COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/8



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COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/8 O G G E T T O Conferma per l'anno 2014 dell'aliquota dell'addizionale comunale dell'i.r.p.e.f. L anno duemilaquattordici addì 29 del mese di Settembre alle ore 15:05 nel Palazzo Comunale e nella Sala Consiliare è presente il Dott. Claudio Ventrice, nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell Ente con Decreto del Presidente della Repubblica del 11.08.2014, per trattare gli argomenti iscritti all ordine del giorno della seduta consiliare. Partecipano ai lavori i Sub Commissari D.ssa Gaia Sciacca, nominata con Decreto del Prefetto di Rovigo prot. n. 26060 del 16.07.2014 e il Dott. Massimo Zavagli, nominato con Decreto del Prefetto di Rovigo prot. 26122 del 16.07.2014. Assiste e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE, D.ssa Michela Targa. Aperta la seduta, il COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTA il provvedimento in oggetto indicato.

Alle ore 15.10, presso la Sala Consiliare del Comune di Rovigo. Il Commissario Straordinario, Dr. Claudio Ventrice, con i poteri del Consiglio Comunale, coadiuvato dai due Sub Commissari, D.ssa Gaia Sciacca e Dr. Massimo Zavagli, nonché dalla Segretaria Generale del Comune di Rovigo, D.ssa Michela Targa, inizia la trattazione del quarto punto all ordine del giorno Conferma per l'anno 2014 dell'aliquota dell'addizionale comunale dell'i.r.p.e.f. In allegato si riporta l estratto del verbale della seduta del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 29/09/2014. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: - l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, istituisce a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art.1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2; - l art.13, comma 16, del D.L. 6/12/2011 n.201 stabilisce che i comuni, entro il tetto massimo dello 0,8%, possono stabilire eventuali aliquote differenziate dell add.le com.le all irpef, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito fissati, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel principio di progressività; - la deliberazione di approvazione del regolamento deve essere pubblicata nell apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua approvazione (art. 4 c.1 quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44); - l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. - 1 -

296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che il versamento dell'addizionale medesima sia effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. - ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 del citato D. Lgs 360/98 e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l anno di riferimento (art. 1, c.4, nel testo modificato dall art. 13, c.16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22/12/2011, n.214); Dato atto che: - il Regolamento per l applicazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche è entrato in vigore il 1 gennaio 2007 ed è stato modificato dal 01/01/2011 con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 16/03/2011; - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2013, è stata confermata, per l'anno 2013, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari a 0,8%, al fine di garantire l erogazione dei servizi rispettando gli standard qualitativi raggiunti negli ultimi anni, confermando contestualmente il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche". - il regolamento stabilisce che: - l addizionale comunale all irpef non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l importo di Euro 8.619,00; se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l addizionale è dovuta ed è calcolata sull importo complessivo del reddito; - ai sensi dell'art l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'irpef al netto delle detrazioni di imposta; Visto inoltre che: - il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2014 è prorogato al 30 settembre 2014 (decreto Ministero dell Interno 18/07/2014); - sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l aliquota dell addizionale all irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per - 2 -

approvare i regolamenti sulle entrate.(art. 1, c. 169, legge 27/12/2006, n. 196); - anche se adottati successivamente al 1 gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall inizio dell anno; - in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; - le tariffe ed aliquote d imposta possono essere modificate entro il 30 settembre di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193, c.3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall art. 1, c.444, legge 24 dicembre 2012, n. 228); - la stretta correlazione fra la determinazione dell ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare (nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16/03/2007, n. 5602); Dato atto che: ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri: - a) dal responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; - b) dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile: favorevole. D E L I B E R A 1) di confermare, per l anno 2014 l aliquota unica per l addizionale comunale all Irpef nella misura dello 0,8%, non definendo eventuali aliquote differenziate per scaglioni di reddito; 2) di confermare altresì, per l anno 2014 il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", già in vigore, riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; - 3 -

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata su apposito sito informatico, ai sensi dell art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. n. 16/12, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44; VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2014 TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2014 OMISSIS Il Commissario Straordinario Dott. Ventrice passa al quarto punto all ordine del giorno: Conferma per l anno 2014 dell aliquota dell addizionale comunale dell IRPEF; in questa proposta di delibera si confermano che per l anno 2014 l aliquota unica per l addizionale comunale all Irpef nella misura dello 0,8%, non definendo eventuali aliquote differenziate per scaglioni di reddito; di confermare altresì, per l anno 2014 il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", già in vigore, riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata su apposito sito informatico, ai sensi dell art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. n. 16/12, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44. OMISSIS - 4 -

ALLEGATO A REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà legislativa di cui all art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni; Art. 2 Soggetti passivi 1. L addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Rovigo. Art. 3 Aliquota di compartecipazione dell'addizionale 1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali. Art. 4 Criteri di calcolo dell addizionale 1. L addizionale è pagata dai contribuenti assoggettati a Irpef. 2. L addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell imposta del reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l aliquota stabilita ai sensi dell art. 3 di detto regolamento, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all art. 165 DPR 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative. Art. 5 Versamento 1. Il versamento dell addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche. L acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell addizionale comunale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 al reddito imponibile dell anno precedente determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;

2. Ai fini della determinazione dell acconto, l aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all Irpef è assunta nella misura deliberata per l anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 31 dicembre dell anno precedente ovvero nella misura vigente nell anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine; 3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l acconto dell addizionale dovuta è determinato dai sostituti d imposta di cui agli artt. 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire da marzo. Il saldo dell addizionale dovuta è determinato all atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998 n. 322; 4. Il versamento dell addizionale comunale all Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell Economia e delle Finanze. Art. 6 Esenzione 1. L addizionale di cui all art. 3 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l importo di Euro 8.619,00. 2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 8.619,00 di cui al comma 1, l addizionale di cui all art. 3 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l aliquota al reddito complessivo. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento è entrato in vigore il 1 gennaio 2007, ed è stato successivamente modificato dal 01/01/2011 con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16/03/2011. Art. 8 Rinvio a disposizioni di legge 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.

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