Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno

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Transcript:

Traduzione 1 Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno 1934 2 Conchiuso a Londra il 2 giugno 1934 Approvato dall Assemblea federale il 19 giugno 1939 3 Istrumento d adesione depositato dalla Svizzera il 24 ottobre 1939 Entrato in vigore per la Svizzera il 24 novembre 1939 (Stato 24 agosto 2004) I Sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati a questo scopo, hanno, di comune accordo, stabilito l Accordo seguente che sostituisce quello dell Aja del 6 novembre 1925 4 : Art. 1 I cittadini di ciascuno dei paesi contraenti, nonché tutte le persone che avranno soddisfatto nel territorio dell Unione ristretta alle condizioni stabilite dall articolo 3 della Convenzione generale 5, potranno assicurarsi in tutti gli altri paesi contraenti la protezione dei loro disegni o modelli industriali per mezzo di un deposito internazionale da farsi all Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale a Berna 6. Art. 2 (1) Il deposito internazionale comprenderà i disegni o modelli sia sotto forma dei prodotto industriale al quale essi sono destinati, sia sotto quella di un disegno, di una fotografia o di qualsiasi rappresentazione grafica sufficiente del detto disegno o modello. (2) Gli oggetti saranno accompagnati da una domanda di deposito internazionale in doppio esemplare, contenente in lingua francese le indicazioni che saranno specificate nel Regolamento d esecuzione 7. CS 11 1005; FF 1937 III 57 ediz. ted. 57 ediz. franc. 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Il presente Acc. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito all Acc. riveduto all Aja il 28 nov. 1960 (RS 0.232.121.2 art. 31 n. 1). Vedi l elenco degli Stati partecipanti pubblicato qui di seguito. 3 Art. 1 cpv. 1 n. 4 del DF del 19 giu. 1939 (RU 55 1263). 4 [CS 11 1000] 5 RS 0.232.01/.04 6 Ora: Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (art. 6 cpv. 1 lett. a dell atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967 RS 2). 7 RS 4 1

Proprietà industriale Art. 3 (1) L Ufficio internazionale di Berna non appena avrà ricevuto la domanda di procedere a un deposito internazionale, inscriverà questa domanda in un registro speciale e la pubblicherà rimettendo gratuitamente a ciascuna Amministrazione il numero d esemplari richiesti del giornale periodico in cui pubblicherà le iscrizioni. (2) I depositi saranno conservati negli archivi dell Ufficio internazionale. Art. 4 (1) Chi fa il deposito internazionale di un disegno o modello industriale è considerato fino a prova contraria come proprietario dell opera. (2) Il deposito ha semplicemente carattere dichiarativo. Come deposito, esso produrrà nei paesi contraenti gli stessi effetti come se ivi i disegni o modelli fossero stati direttamente depositati alla data del deposito internazionale, col beneficio tuttavia delle disposizioni stabilite dal presente Accordo. (3) La pubblicità menzionata nell articolo precedente sarà considerata in tutti i paesi contraenti come sufficiente e non ne potrà essere richiesta altra da parte del depositante, con riserva delle formalità da adempirsi per l esercizio del diritto, in conformità della legge interna. (4) Il diritto di priorità stabilito dall articolo 4 della Convenzione generale 8 sarà garantito ad ogni disegno o modello di cui sia stato fatto il deposito internazionale, senza l obbligo di alcuna delle formalità previste dallo stesso articolo citato. Art. 5 I paesi contraenti convengono di non esigere che i disegni o i modelli di cui sia stato fatto il deposito internazionale rechino un indicazione obbligatoria. Essi non saranno colpiti da decadenza per non essere stati attuati, né per introduzione di oggetti conformi a quelli protetti. Art. 6 (1) Il deposito internazionale può comprendere, sia un solo disegno o modello, sia molti di essi, e il numero di essi va indicato nella domanda. (2) Il deposito può essere fatto sia in plico aperto sia in plico sigillato. Saranno accettati come mezzi di deposito in plico sigillato le buste doppie perforate con un numero di controllo (sistema Soleau) o qualsiasi altro sistema che valga ad assicurare l identificazione. (3) Le dimensioni massime dei plichi o pacchetti suscettibili di deposito saranno determinate dal Regolamento d esecuzione. 8 RS 0.232.01/.04 2

Deposito internazionale dei disegni o modelli industriali Acc. dell Aja riveduto a Londra Art. 7 La durata della protezione internazionale è di 15 anni a contare dal deposito all Ufficio internazionale di Berna; questo termine è diviso in due periodi, cioè un periodo di 5 anni e un periodo di 10 anni. Art. 8 Durante il primo periodo di protezione, i depositi sono ammessi, sia in plico aperto, sia in plico sigillato; durante il secondo periodo non sono ammessi che aperti. Art. 9 Durante il primo periodo di protezione i depositi in plico sigillato potranno essere aperti su domanda del depositante o di un tribunale competente; spirato il primo periodo, essi, su domanda di proroga, saranno aperti pel passaggio al secondo periodo. Art. 10 Durante i primi sei mesi del quinto anno del primo periodo l Ufficio internazionale darà avviso ufficioso della scadenza al depositante del disegno o modello. Art. 11 (1) Allorché il depositante desidererà ottenere il prolungamento della protezione all atto del trapasso al secondo periodo, dovrà presentare all Ufficio internazionale avanti che spiri il termine, al più tardi, una domanda di proroga. (2) L Ufficio aprirà il plico, se esso è sigillato, e lo pubblicherà nel suo giornale e notificherà a tutte le Amministrazioni la proroga concessa rimettendo loro il numero di copie richieste di detto giornale. Art. 12 I disegni e modelli contenuti nei depositi non prorogati, nonché quelli per cui è cessata la protezione, saranno restituiti ai loro proprietari, a loro spese, se ne fanno domanda. Se non è chiesta la restituzione, scorsi che siano due anni, saranno distrutti. Art. 13 (1) I depositanti potranno rinunciare al deposito in qualsiasi epoca, sia totalmente, sia parzialmente per mezzo di una dichiarazione da presentarsi all Ufficio internazionale; esso darà alla rinuncia la pubblicità prevista all articolo 3. (2) La rinuncia al deposito comprende anche la restituzione dello stesso a spese del depositante. 3

Proprietà industriale Art. 14 Allorché un tribunale od altra autorità competente ordini che sia comunicato un disegno o modello segreto, l Ufficio internazionale, regolarmente richiestone, aprirà il plico depositato, ne toglierà il disegno o modello richiesto e lo trasmetterà all autorità richiedente. Quando se ne faccia domanda, la stessa comunicazione avrà luogo per un disegno o modello aperto. L oggetto così consegnato dovrà essere restituito nel più breve termine possibile e rimesso nel plico sigillato o nella busta. Queste operazioni potranno essere soggette ad una tassa che sarà fissata dal Regolamento d esecuzione. Art. 15 9 Le tasse per il deposito internazionale ed il suo prolungamento, che dovranno essere pagate prima che si faccia l iscrizione del deposito o del prolungamento, sono fissate come segue: 1. per un solo disegno o modello e pel primo periodo di 5 anni: 5 franchi; 2. per un solo disegno o modello, allo spirare del primo periodo e per la durata del secondo periodo di 10 anni: 10 franchi; 3. per un deposito multiplo e pel primo periodo di 5 anni: 10 franchi; 4. per un deposito multiplo, allo spirare dei primo periodo e per la durata del secondo periodo di 10 anni: 50 franchi. Art. 16 Il prodotto annuo netto delle tasse sarà ripartito, per cura dell Ufficio internazionale, conformemente alle modalità previste dall articolo 8 del Regolamento tra i paesi contraenti, dopo fatta la deduzione delle spese comuni necessarie per l esecuzione del presente Accordo. Art. 17 (1) L Ufficio internazionale iscriverà nei suoi registri tutti i cambiamenti riguardanti la proprietà di disegni o modelli di cui avrà ricevuto notificazione da parte degli interessati; esso li pubblicherà nel suo giornale e li comunicherà a tutte le Amministrazioni rimettendo loro il numero richiesto di copie di detto giornale. (2) Queste operazioni possono essere soggette ad una tassa che sarà fissata dal Regolamento d esecuzione. (3) Il titolare di un deposito internazionale può trasferirne la proprietà per una determinata parte dei disegni o dei modelli compresi in un deposito multiplo o soltanto per uno o parecchi paesi contraenti; in tal caso, se si tratta di deposito fatto sotto piego suggellato, l Ufficio internazionale dovrà procedere, prima dell iscrizione del trasferimento nei suoi registri, all apertura del deposito. 9 Abrogato per gli Stati partecipanti all atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967 (RS 2 art. 6 cpv. 1 lett. b). 4

Deposito internazionale dei disegni o modelli industriali Acc. dell Aja riveduto a Londra Art. 18 (1) L Ufficio internazionale rilascerà a qualsiasi persona che ne faccia domanda, contro il pagamento di una tassa da fissarsi nel Regolamento, una copia delle menzioni iscritte nel registro circa un determinato disegno o modello. (2) Se il modello o il disegno si presta, la copia potrà essere accompagnata da uno degli esemplari o da una delle riproduzioni del disegno o modello che avranno potuto esser forniti all Ufficio internazionale e che esso certificherà conformi all oggetto depositato in deposito aperto. Se l Ufficio non è in possesso di uno degli esemplari o di una delle riproduzioni menzionate, li farà allestire su domanda degli interessati e a loro spese. Art. 19 Gli archivi dell Ufficio internazionale sono accessibili, per quanto contengano dei depositi aperti, al pubblico. Chiunque ne può prendere conoscenza, in presenza di un funzionario, od ottenere dall Ufficio informazioni scritte sul contenuto del registro, e ciò contro pagamento delle tasse da fissarsi nel Regolamento. Art. 20 10 Le norme particolari per l applicazione del presente Accordo saranno determinate da un Regolamento le cui prescrizioni potranno, in qualsiasi tempo, essere modificate di comune accordo dalle Amministrazioni dei paesi contraenti. Art. 21 Le disposizioni dei presente Accordo non concernono che il minimo della protezione; esse non impediscono di rivendicare l applicazione delle prescrizioni più larghe previste dalla legislazione interna di un paese contraente; esse lasciano parimente che continui ad essere ammessa l applicazione delle disposizioni della Convenzione di Berna riveduta del 1928 11 sulla protezione delle opere artistiche e delle opere d arte applicata all industria. Art. 22 (1) I paesi membri dell Unione che non hanno preso parte al presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi quando ne facciano domanda nella forma prescritta dagli articoli 16 e 16 bis della Convenzione generale 12. 10 Per gli Stati partecipanti all atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967, vedi nondimeno l art. 6 cpv. 1 lett. c dello stesso atto (RS 2). 11 RS 0.231.12. Per gli Stati partecipanti all atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967, vedi nondimeno l art. 6 cpv. 1 lett. d dello stesso atto (RS 2). 12 RS 0.232.01/.04. Per gli Stati partecipanti all atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967, vedi nondimeno l art. 6 cpv. 1 lett. e dello stesso atto (RS 2) 5

Proprietà industriale (2) La notificazione d adesione garantirà, per se stessa, sul territorio del paese aderente, il beneficio delle disposizioni che precedono ai disegni e modelli industriali che, al momento dell adesione, erano al beneficio dei deposito internazionale. (3) Tuttavia, ciascun paese, aderendo al presente Accordo, potrà dichiarare che l applicazione di questo Atto sarà limitata ai disegni ed ai modelli che saranno depositati dal giorno in cui tale adesione diverrà effettiva. (4) In caso di denuncia del presente Accordo, fa stato l articolo 17 bis della Convenzione generale 13. 1 disegni ed i modelli internazionali depositati fino al giorno in cui la denuncia diventa effettiva continueranno, per la durata della protezione internazionale, a godere, nel paese che ha denunciato l Accordo come pure negli altri paesi dell Unione limitata, della stessa protezione come se fossero stati direttamente depositati. Art. 23 (1) Il presente Accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno depositate a Londra entro il 1 luglio 1938 al più tardi. (2) Esso entrerà in vigore, tra i paesi che l avranno ratificato, un mese dopo questa data e avrà la stessa forza e durata della Convenzione generale 14. (3) Questo Atto sostituirà, nei rapporti tra i paesi che l avranno ratificato, l Accordo dell Aja del 1925 15. Tuttavia, questo resterà in vigore nei rapporti coi paesi che non avranno ratificato il presente Atto. Fatto a Londra, in un solo esemplare, il 2 giugno 1934. (Seguono le firme) 13 RS 0.232.01/.04. Per gli Stati partecipanti all atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967, vedi nondimeno l art. 6 cpv. 1 lett. e dello stesso atto (RS 2) 14 RS 0.232.01/.04 15 [CS 11 1000] 6

Deposito internazionale dei disegni o modelli industriali Acc. dell Aja riveduto a Londra Campo d applicazione dell accordo il 14 giugno 2005 Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A) Successione (S) Entrata in vigore Benin 2 ottobre 1986 A 2 novembre 1986 Città del Vaticano 3 agosto 1960 A 29 settembre 1960 Côte d Ivoire 26 aprile 1993 A 30 maggio 1993 Egitto 6 marzo 1951 A 1 luglio 1952 Francia 16 maggio 1939 A 25 giugno 1939 Germania 10 agosto 1939 13 giugno 1939 Indonesia 15 agosto 1950 S 27 dicembre 1949 Liechtenstein 10 dicembre 1950 A 28 gennaio 1951 Marocco 26 novembre 1940 A 21 gennaio 1941 Monaco 9 febbraio 1956 A 29 aprile 1956 Paesi Bassi* Antille olandesi 13 giugno 1948 A 5 agosto 1948 Senegal 30 maggio 1984 A 30 giugno 1984 Spagna 21 dicembre 1955 A 2 marzo 1956 Surinam 16 novembre 1976 S 25 novembre 1975 Svizzera 24 ottobre 1939 A 24 novembre 1939 Tunisia 18 agosto 1942 A 4 ottobre 1942 * I Paesi Bassi hanno denunciato, con effetto dal 1 gen. 1975, l accordo per il Regno in Europa, ma non per le Antille olandesi. 7

Proprietà industriale 8