I REQUISITI DEI CAMINI A SERVIZIO DELLE CENTRALI TERMICHE



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MONDO GAS DI FABIO BONALUMI* E MARCO MARTINETTO** I REQUISITI DEI CAMINI A SERVIZIO DELLE CENTRALI TERMICHE L articolo evidenzia le problematiche che gli operatori del settore, in particolare i progettisti, devono affrontare in materia di requisiti da prescrivere per i camini delle centrali termiche. Occorre infatti considerare che il "Testo Unico dell Ambiente" () prescrive requisiti per camini e canali da fumo che sono obsoleti e che non tengono conto delle nuove tecnologie, mentre il D.M. 12/04/1996 che stabilisce le regole tecniche di prevenzione incendi per impianti gas con portata termica superiore a 35 kw, non affronta la "questione camini". Tuttavia indicazioni efficaci provengono dalla recente norma che fornisce validi criteri per l evacuazione dei prodotti della combustione in impianti gas inseriti in centrali termiche Intubamento multiplo camini centrale termica remessa La progettazione e successiva costruzione di camini e canali da fumo a servizio di impianti termici di potenza superiore a 35 kw è resa difficoltosa dal fatto che gli attuali riferimenti di carattere legislativo e normativo presentano problematiche da tenere in debita considerazione. Il provvedimento di riferimento, costituito dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (il cosiddetto Testo Unico dell Ambiente ) modificato e integrato dal D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, impone, infatti, a camini e canali da fumo di impianti di portata termica maggiore di 35 kw, alimentati a combustibile solido, liquido e gassoso, requisiti tecnici e costruttivi obsoleti e di dubbia interpretazione. Ciò è stato evidenziato da più parti sin dall emanazione del decreto stesso: trattasi dei requisiti tecnici costruttivi di cui all Allegato IX parte II, che sarebbero ancora oggi da rivedere in toto. In seguito a numerose sollecitazioni provenienti dal settore industriale e normativo, il Comitato Termotecnico Italiano, nel lontano 2009 attivò un gruppo di lavoro (Marco Martinetto fu tra i partecipanti) con l obiettivo di analizzare le sezioni del relative agli impianti termici civili, evidenziarne le criticità e proporne i correttivi. Il gruppo, costituito dai rappresentanti degli operatori interessati all impiantistica termotecnica per uso civile (progettisti, installatori e manutentori, produttori di apparecchi e componenti, associazioni di categoria, enti pubblici, ordini professionali e enti di normazione) rilevò sia alcuni punti che non consentivano un univoca interpretazione dei requisiti richiesti sia altri che sembravano essere in conflitto con le allora vigenti disposizioni relative agli impianti termici civili in materia di sicurezza e uso razionale dell energia. In particolare si riscontrò che una significativa sezione del citato Allegato IX (la parte II Impianti termici civili - requisiti tecnici e costruttivi ) altro non era che una riproposizione, con lievi modifiche, dei requisiti individuati dal D.P.R. n. 1391/70, Regolamento di attuazione della Legge n. 615/66: di fatto, le disposizioni di questi ultimi provvedimenti, nati per impianti alimentati con combustibili solidi o liquidi, erano state estese senza criterio anche agli impianti a gas, ovvero a quelli maggiormente diffusi. Nonostante i settori del riscaldamento e della strumentazione abbiano subito, dagli anni 70 in poi, profonde mo- 2 P R O G E T T A R E - D I R I G E R E - C O S T R U I R E - C O L L A U D A R E 2/2014

difiche, con l adozione di nuovi materiali e nuove tecnologie, il legislatore aveva riproposto, a oltre quarant anni di distanza, requisiti obsoleti in contrasto con regole e norme tecniche nazionali e comunitarie emanate successivamente. Le proposte del gruppo di lavoro furono tenute in scarsa considerazione, ma il legislatore si attivò pubblicando in Gazzetta Ufficiale le modifiche di cui al suddetto D.Lgs. 29/06/2010, n. 128. Quest ultimo provvedimento non migliorò le disposizioni in materia di camini e da allora nulla è cambiato: sono pertanto rimasti invariati sia gli inadeguati requisiti di carattere tecnico sia i problemi di interpretazione del dettato normativo. Tuttavia il 20 febbraio 2014 è stata pubblicata la norma UNI 11528 ( Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kw. Progettazione, installazione e messa in servizio ) che si occupa degli impianti civili extradomestici a gas di portata termica complessiva superiore a 35 kw. Il capitolo 7 di questa norma è dedicato ai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione. Le indicazioni riferite ai sistemi fumari sono suddivise nei seguenti principali paragrafi: requisiti generali; collegamento tra apparecchio e camino/condotto intubato; caratteristiche di un camino; caratteristiche di un sistema intubato; quote di sbocco; evacuazione dei prodotti della combustione diretta all esterno. La norma contiene anche un ampia trattazione dei sistemi di scarico delle condense. Requisiti e prescrizioni a confronto Di seguito mettiamo a confronto le indicazioni del D.Lgs. n. 152/2006 (modificato e integrato dal D.Lgs. n. 128/2010) con quelle della norma, in merito ai principali requisiti e alle prescrizioni più significative per i sistemi fumari. Definizioni Le definizioni del non sono adeguate all aggiornamento della tecnica e alla legislazione relativa agli impianti termici. Le definizioni della norma si riferiscono alla norma UNI 7128, in vigore dal 17 novembre 2011. Caratteristiche dei camini Il prevede che i camini debbano garantire la tenuta dei prodotti della combustione e debbano essere impermeabili e termicamente isolati. I materiali utilizzati per realizzare i camini devono essere adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore e all azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense. In particolare Camino e collettore per generatori in batteria tali materiali devono essere resistenti alla corrosione. La sezione interna dei camini deve essere di forma circolare, quadrata o rettangolare con rapporto tra i lati non superiore a 1,5. La norma prescrive che il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione debba essere correttamente progettato e dimensionato, in riferimento alla sezione, al percorso, al posizionamento, all altezza e alle caratteristiche dei prodotti della combustione e dei condotti utilizzati. Il progetto deve tenere in considerazione tutti i parametri di funzionamento e le indicazioni minime della norma stessa. Commento: l isolamento richiesto dal D.Lgs. n. 151/2006 non è sempre necessario, basti pensare a un sistema di scarico fumi intubato in un vano tecnico o a un camino esistente asservito a un generatore a condensazione. In fase progettuale occorrerà eventualmente verificare che le dispersioni termiche del condotto intubato non siano così elevate da comportare che i prodotti della combustione raggiungano il punto di rugiada e/o di congelamento. Il prevede che i camini che passano entro locali abitati o che sono incorporati nell involucro edilizio debbano essere dimensionati in modo tale da evitare sovrappressioni durante l esercizio. La norma prescrive che l evacuazione dei prodotti della combustione possa avvenire anche: in camino operante con pressione positiva rispetto al- M O N D O G A S 3

l ambiente di installazione, collocato all esterno dell unità abitativa e non addossato a essa; tramite un condotto per intubamento funzionante con pressione positiva rispetto all ambiente di installazione, collocato nei vani tecnici dell edificio. Il punto 7.4.3 precisa i requisiti specifici, aggiuntivi a quelli di carattere generale, che devono possedere i condotti intubati funzionanti a pressione positiva. Commento: la prescrizione del è obsoleta; come noto i generatori di calore di nuova concezione, in particolare quelli premiscelati, possiedono ventilatori con prevalenza che può arrivare anche fino a 400 Pa. Per fare in modo che il camino a servizio di questo tipo di apparecchi funzioni in depressione, è necessario che il camino stesso possieda un diametro di dimensioni tali da non essere inseribile nelle canne fumarie esistenti, presenti negli edifici costruiti nel dopoguerra e soggetti a risanamento e ristrutturazione. Quindi, risulta molto difficile dimensionare un camino che lavori in depressione e che abbia anche un diametro relativamente piccolo per essere inserito nelle vecchie canne fumarie. Pertanto sono opportune le possibilità indicate nella norma, a condizione siano realizzate idonee aperture di ventilazione alla base e alla sommità del comignolo del vano tecnico/camino esistente e sia eseguita, a fine lavori, una prova di tenuta a 200 Pascal con esito positivo. Il prevede che gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all entrata in vigore della parte quinta del decreto stesso debbano essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia stata apposta la marcatura «CE». In particolare, tali camini devono essere realizzati con materiali incombustibili. La norma prescrive i requisiti minimi prestazionali che devono possedere i materiali del sistema evacuazione dei prodotti della combustione. Nello specifico: per i sistemi fumari operanti in pressione negativa la classe minima di tenuta è N1; per i sistemi fumari operanti in pressione positiva la classe minima di tenuta è P1 (se il camino è posto all esterno e funziona in pressione positiva, la classe minima di tenuta è P2); la classe di temperatura non deve essere inferiore a T200; nel caso di installazione di caldaie a condensazione o affini non è ammessa una classe di temperatura inferiore a T120; per sistemi a servizio di apparecchi di tipo B senza ventilatore sono ammesse le classi W (resistente all umidità) e D (non resistente all umidità); per sistemi a servizio di apparecchi di tipo B muniti di ventilatore e apparecchi a condensazione o affini è ammessa esclusivamente la classe W; la classe minima di resistenza alla corrosione può essere 1 oppure 2; l appendice B della norma riporta i prospetti di comparazione fra le classi di corrosione indicate dalla norma di designazione generale (UNI EN 1443) e quelle indicate dalle specifiche norme di prodotto relative ai camini metallici, in refrattario/ceramica, in materiale plastico e in calcestruzzo; i sistemi fumari e i condotti intubati devono essere di classe A1 di reazione al fuoco; per impianti a servizio di Camini su struttura indipendente apparecchi a condensazione o affini, la classe A1 è richiesta almeno per la superficie esterna dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione o per le pareti che definiscono l asola tecnica. Commento: la prescrizione di incombustibilità del D.Lgs. n. 152/2006 è una contraddizione con l impiego di camini marcati CE e di raccordi caldaia-canale da fumo appartenenti a caldaie marcate CE, realizzati con prodotti combustibili, purché compatibili con la temperatura di uscita dei prodotti della combustione. Tale prescrizione è altresì non coerente con il punto 3.4 del decreto stesso, in cui è permessa l installazione di ca- 4 M O N D O G A S

nali da fumo in materiale plastico purché il generatore di calore sia a condensazione. La norma UNI 10845:2000 (che tratta le modalità di verifica e risanamento/ristrutturazione di camini e canne fumarie esistenti) prescrive che il vano tecnico/camino esistente debba essere di classe A1, requisito più che sufficiente, al fine della sicurezza in caso di eventuali propagazioni del fuoco dovute a incendio da camino/canna fumaria, il progettista intenzionato a utilizzare camini plastici, dovrà verificare inoltre che non siano vigenti particolari regolamenti e divieti a questo tipo di materiale da parte dei Vigili del Fuoco. Canali da fumo Il prevede che la sezione dei canali da fumo debba essere, in ogni punto del loro percorso, sempre non superiore del 30% alla sezione del camino e non inferiore alla sezione del camino stesso. La norma prescrive che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione debba comunque avere per tutta la sua lunghezza, una sezione non minore di quella dell attacco del tubo di scarico dell apparecchio. Nel caso in cui il camino possieda un diametro minore di quello del condotto di scarico, deve essere effettuato un raccordo conico in corrispondenza dell imbocco. Commento: la prescrizione contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 non è tecnicamente adeguata. I diametri di uscita fumi dei moderni generatori di calore (in particolare i moduli in batteria) sono molto ridotti per via dell elevata prevalenza dei ventilatori. Quote di sbocco Il prevede che le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 m da aperture di locali abitati debbano essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell apertura più alta. Queste disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas. La norma prescrive che per una corretta evacuazione dei prodotti della combustione la quota di sbocco debba essere posizionata al di fuori delle zone di rispetto degli edifici. Tali distanze sono differenti a seconda del funzionamento in pressione positiva o negativa del sistema fumario nonché della potenza installata. Commento: le disposizioni del in merito alle quote di sbocco sono state riscritte sulla falsariga del D.P.R. n. 1391/70, rese ancora più severe (non è più prevista la diminuzione di 1 m per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m) e peraltro estese anche ai diffusi impianti a gas con portata termica superiore a 35 kw. Di fatto trattasi di prescrizioni spesso non rispettabili, in particolare nelle aree densamente popolate. I camini a servizio di caldaie a condensazione sono esclusi dal rispetto di queste quote, tuttavia non è specificato a quali quote essi si debbano attenere. Sono decisamente migliori le indicazioni fornite dalla norma. Peraltro quote e distanze da rispettare sono fornite anche dalla norma europea parte 1 e 2 Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini, che costituisce un utile riferimento da poter considerare. Canale da fumo ispezionabile Non ha senso predisporre un diametro della stessa dimensione di quello del camino. È opportuno adottare i risultati di un corretto dimensionamento eseguito in base alle norme UNI EN 13384 parte 1 e 2 Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico. Il prevede che i canali da fumo debbano avere per tutto il loro sviluppo un efficace e duraturo rivestimento coibente tale che la temperatura delle superfici esterne in nessun punto sia mai superiore a 50 C. È consentito che il rivestimento coibente sia omesso in corrispondenza dei giunti di dilatazione e degli sportelli M O N D O G A S 5

norme tecniche di dettaglio, quale la UNI 10389-1:2009. Peraltro si può fare sempre riferimento anche alla norma UNI EN 15259:2008 Qualità dell aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione. Quota di sbocco camino intubato d ispezione dei canali da fumo nonché dei raccordi metallici con gli apparecchi di cui fanno parte i focolari. Inoltre, per consentire con facilità rilevamenti e prelevamenti di campioni, devono essere predisposti sulle pareti dei canali da fumo due fori, uno di diametro 50 mm e uno di diametro 80 mm, con relative chiusure metalliche, in vicinanza del raccordo con ciascun apparecchio di cui fa parte un focolare. La posizione dei fori rispetto alla sezione e alle curve o ai raccordi dei canali da fumo deve rispondere alle stesse prescrizioni fornite per i fori praticati sui camini. La norma prescrive che i canali da fumo e i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione debbano essere collocati a vista o comunque essere facilmente ispezionabili e smontabili per tutta la sua lunghezza al fine di consentire eventuali interventi di manutenzione. Inoltre, sul canale da fumo deve essere presente una presa per il campionamento dei fumi in conformità a quanto previsto dalla UNI 10389-1:2009. Commento: il rivestimento coibente sui canali da fumo non è sempre necessario. La temperatura dei gas combusti prodotti da generatori di calore a condensazione può arrivare talvolta anche sotto i 50 C, temperatura limite prevista dal decreto. Una volta verificata la temperatura esterna di parete della tubazione si potrà scegliere a progetto di predisporre anche un canale da fumo non coibentato. I prelievi fumi sono già normati dal D.P.R. n. 412/1993 e sue successive integrazioni con opportuni richiami a Conclusioni Si ribadisce che, a nostro parere, è opportuno aggiornare i requisiti tecnici costruttivi di cui all Allegato IX parte II del (modificato e integrato dal D.Lgs. n. 128/2010) sulla base delle disposizioni della recente norma in materia di sistemi fumari. Ci auguriamo ciò avvenga al più presto, anche perché, in caso di contenzioso, la tendenza di chi è chiamato a giudicare è probabilmente quella di privilegiare un provvedimento legislativo dotato di appendice tecnica (il D.Lgs. n. 152/2006) rispetto a una norma tecnica certamente autorevole, ma con applicazione non obbligatoria, quale la. A questo proposito è auspicabile che quest ultima sia velocemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale ai sensi della Legge n. 1083/1971, in modo che possa acquisire autorevolezza e un certo livello di cogenza. Infine riportiamo uno schema di rapida consultazione e di aiuto, per abbinare la progettazione delle varie parti dell impianto fumario con norme di progettazione nazionali ed europee: il richiamo a queste ultime valorizza le tesi sostenute nella fase di progettazione. PARTE DELL IMPIANTO FUMARIO Comignolo-quota di sbocco Condotto intubato Canale da fumo Dimensionamento Scelta del materiale Isolamento delle tubazioni RIFERIMENTO UNI EN 13384/1:2008 13384/2:2009 ALTRE NORME UNI 10845/00 UNI EN 15259/08 UNI 10389-1:2009 / / UNI 11278/08 (revisione 2014) parte1-2 * Perito industriale termotecnico, libero professionista ** Perito industriale termotecnico, coordinatore commissione impianti Collegio Periti Industriali di Varese. Componente gruppo misto camini CTI-CIG 6 M O N D O G A S