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Allegato C) ALL AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEL CAMPO SPORTIVO DI BRESSA CON RELATIVE STRUTTURE E PERTINENZE. FG. 2 MAPP. 491-845. SCHEMA CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO, DEL CAMPO SPORTIVO DI BRESSA DI CAMPOFORMIDO - VIA 11 FEBBRAIO. FG. 2 MAPP. 491-845. COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE L anno duemilasedici, addì del mese di tra il Comune di Campoformido, con sede in Largo Municipio, 9 a Campoformido, c.f. 80004790301 p. iva 00485010300, qui rappresentato dal Responsabile dell Area Tecnica E Gestione del Territorio,, nato a il, agente in nome e per conto e nell interesse esclusivo del Comune di Campoformido di seguito denominato COMODANTE e il sig.,in rappresentanza nato a il e residente a in n., C.F. di seguito denominato COMODATARIO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Il Comune di Campoformido concede in comodato d uso gratuito al comodatario, che accetta, l impianto sportivo di Bressa con relative strutture e pertinenze sito in via 11 Febbraio e distinto catastalmente al fg. 2 mappali 491-845. L area sportiva, individuabile nell allegata planimetria -Allegato A) è così costituita: - campo di gioco regolamentare recintato; - campo di sfogo per allenamenti; - spogliatoio atleti annesso al campo di gioco.

ART. 2 Il comodato avrà la durata massima di cinque stagioni sportive, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e comunque non oltre il 30/06/2022. Alla scadenza, il comodante si riserva la facoltà di procedere ad un rinnovo del contratto nelle forme di Legge. E consentito al comodante di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al comodatario, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data il cui recesso deve avere esecuzione, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. Il comodatario potrà recedere liberamente dal presente contratto, essendo il termine per la restituzione stabilito a suo esclusivo favore. In tal caso il comodante sarà obbligato a ricevere immediatamente la restituzione dell immobile. Il recesso sia da parte del comodante sia da parte del comodatario dovrà essere comunicato alla controparte unitamente all eventuale preavviso con richiesta di restituzione, con lettera raccomandata a/r. ART. 3 Le attività che si svolgeranno presso l impianto sportivo saranno quelle calcistiche o di ogni altra pratica sportiva, incluse attività o manifestazioni, purchè compatibili con la natura e la destinazione sportiva dell area stessa. ART. 4 L area con relative strutture e pertinenze sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, esclusivamente per gli usi previsti, rimanendo inibito di destinarli anche parzialmente o temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il concessionario dovrà essere munito o munirsi delle prescritte

licenze di esercizio e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione che si rendesse necessaria in relazione all uso. ART. 5 Il comodatario dichiara che l impianto sportivo è adatto all uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi li utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto, nel medesimo stato salvo il normale uso. ART. 6 E vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione di quanto concesso senza il preventivo consenso scritto del comodante fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative, rimarrà ad integrale carico del comodatario. ART. 7 La pulizia e la manutenzione ordinaria del fabbricato ad uso spogliatoio e dei servizi igienici, inclusi beni ed attrezzature sono a carico del concessionario, ivi compresi lo sfalcio periodico e il ripristino della superficie erbosa; ART. 8 La custodia e manutenzione ordinaria del campo di calcio e del campo di sfogo per gli allenamenti sono ad esclusivo carico del comodatario; La manutenzione straordinaria volontaria da parte del comodatario, potrà avvenire previo parere favorevole dei competenti organi comunali. ART. 9

Sono a carico del comodatario: - il mantenimento in funzione e gli oneri connessi alle utenze elettriche, dell acqua e di riscaldamento; - gli oneri di gestione dell area e del fabbricato inclusi quelli tributari. ART. 10 Il comodatario si impegna per tutta la durata del contratto, a mantenere inalterate le attività dichiarate in sede di gara. Eventuali modifiche dovranno essere autorizzate dal Comune di Campoformido. Il Comune di Campoformido si riserva di verificare in ogni momento la conformità delle attività svolte rispetto a quanto dichiarato. ART. 11 Il comodatario è costituito custode dei dell impianto sportivo e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Il comodatario esonera inoltre espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé, a eventuali lavoratori od operatori o a terzi frequentatori dell area, provocati da fatti o omissioni imputabili al comodatario stesso o da qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all interno dei locali concessi. Il comodatario consegna copia di polizza assicurativa n del rilasciata da per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalla gestione dell impianto sportivo concesso; Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare l impianto sportivo assegnato per accertarsi della buona conservazione e dell osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

ART. 12 Il comodatario è tenuto a verificare periodicamente lo stato dell impianto sportivo e delle sue strutture e pertinenze, con obbligo di segnalazione all Amministrazione in caso di problematiche. ART. 13 Il Comodatario si impegna a consentire l uso dell impianto sportivo oggetto del presente comodato anche ad altre Società richiedenti. La disciplina d uso è demandata a successiva e specifica regolamentazione definita dal Comodatario e condivisa dall Amministrazione Comunale. ART. 14 Il Comune di Campoformido potrà concedere, previa insindacabile e discrezionale valutazione, al Comodatario un contributo annuo a sostegno delle attività statutarie, in relazione alle iniziative concordate con l Amministrazione Comunale. ART. 15 L inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione. ART. 16 Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto. ART. 17 L imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l imposta di

registro se d obbligo sono a carico del comodatario. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura del comodante. Rimarranno a carico del comodatario tasse e imposte inerenti l attività da esso esercitata. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile. ART. 18 Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di comodato D. Lgs. 196/2003. ART. 19 Per tutte le controversie relative al presente contratto è competente il Foro di Udine. Letto, approvato e sottoscritto. IL COMODANTE IL COMODATARIO Per il Comune di Campoformido