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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 120 23/03/2012 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 3138 DEL 23/02/2012 STRUTTURA PROPONENTE Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Area: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZ. SOCIO-ASSISTENZIALE Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per il triennio 2012-2014. (CENTOFANTE FRANCESCO) (CENTOFANTE FRANCESCO) (P. M. FALCONI) (R.V. DE FILIPPIS) (G. MAGRINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE ASSESSORATO BILANCIO, PROGR. ECONOM.-FINANZ. E PARTECIP. (Forte Aldo) L'ASSESSORE (GUIDO MAGRINI) (Cetica Stefano) IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: PER COPERTURA FINANZIARIA: Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 15/03/2012 prot. - prot. 91 91 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA LA PRESIDENTE Pagina 1 / 8 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per il triennio 2012-2014. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia, di concerto con l Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione; lo Statuto della Regione Lazio; la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente Legge-quadro per l assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ; come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162; in particolare l articolo 20 della legge 328/2000 che istituisce il fondo nazionale per le politiche sociali, di seguito denominato FNPS; la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio e successive modificazioni; la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ; la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 concernente Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza ; l articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come modificato dall articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che stabilisce la composizione del fondo nazionale per le politiche sociali; l articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003); CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 46 della legge 289/2002, le risorse provenienti del fondo nazionale per le politiche sociali sono assegnate alla Regione senza vincolo di destinazione; la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare i commi 471 e 472 dell articolo 2 per i quali, annualmente, con decreto del Pagina 2 / 8

Ministro dell economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede all erogazione di un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del FNPS nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l anno in corso, sulla base della quota proporzionale assegnata nel riparto dell anno precedente; ATTESO che il decreto ministeriale di cui al comma 471 dell articolo 2 della legge 244/2007 e gli ulteriori provvedimenti di ripartizione del fondo nazionale per le politiche sociali per l esercizio finanziario 2012 non sono stati ancora emanati e che non si conosce l ammontare della quota che sarà assegnata alla Regione Lazio; l articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) che definisce, nelle more dell approvazione del Piano socioassistenziale regionale, le modalità di ripartizione del fondo per l attuazione del piano socio-assistenziale; ATTESO che, come stabilito dall art. 46 della L.R. n. 38/1996, è in corso di redazione il nuovo Piano socio-assistenziale triennale, di cui è già stato elaborato uno schema; altresì l articolo 34 della l.r. 8/2002 il quale prevede che: la Giunta regionale, nelle more dell approvazione del nuovo piano socioassistenziale, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo per l attuazione del Piano socioassistenziale; le risorse finanziarie per l attuazione del Piano socio-assistenziale regionale, possono essere integrate con le risorse derivanti dal fondo nazionale per le politiche sociali; il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; la L.R. n. 19/2011 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), ed in particolare il Quadro A allegato alla medesima, contenente l elenco delle leggi regionali per le quali è autorizzato il rifinanziamento relativamente all anno finanziario 2012, ai sensi dell articolo 11, comma 3, della l.r. 25/2001; la L.R. n. 20/2011 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012, ed in particolare: l art. 6, comma 4, in virtù del quale, per concorrere al contenimento ed al controllo della spesa, in relazione alla situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale ed alla Pagina 3 / 8

conseguente drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, fino alla data del 30 giugno 2012, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 70 per cento dello stanziamento annuo; l art. 6, comma 5, per cui la Giunta regionale può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 4, su motivata proposta dell Assessore regionale competente per materia, di concerto con l Assessore regionale competente in materia di bilancio; l art. 9, comma 1, per il quale, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del d.lgs. 118/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall articolo 36 del citato d.lgs. 118/2011 si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile vigente, con particolare riguardo al principio contabile generale e al principio contabile applicato della competenza finanziaria, ai sensi dell articolo 2, comma 2, del medesimo decreto; l art. 10, per il quale la Regione, nell ambito del processo di adeguamento del proprio bilancio ai nuovi principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e al fine di garantire un ottimizzazione delle risorse ed una più efficace allocazione delle stesse, adotta il criterio della semplificazione gestionale e, pertanto, con l esclusione dei capitoli di spesa relativi ai fondi con natura vincolata, provvede a ricomprendere in uno o, laddove necessario, in più capitoli di spesa di nuova istituzione, gli interventi la cui natura funzionale sia affine, nel rispetto di ogni singola UPB di appartenenza, alla cui gestione sono deputate le rispettive direzioni regionali; RILEVATO, in particolare, che la sperimentazione dei suddetti principi contabili comporta, tra l altro: la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova definizione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l imputazione all esercizio nel quale vengono a scadenza; il carattere autorizzatorio dei bilanci di previsione annuale e pluriennale; la D.G.R. n. 620 del 22.12.2011, avente ad oggetto Bilancio annuale e pluriennale 2012-2014. Approvazione documento tecnico (ai sensi dell'art. 17, comma 9 e 9 bis, l.r. 20/11/2001, n. 25) e presentazione dello schema di bilancio sperimentale articolato per missioni e programmi (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del d.lgs. n. 118/2011) ; RILEVATO che, per le motivazioni sopra riportate, per il finanziamento delle leggi regionali di competenza dell Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Pagina 4 / 8

riconducibili alla UPB H41 è stato istituito il Capitolo di spesa H41900 denominato Spese per interventi socio-assistenziali (parte corrente), con uno stanziamento per l anno 2012 pari ad 183.235.000,00; CONSIDERATO che lo stanziamento del suddetto capitolo, diminuito della quota del 30% pari ad 54.970.500,00 non disponibile per effetto dell art. 6 della L.R. n. 20/2011, e decurtato dell ammontare di precedenti impegni obbligatori, presenta una disponibilità pari ad 70.365.917,99, da utilizzare per il rifinanziamento delle diverse leggi regionali riconducibili ai capitoli storici della UPB H41, come da Quadro A allegato alla L.R. 19/2011; RITENUTO necessario, per ottimizzare la disponibilità, definire un Programma di utilizzazione delle suddette risorse tenendo conto sia degli interventi già garantiti per il 2012 con fondi finalizzati ed impegnati nel 2011, sia delle azioni aventi maggiore priorità ed urgenza alle quali dedicare le somme del capitolo H41900 del bilancio 2012 al momento disponibili, la cui entità non è sufficiente ad assicurare il rifinanziamento di tutte le leggi regionali di pertinenza della Direzione/Assessorato Politiche Sociali e Famiglia; la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 concernente Norme in materia di autorizzazione all apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali ; il Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali. ; la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 concernente Requisiti per il rilascio dell autorizzazione all apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni, di cui all articolo 2, lettera a), punto 2 della L.R. n. 41/03 ; la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 concernente Autorizzazione all apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall articolo 11 della L.R.. n. 41/03 ; la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 498 concernente Autorizzazione all apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea in semiautonomia per adolescenti prossimi alla maggiore età e per giovani, ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatarie. Requisiti strutturali e organizzativi. ; Pagina 5 / 8

VISTE la L.R. 7 Dicembre 2001, n. 32: Interventi a sostegno della famiglia ; la L.R. 16 Giugno 1980, n. 59: Norme sugli asili nido, e successive modificazioni e integrazioni; le DGR n. 703/2003 e n. 396/2004 con le quali si stabiliscono i criteri per l assegnazione di contribuiti per gli asili nido gestiti dai Comuni; L.R. 17 Febbraio 2005, n. 9: Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005, ed in particolare l art. 56 rubricato: Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti a norma del quale la Regione promuove lo sviluppo di una rete di interventi volti alla prevenzione, cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti e abusi, e disciplina le modalità di intervento e il piano di programmazione; VISTE le Leggi Regionali nn.: 24/1983; 9/1987; 7/1989; 58/1990; 29/1993; 22/1999, relative ad interventi in favore del Terzo Settore; il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2001 n. 470, che prevedeva il trasferimento alle Regioni di finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture residenziali destinate al mantenimento ed all assistenza di soggetti con handicap grave privi dell assistenza dei familiari; DATO ATTO che gli interventi finanziati col presente provvedimento si integrano con quelli finanziati o da finanziarsi con i seguenti fondi: a) fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al capitolo di spesa H41106, per un importo pari ad 2.000.000,00 derivante da economie realizzate sulle pregresse assegnazioni statali del Fondo Nazionale Politiche Sociali; b) fondo nazionale per le non autosufficienze, di cui al capitolo di spesa n. H41131, per un importo pari ad 7.000.000,00, derivante da economie sulle assegnazioni statali relative agli anni 2007-2010; c) fondo regionale concernente il cofinanziamento per gli interventi di cui all articolo 39 comma 2, lettere l)bis e l)ter della Legge 104/1992 e successive modifiche, di cui al capitolo di spesa H41110 per un importo pari a 516.457,00; VALUTATA la necessità di garantire anche per l anno 2012 la fornitura di prodotti aproteici per pazienti affetti da insufficienza renale, quale prestazione obbligatoria inserita nei LEA, nonché funzionale alla riduzione della spesa imposta dal Piano di rientro, attraverso la posticipazione dell entrata in dialisi; RITENUTO pertanto, di concedere, ai sensi dell art. 6, comma 5, della L.R. n. 20/2011, la deroga alla limitazione di cui al comma 4 del medesimo articolo, per l importo di 4.000.000,00, quantificato sulla base della spesa storica, sul Pagina 6 / 8

capitolo H41900, da destinare alla fornitura di prodotti aproteici per i suddetti pazienti ; RITENUTO che, per quanto concerne le risorse destinate all attuazione dei Piani distrettuali e dei Servizi Sociali Locali, i trasferimenti regionali, rispetto all importo complessivo programmato, avverranno per l 80% a carico dell esercizio finanziario 2012 e per il restante 20% a seguito della rendicontazione, da parte degli enti beneficiari, a valere sull esercizio finanziario 2013; RITENUTO opportuno rimandare ad una successiva deliberazione di Giunta la definizione dei criteri di assegnazione e di utilizzazione delle risorse destinate all attuazione dei Piani distrettuali e dei Servizi Sociali Locali; RITENUTO opportuno, altresì, rinviare a successiva deliberazione la definizione dei criteri di assegnazione e di utilizzazione delle risorse finalizzate agli asili nido; all unanimità DELIBERA Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, e nelle more dell approvazione del nuovo Piano socio-assistenziale 1. Di approvare, il Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali relativo al triennio 2012-2014, per un ammontare complessivo di Euro 193.707.374,99, come da Tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 2. Di finalizzare, per l attuazione del programma di cui sopra: - per l annualità 2012 la somma di 83.882.374,99, ripartita come segue: 74.365.917,99 sul capitolo di spesa H41900 7.000.000,00 sul capitolo di spesa H41131 2.000.000,00 sul capitolo di spesa H41106 516.457,00 sul capitolo di spesa H41110; - per l annualità 2013 la somma di 89.825.000,00 sul capitolo di spesa H41900; - per l annualità 2014 la somma di 20.000.000,00 sul capitolo di spesa H41900; 3. Di integrare la somma di cui al punto 1. con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, ancora da quantificare per l anno 2012, allocandole sul capitolo di Pagina 7 / 8

spesa H41106 per l attuazione dei Piani distrettuali e dei Servizi Sociali Locali per l anno 2012; 4. Di concedere per l esercizio finanziario 2012, ai sensi dell art. 6, comma 5, della L.R. n. 20/2011, la deroga alla limitazione di cui al comma 4 del medesimo articolo, per l importo di 4.000.000,00 sul capitolo H41900, da destinare alla fornitura di prodotti aproteici per pazienti affetti da insufficienza renale; 5. Di rinviare a successive deliberazioni di Giunta la definizione dei criteri di assegnazione e di utilizzazione delle risorse destinate all attuazione degli interventi di cui ai punti a) e b) della Tabella allegata; Il direttore della Direzione regionale Politiche sociali e Famiglia è incaricato di esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all attuazione della presente deliberazione. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio. Pagina 8 / 8

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per il triennio 2012-2014 LEGGI FINALIZZAZIONE CAPITOLI IMPORTI FINALIZZATI CON LA PRESENTE DGR cap. H41900 anno 2012 IMPORTI FINALIZZATI CON LA PRESENTE DGR cap. H41900 anno 2013 IMPORTI FINALIZZATI CON LA PRESENTE DGR cap. H41900 anno 2014 IMPORTI FINALIZZATI CON LA PRESENTE DGR altri capitoli anno 2012 a) L.R. 38/96 e L.R. 6/04 PIANI DISTRETTUALI E SERVIZI SOCIALI LOCALI b) L.R. 59/80 e s.m.e i. ASILI NIDO H41900 14.000.000,00 H41900 45.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 H41131 7.000.000,00 H41106 2.000.000,00 H41106 - H41110 516.457,00 c) L.R. 41/93 e L.R. 9/05 art. 56 GRUPPI APPARTAMENTO E MALTRATTAMENTO MINORI H41900 1.200.000,00 d) L.R. 38/96 EMERGENZE SOCIALI H41900 532.000,00 e) L.R. 38/96 e L.R. 6/04 f) D.M. 470/2001 g) h) LL.RR.: 24/83; 9/87; 7/89; 58/90; 29/93; 22/99 Le altre Leggi ripotate nel Quadro A EMERGENZE PER RETTE MINORI SU PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON HANDICAP GRAVE H41900 969.704,55 H41900 3.300.000,00 825.000,00 TERZO SETTORE H41900 3.000.000,00 PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE E/O RILEVANTE INTERESSE SOCIALE E ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI H41900 2.364.213,44 i) L.R. 41/93 RSA H41900 55.000.000,00 l) L.R. 2/03 Art. 65 PRODOTTI APROTEICI H41900 4.000.000,00 m) Legge 833/78 EX ART.26 H41900 14.000.000,00 TOTALI PARZIALI 74.365.917,99 89.825.000,00 20.000.000,00 9.516.457,00 Tabella allegata alla DGR n. del TOTALE GENERALE TRIENNIO 193.707.374,99