Notiziario settimanale 3-9 aprile 2000. Banche dati, anagrafe e privacy. Confessioni non riconosciute e uso di dati sensibili



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Newsletter Notiziario settimanale Banche dati, anagrafe e privacy Confessioni non riconosciute e uso di dati sensibili Videosorveglianza in mare e tutela della riservatezza La risoluzione dei Garanti tedeschi sulla viseosorveglianza 1

Newsletter 2000 BANCHE DATI, ANAGRAFE E PRIVACY Non è conforme alle norme sulla privacy la consultazione indiscriminata degli archivi anagrafici dei Comuni e l interconnessione tra questi archivi e le banche dati delle altre amministrazioni. Lo ha stabilito il Garante in un parere richiesto da un Comune che,per favorire la trasmissione dei dati e documenti tra archivi anagrafici nonché la trasmissione di dati e documenti alle altre amministrazioni pubbliche e ai gestori ed esercenti di pubblici servizi,aveva sottoposto all Autorità una bozza di convenzione. La bozza prevedeva la possibilità di mettere a disposizione i dati contenuti nell anagrafe della popolazione residente con modalità diverse a seconda che l interconnessione degli archivi avvenga nei confronti di un altra amministrazione pubblica (consultazione degli elenchi dell anagrafe della popolazione residente) o di un gestore o un esercente di pubblico servizio (acquisizione di dati inerenti la residenza e lo stato di famiglia di singoli cittadini). L interconnessione,inoltre,sarebbe consentita dal Comune in base al principio di reciprocità e previa attribuzione di una chiave riservata per proteggere gli archivi contenenti i dati. Veniva esclusa,invece,la trasmissione di dati sensibili o giudiziari. Sebbene l impostazione seguita nella predisposizione della convenzione risultasse condivisibile,in quanto teneva conto della normativa sul rilascio dei certificati anagrafici,il Garante ha però chiesto al Comune di evitare connessioni dirette con archivi o atti anagrafici e di prevedere,piuttosto,la possibilità di collegamenti informatici o telematici attraverso i quali rendere disponibili,su richiesta,la trasmissione o la consultazione in rete di un documento o di un certificato relativo,a seconda del soggetto convenzionato,ad elenchi di iscritti all anagrafe oppure a specifiche attestazioni attinenti alla residenza o allo stato di famiglia di singoli residenti. L Autorità ha chiarito che la c.d. legge Bassanini bis (legge n.127 del 1997),che il Comune intende attuare con la bozza di convenzione in questione,non ha innovato la precedente disciplina anagrafica,ma ha semplicemente previsto la possibilità che i flussi leciti di comu- 2

Newsletter 2000 nicazioni anagrafiche possano essere favoriti e regolati per aspetti di dettaglio da uno strumento flessibile quale quello delle convenzioni. Tali provvedimenti però non possono superare i limiti previsti dalla normativa in materia. Non possono essere ammesse,quindi,né una libera consultazione diretta delle anagrafi,attraverso interrogazioni individuali o di massa di ogni qualsivoglia dato contenuto negli archivi, né,tantomeno,una loro indifferenziata interconnessione con le banche dati dei soggetti convenzionati. Queste modalità,infatti,sono in netto contrasto con la vigente disciplina in materia di anagrafi,dando vita ad una nuova forma di gestione e di accesso agli atti anagrafici che potrebbe essere introdotta solo da apposite norme di modifica. Né può ritenersi sufficiente l attribuzione di una chiave riservata al soggetto convenzionato, misura che dovrebbe comunque essere integrata con le nuove disposizioni in tema di sicurezza e protezione dei dati personali trattati con elaboratori accessibili su una rete pubblica. Altra questione irrisolta,segnalata dall Autorità,è quella relativa alla motivazione che giustifica il collegamento,il quale deve essere previsto da specifiche norme di regolamento oppure richiesto da necessità istituzionali degli enti richiedenti. Mancando tali motivazioni,non è sufficiente il richiamo alle generali norme sulla certificazione anagrafica. La specificazione della motivazione,del resto, riveste importanza anche al fine di comprendere meglio l indicazione del principio di reciprocità nella consultazione,prevista dalla convenzione. CONFESSIONI NON RICONOSCIUTE: L USO DEI DATI PERSONALI È POSSIBILE SOLO CON IL CONSENSO DEGLI AFFILIATI Confessioni,comunità e organizzazioni a carattere religioso che non hanno concluso accordi o intese con lo Stato italiano devono acquisire il consenso scritto dei propri affiliati se intendono utilizzare i loro dati personali. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui non è stata accolta la richiesta presentata da una congregazione non riconosciuta che 3

Newsletter 2000 aveva sollecitato l Autorità a concedere una deroga alle disposizioni della legge sulla privacy. La legge n. 675 del 1996 subordina,infatti,il trattamento dei dati sensibili (convinzioni religiose,opinioni politiche e sindacali,origini etniche,stato di salute e vita sessuale delle persone etc.) al consenso scritto dell interessato e all autorizzazione del Garante,ma una modificazione introdotta l anno scorso prevede un regime particolare per le confessioni di tipo religioso che operano nell ambito di accordi o intese stipulati con lo Stato in base alle norme previste dalla Costituzione. Queste ultime,infatti,possono adesso utilizzare al loro interno i dati personali dei propri aderenti e quelli dei soggetti che hanno contatti regolari con l organizzazione per finalità e scopi di natura esclusivamente religiosa,anche senza il consenso degli interessati e l autorizzazione del Garante. Resta per tali organizzazioni fermo l obbligo di individuare garanzie idonee ad evitare l accesso non autorizzato alle informazioni in loro possesso o la loro diffusione. Per quanto riguarda,invece,le confessioni che non hanno ancora avviato o concluso le procedure necessarie alla formalizzazione dei propri rapporti con lo Stato (l accordo deve essere approvato dal Governo e poi ratificato con una apposita legge dal Parlamento),il Garante ha ricordato che il trattamento dei dati sensibili,pur essendo consentito sulla base dell Autorizzazione generale n. 3/99 rilasciata dalla stessa Autorità a favore di tutte le associazioni,ivi incluse quelle di tipo religioso,richiede l obbligo di acquisire il consenso scritto degli aderenti e delle altre persone che per motivi di carattere religioso hanno contatti regolari con l organizzazione. VIDEOSORVEGLIANZA IN MARE: LE TELECAMERE SU ZONE PROTETTE DEVONO RISPETTARE LA PRIVACY L installazione di sistemi di videosorveglianza per finalità di tutela ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dalla legge sulla privacy. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento riguardante il progetto sperimentale messo a 4

Newsletter 2000 punto da un Comune per conto di un ente che gestisce una riserva marina,allo scopo di facilitare il tempestivo intervento dei mezzi della capitaneria di porto all interno della zona protetta. L uso delle telecamere consentirebbe,infatti, di rilevare eventuali infrazioni al codice della navigazione da parte di imbarcazioni private o il verificarsi di possibili situazioni di emergenza all interno del parco marino. Secondo il Comune interessato il sistema di videosorveglianza in questione non contrasterebbe con la legge che tutela la riservatezza dei dati personali,in quanto programmato in modo tale da evitare riprese suscettibili di consentire l identificazione delle persone entrate nella visuale delle telecamere. Di conseguenza,secondo l ente locale,anche il trattamento delle informazioni derivanti dall attività di monitoraggio non rientrerebbe nell ambito di applicazione della legge n. 675/96. A tale proposito l Autorità ha ricordato che,in base alla normativa comunitaria recepita nel nostro ordinamento dalla legge sulla privacy, sono considerati dati personali anche le immagini che consentono di risalire,sia pure in modo indiretto,all identità della persona. Per tale motivo,ha sottolineato il Garante, anche il sistema di videosorveglianza ambientale prospettato dall ente gestore del parco marino deve essere attivato in presenza di un quadro articolato di garanzie ispirato agli stessi criteri dettati dall Autorità per l attivazione di sistemi di controllo sul traffico cittadino. Le finalità del monitoraggio devono,quindi, rispondere alle funzioni istituzionali demandate dalla normativa nazionale o dalle disposizioni previste dagli statuti o dai regolamenti locali al Comune e alla Capitaneria di porto quali soggetti coinvolti nell iniziativa. Sono inoltre necessarie una puntuale localizzazione e segnalazione della presenza delle telecamere all interno della zona protetta e l adozione di accorgimenti tecnici sul livello di definizione e di ingrandimento delle immagini allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti. Alla luce di queste considerazioni,secondo il Garante,suscita pertanto notevoli perplessità l intenzione del Comune di procedere comunque all attivazione del sistema di controllo all interno 5

Newsletter 2000 della riserva marina senza avere preventivamente individuato le misure volte a garantire il trattamento delle immagini conservate in archivio,i soggetti autorizzati ad accedere alle registrazioni e l eventuale possibilità che le registrazioni effettuate vengano messe a disposizione di altri organismi pubblici. L Autorità ha,infatti,sottolineato che la comunicazione dei dati in questa forma è possibile solo in presenza di un apposita norma di legge o di regolamento che la preveda espressamente oppure qualora essa sia necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ipotesi,tuttavia,la comunicazione dei dati deve essere preventivamente data all Autorità Garante,la quale potrebbe vietarla laddove ravvisasse estremi contrari alla legge sulla privacy. RISCHI E LIMITI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA: LA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA 59MA CONFERENZA DELLE AUTORITÀ TEDESCHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (comunicato stampa pubblicato sul sito Web dell Incaricato per la protezione dei dati del Land Berlino, www.datenschutz-berlin.de, 15 marzo) La 59ma Conferenza delle Autorità di protezione dei dati a livello federale e regionale si è tenuta ad Hannover nei giorni 14 e 15 marzo 2000. Le Autorità di protezione dati della Germania vedono rischi per la tutela dei dati personali soprattutto nell impiego sempre più diffuso di videocamere in luoghi pubblici,ed in considerazione delle molteplici forme di sorveglianza del libero flusso di telecomunicazioni, ha dichiarato Burckhard Nedden,presidente in carica della Conferenza. Lo sviluppo tecnologico rappresenta una grande sfida,ma anche una grande occasione per la protezione dei dati. La diffusione di Internet sta creando in misura crescente la figura dell utente di vetro,e fra i consumatori c è una forte sensibilizzazione rispetto agli strumenti per tute- 6

Newsletter 2000 larsi contro gli abusi dei propri dati su Internet. Fra i temi di particolare interesse affrontati dalla Conferenza va menzionata la videosorveglianza,i cui rischi e limiti sono stati evidenziati dalle autorità di protezione dei dati attraverso un apposita risoluzione. In essa si rileva che l utilizzazione di videocamere per scopi di sorveglianza è sempre più frequente. In aeroporti,stazioni,gallerie commerciali,grandi magazzini o presso gli sportelli bancari o in altri luoghi accessibili al pubblico, dovunque il cittadino è costretto a fare i conti con la presenza di una videocamera che ne riprende ogni passo - di nascosto o meno. La CDU ha nuovamente sollecitato il ricorso su base diffusa alla videosorveglianza dei centri storici delle città nell ambito della lotta alle attività criminali. Le autorità per la protezione dei dati dubitano che ciò consenta effettivamente una riduzione apprezzabile del numero di reati,anziché dar luogo più semplicemente allo spostamento delle attività criminali in altre aree. Al riguardo mancano rilevazioni affidabili e fondate. Ad ogni modo,non si tiene sufficiente conto del fatto che alla videosorveglianza sono legati rischi particolari per il diritto all autodeterminazione informazionale e alla libera circolazione nei luoghi pubblici. Le autorità per la protezione dei dati giudicano che sia necessario definire rapidamente per legge i requisiti giuridici e tecnici applicabili alla videosorveglianza. L impiego a tappeto delle tecnologie di videosorveglianza non è comunque conciliabile in alcun modo con il libero sviluppo della personalità individuale garantito dalla Costituzione. (Il testo della Risoluzione è disponibile nella traduzione predisposta a cura del Garante, n.d.r.) 7