Comune di San Marco Evangelista

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Comune di San Marco Evangelista REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA 1

I N D I C E CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia di lavori, di forniture e di servizi CAPO II - TIPOLOGIA DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI Art. 3 - Lavori in economia Art. 4 - Forniture in economia Art. 5 - Servizi in economia CAPO III - PROCEDURE E MODALITA DI AFFIDAMENTO Art. 6 - Divieto di frazionamento Art. 7 - Responsabili del procedimento Art. 8 - Esecuzione del procedimento in economia Art. 9 - Contenuti della richiesta di avvio del procedimento in economia Art. 10 - Modalità di affidamento Art. 11 - Lavori e servizi in economia mediante amministrazione diretta Art. 12 - Interventi in economia mediante cottimo Art. 13 - Certificazione antimafia Art. 14 - Istituzione dell Ufficio Centrale per l acquisizione di forniture CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI Art. 15 - Annotazione dei lavori in economia Art. 16 - Buoni-ordinativi di fornitura per lavori eseguiti in amministrazione diretta Art. 17 - Forniture o servizi non contemplati nell ordinativo iniziale Art. 18 - Perizie suppletive Art. 19 - Pagamenti - Collaudo Art. 20 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta Art. 21 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo Art. 22 - Liquidazione delle forniture e dei servizi Art. 23 - Verifica forniture e servizi Art. 24 - Penali CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 25 - Pubblicità del regolamento Art. 26 - Osservanza e obblighi. Art. 27 - Norme abrogate. Art. 28 - Tutela dei dati personali. Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento. Art. 30 - Casi non previsti dal presente regolamento. Art. 31 - Rinvio dinamico. 2

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, di forniture e di servizi. Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia di lavori, di forniture e di servizi 1. L esecuzione e l acquisizioni in economia di lavori, di forniture e di servizi può avvenire: 1) in amministrazione diretta; 2) per cottimi fiduciari. 2. Sono in amministrazione diretta l esecuzioni e l acquisizioni per i quali non occorre l intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo art.7 mediante personale comunale o eventualmente assunto appositamente. Allo scopo sono impiegati materiali, mezzi e quanto altro occorra in proprietà dell Ente o in uso o noleggio. 3. Sono a cottimo fiduciario l esecuzioni e l acquisizioni per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l affidamento a imprese, ditte, società o persone fisiche esterne al Comune. CAPO II - TIPOLOGIA DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI Art. 3 - Lavori in economia 1. Sono eseguiti in economia i seguenti lavori il cui importo complessivo non sia superiore al limite consentito dalla normativa vigente in materia: a) riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito; b) prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati; c) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali; d) lavori da eseguirsi d urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente sperimentati gli incanti e, in entrambi i casi, non siano riuscite le procedure negoziate; e) lavori da eseguirsi d ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti o alle ordinanze del sindaco; f) lavori da eseguirsi d ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto; g) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d istituto, la cui interruzione comporti danni all amministrazione o pregiudizi all efficienza dei servizi medesimi; 3

h) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l esecuzione nel tempo previsto; i) lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell appaltatore; j) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte o le procedure ristrette o le procedure negoziate e non possa esserne differita l esecuzione; 2. In aggiunta ai lavori di cui al comma 1, sono eseguiti in economia i seguenti lavori il cui importo complessivo non sia superiore al limite consentito dalla normativa vigente in materia: a) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, fresatura, asfaltatura e/o bitumatura di tronchi stradali, rappezzi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l installazione della segnaletica stradale; b) manutenzione della rete idrica, acquedotti e fontane; c) manutenzione e lo spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento, e dei bagni pubblici; d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione dei fabbricati e locali coi relativi impianti, infissi e manufatti di proprietà o uso comunale e loro pertinenza; e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione di locali o immobili coi relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in affitto dall amministrazione comunale per uso pubblico, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario; f) manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici, termici e antincendio di fabbricati comunali o ad uso comunale, nonché degli impianti di pubblica illuminazione; g) manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi; h) manutenzione dei cimiteri; i) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto; j) i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi pubblici e comunali, nonché produttivi. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 30.000,00 EURO, IVA esclusa. Art. 4 - Forniture in economia 1. Sono eseguite in economia le seguenti forniture il cui importo complessivo non sia superiore al limite consentito dalla normativa vigente in materia: a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell interesse dell amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali; b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell interesse dell amministrazione; c) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi d informazione; 4

d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; e) lavori di traduzione e di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; f) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni d urgenza lo richiedano; g) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio; h) acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell amministrazione comunale; i) spese postali, telefoniche e telegrafiche; l) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta e per il funzionamento dei servizi pubblici; m) spese per l effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell amministrazione; n) spese per l attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; o) spese per statistiche; p) anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali, in conformità ai regolamenti vigenti; q) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno al comune; r) spese inderogabili ed urgenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali quali: valori bollati, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, spese forzose agli amministratori, anticipazioni al personale per viaggi, trasferte, lavori di carico-scarico e facchinaggio, ecc.; s) anticipazione di sussidi ai bisognosi; t) provviste combustibili per riscaldamento e rifornimenti carburanti per tutti gli automezzi comunali; u) provvista vestiario ai dipendenti; v) provvista generi alimentari per le mense scolastiche; z) polizze di assicurazione e pagamento delle tasse di immatricolazione e circolazione; aa) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell inventario; ab) forniture da eseguirsi d ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto; ac) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto; ad) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d istituto, la cui interruzione comparti danni all amministrazione o pregiudizi all efficienza dei servizi medesimi; ae) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i procedure aperte o le procedure ristrette o le procedure negoziate e non possa esserne differita l esecuzione; af) forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all appaltatore, nel casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l esecuzione nel tempo previsto; ag) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale; 5

ah) spese di rappresentanza e casuali; ai) acquisto di mobili d ufficio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati; al) acquisto, manutenzione riparazione di attrezzatura antincendio; am) spese per la pulizia, deratizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, spese per l illuminazione e la climatizzazione di locali, spese per la fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, anche mediante l acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento. Art. 5 - Servizi in economia 1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi il cui importo complessivo non sia superiore al limite consentito dalla normativa vigente in materia: a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d istituto, la cui interruzione comporti danni all amministrazione o pregiudizi all efficienza dei servizi medesimi b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i procedure aperte o le procedure ristrette o le procedure negoziate e non possa esserne differita l esecuzione; c) prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l esecuzione nel tempo previsto; d) servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense e i servizi di vigilanza; e) manutenzione e riparazione dei mobili, macchine e attrezzi di proprietà comunale; f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali; g) spese per onoranze funebri; h) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, ma soltanto in via d urgenza; i) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio; l) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati; m) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori; n) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura; o) recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali; p) servizi attinenti all architettura e all ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi, servizi attinenti alla sicurezza sul lavoro. CAPO III - PROCEDURE E MODALITA DI AFFIDAMENTO Art. 6 - Divieto di frazionamento 6

1. È vietato l artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento. Art. 7 - Responsabili del procedimento 1. I Responsabili dei Servizi, ognuno nell'ambito delle proprie competenze e all'interno delle risorse e degli obbiettivi assegnati, sono responsabili dell esecuzione e acquisizioni in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture della propria unità organizzativa. 2. All'interno di ogni unità organizzativa il Responsabile del Servizio può assegnare la responsabilità di cui al commi 1, ai fini dell individuazione della figura del responsabile del procedimento, ai sensi dell art.4 della legge 7/8/1990 n. 241, ad un dipendente della propria unità organizzativa. Art. 8 - Esecuzione del procedimento in economia 1. Qualora si presenti la necessità di disporre l esecuzione in economia, il relativo procedimento viene avviato con la semplice comunicazione da parte del responsabile del procedimento, di cui al comma 2 dell'art.7, al Responsabile del Servizio interessato all intervento. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere gli elementi indicati al successivo art.9. 3. La comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta qualora il procedimento in economia sia avviato d ufficio dal Responsabile del Servizio competente. Art. 9 - Contenuti della richiesta di avvio del procedimento in economia 1. La comunicazione di cui all art.8, commi 1, deve contenere: a) l esatta indicazione degli interventi da realizzare; b) le cause che hanno determinato la necessità dell intervento; c) l importo presunto della spesa; d) le caratteristiche tecniche dell intervento. 2. Il Responsabile del Servizio, ricevute le comunicazioni, di cui al comma precedente, o quando d ufficio ritenga di dare corso al procedimento, predispone gli atti necessari mediante emanazione di propria determinazione ai sensi dell art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale viene prenotato l impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli del bilancio. In particolare il responsabile del servizio predispone una relazione nella quale, oltre agli elementi indicati nel comma 1: a) attesta che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento; b) indica la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o a cottimo; c) specifica la causa per la quale gli interventi devono aver luogo; d) indica l intervento/il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa. Le suddette indicazioni possono, in alternativa a quanto indicato al punto precedente, essere inserite direttamente nella determina di impegno spesa del responsabile del servizio. 3. Per i soli lavori, qualora l importo superi 5.000,00 EURO, IVA esclusa, la relazione di cui al comma 2 deve essere accompagnata dagli elaborati tecnici di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i., completi di computo metrico estimativo, disegni e foglio patti e condizioni per l esatta esecuzione delle opere. 4. Le determinazioni del responsabile del servizio di cui al comma 2 sono disciplinate dal 7

regolamento di contabilità. Con la determinazione il responsabile del servizio indica anche le modalità di affidamento in economia, così come disciplinato dall articolo 10. 5. Di norma, salvo casi di urgenza e di necessità, l inizio del procedimento non può aver luogo se non dopo che le determinazioni di cui ai punti precedenti, siano divenute esecutive. Art. 10 - Modalità di affidamento 1. La modalità di affidamento degli interventi avviene come segue: - fino a 5.000,00 EURO, IVA esclusa, mediante ricerca informale e/o trattativa diretta con un solo operatore economico; - oltre a 5.000,00 EURO e per importi minori di 20.000,00, IVA esclusa, mediante gara informale da esperirsi richiedendo, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, almeno tre offerte a operatori economici la cui capacità tecnica è attestata dal responsabile del procedimento, che negozierà poi il contratto con l operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose. - oltre a 20.000,00 EURO e per importi minori dei limiti consentiti dalla legge, IVA esclusa, mediante gara informale da esperirsi richiedendo, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, almeno cinque offerte a operatori economici la cui capacità tecnica ed economica è attestata dal responsabile del procedimento, che negozierà poi il contratto con l operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose. E' fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di procedere alla gara informale con almeno tre offerte anche per importi minori a 5.000,00 EURO, IVA esclusa. 2. A parità di requisiti tecnici, la scelta degli operatori economici alle quali richiedere i preventivi di cui al comma 1 deve avvenire secondo il criterio della rotazione e della disponibilità dimostrata ad eseguire lavori o forniture di beni e servizi per conto dell Ente. 3. I soggetti interessati alla esecuzione dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia presentano apposita domanda al responsabile del servizio competente. Ogni domanda deve indicare quali tipi di lavori, forniture o servizi si vuole eseguire e deve essere corredata da copia conforme del certificato della camera di commercio, o dichiarazione sostitutiva, e da una autocertificazione con la quale il richiedente attesta di possedere i requisiti previsti per legge per l'affidamento di lavori o forniture o servizi e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per enti pubblici. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. Le domande presentate e che hanno i requisiti di ammissibilità previsti per legge concorrono a formare l'albo degli operatori economici di fiducia dell'ente. 4. L affidatario di lavori, servizi e/o forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnica e professionale, capacità economica e finanziaria idonei e prescritti per prestazioni di pari importo cosi come stabilito dall art. 125, comma 12 de D.Lgs. 163/06 e dalla ulteriore normativa in materia. Possono essere iscritti all Albo degli operatori economici i soggetti in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. E escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altro lavoro, servizio o fornitura a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata. E 8

escluso dalla contrattazione, inoltre, l operatore economico che avendo eseguito altro lavoro, servizio o fornitura a favore del Comune abbia istaurato un procedimento di contenzioso o procedimento analogo nei riguardi dell Ente. L esclusione si applica sia nel caso di contenziosi o di controversie ancora in corso sia nel caso che questi siano stati definiti in qualunque modo da meno di tre anni. 5. La cancellazione degli appositi albi è disposta d ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti, quando l iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni o abbia istaurato un procedimento di contenzioso o procedimento analogo nei riguardi dell Ente o sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alle vigenti normative antimafia e di sicurezza sui luoghi di lavoro. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell interessato. Nei casi previsti per la cancellazione il Responsabile del servizio interessato dà comunicazione al legale rappresentante dell operatore economico, con raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso il termine assegnato, il Responsabile del servizio si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall elenco. Tale provvedimento deve essere reso noto all operatore economico interessata. 6. E facoltà dell A.C., procedere alla formazione dell Albo di fiducia degli operatori economici interessati alla esecuzione dei lavori e/o delle forniture di beni e/o servizi in economia mediante pubblicazione di appositi avvisi pubblici eventualmente divisi per tipologia e/o categoria, da pubblicare all Albo Pretorio Comunale. 7. La scelta degli operatori economici ai quali richiedere i preventivi deve avvenire secondo i criteri della rotazione e della disponibilità ad eseguire i lavori entro il tempo richiesto. Qualora un operatore economico invitato a presentare offerta o incaricata alla esecuzione di lavori/forniture/servizi non rispetti i tempi di consegna o non li esegua secondo le modalità o le caratteristiche tecniche stabilite nell'ordine di servizio/atto di cottimo non verrà più invitata e incaricata per l'anno in corso. 8. Il Responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno e/o necessario, può procedere ad invitare anche operatori economici che non sono inserite nell Albo di fiducia dell Ente. 9. Per lavori particolarmente complessi o per comprovati motivi dovuti alla specialità dell intervento che rendano difficile l esperimento della gara informale, è possibile derogare il limite di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un unico operatore economico anche per importi maggiori di 5.000,00 e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 10. Per gli interventi inferiori a 5.000,00 EURO, IVA esclusa, l ordinazione è effettuata anche in via informale (telefono, fax, telegramma, via telematica, ecc.). In tal caso il preventivo offerta inviato dall operatore economico contraente deve contenere i seguenti elementi: a) la natura dell intervento conferito; b) l elenco dei prezzi unitari per i lavori e l importo di quelli a corpo; c) le modalità di pagamento; d) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture. 11. Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, via telematica, ecc.) deve contenere: a) l indicazione degli interventi da realizzare; 9

b) le modalità di scelta del contraente; c) le caratteristiche tecniche; d) le modalità di esecuzione; e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell amministrazione; f) l informazione circa l obbligo dell assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per l Amministrazione, di provvedere all esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti vigenti; g) gli elementi di cui al precedente comma; h) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell intervento. 12. Nel casi di gara informale si seguono le procedure per essa stabilite dalla vigente normativa in materia. 13. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto (contratti aperti), procedendo poi a singole ordinazioni e contabilizzazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o operatore economico che ha presentato il preventivo più conveniente. 14. Per l individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell offerta economicamente più vantaggiosa. In quest ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di preferenza. 15. L'Ente può aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip s.p.a. per procedere all'acquisizione di forniture e di servizi in economia. 16. In deroga al comma 1, per i soli servizi di cui all art.5, comma 1, lettera p), l affidamento diretto è ammesso per importi minori di Euro 20.000,00 oltre eventuali oneri previdenziali e oltre IVA, previa attestazione della capacità tecnica rilasciata dal responsabile del procedimento. E, altresì, facoltà del Responsabile del Servizio competente, procedere alla pubblicazione all Albo Pretorio Comunale di apposito avviso pubblico al fine di individuare, ai sensi dell art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/06, gli operatori economici interessati alla esecuzione di specifici incarichi di cui alla lett. p) dell art.5 del presente regolamento, per importi superiori ad Euro 20.000,00 ed inferiori alla soglia di cui al comma 1, dell art.91, del D.Lgs. 163/06; Art. 11 - Lavori e servizi in economia mediante amministrazione diretta 1. Quando i lavori o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume, per il tramite del Responsabile del Servizio competente, il personale necessario. Egli provvede altresì all acquisto del materiale ed ai mezzi d opera necessari, nonché all eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti. 2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d opera e di trasporto necessari sono forniti con le modalità indicate ai successivi articoli. 3. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. 4. Per quanto riguarda le modalità di stipula del contratto di fornitura si seguono le disposizioni dell art. 12, commi 1 e 2. Art. 12 - Interventi in economia mediante cottimo 10

1. L affidamento degli interventi con il sistema del cottimo avviene mediante stipula di apposito atto di cottimo. Per gli interventi inferiori a 5.000,00 EURO, IVA esclusa, il predetto atto si perfeziona con l acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune. 2. Nell atto di cui al comma 1 intervengono il Responsabile del servizio competente, che ne assume personalmente la responsabilità, e l operatore economico contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi: a) l elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi della normativa vigente in materia. 3. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione di prezzi. Art. 13 - Certificazione antimafia 1. Prima della stipulazione dei contratti aventi, il responsabile del procedimento si assicura dell avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di antimafia. Art. 14 - Istituzione dell Ufficio Centrale per l acquisizione di forniture 1. E facoltà dell Amministrazione Comunale, sentito il Direttore Generale, ove nominato, procedere alla costituzione di un apposito Ufficio per gli approvvigionamenti, le forniture e le manutenzioni dei beni mobili durevoli per il funzionamento di tutti i servizi comunali. Le modalità di funzionamento e le attribuzioni vengono stabilite con apposito regolamento di competenza della Giunta Comunale. CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI Art. 15 - Annotazione dei lavori in economia 1. L annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto incaricato: a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto; b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio o buono separato. 2. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa. Art. 16 - Buoni-ordinativi di fornitura per lavori eseguiti in amministrazione diretta 1. Qualora per le forniture per la esecuzione di lavori in amministrazione diretta vengano utilizzati buoni-ordinativi, questi sono staccati da appositi blocchi a madre e figlia, con numerazione progressiva, recanti la convalida del responsabile del procedimento. 11

2. Detti buoni devono poi essere restituiti all ufficio a corredo della regolare fattura. Art. 17 - Forniture o servizi non contemplati nell ordinativo iniziale 1. Quando nel corso dell esecuzione del procedimento risulti la necessità di forniture o servizi non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi consimili oppure ricavandoli da nuove analisi. 2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del responsabile del servizio. Art. 18 - Perizie suppletive 1. Qualora durante l esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata apposito atto amministrativo. Si applicano nella redazione delle perizie di variante le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. Art. 19 - Pagamenti - Collaudo 1. Per i lavori a cottimo, il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi, dispone con atto di liquidazione del responsabile del servizio il pagamento di rate di acconto o del saldo dei lavori ai rispettivi creditori. 2. I pagamenti sono contabilizzati con rendiconti mensili, corredati dei certificati sull avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, che devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese. 3. Al rendiconto finale delle spese di cui al successivo art.19 deve essere allegato il certificato di regolare esecuzione per i lavori i cui importi sono superiori a 5.000 Euro, IVA esclusa. Art. 20 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta 1. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati tramite atto di liquidazione del Responsabile del servizio competente sulla base delle liste delle somministrazioni. 2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impegnato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente. 3. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all ordine di fornitura, liquidate dal responsabile del servizio competente, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità. Art. 21 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo 1. Il responsabile del procedimento, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio, il riepilogo delle anticipazioni avute e l importo di tutti i pagamenti 12

effettuati ed, per i lavori di importo maggiore a 5.000 Euro, IVA esclusa, una relazione nella quale indica: a) i dati del preventivo - progetto e relativi stanziamenti; b) le eventuali perizie suppletive; c) l impresa che ha assunto il cottimo; d) l andamento e lo sviluppo dei lavori; e) gli eventuali acconti; f) lo stato finale ed il credito dell impresa; g) le eventuali riserve; h) l attestazione della regolare esecuzione dei lavori. Art. 22 - Liquidazione delle forniture e dei servizi 1. La liquidazione della fornitura e servizi avviene dietro presentazione di regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge. 2. I documenti di cui al precedente comma devono riportare il numero dell atto di ordinazione e devono pervenire unicamente al protocollo generale del comune. 3. L ufficio ragioneria, ricevuta dal protocollo generale la nota o la fattura, ne verifica la regolarità fiscale, dopo di che trasmette copia del documento al responsabile del procedimento per la verifica della rispondenza all ordine. 4. Detta verifica deve avvenire di norma entro venti giorni dalla trasmissione al responsabile competente. Art. 23 - Verifica forniture e servizi 1. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura e dei servizi all ordine sia per quanto riguarda la quantità che la qualità e la congruità dei prezzi. 2. Il responsabile di cui al comma precedente riporta sulla fattura il proprio benestare alla liquidazione. 3. In caso riscontri irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura ne deve fare oggetto di rapporto scritto al responsabile del servizio che assumerà i provvedimenti conseguenti. Art. 24 - Penali 1. In caso di ritardi, imputabile all operatore economico incaricato della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo. 2. In siffatto caso il Responsabile del servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, a spese dell operatore economico medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo. CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 25 - Pubblicità del regolamento 13

1. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 26 - Osservanza e obblighi. 1. Chiunque presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e soci. 2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni altro obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. Art. 27 - Norme abrogate. 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento comunale per la esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 26/02 e sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Art. 28 - Tutela dei dati personali. 1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 29 - Entrata in vigore del regolamento. 1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Art. 30 - Casi non previsti dal presente regolamento. 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le vigenti normative nazionali e regionali; b) lo Statuto comunale; c) il Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti; d) il Regolamento comunale di contabilità; Art. 31 - Rinvio dinamico. 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 14

Il presente regolamento è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 28/10/2008 divenuta esecutiva in data 31/10/2008 ed è stato modificato ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale N. 3 del 25/02/2010. 15