Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare nr. 31 del 19 maggio 2014 Bonus IRPEF Decreto Legge 66/2014 - Art. 1 gli 80 euro in più in busta paga!!! a cura del Rag. Vassilli TIENGO Riferimenti: Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 Circolare Agenzia delle Entrate 8/E del 28/04/2014 Risoluzione Agenzia delle Entrate 48/E del 07/05/2014 Circolare INPS n. 60 del 12/05/2014 Circolare Agenzia delle Entrate 9/E del 14/05/2014 Il 24 aprile 2014, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 66/2014, rende concreto uno dei più annunciati interventi fiscali del 2014, quello che comunemente viene chiamato 80 in più in busta paga. Dal prossimo mese di maggio, il sostituto di imposta dovrà anticipare ai lavoratori dipendenti ed assimilati un credito di imposta annuo (massimo) di 640,00 euro. A beneficiare del bonus fiscale intero (640,00 ) sono esclusivamente i lavoratori titolari di un reddito complessivo annuo inferiore ai 24.000 euro. Per chi percepisce un reddito compreso tra i 24.000 euro ed i 26.000 euro, è previsto un meccanismo di calcolo a scendere che porta il bonus a zero per i redditi pari a 26.000 euro. Per i redditi oltre i 26.000,00 euro il bonus non spetta.
Premessa Il bonus Irpef, introdotto dall art. 1 del D.L. n. 66/2014 (entrato in vigore il 24 aprile 2014), trova applicazione solo per il periodo di imposta 2014, il comma 1 dello stesso articolo 1 rimanda alla Legge di Stabilità 2015 l eventuale resa strutturale della misura. Il bonus, definito esattamente e testualmente credito dal DL 66/2014, rappresenta un importo non imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. Quindi, non costituendo retribuzione per il percettore, il credito non incide sul calcolo dell imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti. I Requisiti I presupposti per il diritto al bonus sono tre: 1) Tipologia di reddito Il bonus è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR); dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);. indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);. somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);. remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);. le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);. compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). Si nota quindi che restano esclusi dal bonus fiscale: i pensionati; i titolari di partita Iva. LAVORATORI DOMESTICI Un discorso a parte meritano i collaboratori domestici. Questi ultimi, infatti, nonostante percepiscano un reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del Tuir e quindi rientranti nell'articolo 1 del decreto in commento sono caratterizzati dalla mancata applicazione della ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro; il datore di lavoro domestico non riveste infatti la qualifica di sostituto di imposta. I lavoratori domestici potranno chiedere il bonus in prima persona solo in sede di dichiarazione dei redditi del 2014. Sarà onere dei lavoratori domestici fornire ai Caf o ai professionisti incaricati di compilare ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il reddito percepito, e il periodo di lavoro In generale tutti i percettori di redditi da soggetti non sostituiti di imposta possono richiedere il credito in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi per l anno 2014. La possibilità di richiedere il credito in sede di denuncia dei redditi spetta a tutti i percettori che non hanno ricevuto il bonus dai sostituti di imposta, ad esempio perché il relativo rapporto di lavoro è cessato prima del mese di maggio 2014.
2) Sussistenza di un imposta a debito Condizione imprescindibile per il diritto al bonus è la presenza di un imposta IRPEF a debito dopo aver sottratto le detrazioni per produzione del reddito In pratica sono esclusi gli incapienti cioè quei soggetti percettori di reddito (come definito dall elenco del precedente punto) che per effetto delle sole detrazioni per produzione del reddito hanno l Irpef azzerata Attenzione: Le detrazioni che devono essere considerate per la verifica dello status di incapiente sono esclusivamente quelle per produzione del reddito, infatti se l imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. In altri termini (per portare un esempio), un contribuente che dichiara 11.000,00 euro ma non paga Irpef perché ha coniuge e figlio a carico e qualche piccola spesa sanitaria detraibile riceve comunque il bonus Irpef Nota - In diversi articoli è riscontrabile il riferimento alla soglia minima di 8.000,00 di reddito, sotto la quale il bonus non spetterebbe. In realtà ne il dettato normativo, ne le circolari successive fanno mai riferimento a questa soglia di 8.000,00. Da dove nasce quindi questa cifra? Chi la richiama presuppone un reddito prodotto lavorando per tutto l anno 2014 ed applica poi le detrazioni fiscali in vigore per l anno 2013. In realtà, considerando le detrazioni in vigore nel 2014 (anno di competenza del bonus e quindi aggiornando gli 8.000,00 ai corretti 8.145,32 ) si può affermare che, per un lavoratore percettore di un reddito annuo inferiore agli 8.145,32 e che sia impiegato tutto l anno (2014), questi non avrà diritto al bonus per via dell azzeramento dell IRPEF causata dalle detrazioni per produzione del reddito. Va da se, che per redditi, anche inferiori agli 8.145,32 ma prodotti per periodi inferiori all anno il bonus possa spettare. Sottolineo, anche in quest ultimo caso, non spetta sempre, ma solo se le detrazioni per produzione del reddito non azzerano l IRPEF. E opportuno considerare quindi gli 8.000,00 (quando si leggono) come un approssimazione valevole solo per un anno intero di lavoro e nulla più, non certo come regola da memorizzare 3) Reddito complessivo Hanno diritto al credito Irpef i soggetti con reddito complessivo inferiore ai 26.000,00 ATTENZIONE Il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Gli adempimenti del sostituto d imposta Prima di analizzare il sistema di calcolo è opportuno focalizzare due concetti fondamentali: 1) l erogazione del bonus è automatica e viene concessa direttamente dal sostituto d imposta sugli elementi di reddito in suo possesso; 2) se, per effetto di altri redditi (percepiti dal lavoratore), o per qualsiasi altro motivo non espressamente dichiarato dal lavoratore per tale adempimento, o per semplice volontà, il percettore non vuole percepire il bonus in busta paga lo deve esplicitamente dichiarare al datore di lavoro.
In altre parole, il sostituto d imposta (datore di lavoro) è obbligato ad erogare il bonus con gli elementi in suo possesso, salvo esplicito diniego del lavoratore. Importo del bonus L importo del bonus sarà fisso (640,00 euro), senza distinzioni, per redditi inferiori ai 24.000 euro annui. Per chi percepisce invece, un reddito compreso tra i 24.000,00 euro ed i 26.000 euro, è previsto un meccanismo di décalage che si ottiene mediante l applicazione della seguente formula: bonus spettante = 640 x [(26.000 reddito complessivo)/2.000] Pertanto l importo di 640,00 euro andrà a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 26.000,00 euro di reddito complessivo. Per fare alcuni esempi, per un reddito di 24.500,00 il bonus sarà di 480,00, per un reddito di 25.000,00 il bonus sarà di 320,00, mentre per un reddito di 25.500,00 il bonus sarà di 160,00. Se il periodo di lavoro è inferiore all anno, l importo del credito spettante deve essere riparametrato al periodo di lavoro. Ed esempio, un lavoratore con reddito di 22.000,00 che ha cessato il rapporto di lavoro il 30/04/2014 (ed era in forza al 01/01/2014) avrà il seguente bonus: 640,00 / 365 gg (anno 2014) x 120 gg (periodo di lavoro nel 2014) = 210,41 Modalità di erogazione del sostituto d imposta Il bonus (come sopra determinato) spetta per le erogazioni da maggio a dicembre 2014, quindi verrà erogato per i 245 giorni intercorrenti tra il 01/05/2014 ed il 31/12/2014. Considerando lo sviluppo sul credito intero di 640,00 avremo: 640,00 /245 (giorni dal 01/05 al 31/12) x 31 giorni = 80,98 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre, dicembre 2014 640,00 /245 (giorni dal 01/05 al 31/12) x 30 giorni = 78,37 : per i mesi di giugno, settembre, novembre 2014 Lo stesso criterio di calcolo vale anche per i periodi di lavoro infrannuali. Ad esempio, per un rapporto di lavoro che inizia il 15 maggio 2014 e termina il 15 settembre 2014, per un totale di 124 giorni di lavoro, supponendo un reddito complessivo fino a 24.000 euro, il credito spettante riparametrato al numero di giorni lavorati è pari a euro 640/365 x 124 = 217,42, da ripartire in base ai giorni di lavoro in ciascun mese: 29,81 euro per i 17 giorni di maggio; 52,60 euro per i 30 giorni di giugno; 54,36 euro per i 31 giorni di luglio e agosto; 26,30 euro per i 15 giorni di settembre [circ AdE 9/E 2014] La circolare 9/E dell Agenzia delle Entrate specifica che, per semplicità, è possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, e la ripartizione del bonus si esaurisca con le retribuzioni del 2014. Ad esempio per un bonus pieno di 640,00 per un lavoratore in forza per tutto l anno 2014 è consentito erogare gli 80,00 tondi per 8 mesi (senza quindi la distinzione tra i mesi con 31 giorni e quelli con 30) Specifica ancora la circolare appena richiamata Non è consentito, invece, dividere l importo del credito di 640,00 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213, 33). NOTA BENE L importo del credito riconosciuto va indicato nel CUD 2015. Gli importi non versati invece dovranno essere indicati nel modello 770.
Recupero del credito Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro deve essere recuperato dal monte ritenute fiscali, se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il credito d imposta, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Con Risoluzione 48/E 2014 l Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1655 denominato Recupero da parte dei sostituti d imposta delle somme erogate ai sensi dell articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Per permettere il recupero del bonus erogato ai lavoratori nel modello di versamento F24 Alcuni chiarimenti Il dettato normativo ha portato con se numerosi dubbi che sono stati (quasi) tutti chiariti con le successive Circolari dell Agenzia delle Entrate e dell INPS. Di seguito esporrò sinteticamente le soluzioni ed interpretazioni fornite da dette circolari con riferimento alle casistiche di maggior interesse: Computo del periodo di lavoro in casi di aspettativa non retribuita, part-time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Partendo dal presupposto che il credito spetta per i soli giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro si può affermare che: i giorni di aspettativa non retribuita non danno diritto al bonus irpef per i part-time non rileva la distribuzione dell orario di lavoro, quindi per part-time orizzontale, verticale o misto il credito spetta interamente se il rapporto perdura per tutto l anno (ovviamente secondo il sistema di calcolo sopra esposto) I premi erogati dopo la cessazione del rapporto di lavoro non prefigurano conteggio di giorni di detrazione e pertanto non danno diritto al bonus irpef Prestazioni a sostegno del reddito: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG), INDENNTITA DI MOBILITA, DISOCCUPAZIONE. Il Ministero delle Finanze ha chiarito le indennità in esame costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, si ritiene che il credito vada calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. L Ente erogatore, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad erogare il bonus in via automatica. Eredi del lavoratore Il credito spetta, quindi, anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro In caso di assunzione in corso di anno 2014, se il lavoratore consegna al nuovo datore il CUD del precedente rapporto, il nuovo sostituto deve tenerne conto per il calcolo della spettanza del bonus.
Rapporti di lavoro contestuali In caso di rapporto di lavoro contestuale (es. due rapporti part-time contemporanei con due datori di lavoro diversi), partendo dal presupposto che ogni datore di lavoro è obbligato ad erogare automaticamente il bonus IRPEF, sarà a carico del lavoratore la rinuncia esplicita da consegnare ad uno dei due datori di lavoro. In caso di assenza di detta rinuncia, ricorrendone i presupposti, entrambi i sostituti d imposta devono erogare il credito Irpef con conseguente obbligo di conguaglio (e restituzione) in capo al lavoratore. Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva per incremento di produttività Il Ministero ha chiarito che i redditi percepiti per incremento di produttività soggetti ad imposta sostitutiva non devono essere computati nel reddito complessivo al fine di calcolare l importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000,00. Tuttavia, per evitare penalizzazioni, in considerazioni dello spirito della norma, gli stessi importi erogati per incremento della produttività sono comunque da sommare per terminare la capienza dell imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro spettanti. Credito d imposta per le imprese marittime Il bonus IRPEF non interferisce in alcun modo sul credito di imposta spettante alle imprese marittime (Art. 4 comma 1, legge 30/1998). Pertanto i marittimi imbarcati, se ricorreranno le condizioni, come la generalità dei dipendenti, percepiranno il bonus IRPEF e per gli armatori maturerà il credito di imposta di cui alla Legge 30/1998 (come in precedenza) ed inoltre recupereranno il credito IRPEF di cui al DL in esame. * * * * * Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito oppure sulla nostra pagina Facebook www.studiocla.it