COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

Documenti analoghi
COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO INTERCOMUNALE. L'anno duemila quindici, addì ( ) del mese di

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 della Giunta Comunale Seduta 11/01/2017

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA. Verbale di deliberazione N. 9

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49/2012 della Giunta comunale

Comunità Rotaliana - Königsberg

VERBALE DI DELIBERAZIONE. della GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI COMMEZZADURA

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI AVIO Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 72 della Giunta comunale

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 130/2012 della Giunta comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE. della GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 76 del Comitato esecutivo della Comunità

AZIENDA San Valentino Città di Levico Terme

COMUNE DI BORGO CHIESE P R O V I N C I A DI T R E N T O

COMUNE DI MADRUZZO PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

CITTÀ DI SANTENA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.59

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA. Verbale di deliberazione N. 172

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

Comunità della Valle di Cembra

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA San Valentino Città di Levico Terme LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 98 della Giunta comunale

DELIBERAZIONE NR. 62 DELLA GIUNTA COMUNALE

Comunità della Valle di Cembra

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI POMAROLO P R O V I N C I A D I T R E N T O

COMUNE DI TELVE PROVINCIA DI TRENTO. Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 81

VERBALE DI DELIBERAZIONE. della GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 115/2012 della Giunta comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 128 della Giunta Comunale. OGGETTO: Approvazione prima variazione al bilancio di previsione

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41 della GIUNTA COMUNALE

della Giunta del Comune

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

del Consiglio Comunale

COMUNE DI TELVE PROVINCIA DI TRENTO. Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 77

Comunità della Valle di Cembra

Transcript:

COMUNE DI LEVICO TERME ROVINCIA DI TRENTO VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 48 DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO UBBLICO DI TRASORTO URBANO TURISTICO ER IL COLLEGAMENTO CON LA ANAROTTA ER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018. L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre (21-12-2017) alle ore 20.04 nella nella sede Comunale in Via Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. resenti i Signori: SARTORI MICHELE ACLER WERNER BERTOLDI ANDREA ERUZZI MORENO ANDREATTA AOLO ORSINGHER GUIDO FRAIZINGHER LAURA LANCERIN MAURIZIO MARTINELLI MARCO CAMESTRIN SILVANA OSTAL LAMBERTO ACLER TOMMASO FILII EFREM ERINA EMILIO AVANCINI ROMANO BERETTA GIANNI DAL BIANCO MAURIZIO IAZZA ROSSELLA ()resenti 17 A (A)ssenti 1 ARERI (art. 81 DReg. 01.02.2005, n. 3/L.) acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione: ARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile di Servizio dott. Loris Montagna in data 11-12-2017 ARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario Roberto Lorenzini in data 11-12-2017 artecipa IL VICESEGRETARIO, dott. Loris Montagna. Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2017 Istituzione del servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la anarotta per la stagione invernale 2017/2018. Rel. Ass. Acler IL CONSIGLIO COMUNALE remesso che: - le Amministrazioni comunali di ergine Valsugana e Levico Terme hanno ritenuto di istituire il servizio di trasporto pubblico urbano turistico invernale, per il collegamento dei rispettivi territori agli impianti di risalita della anarotta al fine di offrire ai turisti ed ai residenti una valida alternativa all uso del proprio automezzo per le esigenze di mobilità, dando anche la possibilità ai soggetti privi di automezzi, in particolare agli studenti, di praticare gli sport invernali; - la legge provinciale 09.07.1993, n. 16 disciplina la gestione dei servizi pubblici di trasporto nell ambito della provincia di Trento. L art. 22 della citata legge, in merito alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani, dispone che i servizi che interessano più Comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti siano gestiti dai Comuni secondo le forme associative previste dall ordinamento dei Comuni; - si è convenuto che la gestione del servizio venisse effettuata a livello sovracomunale. Tra le forme associative e di collaborazione intercomunale possibili si è ritenuto che quella più idonea al caso sia la convenzione di cui all art. 59 del testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni approvato con D..Reg. 01.02.2005, n. 3/L; - al fine della gestione del servizio in maniera unitaria, il Comune di ergine Valsugana è stato individuato quale Ente capofila della gestione associata; reso atto che con deliberazione n. 2 dd. 03.01.2017 il Consiglio comunale ha istituito il servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la anarotta per la stagione invernale 2016/2017; Vista la nota del Comune di ergine Valsugana, assunta al prot. com. n. 18801 dd. 16.11.2017, a mezzo della quale è stata trasmessa la documentazione necessaria all istituzione del servizio anche per la stagione invernale 2017/2018; Ricordato che il servizio di trasporto è disciplinato dalla L.. 09.07.1993, n. 16 e ss.mm. ed in particolare dall art. 22, e che tale articolo, nonché la deliberazione della Giunta provinciale n. 1994 dd. 04.08.2000, attribuiscono al Comune la facoltà di istituire il servizio pubblico di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari; Rilevato che con circolare del 24.05.2005, n. 6041 il Servizio Autonomie Locali della AT ha fornito alcune indicazioni a fini di una corretta impostazione amministrativa del servizio, precisando in particolare che: il servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico deve essere istituito con deliberazione di consiglio comunale, il consiglio comunale deve approvare lo schema di contratto di servizio/accordo di programma che individua le caratteristiche delle attività da svolgere, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio (ad es. orari, tratte, tipologia dei mezzi, etc.), gli strumenti di verifica del loro rispetto e le sanzioni correlate, oltre alla disciplina dei rapporti finanziari tra Comune ed il soggetto gestore; Evidenziato che con deliberazione n. 663 dd. 14.03.2008 la Giunta rovinciale, previo parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali di data 13.03.2008, ha approvato la riorganizzazione nel settore trasporti, volta ad enucleare dalla Trentino trasporti S.p.A. un soggetto societario interamente pubblico destinato a gestire dal 01.01.2009 i servizi di trasporto urbani ed extraurbani con affidamenti diretti nella forma in house providing ; reso atto che:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2017 - è stata di conseguenza costituita il 31.07.2008 la Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., quale nuova società affidataria dei servizi di trasporto di cui alla legge provinciale 09.07.1993, n. 16, e di cui all articolo 10 della legge provinciale 17.06.2004, n. 6; - il Comune di ergine Valsugana ha aderito alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., approvando schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti per la governance della società comprensivo delle condizioni generali di servizio e della tabella di riparto delle quote azionarie, acquistando a titolo gratuito dalla rovincia Autonoma di Trento n. 557 azioni di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.; - per effetto di tale adesione la società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. si pone quale soggetto gestore del servizio pubblico di trasporto nella modalità in house prevista dall art. 10 comma 7 lettera d) della L.. 6 del 2004; Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 284 dd. 24.02.2012, come modificata con deliberazione n. 1269 dd. 15.06.2012, con la quale sono state fissate le tariffe per i servizi urbani turistici stagionali istituiti ai sensi degli artt. 22 e 24 della L.. 16/1993 dai Comuni, al fine di consentire l adozione del sistema di bigliettazione elettronica MITT, che risultano essere le seguenti: - biglietto corsa semplice 1,50 - biglietto giornaliero 3,00; Visto il preventivo di spesa formulato da Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. al Comune di ergine Valsugana e vista altresì l ipotesi di riparto della spesa, elaborata secondo il numero di abitanti ed al netto delle entrate ipotizzate, dalla quale si evince l importo presunto di 2.509,43.- a carico del Comune di Levico Terme; Visto, al riguardo, e ritenuto meritevole di approvazione l allegato schema di convenzione da stipulare con il Comune di ergine Valsugana, per l'istituzione del servizio in forma associata, ai sensi dell art. 59 del testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni approvato con D..Reg. 01.02.2005, n. 3/L; Vista la Legge rovinciale 09.07.1993, n. 16 Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento ; Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D..Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. Visto lo Statuto comunale; Atteso che l adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell art. 26, terzo comma, lettera e) e g), del Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D..Reg. 01.02.2005, n. 3/L; Ritenuto che ricorrano i presupposti dell urgenza di cui all art. 79 4 comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D..Reg. 01.02.2005, n. 3/L; Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta; - con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti; d e l i b e r a

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2017 1. di istituire, per la stagione invernale 2017/2018, il servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento con gli impianti di risalita della anarotta, mediante "autobus", da parte dei Comuni di Levico Terme e ergine Valsugana; 2. di prendere atto che, al fine di consentire l adozione del sistema di bigliettazione elettronica MITT, le tariffe del trasporto urbano turistico stagionale sono state fissate dalla giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 284 dd. 24.02.2012, come modificata con deliberazione n. 1269 dd. 15.06.2012, nelle seguenti misure: biglietto di corsa semplice 1,50 biglietto giornaliero 3,00; 3. di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di ergine Valsugana e Levico Terme per la gestione, in forma associata, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni approvato con D..Reg. 01.02.2005, n. 3/L, del servizio in esame, composto di n. 10 articoli che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3) del dispositivo; 5. di dare atto che il Comune di ergine Valsugana è stato individuato quale Ente capofila della gestione associata; 6. di prendere atto che il servizio di trasporto urbano-turistico per la stagione invernale 2017/2018 è affidato dal Comune capofila alla società Trentino trasporti esercizio S.p.A. di Trento, ai sensi dell art. 8, comma 1, della L.. 9.7.1993 n. 16; 7. di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali all adozione di tutti gli atti necessari a dare concreta esecuzione alla presente deliberazione, nonché l adozione del provvedimento di impegno della relativa spesa. Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 79-4 comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D..Reg. 01.02.2005 n. 3/L, con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell art. 4 della L.. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi: a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D..Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; c) ricorso straordinario al residente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D..R. 24.11.1971, n. 1199. er gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c). Allegata convenzione * * *

COMUNE DI LEVICO TERME ROVINCIA DI TRENTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 21/12/2017 OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO UBBLICO DI TRASORTO URBANO TURISTICO ER IL COLLEGAMENTO CON LA ANAROTTA ER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: FIRMATO LA RESIDENTE DEL CONSIGLIO dott.ssa CAMESTRIN SILVANA FIRMATO IL VICESEGRETARIO DOTT. MONTAGNA LORIS Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd. 21.12.2017 Esente da imposta di bollo ai sensi dell art. 16 della tabella all. B del DR 26.10.1972 n. 642 e s.m. COMUNE DI ERGINE VALSUGANA COMUNE DI LEVICO TERME ROVINCIA DI TRENTO rot. n.. C O N V E N Z I O N E contenente la disciplina del SERVIZIO DI TRASORTO UBBLICO URBANO- TURISTICO INVERNALE per la stagione turistica 2017/2018. L anno duemiladiciassette il giorno.del mese di.. tra i seguenti enti: - Comune di ERGINE VALSUGANA, con sede in ergine Valsugana, piazza Municipio n. 7, cod. fisc. e. IVA 00339190224, rappresentato dal Sindaco OSS EMER ROBERTO nato a.. il.., il quale interviene ed agisce in qualità di legale rappresentante dell Ente; - Comune di LEVICO TERME, con sede in Levico Terme, via Marconi n. 6, cod. fisc e. IVA 00253930226, rappresentato dal Sindaco SARTORI MICHELE nato a.. il, il quale interviene ed agisce in qualità di legale rappresentante dell Ente; stipulano e convengono quanto segue: Richiamate: - la deliberazione del Consiglio comunale di ergine Valsugana n... di data ; - la deliberazione del Consiglio comunale di Levico Terme n. di data.; con le quali si approvava la gestione, in forma associata, ai sensi dell art. 59 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei Comuni approvato con D.. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, per l istituzione del servizio di trasporto pubblico urbano - turistico di collegamento con gli impianti di risalita della anarotta mediante autobus, per la stagione invernale 2017 2018. Tutto ciò premesso, tra i signori summenzionati, si concorda e si stipula quanto segue: Art. 1 remessa 1

Gli enti parte della presente convenzione, avendo deciso di assicurare sul proprio territorio l'espletamento in modo unitario delle funzioni loro demandate in materia di trasporto pubblico urbano dall'art. 22 della L.. 16/1993 e s.m., decidono di avvalersi del Comune di ergine Valsugana quale capofila, con le modalità previste dall'art. 59 del D..Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al quale vengono affidati i compiti di organizzazione del servizio di trasporto pubblico urbano e turistico al fine di assicurarne funzionalità ed economicità di gestione nell interesse degli enti aderenti. Il Servizio oggetto della presente convenzione attiene al collegamento dei Comuni aderenti alla convenzione con gli impianti di risalita della anarotta. Art. 2 Organizzazione generale Il Comune di ergine Valsugana è individuato quale Ente capofila ai fini organizzativi, gestionali e contabili del servizio convenzionato. Il Capofila, d'intesa con gli altri enti aderenti al servizio, elabora le modalità generali del servizio mediante la predisposizione di apposito progetto con annesso preventivo, tenendo conto delle esigenze di ciascun ente. Tale progetto verrà inviato ai singoli enti aderenti alla convenzione entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e contestualmente verrà convocato il Comitato di coordinamento per l approvazione. Il progetto dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dal Comitato di coordinamento. A seguito di ciò il capofila procederà all affidamento del servizio. Alla chiusura della stagione e sulla base dei dati finali risultanti, il capofila predispone il rendiconto e il riparto della spesa e lo invia agli enti aderenti alla convenzione. er il periodo di servizio coperto dalla presente convenzione, le parti concordano l applicazione delle tariffe di cui alla deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 284 dd. 24 febbraio 2012 per i servizi urbani turistici stagionali nelle seguenti misure: biglietto di corsa semplice: 1,50 biglietto giornaliero: 3,00. Art. 3 Forme di consultazione Comitato di coordinamento Il Comitato di coordinamento è composto dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati. resiede il Comitato di coordinamento il Sindaco del Comune capofila. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta le esigenze lo richiedano e si considera validamente costituito con l intervento della maggioranza degli enti aderenti alla convenzione. La convocazione è disposta dal residente con avviso scritto contenente l elenco degli argomenti da trattare. L avviso dovrà essere recapitato ai componenti il Comitato e per conoscenza ai Sindaci dei Comuni interessati, almeno due giorni prima della data della riunione. 2

In caso di urgenza, i termini di cui al precedente comma potranno essere derogati. ART. 4 Competenze del Comitato di coordinamento Il Comitato di coordinamento approva il progetto di cui all art. 2. In caso di mancata approvazione il servizio non verrà svolto. Il Comitato di coordinamento ha funzioni propositive in ordine a: individuazione e realizzazione di tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi in considerazione dei quali gli enti si sono convenzionati; scelta delle modalità operative connesse alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei relativi costi tra i Comuni convenzionati; introduzione di modifiche al piano dei percorsi, istituzione di nuove tratte o soppressione di altre, con conseguenti proposte di modifica all accordo di programma sottoscritto con la società concessionaria del servizio; scelta delle modalità organizzative di funzionamento del servizio anche in riferimento all assunzione di ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel rapporto contrattuale con il concessionario; redazione di eventuali modificazioni da apportare alla presente convenzione; risoluzione di eventuali controversie insorte tra i vari Comuni convenzionati. Art. 5 Rapporti finanziari Il costo complessivo del servizio risulta a carico dei Comuni nelle seguenti percentuali: decurtato dal costo complessivo l incasso derivante dai biglietti venduti e dagli eventuali trasferimenti, la parte residua di spesa sarà sostenuta per il 73,36% dal Comune di ergine Valsugana, per il 26,64% dal Comune di Levico Terme. Il Capofila, per l'abbattimento dei costi a carico dei Comuni, può introitare quote finanziarie di altri Enti o associazioni od operatori economici, così come può procedere ad iniziative di promozione pubblicitaria sugli automezzi e sui biglietti di viaggio od altre iniziative, per ridurre il costo totale del servizio. I costi del servizio saranno fatturati dalla ditta di autotrasporto aggiudicataria al Comune capofila, il quale provvederà al pagamento ed al successivo rendiconto e riparto. Art. 6 Trasferimenti finanziari In ottemperanza al disposto dell'art. 24, comma 7 della L.. 16/1993, i Comuni autorizzano il Capofila ad incassare direttamente le quote relative ad eventuale futuro trasferimento finanziario provinciale nonché le quote di altri enti, operatori economici pubblici, privati o da utenti, integralmente da utilizzarsi a copertura del servizio. 3

Art. 7 Durata La presente convenzione ha la durata fino al 25 febbraio 2018. Art. 8 Controversie Eventuali controversie nascenti dalla convenzione e non risolvibili con accordo tra gli enti, sono decise da un collegio arbitrale nominato ai sensi della L. 05.01.1994, n. 25. Art. 9 Norma transitoria e finale er quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le leggi vigenti in materia ed in particolare la L.. 16/1993 e s.m. e il D..Reg. 01.02.2005, n. 3/L. Art. 10 Spese Tutte le spese relative al presente atto sono a carico degli enti aderenti. Agli effetti fiscali le parti dichiarano: - che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D..R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni, in quanto relativo a prestazioni soggette ad I.V.A.; - che il presente atto è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, in base all'art. 16 della Tabella all. B del D..R. 26.10.1972, n. 642 e s.m., trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici locali. Redatto in unico esemplare su n.. facciate, letto, approvato e sottoscritto in segno di conferma ed accettazione con firma digitale, ai sensi dell art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n. 89. Il Sindaco del Comune di ergine Valsugana Il Sindaco del Comune di Levico Terme 4