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COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA Comun di San Vit di Fèagne Provincia di Udine Prot. n. 1428 San Vito di Fagagna lì, 29/03/2018 1. Finalità BANDO 2018 PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI (L. 09.12.1998, N.431, ART. 11 e L.R.07.03.2003, N.6 ART.6) Il presente Bando definisce criteri e modalità con cui il Comune di San Vito di Fagagna procederà all erogazione di: a) contributi economici volti a ridurre la spesa sostenuta nell anno 2017 per il pagamento di canoni di locazione (al netto degli oneri accessori) per alloggi di proprietà sia pubblica che privata, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata; b) contributi economici in favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione per la prima volta alloggi posti sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, precedentemente sfitti ed in favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell art. 6, secondo periodo, della L.R. 6/2003. 2. Criteri per l ammissione ai benefici Contributi per i conduttori: l entità del contributo in favore dei conduttori è determinata secondo un principio di gradualità che favorisce i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione rispetto all indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), di cui al D.P.C.M. N. 159/2013 con losservanza dei seguenti criteri: a) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 11.150,00 l incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 14%. Il contributo da assegnare non potrà essere superiore ad 3.100,00 (Fascia A); b) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad 16.420,00 l incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 24%. Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore ad 2.325,00 (Fascia B); c) L indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle precedenti lettere a) e b) non deve superare l importo di 31.130,00. d) Ai fini delle determinazioni di contributo di cui alle lettere a) e b), per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell indice ISEE di cui alle precedenti lett. a) e b) è elevato del 20% (fascia A 13.380,00 fascia B 19.704,00). Per i nuclei familiari con situazione economica (I.S.E.) pari a 0 verrà riconosciuto un contributo pari all intero canone di locazione corrisposto nell anno, nei limiti degli importi stabiliti alle lett. a) e b) del presente punto. Il contributo non potrà in nessun caso superare l ammontare del canone corrisposto nell anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all anno il contributo da assegnare verrà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Per i nuclei familiari che rientrano in almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all art. 7, comma 1, della L.R. n. 6/2003, come specificate al punto 4. Criteri e priorità per la formazione della graduatoria del presente Bando, verrà riconosciuto un incremento del contributo da assegnare del 5% per ogni condizione registrata, fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, al fine di consentire il possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell indicatore della situazione economica (I.S.E.) indicato alla lett. c), verrà innalzato fino ad un massimo del 10%.( uro 34.243,00) L erogazione dei contributi citati è subordinata all assegnazione da parte della Regione delle risorse finanziarie previste dalla Legge n. 431/98 e dalla L.R. n. 6/2003. Qualora i fondi assegnati dalla Regione e quelli messi a disposizione dal Comune non fossero sufficienti rispetto alle richieste, i contributi assegnati a tutti i richiedenti saranno ridotti in proporzione rispetto alla graduatoria elaborata sulla base del presente Bando, fermo restando la riserva di una quota degli stanziamenti complessivi non inferiore al 5% da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi di età inferiore ai 35 anni (L.R. 22 marzo 2012 n.5). Il Comune di San Vito di Fagagna concorre ad incrementare le risorse assegnate dalla Regione mettendo a disposizione una quota pari al 10% del fabbisogno comunicato. Contributi per i proprietari: ai proprietari di alloggi sfitti, posti sul territorio regionale, che successivamente all emanazione del Bando comunale, stipulano contratti di locazione con conduttori in possesso dei requisiti previsti alle citate lett. a), b), c), d) di cui al precedente punto 2. Criteri per l ammissione ai benefici è assegnato un contributo determinato nella misura forfetaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell art.2 della L.431/98, e regolarmente registrato.- In ogni caso il contributo non potrà superare l importo di Euro 3.100,00=. L erogazione dei contributi citati è subordinata all assegnazione da parte della Regione delle risorse finanziarie previste dalla Legge n. 431/98 e dalla L.R. n. 6/2003. Qualora i fondi assegnati dalla Regione e quelli messi a disposizione dal Comune non fossero sufficienti rispetto alle richieste, i contributi assegnati a tutti i richiedenti saranno ridotti in proporzione rispetto alla graduatoria elaborata sulla base del presente Bando. 3. Requisiti soggettivi dei richiedenti 1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e di cui all'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, il conduttore deve possedere, al momento di presentazione della domanda, i seguenti requisiti soggettivi: a) essere maggiorenne; b) essere residente nel Comune di San Vito di Fagagna; c) essere residente nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi; d) essere corregionale all'estero rimpatriato di cui all'art.2, comma 1, della L.R. 26/02/2016, n. 7 considerando utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di almeno ventiquattro mesi i periodi di permanenza all'estero (modello 1 allegato alla domanda) e) essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino comunitario regolarmente soggiornante in Italia (attuazione della direttiva 2004/38/CE), ovvero essere cittadino extracomunitario (ex art. 4, comma 1, della legge regionale 22/2013): titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo D.Lgs n. 3/2007 (attuazione della direttiva 2003/109/CE) e/o essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. I requisiti di cui ai punti c), d), e) in caso di domanda presentata in forma congiunta sono sufficienti siano posseduti da uno solo dei richiedenti stessi e non è consentita in alternativa alla residenza biennale l attività lavorativa ; f) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in

base ad un contratto regolarmente registrato e per il quale è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione ovvero per il quale sia attivo il regime di cedolare secca, regolarmente registrata e documentata; g) non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente; h) non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente (ex articolo 12, comma 1 septies, della legge regionale 6/2003). 2. La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente il bando va presentata dal richiedente al Comune del territorio regionale di attuale residenza, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione. Possono presentare la domanda persone maggiorenni, titolari del contratto per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione. Qualora il contratto di affitto sia intestato a più persone (cointestato) è necessaria l autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare la domanda (Modello 2 allegato alla domanda). 3. Per essere ammesso a beneficiare del contributo previsto dall'articolo 3, comma 8, del regolamento di esecuzione dell art. 6 della L.R. n. 6/2003 - approvato con DPReg n. 0149/Pres. del 6 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni -, il locatore, pubblico o privato, deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, oltre a quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), qualora si tratti di soggetti privati: a) essere proprietario dell'immobile posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti; b) aver stipulato successivamente all'emanazione del bando comunale un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 431/98, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un conduttore rientrante nelle fattispecie di cui all art. 3, comma 1, del regolamento di esecuzione dell art. 6 della L.R. n. 6/2003 - approvato con DPReg n. 0149/Pres. del 6 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni -. 4. Criteri e priorità per la formazione della graduatoria Ai fini dell individuazione delle categorie di soggetti indicate all art.7, comma 1, della L.R. n.6/2003 e dell attribuzione delle particolari agevolazioni previste dall art. 3, comma 2, del DPReg n. 0149/Pres. del 6 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni (vedi punto 2 del presente Bando parte relativa ai contributi per i conduttori -), nonché per la formazione della graduatoria si considerano quali: a. anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto 65 anni; b. giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età; c. soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d. disabili: i soggetti di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); e. famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 109/1998, non superiore a 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.650,00 se composte da due o più soggetti; f. famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare; g. famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre; h. famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto 65 anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente; i. soggetti destinatati di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell alloggio da parte di un ente pubblico o da un organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale; j. emigrati: i soggetti di cui all art.2, comma 1, della L.R. 26.02.2002 n.7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all estero o rimpatriati). Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini dell I.R.P.E.F. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. 5. Contenuto e termini di presentazione delle domande La domanda per l ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando deve essere compilata unicamente su apposito modulo in distribuzione presso l Ufficio Segreteria del Comune di San Vito di Fagagna e disponibile altresì sul sito internet "www.comune.sanvitodifagagna.ud.it". La consegna delle domande al protocollo comunale o la loro spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San Vito di Fagagna Via Nuova 100 dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del 21 MAGGIO 2018(termine perentorio). Qualora le domande siano inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data del timbro postale. Ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 445/2000 l Amministrazione comunale potrà procedere, anche tramite la Guardia di Finanza, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l Amministrazione comunale potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall art. 496 del Codice Penale e dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso. L eventuale richiesta di integrazione del Comune a causa di domanda incompleta dovrà essere evasa dal richiedente il beneficio entro cinque giorni dal ricevimento. 6. Istruttoria delle domande e formulazione della graduatoria Al fine di accertare il possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti per l ammissibilità alle agevolazioni, il Comune effettua l istruttoria sulle domande ricevute, al termine della quale trasmette alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università i dati relativi alle domande accoglibili, unitamente alla relativa graduatoria formulata secondi i criteri di cui al presente bando. L Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera la concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l esclusione dallo stesso. 7. Informazioni ai sensi della L. 241/1990 e del D.L.vo n. 196/03

Responsabile del procedimento è la sig.ra Moro patrizia - Responsabile del servizio amministrativo. Possono essere eventualmente richieste informazioni in merito al presente bando all Ufficio Segreteria comunale al numero di telefono 0432/808024. Tutte le informazioni ed i dati personali dei richiedenti verranno utilizzati al solo scopo dell espletamento di tutte le operazioni concorsuali dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dai Comuni e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi in conformità a quanto stabilito dal D.L.vo n. 196 del 30.06.2003. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si richiama la normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 431/98, dalla L.R. n.6/2003, dal Regolamento di esecuzione dell articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, approvato con DPReg n. 067/Pres. del 6 aprile 2010. Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.to Moro Patrizia