ASSEMBLEA DEI SOCI 11 MAGGIO 2013



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ASSEMBLEA DEI SOCI 11 MAGGIO 2013 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEI SINDACI DI UNICREDIT S.P.A. UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16-00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale 19.654.856.199,43, interamente versato - Banca iscritta all'albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

INDICE 1. INFORMAZIONI GENERALI p. 4 2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE p. 4 3. DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE p. 5 4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE p. 6 5. COMPOSIZIONE DI GENERE p. 7 6. PROCEDURA DI NOMINA p. 7 7. REQUISITI p. 8 2

AVVERTENZA Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli azionisti di UniCredit a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina del Collegio Sindacale, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento. 3

1. INFORMAZIONI GENERALI La procedura di nomina dei Sindaci è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 58/98 (TUF), dal D.Lgs n. 385/93 (TUB) e dalle correlate disposizioni regolamentari nonché dall art. 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., normativa alla quale si rinvia nel suo complesso. MODALITÀ DI NOMINA DEI SINDACI L Assembla Ordinaria nomina cinque Sindaci effettivi e quattro Sindaci supplenti. La durata del mandato del Collegio Sindacale è di 3 esercizi e scade alla data dell Assemblea di approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della carica. I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a quattro candidati per quella di Sindaco supplente. CHI PUÒ DEPOSITARE LE LISTE I titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto nell Assemblea. La quota di azioni che legittima al deposito delle liste può essere detenuta da uno o più titolari di azioni. TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE Le liste di candidati devono essere depositate entro il 25 giorno precedente la data dell Assemblea presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società. TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE Le liste di candidati devono essere messe a disposizione del pubblico da parte di UniCredit presso la Sede Sociale e sul sito internet, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. almeno 21 giorni prima della data dell Assemblea. 2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE Ogni soggetto legittimato può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie). I Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni di UniCredit, non possono presentare più di una lista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di decadenza della sua candidatura. 4

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. L attestazione ai sensi della normativa vigente della titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste può pervenire alla Società anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società stessa (cioè almeno 21 giorni prima della data dell Assemblea). Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell ambito dell elenco stesso, il rispetto dell equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati i seguenti documenti: A) entro il 25 giorno precedente la data dell Assemblea: le informazioni relative all identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB (Delibera n. 11971/99), avendo preso visione delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (curriculum vitae) nonché l elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell art. 2400 del Codice Civile (eventuali variazioni che dovessero verificarsi sino al giorno di svolgimento dell Assemblea devono essere tempestivamente comunicate alla Società); le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l incarico (condizionate alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, 5

l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; B) almeno 21 giorni prima della data dell Assemblea: la comunicazione comprovante la titolarità, alla data del deposito delle liste, del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste stesse inviata dall intermediario in conformità alle proprie scritture contabili. Le liste unitamente alle quali non sono depositati i predetti documenti saranno considerate come non presentate. 4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE Ai sensi della normativa vigente, almeno un membro effettivo del Collegio Sindacale deve essere espresso dai soci di minoranza che non sono collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Lo Statuto di UniCredit prevede che siano eletti dalle minoranze 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, secondo le modalità illustrate nel successivo par. 6. Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, CONSOB ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina dei Sindaci 1. In particolare, CONSOB richiede che i soci che presentano liste di minoranza indichino, nella dichiarazione richiamata al par. 3 attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, anche: l assenza di relazioni significative con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con tali azionisti insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l esistenza dei rapporti di collegamento. La Società mette a disposizione del pubblico tale dichiarazione unitamente alla lista. 1 Cfr Comunicazione CONSOB n. 9017893 del 26 febbraio 2009. 6

Si segnala, inoltre, che CONSOB ha precisato che la nozione di collegamento è atecnica e non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento e che alla stessa considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato. 5. COMPOSIZIONE DI GENERE La Legge n. 120 del 12 luglio 2011 sull equilibrio tra i generi negli organi sociali, analogamente ad altri paesi europei, ha introdotto in Italia le quote di genere per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. In particolare, in conformità alla normativa vigente, lo Statuto di UniCredit disciplina, con riferimento all elezione dei Sindaci effettivi: (i) le modalità di formazione delle liste e criteri suppletivi di individuazione dei componenti dell organo in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei Sindaci eletti, fatta eccezione per il primo rinnovo successivo al 2012 in occasione del quale deve essere riservato al genere meno rappresentato almeno un quinto dei Sindaci eletti; (ii) le modalità di sostituzione di membri del Collegio Sindacale venuti a cessare in corso di mandato al fine di garantire nel continuo un equilibrata rappresentanza tra i generi. 6. PROCEDURA DI NOMINA Fermo quanto previsto dalla disciplina statutaria, si ricorda che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono tratti dalle liste di maggioranza e di minoranza - secondo l ordine progressivo con il quale sono elencati i candidati con le seguenti modalità: per quanto riguarda l elezione dei Sindaci effettivi, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati del primo elenco di ciascuna lista nell'ordine previsto dallo stesso e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti i primi tre candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti ed i primi due candidati che hanno ottenuto il quoziente più elevato tra gli appartenenti alle liste di minoranza (il più votato tra le liste di minoranza è eletto Presidente del Collegio Sindacale); per quanto riguarda, invece, l elezione dei Sindaci supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati del secondo elenco di ciascuna lista nell ordine 7

previsto dallo stesso e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti i primi due candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti ed i primi due candidati che hanno ottenuto il quoziente più elevato tra gli appartenenti alle liste di minoranza. Nella tabella che segue sono riportati in forma sintetica i predetti criteri di nomina: LISTA DI MAGGIORANZA LISTE DI MINORANZA SINDACI EFFETTIVI i primi 3 candidati i 2 candidati più votati tra tutte le liste di minoranza SINDACI SUPPLENTI i primi 2 candidati i 2 candidati più votati tra tutte le liste di minoranza PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE - il primo candidato appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza 7. REQUISITI In conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti, i Sindaci devono essere in possesso di determinati requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Inoltre devono attestare l'inesistenza di specifiche cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità. In particolare: REQUISITI DI PROFESSIONALITA Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati scelgono almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono in possesso del requisito di cui sopra sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero 8

b) attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario, ovvero c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale, ovvero d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. REQUISITI DI ONORABILITA I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162. REQUISITI DI INDIPENDENZA Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. Inoltre i Sindaci devono essere scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dall art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate con riferimento agli amministratori. 9

SITUAZIONI IMPEDITIVE Ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che, nei periodi prescritti dai citati decreti precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti: - hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; - nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. Non possono, inoltre, ricoprire la carica di Sindaco coloro che abbiano subito un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali divieti operano per la durata dall adozione dei relativi provvedimenti per gli stessi prescritta ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162. DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA L art. 36 della Legge n. 214/11 stabilisce che è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. I titolari di cariche incompatibili possono scegliere nel termine di 90 giorni dalla nomina a quale carica rinunciare. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI Secondo quanto prescritto dal Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 in attuazione dell art. 148-bis del TUF non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. 10

Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società indicate dalla menzionata normativa nei limiti ivi stabiliti. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole (così come definite nell ambito della citata normativa) non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi. Il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. 11