DIREZIONE CENTRALE LEGALE, CONTROLLI, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE



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DIREZIONE CENTRALE LEGALE, CONTROLLI, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE COMUNICATO REGIONALE del 11/02/2015 - N 26 OGGETTO: COMUNICATO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE CENTRALE LEGALE, CONTROLLI, ISTITUZIONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE DELLA PRESIDENZA NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FNM SPA. IL DIRETTORE CENTRALE comunica La Giunta regionale deve procedere, ai sensi della L.R. 10 dicembre 2008, n. 32 Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione e secondo le disposizioni di cui all art. 17 dello Statuto di FNM Spa, alla designazione dei rappresentanti regionali che andranno a comporre la lista che Regione Lombardia presenterà in sede di Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. N.B. così come previsto dal medesimo art. 17 dello Statuto di FNM Spa (rif. ALLEGATO 1), si evidenzia che all interno della lista dei rappresentanti regionali: - dovrà essere indicato un Amministratore indipendente ex art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998; - dovrà altresì essere assicurata la presenza di entrambi i generi, con riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 120/2011. durata incarico: tre esercizi; Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

Le candidature indirizzate al Presidente della Regione (indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) devono pervenire al protocollo regionale - sportello: Viale Restelli, 2-20124 Milano - entro le ore 12 di Venerdi' 6 marzo 2015. Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, sottoscritte dal candidato, e corredate dalla fotocopia di un documento di identità: nome e cognome; la data e il luogo di nascita; titolo di studio; l indirizzo di residenza; il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri dell Unione Europea; il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all articolo 5 della L.R. 32/2008, nonché, a seguito dell abrogazione dell art. 15 della L. 19/03/1990, n. 55, delle condizioni di cui all art. 7 del D. lgs. 31/12/2012 n. 235, e del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; la dichiarazione specifica di non essere collocato in quiescenza, con riferimento al divieto di conferire incarichi di cui all art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n. 135); il domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti di cui agli allegati A1) e A2, dell art. 1 della LR 30/2006; la disponibilità all accettazione dell incarico. N.B. i candidati eventualmente interessati alla nomina in qualità di Amministratore Indipendente ai sensi dell art. 147ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, dovranno inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa medesima. (rif. ALLEGATO 2) I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda il curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente sottoscritto. N.B. Il presente Comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.regione.lombardia.it al Link Avvisi dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura. FIRMA: Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Legale, Controlli, Istituzionale, Prevenzione Corruzione. Dott. Filippo Bongiovanni.

ALLEGATO 1 STATUTO DI FNM Spa Art. 17 La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori, nel rispetto dell equilibrio fra i generi ai sensi dell articolo 147ter comma 1ter d. lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, comunque con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio. Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d ora innanzi Amministratore Indipendente ex art. 147-ter ). La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette e qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le liste inoltre contengono: (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita comunicazione rilasciata da intermediario, da depositarsi entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte dell emittente; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di

ineleggibilità. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d ora innanzi Lista di Maggioranza ), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d ora innanzi Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza. Qualora la composizione dell organo che ne derivi non consenta il rispetto dell equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l Assemblea integra l organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 /11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge, e del rispetto del criterio di riparto previsto dall art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58. Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e del rispetto del criterio di riparto previsto dall art.147ter, comma 1ter del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze; è fatto salvo il disposto dell'art. 25 dello Statuto. E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata e approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

ALLEGATO 2 D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Art. 147-ter Elezione e composizione del consiglio di amministrazione. 4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409- septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Art. 148 Composizione. 3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza..