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SEZIONE N 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - --------------- I E. ROMAGNA ----- --------------- ------------------------ riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 10 REG.GENERALE N 58/2016 UIENZA EL 18/02/2019 ore 10:00 SALVAOR! 'AMATO MARIA CRISTINA ----.---------------------------- MASSIMO Presidente Relatore PRONUNCIATA IL: LABANTI SANRO Giudice EPOSITATA IN SEGRETERIA IL '2k),O(, 1019 Il Segretario ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. 58/2016 spedito il 11/01/2016 - avverso la pronuncia sentenza n. 414/2015 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA contro: AG. ENTRATE IREZIONE PROVINCIALE PARMA proposto dall'appellante: BANINI EUGENIO VIA VALLETTA 5 43037 LESIGNANO E' BAGNI PR difeso da: ZAMBELLO GIUSEPPE VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR Atti impugnati: INIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTR02007 INIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2008 INIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2009 INIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2010 pag. 1

Commissione Tributaria Regionale di Bologna R.G.A. 58/16 CONCLUSIONI ELLE PARTI Concludeva il contribuente appellate : in primis in accoglimento del presente ricorso in appello, uniformandosi alle sezioni n. 11 e n. 19 della CTR di Bologna, dichiarare il diritto al rimborso integrale della maggiore imposta IRPEF dovuta a causa dell'indeducibilità dell'imposta IRAP, relativa alle annualità 2007-2008-2009-2010 ammontante ad 1.189,61, oltre interessi maturati e maturandi con vittoria delle spese di giudizio; in subordine, riconoscere non infondata la questione di costituzionalità e trasmettere il fascicolo alla Corte Costituzionale affinchè possa stabilire se la parziale deducibilità dell'irap dalla base imponibile IRPEGIIRES/IRPEF sia sufficiente a legittimare la conseguente determinazione dell'imposta IRPEGIIRESIIRPEF stante il persistere del contrasto con l'art. 53 della Costituzione, poiché i contribuenti si vedono costretti a determinare e versare un 'imposta IREPGIIRESIIRPEF su un reddito inesistente, nonostante la modifica normativa di cui all'art. 99 del TUIR e della consegunte rimessione degli atti alla CTP di Bologna, alla CTR di Bari, alla CTP di Parma, alla CTR della Lombardia e alla CTP di Foggia disposta dalla Corte Costituzionale tramite ordinanza n. 232 del 08.10.2012; in mero subordine, attendere le decisioni della Corte Costituzionale in relazione agli atti, tuttora pendenti, trasmessi prima d'ora dalla CTP di Parma e di Bologna, nonché dalla CTR di Milano e Napoli. Concludeva l'ufficio chiedendo - respingere ogni eccezione di incostituzionalità sollevata dall'appellante, in quanto manifestamente infondata; - respingere l'appello proposto, confermando nel merito la sentenza impugnata e di conseguenza non dovuti i richiesti rimborsi; - condannare la controparte appellante al pagamento delle spese ed onorari di ambo i giudizi. l- 1

Commissione Tributaria Regionale di Bologna R.G.A. 58/16 Con sentenza n. 414/04/15 pronunciata il 25/5/2015 e depositata il 4/6/2015 la Commissione tributaria provinciale di Parma respingeva il ricorso del contribuente Bandini Eugenio avverso il silenzio rifiuto opposto dall'agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso delle somme corrisposte a titolo di maggior Irpef versata per effetto dell'indeducibilità totale dell'irap sull'annualità 2007 e parziale (pari al 10%) sulle annualità 2008-2009 e 2010, ammontante a complessivi 1.189,61. I primi giudici dopo aver osservato che la Corte Costituzionale aveva già ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità Costituzionale e che le modifiche introdotte dal.l. 6112/2011 n. 201 avevano risolto qualsiasi dubbio in merito alla costituzionalità delle norme in discussione, ritenevano l'indeducibilità dell'irap dall'irpef legittimamente stabilita dal legislatore con propria discrezionalità, e che le ulteriori questioni di legittimità sollevate dal contribuente fossero infondate, e pertanto respingevano il ricorso. L'appellante presentava ulteriore memoria illustrativa m data 24/1/2019 con cm ribadiva le proprie richieste ed evidenziava che, in considerazione delle modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, gli competeva integralmente la quota parte di IRPEF, originata dall'imposta IRAP non dedotta a causa del principio di indeducibilità previsto dall'art.!, comma 2, del.lgs n.446/1997. Evidenziava, inoltre, che avendo presentato istanza di rimborso nei termini spettava il rimborso integrale dell'imposta irpef originata dalla mancata deducibilità dell'imposta lrap per i periodi d'imposta 2007-201 O e richiamava le numerose sentenze delle varie Commissioni Tributarie Regionali, che si erano pronunciate a favore di tale integrale rimborso, con particolare riferimento alle decisioni di questa stessa Commissione Regionale. Si costituiva nel presente giudizio l'agenzia delle Entrate - irezione Provinciale di Parma, depositando controdeduzioni e chiede il rigetto dell'appello ritenendo la sentenza impugnata completa ed esaustiva. 2.J..--

----- ----------------------~ Commissione Tributaria Regionale di Bologna R.G.A. 58/16 La Commissione osserva che le alterne vicende relative alle disposizioni legislative sulla deducibilità dell'irap dalle imposte sui redditi, si sono concluse con l'ordinanza del 12 ottobre 2012 n. 232 pronunciata dalla Corte Costituzionale. Il quadro normativo dell'imposta IRPA è stato reiteratamente e profondamente cambiato (da ultimo con legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Legge Stabilità 2015) e tali modifiche hanno consentito di superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati. Ciò posto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da parte Contribuente non sono attualmente rilevanti ai fini del decidere per cui il Collegio reputa di non dover accogliere la richiesta di trasmettere il fascicolo alla Corte Costituzionale per questione di incostituzionalità, né di accogliere l'istanza di ulteriore sospensione del procedimento. Quanto alla domanda di rimborso relativa all'irpef pagata negli anni di imposta dal 2007 al 2010 a causa dell'indeducibilità totale (per l'anno 2007) o parziale (per gli anni 2008-2009 -2010) dell'irap sull'imponibile IRPEF, l'art. 2, I co., della legge n. 214/2011 di conversione del.l. n.201/2011 dispone: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre I 986, n. 9 I 7, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo I 5 dicembre I 997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo I 1, commi J, lettera a), I-bis, 4-bis, 4-bis.J e 4- octies, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997". Le deduzioni riguardavano i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese e i contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, le spese relative agli J,_ 3

Commissione Tributarla Regionale di Bologna R.G.A. 58/16 apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ed altro ancora. Il comma 12 dell'art. 4 del.l. 16/2012 prevedeva l'applicabilità anche ai periodi di imposta precedenti il 31112/2012, nonché la possibilità di chiedere il rimborso dell'ires/irpefpagata in eccesso: 12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del irettore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.». L'indeducibilità dell'irap nella determinazione del reddito imponibile Irpef viola il principio di capacità contributiva perché, negli anni fino al 2011, a causa della indeducibilità del costo del personale dipendente e di altri costi nel calcolo dell'irap, era versata un'imposta Irap su un reddito inesistente e tale imposta, indeducibile nel calcolo della base imponibile dell'imposta Irpef, determinava a propria volta il pagamento di una imposta Irpef sopra un'altra imposta (IRAP). Solo dal 2012, secondo quanto disposto dalla manovra finanziaria Monti, il contribuente ha potuto dedurre integralmente dall'ires-irpef anche la quota dell'irap relativa alle spese per il personale dipendente, oltre alla quota del 10% dell'irap di competenza. 4

Commissione Tributarla Regionale di Bologna R.G.A. 58/16 Per quanto sopra, visto che l'istanza di rimborso è stata depositata dal contribuente il 19/1/2012 e quindi nei termini di cui all'art. 38 PR 602/73, e considerato che l'agenzia delle Entrate non ha contestato né la tempestività della domanda, né l'entità della cifra richiesta, deve essere dichiarato il diritto del contribuente al rimborso della maggiore somma IRPEF versata a causa della indeducibilità dell'irap, per l'ammontare di Euro 1.189,61 relativamente agli anni dal 2007 al 2010. La novità della questione trattata alla luce dei molteplici interventi legislativi in materia, la difficoltà interpretativa delle norme disciplinanti la materia anche per il susseguirsi delle modifiche intervenute e l'alternanza della giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti di entrambi i gradi del giudizio. P.Q.M. In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del contribuente e condanna l'ufficio al rimborso della somma di 1.189,61. Spese compensate tra le parti. Bologna, 18 febbraio 2019. li Relatore 5