Decreto del Commissario,ad acta

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REGIONE LAZIO Decreto del Commissario,ad acta (delibera del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012) Proposta n. 27454 dci 28112/2012 Oggetto: Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato Pagina 1/9 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato IL COMMISSARIO AD ACTA VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, Il.6 e successive modificazioni; VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.l del 6 settembre 2002; VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: "Riordino 'della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. l della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " e successive modificazion i; VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.i, comma 180, della Legge 311/2004" e n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'allo dell'accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 31/12004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del ''Piano di Rientro"; Pagina 2/9

IL COMMISSARIO AD ACTA segue decreto no del RILEVATO, in particolare, che, tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla ridefinizione della rete e dell'offerta di servizi ospedalieri; PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, il Dott, Enrico Bondi, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, tino alla data di insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Lazio; PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato alla Presidente pro-tempore della Regione Lazio con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012; PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 201 I il Dot1. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione de!l' incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010; PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, il Dot1. Gianni Giorgi è stato nominato sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e di riqualificazione del SSR laziale con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 20 IO, con particolare riferimento, tra l'altro, all'intervento di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale; PRESO ATTO che tra gli interventi prioritari assegnati al Commissario ad acta per la realizzazione del suddetto Piano di Rientro vengono annoverati, tra gli altri, il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza ed efficacia; VISTA la L,R, n, 14 del Il agosto 2008 e s,m,i, relativa all'assestamento del bilancio 2008 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario regionale; Pagina 3/9

IL COMMISSARIO AD ACTA segue decreto no del VISTO, in palticolare, il comma 73 dell'art. l della suddetta legge regionale nella parte in cui dispone che, "aifìni del rispetto del! 'obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, previsto dall 'articolo l, comma 98, della Legge 311/04, dall 'articolo l, comma 198, della Legge 266/05 nonché dall'articolo 1, comma 565, della Legge 27/12/06 n. 296 e ai.fini del Piano di rientro nel! 'equilibrio economico-fìnanziario previsto dall 'Accordo di cui all 'articolo l, comma J80, della Legge 3 JJ/04, le medesime Aziende ed Enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire esplicito parere positivo motivato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per personale"; VISTO il comma 74 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che, "ai,fini dell'istruttoria per l'espressione del parere motivato da parte del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente misure di riorganizzazione e riconversione, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture e delle risorse umane di.sponibili nonché delle prestazioni effettuate e della produttività dimostrala negli anni"; VISTO, altresì, il comma 75 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che "alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto dì procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l'eventuale reclutamento di profili infungihili ed indi~pensabilialfine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale"; VISTA l'rntesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente ii Patto per la salute perglianni 2010-2012; Pagina 4/9

IL COMMISSARIO AD ACTA segue decl'eto no del PRESO ATTO che l'art. 13, comma 14 del Patto per la Salute 20 I0-2012 prevede che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della suddetta Intesa, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro secondo programmi operativi predisposti dal Commissario ad acta; PRESO ATTO che l'art. 14, comma 5, del Patto per la Salute 2010-2012 prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime parere preventivo sui provvedimenti indicati nel Piano di rientro; VISTO il D.L. del 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge del 30 luglio 2010, n. 122 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" il quale ha disposto, all'art. 9 comma 28 che nell'ambito delle misure volte al "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico H, a partire dall'anno 2011 le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, possono avvalersi di personale con rapporti di lavoro atipico nel limite del 50 % della spesa sostenuta per le medesimefìnalità nel 2009"; VISTO il Decreto del Commissario ad acla del 17 dicembre 2009, n. U0087 recante la "Approvazione del Piano Sanitario Regionale 20 l0/2012"; VISTO il Decreto del Commissario ad acta U0060 del 14/07/20 IO avente ad oggetto "Mod{fica al Decreto commissariale n. 94 del 28 dicembre 2009 concernente: "Attuazione del punto l) della Delibera del Consiglio dei Ministri dell '11 Luglio 2008: Disposizioni in materia di personale per l'anno 201 () - Blocco del turn-over" che dispone per l'anno 2010 il blocco totale del turn-over, sancendo, pertanto, il divieto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio di procedere a nuove assunzioni di personale; VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 29 settembre 20 IO, n U0080 avente ad oggetto la "Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale"; VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 dicembre 20IO, n. UO 111 avente ad oggetto "Decreto del Commissario ad acta n.87/20 1O recante "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010-2012" - Integrazioni e modifiche"; Pagina 5/9

Il COMMISSARIO AD ACTA segue decreto no del VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 31 dicembre 2010, n. UOl13 recante i "Programmi Operativi 2011-2012"; CONSIDERATO l'accordo sulla Programmazione delle Risorse Umane del SSR per il biennio 2012/2013 stipulato in data 29/12/20 Il tra il Presidente della Regione Lazio anche nella qualità di Commissario ad acta per il rientro della spesa sanitaria del disavanzo e le Organizzazioni sindacali regionali del Settore Sanità; CONSIDERATO che con il suddetto Accordo le parti hanno concordato "sulla necessità di prorogare i contratti a tempo determinato già in vigore alla data del 31//2/2011 che dovessero aver maturato una successione di contratti a tempo determinato che al 31 dicembre 2011 superi il limite di durata previsto dalle norme vigenti, purché ne permangano le necessità assistenziali, sino al 31 dicembre 2012, termine ulteriormente prorogabile per un periodo non superiore a 12 mesi "; CONSIDERATO che con il suddetto Accordo le parti hanno concordato, altresì, che "per quanto riguarda gli operatori contrattualizzati utilizzando contralti atipici anche sulla base delle tipologie di cui all'art 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 (co.co.co., co.co.pro) la Regione Lazio si impegna a impartire apposite direttive consistenti nel! 'agevolare la prosecuzione delle attività connesse con esigenze incomprimihili di garanzia della continuità nell 'erogazione dei LEA, a tutela dell 'interesse primario della salute del cittadino garantito dall'art 32 della Costituzione, che devono in ogni caso sottostare ad ogni singola collaborazione coordinata"; VISTO il Decreto-legge l3 settembre 2012, n. 158 - convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 - avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"; PRESO ATTO che l'art. 4 comma 5 del suddetto decreto legge prevede che" Dopo il comma 4-bis dell'articolo lo del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente: «4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, lo spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il ri.spetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente Pagina 6/9

Il COMMISSARIO AD ACTA (Delibera del Consiglio dei Ministri del J6 ottobre 2012) segue decreto no del comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis»; VISTA la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 recante "Di,sposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 20]3) "; CONSIDERATO che per via dell'assoggettamento della Regione Lazio al Piano di Rientro previsto dall'art. 1 comma 180 Legge 311/2004 e s.m. i. non è stato possibile procedere con la pianificazione e con i conseguenti atti di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato così come previsto dalla Legge 296/2007 e successivi interventi legislativi; CONSIDERATO che è in corso il processo di riorganizzazione e ridefinizione della rete ospedaliera e territoriale che comporterà l'adozione di nuovi atti aziendali e l'individuazione delle nuove dotazioni organiche per ciascuna Azienda del SSR; RITENUTO NECESSARIO, pertanto, dare attuazione, ai fini del mantenimento dei servizi essenziali di assistenza e dell'attuazione dell'art 32 della Costituzione, al disposto del sopra citato Accordo che prevede la possibilità a far data dalo I/O l/2013 di ulteriore proroga dei contratti a tempo determinato per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi; RITENUTO NECESSARIO, pertanto, di consentire la proroga dei contratti in essere al 30/11/2012 fino e non oltre al 31 luglio 2013, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 228/2012; RITENUTO NECESSARIO che siano esclusi da tale proroga: i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale assente avente diritto alla conservazione del posto, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva di assenza per aspettativa senza assegni nelle sole fattispecie in cui tale aspettativa non incide sugli equilibri economico finanziari del servizio sanitario regionale; i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di altre aziende del SSR; Pagina 7/9

Il COMMISSARIO AD ACTA (Delibel'a del Consiglio dci Ministri del 16 ottobre 20J 2) segue decreto no del gli incarichi ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/92; RITENUTO NECESSARIO, richiamato il già citato Accordo sindacale relativamente agli "operatori contrattualizzati utilizzando contratti atipici anche sulla base delle ttpologie di cui all'art 7 comma 6 del D.lgs. 16512001 (co.co.co., co. copro)", di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo I, comma 147 della Legge n. 228/2012: "...1'eventuale proroga dell 'incarico originario è consentila, in via eccezionale, al solo,fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compensopattuito in sede di affidamento dell 'incarico."; RITENUTO NECESSARIO prevedere la trasmissione alla competente struttura regionale di tutti gli atti deliberativi comprensivi della documentazione di riferimento concernenti le eventuali proroghe che saranno disposte dalle Aziende ed Enti del SSR in attuazione del presente decreto; RITENUTO NECESSARIO disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Ministeri competenti ai sensi del citato art. 14, comma 5 de! Patto per la salute 20 IO 2012; ACQUISITO il parere favorevole de! Sub Commissario; DECRETA Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente Pagina 8 f 9

Il COMMISSARIO AD ACTA segue decreto no del provvedimento di: 1. consentire la proroga dei contratti in essere al 30/ I 1/2012 fino e non oltre al 3 I luglio 2013, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 228/2012; 2. escludere da tale proroga: i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale assente avente diritto alla conservazione del posto, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva di assenza per aspettativa senza assegni nelle sole fattispecie in cui tale aspettativa non incide sugli equilibri economico finanziari del servizio sanitario regionale;. i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di altre aziende del SSR; gli incarichi ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/92; 3. dare attuazione, relativamente agli "operatori contrattualizzati utilizzando contratti atipici anche sulla base delle tipologie di cui al! 'art 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 (co. co. co., co. copro)", a quanto disposto dall'articolo I, comma 147 della Legge n. 228/2012: "...l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solofine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento del! 'incarico. "; 4. prevedere la trasmissione alla competente struttura regionale di tutti gl i atti deliberativi, comprensivi della documentazione di riferimento, concernenti le eventuali proroghe che saranno disposte dalle Aziende ed Enti del SSR in attuazione del presente decreto; 5. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri competenti ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Patto per la Salute 2010-2012 per l'acquisizione del prescritto parere; 6. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. / /L\~~~~ ENRICO BONDI Pagina 9/9