Il Durc on line nei Lavori Pubblici Note esplicative
Nei contratti pubblici di lavori - servizi e forniture, dall entrata in vigore del decreto attuativo, i soggetti legittimati acquisiscono d Ufficio il Durc on line nei seguenti casi: per la verifica autodichiarazione relativa al requisito di cui all art. 38, c.1, lett.i), del d.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, per l aggiudicazione del contratto ai sensi dell art. 11,c. 8, del d.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, per la stipula di contratto, per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, per i subappaltatori ai fini del rilascio dell autorizzazione di cui all art. 118, c.8, del d.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, nonché negli ultimi due casi di cui sopra.
Nei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture il Durc on line in corso di validità, acquisito per l ipotesi di verifica autodichiarazione, viene utilizzato anche per le ipotesi di aggiudicazione e di stipula di contratto, per le ipotesi di SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l attestazione di regolare esecuzione, fatta eccezione per il pagamento del SALDO FINALE, per il quale è in ogni caso necessaria l acquisizione di un nuovo Durc on line.
Dal 1 luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non può più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la procedura di acquisizione del Durc on line. Ciò in ragione della espressa previsione di legge secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURC assolve all obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, d.l. n. 34/2014).
ASSENZA DI REGOLARITA IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al momento nulla è mutato in merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara (nota ANAC prot. n. 62304 del 19 maggio 2015). Le Amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di verifica della regolarità. Pertanto la medesima non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è stata resa. Ciò stante l obbligo generale di invito alla regolarizzazione previso, anche ai fini di qualificare come «definitivamente accertate» le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell art. 38, comma 1 lettera i), del d.lgs n. 163/2006.
ASSENZA DI REGOLARITA ED INTERVENTO SOSTITUTIVO Resta ferma l attivazione del procedimento dell Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell esecutore e del subappaltatore. Quindi, il Documento negativo recherà l indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità per consentire alle Pubbliche Amministrazioni, ove ne ricorrano i presupposti, l attivazione dell Intervento sostitutivo come disciplinato dall art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dal comma 3 dell art. 31, del D.L. n. 69/2013 (conv. Da l. n. 98/2013)