REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 225 del O G G E T T O

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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 225 del 6-4-2016 O G G E T T O Impegno di spesa per il 2016 per il Servizio Semiresidenziale a favore di persone con disabilità presso la struttura "Irea Morini Pedrina" di Este (PD) convenzionata e sita nel territorio dell'ulss 17 - DGR 1303/2012. Proponente: U.O.S. Disabilità Anno Proposta: 2016 Numero Proposta: 191 1

Il Responsabile dell U.O.S. Disabilità riferisce quanto segue: La Regione Veneto, con la L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ha promosso la qualità dell assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale attraverso la definizione di criteri per l autorizzazione alla realizzazione di strutture e all esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l accreditamento e la vigilanza delle stesse. Al riguardo la L.R. 22/2002 stabilisce, all art. 17, che la Giunta Regionale disciplina entro 120 giorni dall entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui all art. 8 quinques del D. Lgs.vo 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli. Tale principio viene ripreso dalla DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure. La DGR chiarisce che per le strutture sanitarie e sociosanitarie, l accreditamento istituzionale rappresenta, in ogni caso, condizione necessaria ma non sufficiente per erogare prestazioni a carico e per conto del SSSR, essendo richiesta anche la stipula di apposito accordo/contratto tra la struttura accreditata e gli enti del SSSR, previa determinazione dei piani annuali preventivi di attività (art.17 commi 3-4 L.R. 22/02 con riferimento all art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992 e s.m.). La L.R. 22/02 garantisce, attraverso i requisiti per l accreditamento, condizioni qualitative identiche per tutti gli erogatori che, nella impostazione regionale, integrano e completano quelli indicati per l autorizzazione. I requisiti ulteriori di qualificazione richiesti per l accreditamento rispondono, infatti, all esigenza di costringere l ente gestore, remunerato con risorse pubbliche, a garantire livelli qualitativi trasparenti secondo l approccio dei sistemi di qualità orientati al miglioramento continuo. Coerentemente a ciò la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Deliberazione n. 34/2011, avente ad oggetto l indagine sugli affidamenti di servizi da parte delle ASL, ha chiarito quanto segue: I contratti stipulati senza previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica sono invece accordi contrattuali correlati al convenzionamento di strutture private al servizio sanitario. Infatti come si evince dagli articoli 8-quinquies e 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 all accreditamento istituzionale, con il quale si dispone l inserimento della struttura accreditata nell ambito organizzativo del servizio pubblico sanitario, segue la stipula di accordi con i quali si indica il volume massimo delle prestazioni che le strutture presenti nell ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. I due atti, l accreditamento e la convenzione, svolgono in realtà una funzione unitaria che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario agli utenti, nel limite del volume massimo concordato. Con DGR 1303 del 03.07.2012, la Regione ha approvato lo schema di accordo contrattuale, di cui all Allegato A, per le strutture socio-sanitarie e sociali accreditate (artt. 8-quinquies e 8 sexies, D. Lgs 502/1992; Art. 11 L. 328/2000) quale strumento di regolazione dei rapporti con gli Enti gestori autorizzati, accreditati o in via di accreditamento ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007. La DGR stabilisce che il direttore generale dell Azienda ULSS competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali e che l accordo stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l Azienda ULSS dell area territoriale in cui è ubicata la struttura medesima, avrà valore previo scambio di corrispondenza tra le parti anche con le altre Aziende ULSS del territorio veneto, fermo restando la possibilità di specifiche precisazioni in coerenza con il contratto tipo definito nel territori di competenza dei Soggetti pubblici invianti, nonché l estensione contrattuale e le eventuali integrazioni 2

Preso atto dello schema proposto, la Direzione di questa Azienda ULSS con nota prot. n. 56226 del 23/08/2012 ha tuttavia chiesto alcuni chiarimenti in merito all applicazione di tale delibera relativamente agli inserimenti in strutture socio-sanitarie ubicate in Aziende ULSS diverse. Tali chiarimenti sono stati forniti dalla Giunta Regionale con nota prot. 572622 del 17.12.2012. Alla luce delle informazioni ricevute, l U.O.S. Disabilità ha proceduto ad effettuare un istruttoria relativamente al percorso di adeguamento alla normativa regionale, compiuto dagli enti gestori di servizi diurni (semiresidenziali) ubicati nel territorio di altre Aziende ULSS e nelle cui strutture sono storicamente inseriti utenti dell Azienda ULSS 6, in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (L.R. 22/2002) che prescrive, per il Terzo Settore, un percorso di accreditamento istituzionale quale strumento per la regolazione del sistema di produzione e di offerta dei servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, e che rappresenta la condicio sine qua non per la stipula degli accordi contrattuali e il necessario presupposto per la remunerazione delle prestazioni erogate da parte degli enti del servizio sanitario regionale. Inoltre, l U.O.S. Disabilità ha verificato la sussistenza o meno di un accordo contrattuale in essere tra gli enti gestori delle strutture ubicate al di fuori del territorio dell Azienda ULSS 6 e l Azienda ULSS competente per territorio, - La Fondazione Irea Morini Pedrina gestisce due centri diurni per persone con disabilità siti a Este (PD), nel territorio dell Azienda ULSS 17 e con convenzione con la stessa Azienda ULSS, regolarmente autorizzati con Decreto dirigenziale della Regione Veneto n. 75 del 17.03.2009 e accreditati con DGR n. 152 del 26/01/2010, dove risulta inserito 1 utente dell Azienda ULSS 6, alla data del 1.1.2016; L U.O.S. Disabilità ha verificato che è stato prorogato l accordo contrattuale tra l ente gestore suddetto e l Azienda ULSS su cui insiste l unità di offerta. In applicazione di quanto previsto dalla DGR 1303/12, questa Azienda ha a suo tempo provveduto ad inoltrare all Ente Gestore e all ULSS di appartenenza della struttura, la nota prot. 42779 del 04.07.2013 (agli atti) comunicando che l accordo contrattuale in essere avrebbe avuto valore per il servizio erogato a favore delle persone con disabilità in carico all Azienda ULSS 6 e inserite presso la suddetta struttura, fermo restando alcune specifiche precisazioni, anche di tipo economico, in coerenza con il contratto tipo definito nel territorio dell Azienda ULSS 6 e in attesa della definizione regionale dei profili di gravità sulla base della nuova scheda S.Va.M.Di. e della conseguente individuazione di tariffe standard dei servizi socio sanitari. Tenuto conto della situazione attuale dell utenza sopradescritta, si stima per l anno 2016 una spesa totale sociale e sanitaria pari a 15.974,86 complessivi, IVA compresa, di cui 5.191,83 per la parte sociale, che troverà copertura nel bilancio sociale 2016, e 10.783,03 per la parte sanitaria, che troverà copertura nel Bilancio Sanitario Fondo per la Non Autosufficienza 2016. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. 3

Sulla base di quanto sopra. IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di dare atto che l inserimento di persone con disabilità dell Azienda ULSS 6 nel centro diurno per persone con disabilità, sito nel territorio dell Azienda ULSS 17 di Monselice (PD), gestito dall ente gestore Fondazione Irea Morini Pedrina comporta per l anno 2016 un costo complessivo, di 15.974,86, IVA compresa; 2. di dare atto, altresì, che la spesa di cui al precedente punto 1. di complessivi 15.974,86 sarà prevista come segue: - 5.191,83 costo per Centri Diurni per la parte sociale che troveranno copertura nel bilancio sociale dell anno 2016 conto 55.04.115; - 10.783,03 costo per Centri Diurni per la parte sanitaria che troveranno copertura nel Bilancio Sanitario Fondo per la Non Autosufficienza 2016- conto 55.04.120; 3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo on-line dell Azienda. ***** 4

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, Copia conforme all originale, composta di n. amministrativo. Vicenza, fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI 5