiano già presentato domanda per il rilascio del permesso di ricerca o della concessione geotermica; b) coloro che sono titolari di concessione o permesso di ricerca per scambio termico, rilasciato dal Genio civile regionale, ai sensi del R.D. 1775/1933, nell intervallo di temperatura 15-25 C e tutti coloro che hanno presentato domanda di permesso in tal senso; c) gli utilizzatori della risorsa ante L. 99/2009 che intendono richiedere il riconoscimento all uso geotermico, ancorché precedentemente non comunicato. Riconoscimento di antico uso geotermico Come prece demente evidenziato, per il rilascio delle concessioni relative alle piccole utilizzazioni locali, cioè reperibili a profondità inferiori a 400 metri e con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici, si applicano le procedure di cui al RD 1775/1933. Tale norma all art. 2, let b) stabilisce che possono derivare e utilizzare acqua pubblica coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, (13.9.1854-12.9.1884) hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio. Si stabilisce quindi, a fronte della sopravvenuta L. 99/2009, e per tutto il Veneto il termine del 31.12.2010 per la presentazione delle istanze mediante scheda (Allegato A/1) per il riconoscimento di antico uso geotermico rientranti nella fattispecie di cui alla let. b) dell art. 2 del RD 1175/1933, all interno delle modalità di rilascio stabilite dal comma 1, let. b) del citato art. 55 bis, della Lr 40/1989. Compilazione delle domande La domanda deve essere presentata compilando l allegata scheda (Allegato A/1). La scheda può essere presentata in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili, con l obbligo di nominare un unico rappresentante. Se i pozzi posseduti sono più di uno compilare una scheda per ogni pozzo. La scheda va compilata, sottoscritta e inviata in duplice copia entro la data del 31.12.2010. La spedizione dovrà avvenire a mezzo raccomandata e farà fede il timbro postale di spedizione. Nel caso di riconoscimento di antico uso, si dovrà allegare copia della documentazione storica comprovante l esistenza dell utilizzo nel trentennio 13.9.1854-12.9.1884. Pertinenze Costituiscono pertinenze le opere di captazione fino all apposito dispositivo automatico di misurazione della portata. Le pertinenze sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale. Polizia mineraria Con Lr 13.4.2001, n. 11 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 48, le funzioni di polizia mineraria e polizia giudiziaria relative alle risorse geotermiche su terraferma, conferite alle Regioni dal D.L.vo 112/1998, sono state sub-delegate alle Province, a decorrere dal 21.2.2001. Regime sanzionatorio La mancata segnalazione di uso geotermico potrà comportare, d ordine della Regione, l obbligo di chiusura, a spese del proprietario, delle strutture di prelievo realizzate. Campo di applicazione Le presenti disposizioni non si applicano alla disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali termali. Per la restante parte del Veneto, l avvio dell istruttoria per il riconoscimento di utilizzo geotermico è subordinato alle risultanze dello studio biennale «Strige» sulla risorsa geotermica nel Veneto, affidato all Arpav, con Dgr n. 4102 del 18.12.2007.

24 Allegato A/1 Oggetto: segnalazione di rinvenimento di risorsa geotermica. Raccomandata R.R. Bollo da 14,62 Alla Regione del Veneto Direzione Geologia e Attività Estrattive Calle Priuli, Cannaregio, 99 30121 Venezia Il sottoscritto/la sottoscritta Ditta ragione socale unico titolare rappresentante in contitolarità con (allegare nominativi) residente/con sede in via n. del Comune di prov. ( ) via n. cap P.Iva / C.F.: telefono segnala il rinvenimento di risorsa geotermica ad uso scambio termico mediante movimentazione di fluidi sotterranei (art. 55 bis della Lr 40/1989) nel sito del Comune di Prov. ( ) via n. mappale n. foglio _ (1) di proprietà della Ditta medesima o di proprietà di per la quantità di litri al secondo (l/s), alla temperatura di C quantità media giornaliera mc, portata massima l/s prelievo: continuo discontinuo estrazione: naturale meccanica frequenza di prelievo (mesi/anno) G F M A M G L A S O N D (mesi) (giorni/anno) concessione già concessa/in fase di rilascio dal Genio civile di con provvedimento n. in data per utilizzo con una portata di (l/s) dichiarata al Comune di per utilizzo costituisce antico uso geotermico non dichiarato. Allega documentazione storica sull utilizzo nel trentennio 13.9.1854-12.9.1884. non comunicato. prelevata da: corso d acqua sorgente falda sotterranea: Profondità metri Diametro prelievo mm Opera realizzata in data costituisce l unico impianto da fonti rinnovabili è in aggiunta all impianto/i da fonti rinnovabili potenza termica impianto geotermico kw termici classe di isolamento dell edificio servito richiede il rilascio dell atto di riconoscimento del diritto d uso Si impegna altresì a produrre successivamente secondo le modalità che verranno stabilite, la documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di concessioni di risorsa geotermica. Firma (1) Allegare corografia 1:25.000 e copia di estratto catastale 1:2000 con individuato il pozzo. Se i pozzi posseduti sono più di uno compilare una scheda per ogni pozzo e una corografia d insieme. N.B. - Una fotocopia di questa domanda va conservata dal titolare assieme alla ricevuta postale della raccomandata ed esibita in caso di controllo effettuato da parte degli uffici competenti DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4198 Dgr n. 359 del 13 febbraio 2004: Accreditamento degli organismi di formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell elenco regionale. Nuove modalità di presentazione delle richieste. [Formazione professionale e lavoro] (omissis) delibera 1. di approvare l Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - disciplinante le nuove modalità per le presentazione delle istanze di accreditamento ed iscrizione nell elenco regionale di cui alla Legge regionale n. 19/2002, che sostituisce l allegato A alla Dgr n. 359/2004; 2. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Formazione l assunzione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l esecuzione del presente deliberato, anche apportando i successivi adeguamenti tecnici che dovessero risultare necessari per migliorare l applicazione, nel quadro dei principi di cui alle Ll.rr. n. 1/97, n. 19/02 e della L. n. 59/97, art. 4; 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito internet regionale. (L allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, a pag. 80, ndr) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4243 Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direttiva 30 ottobre 2008, Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell architettura rurale ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 378 e del Dm 6 ottobre 2005. Programma di interventi triennale. [Ambiente e beni ambientali] (omissis)