DELIBERAZIONE 19 dicembre 2011, n. 1152

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24 28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 Vista la legge regionale n.66 del 29 dicembre 2010 che approva il bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013; Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 10 gennaio 2011 che approva il bilancio gestionale 2011 e pluriennale 2011/2013; A voti unanimi DELIBERA 1. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, di 50.000,00 euro la quota parte assegnata ai comuni montani non inseriti in comunità montana o unione di comuni montani di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 991/2011 (1) (Approvazione del Documento di attuazione 2011 del Piano d indirizzo per le montagne toscane); 2. di destinare la somma di cui al punto 1. al finanziamento dei progetti presentati dai comuni montani entro il 12 dicembre agli uffici regionali, con le modalità previste dal citato Documento attuativo 2011; 3. di prenotare, per i fini di cui al punto 2., la somma complessiva di 50.000,00 sul capitolo 51068 Interventi per lo sviluppo delle aree montane (L.R. 29.12.96 n.95) del bilancio 2011 che presenta la necessaria disponibilità; 4. di dare atto che all impegno di spesa provvederà il dirigente competente per materia secondo i vincoli del patto di stabilità; 5. di dare atto, altresì, che gli interventi previsti dalla presente delibera soddisfano quanto disposto dall art. 3 comma 18 della legge 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all indebitamento delle spese di investimento e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente. Il presente atto è pubblicato, compreso l allegato, integralmente sul BURT ai sensi dell art. 5 comma 1 lettera f della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta (1) N.d.r.: Pubblicata sul B.U. n. 48/2011 DELIBERAZIONE 19 dicembre 2011, n. 1152 Reg. (CE) n. 1234/2007 - Reg. (CE) n. 555/2008. Disposizioni attuative della misura della ristrut turazione e riconversione vigneti inserita nel Pro gramma Nazionale di Sostegno. Campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013. LA GIUNTA REGIONALE Vista la propria Deliberazione del 30 novembre 2009, n. 1095, Disposizioni attuative delle misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per le campagne viticole dal 2009/2010 al 2012/2013 ; Richiamato in particolare l Allegato A alla Deliberazione di cui al punto precedente con cui sono dettate le norme di attuazione della misura per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Toscana, misura prevista dall OCM vitivinicola di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 confluita con il regolamento (CE) n. 491/2009 nel regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) e dal regolamento (CE) n. 555/2008; Visto il Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2011 n. 6822 con il quale all articolo 1 si dispone che a partire dalla campagna 2011/2012 l importo medio massimo del sostegno ammissibile per la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti è stato elevato a 12.350,00 euro per ettaro; Visto altresì l articolo 2 del sopracitato Decreto Ministeriale n. 6822/2011 nel quale si dispone che le spese eleggibili per le operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande; Ritenuto opportuno per quanto sopra riportato elevare l importo del sostegno ammissibile per ettaro fino all importo massimo di 12.350,00 euro, senza prevedere la possibilità di superare tale importo, qualora vi sia disponibilità di fondi e fermo restando il rispetto dell importo medio fissato dalla norma nazionale, per le difficoltà amministrative e procedurali emerse nelle campagne precedenti e riscontrate nelle riunioni presso il Mipaaf; Rilevato che possono essere ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni comprese nell elenco di cui all allegato II del Decreto ministeriale dell 8 agosto 2008, n. 2553 e che il contributo concesso per la ristrutturazione e riconversione non può superare il 50 per cento dei costi effettivi sostenuti per la realizzazione dell intervento;

28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 Ritenuto altresì disporre che tutte le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda; Ritenuto opportuno dare priorità nella liquidazione degli aiuti ai beneficiari che nella campagna precedente sono risultati finanziabili, ma per i quali non è stato possibile procedere alla liquidazione nei termini stabiliti, procedendo allo loro liquidazione non appena vi è la disponibilità dei fondi; Preso atto che sono state effettuate le opportune verifiche e approfondimenti con le Organizzazioni Profes sionali di categoria; Considerato pertanto opportuno modificare l allegato A sopra citato alla Deliberazione di Giunta Regionale del 30 novembre 2009, n. 1095, secondo quanto sopra citato ai punti precedenti e per adeguarlo al nuovo quadro di riferimento normativo comunitario nazionale e regionale vigente in materia; Considerato che per una più agevole applicazione del la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti è opportuno approvare un nuovo Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui sostituire quello della DGR n. 1095/2009 sopra citata; A voti unanimi 25 1) di approvare l allegato A, parte integrante del presente atto, avente per oggetto: Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per le campagne viticole dal 2009/2010 al 2012/2013. 2) di sostituire con l Allegato di cui al punto precedente, per le motivazioni richiamate in premessa, l Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale del 30 novembre 2009 n. 1095. 3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per l attuazione delle politiche co munitarie e internazionali di mercato - ATPO II, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA. Il presente atto è pubblicato, compreso l allegato, integralmente sul BURT ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell articolo 18, comma 2 della medesima legge regionale n. 23/2007. Segreteria Della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta DELIBERA SEGUE ALLEGATO

26 28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 ALLEGATO A Oggetto: Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per le campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013 Indice 1. Premessa e quadro normativo 2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande 3. Presentazione delle domande 4. Azioni ammissibili 5. Condizioni di intervento 6. Area dell intervento 7. Modalità tecniche 8. Superficie minima 9. Definizione del sostegno 10. Priorità 11. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili al contributo 12. Periodo di realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione 13. Vincoli 14. Varianti 15. Norma transitoria 1. Premessa e quadro normativo 1.1. Con il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 è entrata in vigore la nuova Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del settore vitivinicolo, mentre con regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 sono state emanate le disposizioni attuative. Fra le misure previste dall OCM vitivinicola è stata attivata quella relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in continuità alla precedente analoga misura disposta dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Successivamente l OCM del settore vitivinicolo, con regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, è confluita nell Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM). All interno della normativa comunitaria così adeguata, la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti permane mantenendo l impostazione e le caratteristiche contenute nel regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio. Permangono inoltre le disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 555/2008 con particolare riferimento all articolo 10 che consente di porre in liquidazione anche gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in corso, realizzati in applicazione dell articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Per quanto attiene la gestione e controllo del potenziale viticolo questi sono disciplinati dalla legge regionale del 16 marzo 2009, n. 9 e successivo regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 7 settembre 2009, n. 52/R. Tale legge regionale prevede in particolare all articolo 3 che ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo contenente tutti i dati relativi al potenziale viticolo, mentre i diritti di reimpianto devono essere iscritti e certificati all interno del registro informatico pubblico di cui all articolo 2.

28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 27 La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti appare importante per una regione come la Toscana dove la necessità di ristrutturare i vigneti al fine di migliorare ulteriormente il già elevato livello di qualità dei vini è molto sentita. Infatti nelle precedenti campagne di attuazione di questa misura ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 479/2008 si è manifestato un forte interesse da parte dei viticoltori toscani. In proposito nel periodo compreso tra la campagna 2000/2001 e la campagna 2010/2011 sono stati finanziati complessivamente oltre 7.700 beneficiari, per un importo complessivo di 117 milioni di euro di contributo, equivalenti a 16.935 ettari di vigneto ristrutturati. Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi: - regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999; - regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; - regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); - regolamento (CE) n. 42/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; - Programma nazionale di sostegno di cui all articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 con riferimento alla campagna 2009/2010; - Decreto ministeriale 8 agosto 2008 concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la riconversione e ristrutturazione dei vigneti; - Circolare AGEA Coordinamento n. 1497 del 17 ottobre 2008, avente per oggetto: Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ; - Decreto ministeriale 29 luglio 2009 recante modifica al Decreto ministeriale 8 agosto 2008 per quanto riguarda l applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti; - Circolare del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 17 settembre 2009, n. 6619, avente per oggetto Demarcazione misure di sostegno O.C.M. vino ; - Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2011, n. 6822 recante modifica al Decreto ministeriale 8 agosto 2008 per quanto riguarda l applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti; - Legge regionale del 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo); - Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 7 settembre 2009, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale del 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)). 2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande 2.1 Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 gli

28 28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto iscritti nel Registro dei diritti di cui alla legge regionale n. 9/2009, articolo 2. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile. 2.2 Possono altresì beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) che a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di contributo, tramite una Dichiarazione Unica Aziendale presentata ai sensi dell articolo 6, comma 5 della legge regionale n. 9/2009 non hanno ancora il diritto iscritto nel Registro dei diritti. 2.3 In attuazione dell articolo 128, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 479/2008, che ai sensi dell articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite, e dell articolo 10 e dell articolo 103, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 555/2008, possono altresì accedere alla misura coloro che hanno operazioni di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate in attuazione dell articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tale casistica è riferita alle domande di contributo a saldo. I beneficiari di cui sopra sono tenuti a presentare una domanda di accertamento finale che è da intendersi come domanda di conferma della domanda a suo tempo presentata e ritenuta ammissibile ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 qualora le operazioni di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate siano state avviate o intraprese prima del 1 agosto 2008, e come domanda trasformata nell ambito della nuova OCM vitivinicola qualora le operazioni di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate non siano state avviate nè intraprese prima del 1 agosto 2008. Ai beneficiari che hanno avviato o intrapreso la misura prima del 1 agosto 2008, l ammontare del contributo viene calcolato sulla base dell importo del contributo stabilito per la campagna in cui è stata presentata la domanda iniziale. Ai beneficiari che non hanno né avviato né intrapreso la misura prima del 1 agosto 2008, ma l hanno solo pianificata, l ammontare del contributo viene calcolato sulla base dell importo del contributo stabilito nel presente provvedimento. 2.4 Ai beneficiari di cui al punto 2.3 viene attribuito il punteggio sulla base delle norme di cui al presente provvedimento e si applicano le rimanenti disposizioni regionali attuative del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3. Presentazione delle domande 3.1.La domanda per beneficiare dell aiuto viene presentata all Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), in qualità di responsabile del procedimento. 3.2 Il richiedente nella domanda di aiuto, oltre alla sottoscrizione delle dichiarazioni e degli impegni, indica: a) la superficie vitata che intende ristrutturare, il diritto di reimpianto che intende utilizzare o la comunicazione di avvenuta estirpazione nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto 2.2; b) la tipologia o le tipologie di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che si impegna ad attuare; c) la superficie per la quale richiede l aiuto con riferimento alle rispettive tipologie di intervento; d) l ubicazione catastale del nuovo impianto al termine delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; e) la previsione di spesa per la realizzazione del vigneto.

28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 29 3.3 Nella domanda di accertamento finale il beneficiario dichiara gli interventi effettuati e i procedimenti amministrativi sulla base dei quali sono stati realizzati. Per la verifica dei costi alla domanda di accertamento finale devono essere allegati almeno i giustificativi di spesa e l eventuale computo per i lavori in economia. 3.4 Le modalità applicative della misura nonché le modalità per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite da ARTEA. 3.5 Il contributo viene erogato da ARTEA direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo. 4. Azioni ammissibili 4.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento: A) Riconversione varietale: A1) reimpianto di una diversa varietà di vite sullo stesso appezzamento o su appezzamento diverso, con o senza la modifica del sistema di allevamento; A2) sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. B) Ristrutturazione: B1) reimpianto del vigneto con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l esposizione che per ragioni climatiche nonché economiche; B2) reimpianto senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite; B3) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, che consiste nella modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, senza interventi di reimpianto e con l esclusione della ordinaria manutenzione. 4.2 Il regime non si applica: a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ovvero non sono finanziabili reimpianti eseguiti sulla stessa particella, con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento della vite secondo quanto sancito all articolo 6 del regolamento CE n. 555/2008; b) alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché della precedente OCM vino di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 e al regolamento (CE) n. 479/2008. 4.3 Ai fini del pagamento del contributo, la superficie vitata oggetto del contributo è definita in conformità all articolo 75, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. In particolare, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari; la superficie vitata è fissata in conformità all articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione. Tale definizione si applica anche agli interventi di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificati in attuazione dell articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 di cui al precedente punto 2.3.

30 28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 4.4 Gli interventi realizzati con diritti di reimpianto provenienti da trasferimento ai fini dell attribuzione del punteggio non comportano né una diversa collocazione né una ristrutturazione di vigneti aziendali. 5. Condizioni di intervento 5.1 Per accedere alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti il richiedente deve aver presentato la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, riferita all UTE oggetto dell intervento, nelle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda di aiuto, ove fosse tenuto a presentarla. Qualora il richiedente fosse conduttore dell UTE da un periodo inferiore, la dichiarazione di vendemmia e di produzione deve essere relativa al periodo di effettiva titolarità. 5.2 Al momento della presentazione della domanda di accertamento finale la superficie vitata oggetto di contributo sulla misura di riconversione e ristrutturazione deve essere iscritta nello schedario viticolo conformemente alle normative sul potenziale viticolo. 5.3 Il regime di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo. 6. Area dell intervento 6.1 La misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti si applica sull'intero territorio regionale. 6.2 Ai fini dell applicazione del presente provvedimento, per viticoltura di montagna o fortemente terrazzata si applica la definizione di cui all articolo 1, paragrafo 2, lettera p) del Regolamento n. 52/R/2009. 7. Modalità tecniche 7.1 Gli interventi di reimpianto di vigneti sono finanziabili se realizzati con densità pari almeno a 3.000 ceppi/ettaro. A tale condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata. 7.2 Gli interventi di sovrainnesto sono finanziabili se realizzati su vigneti con densità superiore a 2.600 ceppi/ettaro, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei ceppi esistenti. 7.3 Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento cordone speronato, guyot e alberello, ritenute le più adatte alla produzione di vini di qualità in considerazione delle caratteristiche pedo-climatiche della Regione Toscana, come testimoniato dalla loro diffusione sul territorio. 7.4 I vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione al termine dell'intervento, devono essere iscrivibili al relativo albo dei vini a Denominazione di Origine o al relativo elenco delle vigne per la produzione di vini ad Indicazione Geografica.

28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 31 7.5 I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest ultima condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata. 7.6 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione in conformità all Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002. 7.7 Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere in regola con le norme di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e, pertanto, deve risultare di categoria standard o, preferibilmente, di categoria certificato. In caso di sovrainnesto è ammesso anche l utilizzo di materiale ottenuto in ambito aziendale. 8. Superficie minima 8.1 La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari. Per le aziende che, al momento della presentazione della domanda, hanno una SAU vitata pari o inferiore ad 1 ettaro o in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari. 9. Definizione del sostegno 9.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme: a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura; b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 9.2 La compensazione della perdita di reddito di cui al punto 9.1, lettera a) ammonta al 3,9 per cento della perdita e può assumere una delle seguenti forme: a) coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre anni fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di reimpianto; in tal caso l estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l impianto; b) una compensazione finanziaria. 9.3 Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l azione viene realizzata con l impegno ad estirpare un vigneto. 9.4 Il contributo, calcolato in base alla superficie determinata ai sensi del punto 4.3, viene erogato in modo forfetario secondo i livelli di sostegno di seguito specificati: a) a fronte della realizzazione di una superficie vitata in applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti il contributo erogato è pari a 10.750,00 euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di allevamento a cordone speronato e a guyot e a 7.400,00 euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di allevamento ad alberello; b) il contributo ad ettaro è aumentato di 1.000,00 euro in presenza di estirpazione effettuata ai fini dell attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione purché non sia già stata effettuata alla data di presentazione della domanda;

32 28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 c) il contributo ad ettaro è aumentato di 600,00 euro nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al punto 9.2 lettera b); d) per gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto (modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno) realizzati senza reimpianto il contributo è pari a 1.500,00 euro ad ettaro; e) per i vigneti riconvertiti mediante sovrainnesto il contributo è pari a 3.000,00 euro ad ettaro. 9.5 L importo massimo per ettaro del sostegno erogato è pari a 12.350,00 euro, fermo restando che il contributo concesso per la ristrutturazione e riconversione non può superare il 50 per cento dei costi effettivi sostenuti per la realizzazione dell intervento. 9.6 In considerazione delle modifiche apportate al Piano nazionale di sostegno comunicato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione UE in data 30 giugno 2009, le operazioni finanziabili sul piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono esclusivamente quelle ricomprese nell allegato II del Decreto ministeriale dell 8 agosto 2008, n. 2553. 9.7 Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda. 10. Priorità 10.1 Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati, riferiti alla figura dell imprenditore agricolo richiedente e alle caratteristiche dell Unità Tecnico Economica (UTE) in cui viene effettuato l intervento: A) valutazione degli interventi di ristrutturazione e riconversione: A1) valutazione del grado di rinnovamento della viticoltura: TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE PUNTEGGIO A1.1 Riconversione varietale mediante reimpianto su appezzamento diverso e 25 con modifica del sistema di allevamento A1.2 Riconversione varietale mediante reimpianto su appezzamento diverso e 20 senza modifica del sistema di allevamento A1.3 Riconversione varietale mediante reimpianto sullo stesso appezzamento e 20 con modifica del sistema di allevamento A1.4 Riconversione varietale mediante reimpianto sullo stesso appezzamento e 15 senza modifica del sistema di allevamento (in tale casistica sono compresi gli interventi realizzati con diritti di reimpianto provenienti da trasferimento di cui al punto 4.4) A1.5 Riconversione varietale mediante sovrainnesto 10 A1.6 Reimpianto con diversa collocazione 15 A1.7 Reimpianto senza diversa collocazione con modifiche al sistema di 10 coltivazione della vite A1.8 Miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto senza reimpianto 5

28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 33 A2) valutazione del grado di introduzione di tecniche innovative tese al miglioramento della qualità: TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE PUNTEGGIO A2.1 Realizzazione di vigneti con densità di ceppi per ettaro superiore a 4.000 Tale punteggio viene attribuito anche nel caso tale densità di impianto non 10 venga raggiunta purché in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata A2.2 Presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata 5 A2.3 Ricostituzione e/o conservazione di elementi naturali, paesaggistici e per la difesa idrogeologica 3 A2.4 Utilizzazione di paloneria di sostegno in legno non trattato o trattato con prodotti ammessi dal regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 10 A2.5 Utilizzazione di paloneria di sostegno in metallo 3 A3) valutazione della provenienza del diritto di reimpianto: TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE PUNTEGGIO Realizzazione di superfici vitate con diritti di reimpianto provenienti da estirpazione di un vigneto in ambito regionale 25 A ciascun progetto aziendale sarà assegnato un punteggio dato dalla media ponderata dei punteggi relativi a ciascun appezzamento. B) Criteri riferiti al richiedente: TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE B1 Richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge regionale n. 45/2007 e del decreto legislativo n. 99/2004 B2 Richiedente imprenditore agricolo professionale con età compresa tra diciotto e quaranta anni; se il richiedente è una società di persone o di capitali si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 99/2004 B3 Nel caso in cui non ricorra la condizione di cui al punto B2, ma sia presente in azienda un giovane coadiuvante familiare di età compresa tra diciotto e quaranta anni, oppure un componente del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo professionale stabilmente occupato in azienda di età compresa tra diciotto e quaranta anni, oppure, nel caso di società, un socio stabilmente occupato in azienda di età compresa tra diciotto e quaranta anni. Questo punteggio è cumulabile con il punteggio di cui al punto B1) C) Modalità di presentazione della domanda TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE C1 qualora il richiedente non risulti inserito in elenchi di beneficiari ammissibili o di beneficiari liquidabili nelle tre campagne precedenti quella in cui viene presentata la domanda di contributo PUNTEGGIO 2 ulteriori 1,5 punti 1 PUNTEGGIO 10

34 28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 C2 qualora il richiedente presenti domanda per una superficie ammissibile a contributo nell intero periodo di validità del regime di aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio non superiore a 40 ettari per ogni Unità Tecnico Economica e comunque non superiore al 40 per cento della superficie vitata complessiva o a 4 ettari nel caso di aziende la cui superficie vitata complessiva è inferiore a 10 ettari 25 10.2 A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane alla data di scadenza della presentazione della domanda con riferimento a ciascun ente competente. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l età è quella del legale rappresentante. 10.3 I requisiti di priorità devono essere posseduti fin dalla data di presentazione della domanda 11. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili al contributo 11.1 Il contributo viene erogato in forma di pagamento anticipato del sostegno, con l eccezione dei soggetti di cui al punto 2.3 per i quali il contributo viene erogato a saldo. Possono altresì essere pagati a saldo i richiedenti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 1234/2007, ritenuti ammissibili ma non finanziati nella campagna di presentazione della domanda per mancanza di fondi, divenuti successivamente finanziabili con i fondi delle campagne successive che hanno già concluso i lavori. 11.2 ARTEA predispone una graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili, a cui viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al punto 10, con il seguente ordine di precedenza: a) beneficiari i cui interventi sono stati realizzati in attuazione dell articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999, disposti prioritariamente a partire dalla campagna 2000/2001 e a seguire sulle annate successive; b) beneficiari che hanno presentato domanda di contributo ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 1234/2007, ritenuti ammissibili ma non finanziati per mancanza di fondi disposti in ordine di priorità a decorrere dalla campagna 2008/2009 e a seguire nelle annate successive. Per tali beneficiari sia l attribuzione del punteggio che l eleggibilità delle spese fanno riferimento alla campagna in cui sono stati inseriti per la prima volta nella graduatoria dei beneficiari ammissibili. L importo del contributo è calcolato relativamente alla campagna in cui sono dichiarati finanziabili; c) beneficiari che hanno presentato domanda di contributo nella campagna in corso. 11.3 La graduatoria dei beneficiari ammissibili è redatta garantendo il contributo minimo di cui al precedente punto 9.4 fino alla completa utilizzazione della disponibilità finanziaria regionale. Qualora la disponibilità finanziaria regionale sia sufficiente a garantire il contributo minimo a tutti i beneficiari ammissibili, eventuali fondi eccedenti vengono rimodulati da ARTEA ai beneficiari i cui interventi ricadono nella casistica di cui al punto 9.4 lettera a), nei limiti di contributo di cui al punto 9.5. 11.4 Qualora il fabbisogno finanziario sia eccedente rispetto ai fondi assegnati alla Regione Toscana, ARTEA provvede a rimodulare la disponibilità finanziaria regionale sulla base degli ambiti territoriali amministrativi delle province, delle comunità montane e delle unioni di comuni istituite ai sensi della legge regionale del 26 giugno 2008, n. 37, proporzionalmente alla superficie vitata di ciascun ente, desunta dallo schedario viticolo, tenendo come riferimento per ciascuna

28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 35 campagna l ultima comunicazione inviata alla Commissione Europea. Sulla base di tale rimodulazione, ARTEA provvede a redigere per ciascun ente la graduatoria dei beneficiari ammissibili seguendo l ordine di precedenza di cui al punto 11.2 e garantendo comunque una superficie minima di intervento di 10 ettari per ente. Qualora, nell ambito di alcuni enti le risorse finanziarie spettanti sulla base del calcolo sopra descritto eccedano il fabbisogno finanziario, ARTEA provvede ad una ulteriore rimodulazione delle risorse resesi disponibili tra i rimanenti enti, proporzionalmente al fabbisogno finanziario di ciascuno. 11.5 Sulla base delle disposizioni di cui al precedente punto 11.3, ARTEA individua nella suddetta graduatoria i beneficiari finanziabili, indicando per ciascun di essi il contributo spettante. 11.6 Successivamente all approvazione della graduatoria, i beneficiari ammissibili e finanziabili sono tenuti a presentare ad ARTEA la richiesta di pagamento anticipato del contributo secondo le modalità stabilite dalla medesima ARTEA e a condizione che l esecuzione delle operazioni sia iniziata. Qualora tali beneficiari avessero completato i lavori, gli stessi, anziché presentare la documentazione relativa alla erogazione dell anticipo, potranno inoltrare la richiesta di accertamento finale con le modalità stabilite da ARTEA. 11.7 Alla richiesta di pagamento anticipato del sostegno deve essere allegata la polizza fidejussoria il cui ammontare tiene conto dell entità del contributo effettivamente spettante a ciascun beneficiario, così come definito al punto 11.5. 11.8 In assenza della richiesta di pagamento anticipato del sostegno o di saldo, qualora il beneficiario, se potenzialmente finanziabile, avesse completato i lavori, presentata nei termini e con le modalità stabiliti da ARTEA, la domanda di contributo inserita nella graduatoria dei beneficiari ammissibili e finanziabili decade. 11.9 Qualora per insufficienza della disponibilità finanziaria ripartita a ciascun ente il beneficiario posizionato all ultimo posto della graduatoria dei beneficiari ammissibili a contributo non possa essere liquidato totalmente, ARTEA procede alla liquidazione parziale del contributo spettante solo nel caso in cui tale contributo consenta di intervenire su una superficie vitata di estensione pari almeno alla superficie vitata minima di intervento. I beneficiari per i quali viene disposta la liquidazione parziale del contributo spettante, nonché i beneficiari esclusi dal contributo parziale perché l ammontare del contributo disponibile non copre la superficie minima di intervento, sono prioritariamente liquidati con i fondi della annualità successiva prima di procedere alla predisposizione della graduatoria di cui al presente punto 11. 11.10 I beneficiari che nella campagna precedente sono risultati finanziabili nei limiti delle risorse di tale campagna, ma per i quali non è stato possibile procedere alla liquidazione entro il termine stabilito del 15 ottobre di tale annualità, sono liquidati prioritariamente nella campagna successiva non appena le risorse finanziarie si rendono disponibili prima di procedere alla predisposizione della graduatoria di cui al presente punto 11. Per detti beneficiari l importo del contributo è calcolato in base all annualità in cui sono risultati ammissibili e finanziabili. 12. Periodo di realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione 12.1 E obbligatoria l esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell anticipo.

36 28.12.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 12.2 La richiesta di accertamento finale ai fini della verifica dell esecuzione delle operazioni è subordinata all iscrizione della superficie vitata realizzata allo schedario viticolo di cui all articolo 3 della legge regionale n. 9/2009. 12.3 Il contributo relativo ai beneficiari di cui al punto 2.3 e ai beneficiari che hanno presentato domanda di contributo ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 1234/2007, ritenuti ammissibili ma non finanziati nella campagna di presentazione della domanda per mancanza di fondi, divenuti successivamente finanziabili con i fondi delle campagne successive e che hanno già concluso i lavori, è versato previa verifica dell esecuzione delle operazioni e dell avvenuto controllo in loco. 12.4 Lo svincolo delle garanzie costituite ai sensi dell articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 è effettuato previa verifica dell esecuzione delle operazioni e dell avvenuto controllo in loco. 13. Vincoli 13.1 Le superfici vitate impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento non possono essere estirpate per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori. A tal fine le superfici in questione sono opportunamente segnalate nello schedario viticolo. 13.2 In attuazione dell articolo 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nei tre anni successivi alla riscossione del contribuito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), così come definiti dalla normativa regionale. 13.3 I vincoli di cui al punto 13.1 e al punto 13.2 si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata. 14. Varianti 14.1 Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sono ammesse richieste di varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all atto della richiesta di contributo, o per sopravvenute cause di forza maggiore. 14.2 Le richieste di varianti devono essere presentate ad ARTEA prima della realizzazione dell intervento o al momento della richiesta di accertamento finale e devono essere opportunamente motivate. Se la variante determina l attribuzione di un minor punteggio che avrebbe comportato l esclusione del beneficiario dalla liquidazione del contributo, ARTEA provvede a recuperare gli importi già liquidati. Analogamente ARTEA provvede a recuperare gli importi già liquidati se la variante determina il mancato rispetto delle finalità generali dell intervento.