Sommario C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI



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REPUBBLICA ITALIANA Anno XXXV - N. 59 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese BOLLETTINO UFFICIALE ` MILANO - LUNEDI, 7 MARZO 2005 SERIE EDITORIALE ORDINARIA Sommario C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Deliberazione Giunta regionale 16 febbraio 2005 -n. 7/20763 [3.1.0] Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l autorizzazione al funzionamento dei servizisociali per le persone disabili......... 1533 10 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1533 Serie Ordinaria - N. 10-7 marzo 2005 [BUR20050125] [3.1.0] D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20763 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili LA GIUNTA REGIONALE Vista la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»; Vista la d.c.r. 23 dicembre 1987, n. 871: «Piano Regionale Socio assistenziale per il triennio 1988/1990» e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe; Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»; Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture; Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»; Valutato quanto previsto dal d.p.c.m. n. 308 del 21 maggio 2001, «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l autorizzazione all esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» in merito ai requisiti per i servizi

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1534 Serie Ordinaria - N. 10-7 marzo 2005 di accoglienza residenziale e semiresidenziale per le persone disabili; Tenuto conto che con le dd.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004 «Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità» (CSS): requisiti per l accreditamento» e n. 18334 del 23 luglio 2004 «Centro Diurno per persone con disabilità» (CDD): requisiti per l autorizzazione al funzionamento e per l accreditamento» viene completato il percorso di definizione della rete di offerta, semiresidenziale e residenziale di lungo assistenza, del sistema socio sanitario; Ritenuto di completare la rete d offerta semiresidenziale e residenziale per persone disabili attraverso l identificazione delle seguenti tipologie di servizi sociali soggette ad autorizzazione al funzionamento ed accreditamento: Centro Socio Educativo; Comunità di accoglienza per disabili; Dato atto che le definizioni, i requisiti minimi organizzativi e strutturali per l autorizzazione al funzionamento delle due tipologie di servizi sociali per persone disabili sopra indicate, sono descritti negli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; Ritenuto di disporre che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali della struttura, non sono vincolanti per le strutture esistenti, già accreditate o autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano: iniziato i lavori, ottenuto la concessione edilizia, presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia, effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici; Considerata la necessità di introdurre in via sperimentale, un percorso procedurale alternativo in ordine alla verifica dei requisiti strutturali per l autorizzazione al funzionamento al fine di favorire un più rapido ottenimento dell atto autorizzativo; Stabilito che tale procedimento è finalizzato alla semplificazione amministrativa, consentendo all ente gestore delle U- nità di offerta della rete socio assistenziale di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata; Stabilito che gli oneri derivanti dall adozione di tale strumento sono a carico della struttura richiedente la perizia asseverata e che la scelta del percorso necessario all ottenimento della suddetta autorizzazione: rimane facoltà della struttura; deve essere indicata contestualmente alla presentazione dell istanza di autorizzazione; rimane comunque definitiva e vincolante; Considerata la necessità di individuare i requisiti professionali facenti capo ai soggetti abilitati preposti a tale attestazione al fine di garantire che la suddetta perizia asseverata abbia eguale attendibilità e validità rispetto alla procedura normalmente esperita; Precisato che la perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui: un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva, un ingegnere abilitato all esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge, un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, equipollenti, ai sensi di legge; Precisato, altresì, che la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni, con le seguenti limitazioni: l attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro, il soggetto dipendente di una ASL non effettui l attestazione dei requisiti su una struttura sita nell ambito di competenza della ASL medesima, il soggetto dipendente dall ente locale autorizzatore non effettui l attestazione dei requisiti su una struttura sita nell ambito di competenza dell ente locale medesimo; Sottolineato che è facoltà dell amministrazione competente al rilascio dell autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell oggetto dell istanza; Dato atto che ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza; Stabilito che effettuati i dovuti controlli con esito positivo, tale commissione rilascerà una apposita «perizia asseverata» firmata dai suoi membri, attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla presente deliberazione; Consultati il Tavolo del Terzo settore e l ANCI; Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; Acquisito il parere della Commissione Consiliare competente nella seduta dell 8 febbraio 2005; Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale; Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo A- belli l incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale; Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911, inerente l assetto organizzativo della Giunta Regionale; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge: Delibera 1. di determinare le tipologie d offerta sociali semiresidenziali e residenziali per persone disabili, soggette ad autorizzazione ed accreditamento nei seguenti servizi: Centro socio educativo (CSE); Comunità alloggio per disabili; 2. di stabilire ed approvare i requisiti minimi organizzativi e strutturali dei Centri socio educativi e delle Comunità alloggio, così come descritti nelle allegate schede AeB che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 3. di disporre che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali della struttura, delle diverse tipologie di unità d offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, già autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano: a) iniziato i lavori, b) ottenuto la concessione edilizia, c) presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia, d) effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici; 4. di introdurre in via sperimentale, per l autorizzazione al funzionamento un percorso procedurale finalizzato alla semplificazione amministrativa consentendo all ente gestore di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata; 5. di disporre che: tale perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui: a) un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva, b) un ingegnere abilitato all esercizio della professione, equipollenti, ai sensi di legge, c) un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, equipollenti, ai sensi di legge, la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni, l attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro,

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1535 Serie Ordinaria - N. 10-7 marzo 2005 il soggetto dipendente di una ASL non effettui l attestazione dei requisiti su una struttura sita nell ambito di competenza della ASL medesima, il soggetto dipendente dall ente locale autorizzatore non effettui l attestazione dei requisiti su una struttura sita nell ambito di competenza dell ente locale medesimo, ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza; 6. che è facoltà dell amministrazione competente al rilascio dell autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell oggetto dell istanza; 7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. Il segretario: Sala Allegato A REQUISITI UNITA` D OFFERTA PER DISABILI CENTRO SOCIO EDUCATIVO DEFINIZIONE Servizio diurno, pubblico o privato, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi socio-educativi o socio animativi, sono finalizzati: alla autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale, propedeutici all inserimento nel mercato del lavoro. ` CAPACITA RICETTIVA Fino a 30 utenti copresenti ORGANIZZAZIONE Il CSE può essere organizzato come struttura diurna polivalente ad esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di intervento socio educativo e/o socio animativo, oppure può costituire un modulo di un Centro Diurno Disabili. REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI RAPPORTI CON L UTENZA Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l ammontare della retta in relazione ai differenti moduli. GESTIONE DELL EMERGENZA Documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL IMMOBILE E DELLE PERTINENZE Piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell esecuzione. GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI Piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti. PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI Stesura ed aggiornamento periodico, per ogni disabile, di progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale. FUNZIONAMENTO Annuale: almeno 47 settimane. Settimanale: dal lunedì al venerdì fatti salvi i giorni festivi. Giornaliera: 7 ore continuative. PERSONALE Coordinatore: 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative. Operatori: 1 operatore socio educativo ogni 5 utenti frequentanti. REQUISITI TECNOLOGICI E STRUTTURALI 1. GENERALI DELLA STRUTTURA Strutture già esistenti di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; gli Enti gestori, in presenza di minori disabili motori, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche. Strutture di nuova realizzazione di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché quelli relativi alle norme per l eliminazione delle barriere architettoniche. 2. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA Superficie utile netta complessiva: 15 mq per utente per strutture di nuova realizzazione; 10 mq per strutture esistenti. In ogni struttura devono essere presenti: fino a 15 utenti: 2 servizi igienici attrezzati per persone disabili; da 16 a 30 utenti: 2 servizi igienici attrezzati per persone disabili più un servizio igienico, anche non attrezzato. I bagni devono essere dotati di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, idoneo a segnalare le richieste di aiuto e di assistenza. La struttura deve essere organizzata in modo da consentire lo svolgimento attività educative/animative, e di pranzo (qualora consumati all interno). In caso di struttura organizzata in open space dovrà essere riservata un area per il pranzo che rispetti le norme igienico sanitarie 3. SPAZI GENERALI Cucina: con dispensa e locali accessori, se i pasti sono confezionati all interno eventualmente utilizzabile anche come laboratorio, condivisibile con altra unità di offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*). Locale o spazio per smistamento contenitori, riscaldamento e conservazione di cibi e bevande, se il servizio pasti è appaltato o in condivisione con altra unità d offerta. Ufficio per attività amministrative di segreteria e di accoglienza, condivisibile con altra unità d offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*). Spogliatoi e servizi igienici per il personale condivisibili con altra unità d offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*). Locali di servizio (ripostigli, ricoveri attrezzature ecc.) secondo il bisogno e condivisibili con altra unità d offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*). 4. SPAZI CONNETTIVI Corridoi: larghezza minima di 2 mt senza lesene sporgenti: obbligatoria per le strutture di nuova attivazione; raccomandata per le strutture esistenti e/o in via di ristrutturazione e comunque non inferiore a mt 1,5, senza lesene sporgenti, in presenza di vincoli strutturali, architettonici o urbanistici. I corridoi devono possedere corrimano su ambedue i lati con testate ripiegate verso il muro. 5. ELEMENTI COSTRUTTIVI Porte: la larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quelle delle porte dei bagni) deve essere di almeno cm. 90: obbligatoria per le strutture di nuova attivazione; raccomandata per le strutture esistenti e/o in via di ristrutturazione [e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla normativa]. (*) L unità d offerta attigua sta nel medesimo edificio ove è ubicato anche il CSE; lo/gli spazio/i condivisi sono conteggiati al 100% ai fini del calcolo della superficie totale del CDD, vale a dire per tutta la loro area.

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1536 Serie Ordinaria - N. 10-7 marzo 2005 Allegato B REQUISITI UNITA` D OFFERTA PER DISABILI COMUNITA` DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEFINIZIONE Struttura residenziale di accoglienza, pubblica o privata, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra le fragilità riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa. CAPACITA` RICETTIVA Fino a 10 posti. ORGANIZZAZIONE La Comunità di accoglienza residenziale è struttura di carattere sociale nella quale vengono ospitati disabili con un diversi gradi di fragilità. Può richiedere accreditamento con il sistema socio sanitario, per l erogazione di prestazioni socio sanitarie a favore di ospiti beneficiari di voucher di lungoassistenza. REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI RAPPORTI CON L UTENZA Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l ammontare della retta in relazione ai differenti moduli. GESTIONE DELL EMERGENZA Documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL IMMOBILE E DELLE PERTINENZE Piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell esecuzione. GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI Piano gestionale e delle risorse (interne o in outsourcing) destinate all assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI Stesura ed aggiornamento periodico, per ogni disabile, di progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale. FUNZIONAMENTO Annuale: 365 gg. PERSONALE Coordinatore: 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative. Operatori socio educativi: 1 operatore socio educativo. REQUISITI TECNOLOGICI E STRUTTURALI 1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA Strutture già esistenti di: civile abitazione. Gli Enti gestori, in presenza di disabili motori, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche interne alla struttura e allo stabile dove la struttura risiede. Strutture di nuova realizzazione di civile abitazione, ed inoltre il rispetto delle norme per l eliminazione delle barriere architettoniche. 2. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA La Comunità dovrà essere articolata in modo da garantire i seguenti spazi: cucina, soggiorno/pranzo, zona studio, camere da massimo 3 letti. Servizi igienici: numero bagni in relazione al regolamento locale di igiene: almeno uno attrezzato idoneamente per igiene utenza grave; i bagni devono essere dotati di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, idoneo a segnalare le richieste di aiuto e di assistenza. 3. SPAZI GENERALI Un servizio igienico per il personale.