del 10 novembre 1980 (Stato 28 dicembre 2000)

Documenti analoghi
Offerta di sport G+S. Definizione dell offerta G+S

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN

REGOLAMENTO VISITE DI ISTRUZIONE

ALLENATORI Normativa e Modulistica

REGOLAMENTO PER IL SUSSIDIO ALLE CURE DENTARIE ORTODONTICHE DEGLI ALLIEVI IN ETÀ DELL OBBLIGO SCOLASTICO 1

Regolamento del Fondo Sport-toto 1 (del 18 gennaio 2011)

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC

Ordinanza sulla formazione professionale di base

BANDO PER TIROCINI DEL SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE PRESSO L UFFICIO PER I RAPPORTI CON L UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES

Il Comitato Italiano Paralimpico e la Fisdir Liguria in collaborazione con l associazione AGILE indicono ed organizzano

Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza e per le spese connesse al funzionamento degli organi di governo

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

DISCIPLINARE TRASFERTE FIGB

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL SETTIMO 2016 IN UNICA CONVOCAZIONE

Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995)

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Preventivo 2014 e pianificazione finanziaria a medio termine

REGOLAMENTO dell esame d ammissione MarKom

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria dello sport di Macolin

FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO DETERMINAZIONE. Estensore MASTELLARI GIULIANO. Responsabile del procedimento VILLANI GIULIANA

Guida per lo svolgimento delle offerte G+S dello sport per i bambini (allround)

Corso di formazione nell ambito del Piano di formazione anno 2014 della Scuola Superiore di Protezione Civile

Regolamento Tariffario OAD FCT (RT)

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

ordina: Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

I L C O N S I G L I O F E D E R A L E S V I Z Z E R O

dell Esame professionale per Specialisti in Marketing

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

DIRETTIVA 7 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTROLLO INTERNO

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Federazione Italiana Giuoco Handball

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO Provincia di Treviso

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Le quote private con l introduzione della nuova legge sull IVA

L assicurazione agricola contro gli infortuni

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Prot. n. Bergamo, 10 ottobre 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE

Convenzione concernente i trasporti di polizia

PALAZZETTO POLIFUNZIONALE VIGEVANO

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Regolamento Comunale per il Servizio di Economato

Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007]

Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

PROGETTAZIONE / PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDICE. Revisioni

COMUNE di CROGNALETO Provincia di Teramo

Ordinanza sull'equipaggiamento dell'esercito

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche. in Toscana 1

Legge federale sugli esami genetici sull essere umano

Circolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Regolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011)

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ (RIVEDUTA)

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Per i lavoratori italiani o di paesi dell Unione Europea

SCHEMA DI CONVENZIONE

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Facoltà di Ingegneria dell'informazione (V Facoltà di Ingegneria) Nuovo Ordinamento degli Studi REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA SPECIALISTICA

Conto annuale IUFFP 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

C O M U N E D I L O M A G N A P R O V I N C I A D I L E C C O C. A. P REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO PUBBLICO DI LOCALI COMUNALI

PARTE SECONDA. le procedure di gestione del Programma;

Modello di Contratto di lavoro temporaneo secondo gli articoli 19 segg. LC e 48 segg. OC

Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell Ufficio federale dello sport

AVVISO DI BANDO PER AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN LAVORO

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

COMUNE DI POTENZA UNITA DI DIREZIONE BILANCIO E FINANZE RELAZIONE

Transcript:

Ordinanza concernente gioventù + Sport 1 (O G + S) del 10 novembre 1980 (Stato 28 dicembre 2000) Il Dipartimento federale dell interno 2, visti gli articoli 11 capoverso 2, 14 capoverso 3, 19 capoverso 1, 21 capoverso 1 e 22 capoverso 1 dell ordinanza del 21 ottobre 1987 3 che promuove la ginnastica e lo sport, 4 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Definizioni 1 Per «persone» nel senso della presente ordinanza, s intendono le persone dei due sessi. 2 Per «istituzioni» nel senso della presente ordinanza s intendono le associazioni sportive e giovanili svizzere, le istituzioni cantonali che preparano insegnanti e ne curano la formazione continua, come pure le università. 5 Art. 2 Direzione di G + S La Scuola federale dello sport di Macolin 6 (SFSM) dirige l istituzione Gioventù + Sport 7 (G + S). A questo scopo essa adotta tutte le misure in relazione con l incoraggiamento dello sport in generale e assume le funzioni di coordinatore fra le federazioni sportive, le associazioni giovanili, gli organi dell insegnamento scolastico e i Cantoni. Art. 3 Concezione La SFSM elabora una concezione di G + S che stabilisce gli scopi della formazione degli adolescenti, dei monitori e dei quadri superiori. RU 1980 1749 1 Nuova denominazione giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 2 Nuovo testo giusta il n. l dell O del DFI del 6 ago. 1984, in vigore dal 1 ott. 1984 (RU 1984 1021). 3 RS 415.01 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 6 Nuova denominazione giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic. 1990 (RU 1990 1079). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 7 Nuova denominazione giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 1

Gioventù e Sport Capitolo 2: Formazione degli adolescenti Sezione 1: Partecipazione e autorizzazione Art. 4 1... 8 Partecipazione 2 Gli invalidi devono poter partecipare alle attività nella misura del possibile e, se necessario, secondo le istruzioni del medico. 3 Lo stesso organizzatore può svolgere una sola attività G + S al giorno con gli stessi partecipanti. Art. 5 Annuncio e autorizzazione 1 Le attività G + S devono essere annunciate anticipatamente all Ufficio cantonale G + S. Le attività nazionali lo devono essere alla SFSM. 2 Le attività G + S sono autorizzate dall Ufficio cantonale G + S, rispettivamente dalla SFSM. A seconda delle necessità e della disciplina sportiva, un consigliere giudicherà il programma e assisterà il gruppo. 9 Art. 5a 10 Esecuzione 1 G+S si svolge di regola all interno delle frontiere nazionali. La SFSM e i Cantoni possono autorizzare attività all estero. La SFSM emana istruzioni. 11 2 Durante l attività sportiva ai partecipanti sono vietati alcool e tabacco. 12 Art. 5b 13 Libretto sportivo gioventù 1 La Confederazione fornisce gratuitamente i libretti sportivi gioventù nei quali registrare le attività Gioventù + Sport. 2 La distribuzione di questi libretti è regolata dai Cantoni. 8 Abrogato dal n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 6 ago. 1984, in vigore dal 1 ott. 1984 (RU 1984 1021). 10 Introdotto dal n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen. 1995 (RU 1995 1402). 13 Introdotto dal n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic. 1990 (RU 1990 1079). 2

Ginnastica e Sport O G + S Sezione 2: Corsi di disciplina sportiva Art. 6 14 Discipline sportive 1 G+S comprende le seguenti discipline: alpinismo, atletica leggera, badminton, calcio, canoismo, canottaggio, ciclismo, corsa d orientamento, curling, escursionismo e sport nel terreno, ginnastica artistica e agli attrezzi, ginnastica e danza, ginnastica nazionale, hockey su ghiaccio, hockey su terra, judo, karate 15, lotta, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, pattinaggio a rotelle, polisport, rugby, salto con gli sci, scherma, sci, sciescursionismo, sci di fondo, sport di campo, sport equestri, squash, surf a vela, tennis, tennistavolo, triathlon, vela. 16 2 Le discipline sono suddivise in discipline sportive e piccole discipline sportive. Invece delle prestazioni di servizio usuali della SFSM (ad es.: direzione della disciplina, documenti didattici, traduzioni) le federazioni responsabili designate dalle piccole discipline sportive ricevono un indennità globale. La Scuola federale può subordinare tale indennità a norme ed oneri determinati. 3 All inizio ogni nuova disciplina vien riconosciuta come piccola disciplina sportiva. 4 La SFSM riconosce sportiva una disciplina se questa può comprovare un attività di 40 000 unità-partecipanti durante almeno due anni. 17 5 La SFSM può ricondurre al rango di piccola disciplina le discipline sportive che nello spazio di due anni denunciano un attività inferiore alle 40 000 unità- partecipanti. 18 6 La SFSM può proporre al Dipartimento federale dell interno (Dipartimento), dopo consultazione della Commissione federale dello sport, l introduzione di nuove discipline. 19 Art. 7 Organizzazione e direzione 1 Ogni monitore G + S riconosciuto come capo di corso può organizzare corsi nella sua disciplina sportiva. 2 I diversi gruppi di un corso di disciplina sportiva devono parimenti essere diretti da un monitore G+S. Nelle discipline che comportano particolari prescrizioni di sicurezza, si possono assumere specialisti in possesso di certificati professionali corri- 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 15 Lo sport del karate verrà riconosciuto disciplina sportiva non prima del 1997 (n. II della mod. del 13 ott. 1995 - RU 1995 4842). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 13 ott. 1995, in vigore dal 1 gen. 1996 (RU 1995 4842). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 30 mag. 1997, in vigore dal 1 lug. 1997 (RU 1997 1381). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 13 nov. 1996, in vigore dal 1 gen. 1997 (RU 1996 3115). 3

Gioventù e Sport spondenti come capi di corso, anche se non sono monitori G+S. La SFSM emana istruzioni. 20 3 Per quanto concerne gli altri monitori, è possibile ricorrere a persone che possiedono le conoscenze e le attitudini richieste. Esse non sono tuttavia indennizzate. 4 Per ragioni di sicurezza, la SFSM può, in certe discipline sportive, limitare il diritto di esercitare l attività di monitore o porre esigenze più elevate ai monitori. Art. 8 Numero dei partecipanti 1 Per ogni disciplina, il corso di disciplina sportiva deve contare almeno cinque partecipanti in età d essere ammessi a G + S. In casi debitamente motivati, gli uffici cantonali G + S possono autorizzare un numero inferiore di partecipanti. 21 2 Occorre prevedere almeno un monitore G + S riconosciuto per ogni gruppo di 24 partecipanti in età d essere ammessi a G + S o no. 3... 22 ) 4 La SFSM può, per ragioni di sicurezza, ordinare la formazione di gruppi più piccoli in certe discipline sportive. 23 Art. 9 Concezione di un corso 1 La formazione in una determinata disciplina si estende su più gradi. 2 Un corso deve comprendere almeno tre lezioni in tre date diverse e può durare al massimo un anno. La SFSM può fissare una durata minima più lunga per e discipline sportive. 24 3 L insegnamento è impartito sotto forma di lezioni di almeno 1 ora 30 o d attività d una giornata di una durata minima di quattro ore; è pure possibile organizzare eccezionalmente mezze lezioni di 45 minuti. Se una lezione o un attività d una giornata esige che i partecipanti pernottino fuori domicilio prima o dopo l attività G + S (vedi appendice, cifra 2.2), il tutto è considerato come una lezione di campo o giornata di campo. 25 Art. 10 26 Contenuto del corso 1 I programmi dei corsi di disciplina sportiva devono essere adattati in funzione dell età agli obiettivi delle discipline sportive e degli organizzatori di attività G+S. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic. 1990 (RU 1990 1079). 22 Abrogato dal n. I dell O del DFI del 6 ago. 1984 (RU 1984 1021). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 6 ago. 1984, in vigore dal 1 ott. 1984 (RU 1984 1021). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic. 1990 (RU 1990 1079). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic. 1990 (RU 1990 1079). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 4

Ginnastica e Sport O G + S Comprendono forme d animazione, d insegnamento e d applicazione della disciplina, nonché esami facoltativi per queste discipline sportive e test facoltativi di condizione fisica. 2 Parte del corso di disciplina sportiva può essere utilizzata per attività sportive complementari. La SSM emana direttive in proposito. 27 Art. 11 28 Distintivi I servizi cantonali G + S oppure la SFSM conferiscono distintivi che attestano la partecipazione ed i buoni risultati conseguiti. Sezione 3:... Art. 12 29 Sezione 4: Scuole Art. 13 1 Per le scuole, s intendono tutti gli stabilimenti scolastici elencati di seguito, sia pubblici sia privati: le scuole primarie, secondarie inferiori e superiori, professionali e complementari, come pure in particolare le scuole speciali, i centri di riabilitazione per invalidi e le case d educazione, le scuole normali e i corsi superiori di formazione pedagogica. 2 Sotto la responsabilità della scuola, corsi G+S di discipline sportive possono essere tenuti durante un campo. 30 3 e 4... 31 Capitolo 3: Monitori Sezione 1: Formazione e perfezionamento dei monitori 32 Art. 14 Genere di corsi 1 La formazione dei monitori G + S è fondata su un sistema progressivo a tre gradi: 27 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 29 Abrogata dal n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995 (RU 1995 1402). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen. 1995 (RU 1995 1402). 31 Abrogati dal n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 5

Gioventù e Sport a. 33 corsi di monitori 1: formazione di base nei settori pedagogico, tecnico, metodologico e amministrativo per esercitare la funzione di monitore; b. i corsi di monitori 2: perfezionamento delle conoscenze in vista di dirigere corsi di disciplina sportiva più esigenti e d insegnare nei corsi di formazione superiori; c. i corsi di monitori 3: approfondimento delle conoscenze e attitudini tecniche, pedagogiche e metodologiche in vista di esercitare un attività di monitore al più alto livello nella disciplina sportiva determinata e d essere istruito come formatore e consigliere. 34 2 La SFSM può prevedere eccezioni. 35 3 I monitori formati al di fuori di G + S possono ottenere la qualifica di monitore G + S seguendo dei corsi d introduzione. 36 4 I corsi di perfezionamento permettono ai monitori di approfondire le loro conoscenze e d iniziarsi alle novità. 37 5 I corsi speciali permettono ai monitori di familiarizzarsi con i nuovi orientamenti o settori di lavoro particolari e specifici alla loro disciplina sportiva. Possono anche essere interdisciplinari. 38 Art. 15 Pubblicazione dei corsi I corsi di monitori e d introduzione sono pubblicati dalla SFSM e dagli Uffici cantonali G + S. Art. 16 Ammissione 1 Sono ammessi al corso di monitori 1 gli Svizzeri, come pure gli stranieri con permesso di soggiorno o di dimora, se compiono almeno i 18 anni nell anno in cui si tiene il corso. La SFSM può consentire eccezioni. 39 2 Per essere ammessi a un corso di monitori 2, occorre possedere: a. il certificato di monitore 1 e b. una sufficiente esperienza come monitore. 3 Per essere ammessi a un corso di monitori 3, occorre possedere: a. il certificato di monitore 2 e 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic. 1990 (RU 1990 1079). 35 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic. 1990 (RU 1990 1079). 36 Originario cpv. 2. 37 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 38 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 39 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 6

Ginnastica e Sport O G + S b. una sufficiente esperienza come monitore. 4 La SFSM stabilisce inoltre le esigenze tecniche richieste per partecipare ai diversi corsi di monitori. 5 Per essere ammessi a un corso d introduzione, occorre: a. soddisfare le esigenze esposte al capoverso 1 e b. possedere una formazione e un esperienza corrispondente alle esigenze poste al grado di monitore in questione. 6 Solo i monitori che esercitano un attività G+S sono ammessi ai corsi di perfezionamento. 40 Art. 17 Organizzazione 1 I corsi di monitori 1 e 2 sono organizzati dagli Uffici cantonali G + S, dalle istituzioni e dalla SFSM. 2 I corsi di monitori 3 sono organizzati dalla SFSM e dalle istituzioni. 3 I corsi d introduzione, di perfezionamento e i corsi speciali sono organizzati dalla SFSM e, su suo incarico, dagli Uffici cantonali G+S o dalle istituzioni. 41 4 L istituzione che organizza corsi di formazione e di perfezionamento per monitori deve disporre dei quadri necessari. La disciplina sportiva e il genere di corsi che è autorizzata a organizzare sono precisati in un accordo concluso con la SFSM. 42 5 I corsi di formazione e di perfezionamento per monitori organizzati dagli Uffici cantonali G+S e dalle istituzioni devono essere anticipatamente autorizzati dalla SFSM. 43 Art. 18 Insegnamento e esami 1 La formazione dei monitori ha per scopo: a. d incoraggiare il monitore a migliorare le sue capacità personali; b. 44 d insegnare al monitore a proporre, in funzione del grado, i modi di formazione e le forme d applicazione caratteristici della disciplina sportiva in maniera sensata sul piano metodologico; c. d introdurlo ai principi d allenamento, ad altre materie teoriche e ai problemi di sicurezza inerenti alla sua disciplina sportiva; d. 45 di familiarizzarlo con il modo di comportarsi con i bambini e gli adolescenti; e. d insegnargli a pianificare, a concepire e a organizzare correttamente corsi di disciplina sportiva G + S. 40 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 7

Gioventù e Sport 2 La SFSM stabilisce la durata dei corsi, i programmi d insegnamento, gli esami e le disposizioni che reggono l attribuzione delle qualifiche. Art. 19 Riconoscimento 1 I partecipanti che abbiano seguito un corso introduttivo, o un corso di monitore 1, 2 o 3, e superato l esame, sono riconosciuti dal servizio cantonale G + S monitori G + S della categoria e della disciplina conformi al corso seguito. Il riconoscimento avviene sulla scorta delle qualificazioni di capo-corso o di capo-gruppo, e dà diritto al certificato corrispettivo ed all insegna di monitore. 46 2 Il servizio cantonale G + S riconosce i monitori 1 come monitori 2, anche se non soddisfano ai requisiti stabiliti nel capoverso 1, a condizione che: 47 a. che siano in possesso della qualifica di monitore 1 da almeno cinque anni; b. che abbiano partecipato ad almeno cinque corsi di disciplina sportiva e che giustifichino la loro attitudine a esercitare la funzione di monitore; c. che abbiano seguito almeno tre corsi di perfezionamento o corsi speciali (art. 20). 3 In certe discipline la disposizione summenzionata si applica, per analogia, al riconoscimento come monitore 3. 48 Art. 19a 49 Ritiro e perdita del riconoscimento 1 Il servizio cantonale G + S può ritirare a un monitore il riconoscimento se: a. questi, di proposito o per negligenza grave, venga meno ai propri doveri di monitore (art. 22); b. vi siano altri gravi motivi. 2 Il monitore che non adempia i propri obblighi di perfezionamento (art. 22 cpv. 3) perde il riconoscimento. In casi debitamente motivati può però riacquistarlo adempiendo più tardi tale obbligo. Sezione 2:... 50 Art. 20 46 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 48 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 49 Introdotto dal n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 50 Abrogata dal n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 8

Ginnastica e Sport O G + S Sezione 3: Diritti e obblighi Art. 21 Diritti 1 Ogni monitore G+S ha il diritto d insegnare nei corsi di disciplina sportiva G+S. 51 2 I monitori G + S riconosciuti come capi di corso sono autorizzati a organizzare corsi di disciplina sportiva. Art. 22 Obblighi 1 Il monitore deve organizzare l attività G + S secondo le prescrizioni proprie alla disciplina, eseguire i compiti amministrativi in relazione con l organizzazione di questa attività e compilare i documenti conformemente alla verità. 2 Il monitore deve permettere all Ufficio cantonale G + S e al consigliere di seguire il suo lavoro. 3 In ogni disciplina nella quale è riconosciuto, il monitore deve seguire un corso di perfezionamento ogni tre anni (od ogni cinque se è maestro diplomato di ginnastica e/o di sport), oppure adempiere l obbligo di perfezionarsi partecipando a un corso speciale, a un corso superiore per monitori oppure a un corso per quadri. 52 4 Il capo di un attività G + S deve prendere le misure adatte alle circostanze per evitare che i partecipanti siano vittime di incidenti o malattie. La SFSM emana prescrizioni di sicurezza particolari per le diverse discipline sportive. 53 5 Il monitore bada a che il materiale avuto in prestito non sia né danneggiato né perso e che sia pulito prima d essere restituito. Sezione 4: Sorveglianza Art. 23 La SFSM sorveglia i corsi di formazione e di perfezionamento per monitori. Al riguardo essa incarica i capi e i membri delle commissioni di disciplina sportiva. Capitolo 4: Quadri superiori Art. 24 Definizione Per quadri superiori, s intendono i consiglieri, i formatori e gli esperti. 51 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen. 1995 (RU 1995 1402). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic. 1990 (RU 1990 1079). 9

Gioventù e Sport Art. 25 Consiglieri 1 I consiglieri assistono, aiutano e sorvegliano i monitori G + S che organizzano corsi di disciplina sportiva o prove G + S. 2 Sono riconosciuti e assunti dai servizi cantonali G + S. 54 3 Possono formarsi frequentando il corso federale per consiglieri. Per ragioni di sicurezza la SFSM può dichiarare tale corso obbligatorio riguardo a certe discipline. 55 Art. 26 Formatori 1 I formatori insegnano nei corsi di formazione e di perfezionamento per monitori. 2 Sono istruiti nei corsi per formatori, nei corsi di monitori 3 o nei corsi d esperti. 3 Sono riconosciuti dalla SFSM e assunti dalla SFSM, dagli Uffici cantonali G + S o dalle istituzioni. Art. 27 Esperti 1 Gli esperti dirigono i corsi di formazione e di perfezionamento per i monitori, i consiglieri e i formatori. 2 Sono formati nei corsi d esperti. 3 Sono riconosciuti dalla SFSM e assunti dalla SFSM, dagli Uffici cantonali G + S e dalle istituzioni. 4 Ricevono dalla SFSM un certificato e un distintivo. Art. 28 Corsi centrali 1 I quadri superiori perfezionano le loro conoscenze nei corsi centrali. 2 Formatori ed esperti debbono frequentare, una volta almeno ogni tre anni, un corso centrale di ciascuna delle discipline sportive nelle quali sono riconosciuti. 56 3 Per i consiglieri la frequenza dei corsi centrali è facoltativa. 57 Art. 29 Ammissione 1 Sono ammessi ai corsi di formazione dei quadri superiori i monitori 3 sperimentati e affermati, a condizione che soddisfino le esigenze tecniche stabilite dalla SFSM. Un monitore 2 può ugualmente essere ammesso a detti corsi se autorizzato dalla SFSM. 2 Per essere ammesso a un corso d esperti occorre essere raccomandato da un Ufficio cantonale G + S o un istituzione. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 57 Introdotto dal n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 10

Ginnastica e Sport O G + S Art. 30 Organizzazione 1 La formazione dei quadri superiori è organizzata dalla SFSM. 2 La formazione dei formatori può essere curata dalle istituzioni a condizione d essere combinata con quella di monitore 3. 58 3 I corsi centrali sono organizzati dalla SFSM e dalle istituzioni. La Scuola federale può incaricare gli uffici cantonali G + S d organizzare tali corsi. 4 I corsi centrali organizzati dalle istituzioni devono essere autorizzati anticipatamente dalla SFSM. 5 L articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia. Art. 31 Sorveglianza La SFSM sorveglia i corsi di formazione e di perfezionamento per i quadri superiori. Essa incarica di questo compito i capi e i membri delle commissioni di disciplina sportiva. Art. 31a 59 Ritiro e perdita del riconoscimento 1 La SFSM può ritirare il riconoscimento ad un esperto o ad un formatore ed il Cantone ad un consigliere o a un monitore se: a. questi, intenzionalmente o per negligenza grave, venga meno ai propri doveri; b. vi siano altri gravi motivi. 2 Un formatore od un esperto che non adempiano i propri obblighi di perfezionamento (art. 28 cpv. 2) perdono il riconoscimento. In casi debitamente motivati possono però riacquistarlo adempiendo più tardi tale obbligo. Art. 32 Pubblicazione L articolo 15 è applicabile per analogia alla pubblicazione dei corsi. Art. 33 Corsi preparatori per quadri Per preparare i corsi si possono organizzare corsi preparatori per quadri con la partecipazione del personale insegnante interessato. 58 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 59 Introdotto dal n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 11

Gioventù e Sport Capitolo 5: Organizzazione Art. 34 Consultazione La SFSM invita le commissioni consultive interessate o i loro membri a esprimersi in merito ai problemi importanti concernenti G + S. Art. 35 Commissioni consultive 1 Le commissioni consultive sono: a. la conferenza dei capi degli Uffici cantonali G + S. Essa consiglia la SFSM in merito allo sviluppo, alla pianificazione e all organizzazione di G + S e si riunisce almeno due volte all anno; b. la conferenza dei delegati G + S delle federazioni. Essa è composta dei delegati per G + S delle istituzioni e consiglia la SFSM in merito allo sviluppo di G + S. Si riunisce, di regola, una volta all anno; c. una commissione per ogni disciplina sportiva. Le commissioni di disciplina sportiva sono designate dalla SFSM e composte di rappresentanti delle istituzioni interessate alla disciplina sportiva in questione e degli Uffici cantonali G + S. Esse trattano i problemi di sviluppo e di formazione della disciplina sportiva e si riuniscono secondo necessità, comunque almeno una volta all anno; d. 60 la conferenza dei presidenti regionali G + S, la quale esamina documenti che forniscono basi per una decisione e discute i temi della conferenza dei capi cantonali di G + S; e. 61 i gruppi di lavoro G + S incaricati di trattare settori particolari. I loro membri sono designati dalla SFSM in funzione degli oggetti da studiare. Questi gruppi consigliano la SFSM per questioni di fondo e di procedura. Si riuniscono secondo necessità. 2 I membri delle commissioni consultive sono convocati dalla SFSM che assicura la presidenza delle sedute. Art. 36 Documenti didattici L Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale s incarica della stampa e della spedizione dei documenti didattici. Art. 37 Corsi per funzionari La SFSM può organizzare corsi per i funzionari degli Uffici cantonali G + S e delle istituzioni che si occupano di G + S. 60 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). Originaria lettera e. 61 Introdotta dal n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic. 1990 (RU 1990 1079). 12

Ginnastica e Sport O G + S Capitolo 6: Prestazioni Sezione 1: Disposizioni generali Art. 38 62 Spese della formazione degli adolescenti 1 L insegnamento dispensato nei corsi di disciplina sportiva è di regola gratuito. 2 Le prestazioni versate dalla Confederazione devono essere dedotte dal contributo pagato dagli adolescenti in età d essere ammessi a G+S che partecipano a corsi di disciplina sportiva diretti da organizzazioni a carattere commerciale. Sezione 2: Prestazioni finanziarie Art. 39 1... 63 ) Prestazioni finanziarie 2 Nell appendice è fissato l importo dei sussidi accordati in applicazione dell articolo 19 capoverso 1 dell ordinanza del 21 ottobre 1987 64 concernente il promovimento della ginnastica e dello sport. 65 3 I corsi di formazione dei monitori delle attività giovanili, organizzati nel quadro della legge federale del 6 ottobre 1989 66 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche, sono indennizzati sulla base dei principi definiti nella relativa ordinanza a questa legge. La cifra 8 dell appendice non si applica a tali corsi. 67 Art. 40 Sussidio versato ai Cantoni per la promozione di G + S 1 Il sussidio ai Cantoni è calcolato in percentuale dell importo totale delle indennità versate ogni anno per i corsi di disciplina sportiva G+S. 68 Secondo l ordinanza in vigore che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni 69 la percentuale è di: a. 15 per cento per i Cantoni finanziariamente forti; b. 15 a 25 per cento per i Cantoni di media capacità finanziaria, secondo una scala fluttuante; c. 25 per cento per i Cantoni finanziariamente deboli. 62 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185). 63 Abrogato dal n. I dell O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462). 64 RS 415.01 65 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462). 66 RS 446.1 67 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 25 nov. 1992, in vigore dal 1 gen 1993 (RU 1993 12). 68 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen. 1995 (RU 1995 1402). 69 RS 613.11 13

Gioventù e Sport 2 I Cantoni a debole capacità finanziaria beneficiano inoltre di un sussidio federale fisso di 10 000 franchi all anno e quelli di media capacità finanziaria di un sussidio fisso di 5000 franchi. 3 È versata la metà dell importo computabile. 70 Art. 41 71 Art. 42 Indennità di corso e sussidio di campo per i corsi di disciplina sportiva 1 Un indennità per i corsi di disciplina sportiva è versata in funzione: a. della categoria alla quale appartiene il monitore; b. del numero dei partecipanti in età d essere ammessi a G + S; c. della durata dell attività. 2 È ugualmente versato un sussidio di campo, calcolato per lezione o giornata di campo e per partecipante in età d essere ammesso a G + S. 72 3 I tassi sono stabiliti nell appendice. 4 I monitori regolano fra di loro e con la loro organizzazione la ripartizione delle indennità ricevute. Art. 43 73 Sezione 3: Altre prestazioni Art. 44 74 Materiale 1 Il materiale in prestito comprende il materiale sportivo dell UFSPO e il materiale dell esercito messo a disposizione dall Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT). 2 Il materiale sportivo è gestito unicamente dall UFSPO, mentre il materiale dell esercito è gestito dall UFSPO in collaborazione con l UFIFT. 3 L UFSPO assume il compito di provvedere, d intesa con l UFIFT, al deposito, alla manutenzione e alla sostituzione del materiale in prestito. 4 La Confederazione assume le spese riguardanti il deposito e i lavori eseguiti negli arsenali, come pure il trasporto di materiale dal luogo di fornitura a quello dove si 70 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462). 71 Abrogato dal n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 16 mag. 1990, in vigore dal 1 dic. 1990 (RU 1990 1079). 73 Abrogato dal n. I dell O del DDPS del 14 dic. 2000 (RU 2000 2974). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DDPS del 14 dic. 2000 (RU 2000 2974). 14

Ginnastica e Sport O G + S svolge il corso. Le spese per il trasporto di ritorno sono a carico del beneficiario delle prestazioni. 5 L Ufficio federale di topografia (S+T) consegna in prestito le carte topografiche. 6 Una fattura è inviata al beneficiario delle prestazioni per il materiale perso, per le spese di riparazione del materiale deteriorato per negligenza o pulito male, come pure per quelle risultanti da prestazioni particolari. Art. 45 Trasporto di persone 1 Le seguenti persone hanno il diritto d utilizzare i buoni G + S per gli spostamenti a metà prezzo sui mezzi pubblici di trasporto: a. i collaboratori e i delegati dei servizi cantonali G + S; b. i consiglieri; c. 75 i capicorso, i formatori di monitori, il personale di corso e i partecipanti ai corsi di formazione e di perfezionamento per quadri e monitori degli uffici cantonali G + S e delle istituzioni. 2 Hanno diritto a buoni G + S per viaggi gratuiti con mezzi pubblici di trasporto: i capicorso, i formatori di monitori, il personale di corso e i partecipanti ai corsi di formazione e di perfezionamento per quadri e monitori della SFSM. 76 3 I membri delle commissioni consultive di G + S non possono utilizzare i buoni di trasporto G + S. 77 Art. 46 78 Art. 47 79 Art. 48 80 Alloggio Edifici della Confederazione e dell esercito possono essere messi a disposizione per attività G+S. Gli emolumenti sono riscossi conformemente alle disposizioni dell ordinanza del DDPS del 9 dicembre 1998 81 sugli emolumenti per prestazioni. Art. 49 82 75 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 25 nov. 1993, in vigore dal 1 gen. 1993 (RU 1993 12). 76 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 25 nov. 1993, in vigore dal 1 gen. 1993 (RU 1993 12). 77 Originario cpv. 2 78 Abrogato dal n. I dell O del DDPS del 14 dic. 2000 (RU 2000 2974). 79 Abrogato dal n. I dell O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462). 80 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DDPS del 14 dic. 2000 (RU 2000 2974). 81 RS 510.461 82 Abrogato dal n. I dell O del DDPS del 14 dic. 2000 (RU 2000 2974). 15

Gioventù e Sport Sezione 4: Assicurazione e responsabilità civile Art. 50 83 Art. 51 Assicurazione di responsabilità civile 1 L assicurazione di responsabilità civile incombe all organo che dà l autorizzazione nel caso di corso di disciplina sportiva G+S, e all organizzatore se si tratta di corso di formazione o di perfezionamento per monitori e quadri superiori. 84 2 La Confederazione non può essere resa responsabile di danni materiali o corporali causati dall uso di veicoli a motore privati. 3 Se la Confederazione ha pagato indennizzi per casi di responsabilità civile, essa dispone del diritto di regresso verso il partecipante che ha causato i danni intenzionalmente o per grave negligenza. Capitolo 7: Amministrazione Art. 52 Conteggio 1 Devono essere presentati i seguenti documenti: a. dagli Uffici cantonali G + S alla SFSM: 1. i conti dei corsi di formazione e di perfezionamento per monitori e quadri superiori; 2. i conti dei consiglieri; 3. 85 i conti dei corsi di disciplina sportiva G+S; 4.... 86 5. i conti degli esami medici; b. dalle istituzioni alla SFSM: i conti dei corsi di formazione e di perfezionamento per monitori e quadri superiori; c. 87 dai monitori all organo che ha accordato l autorizzazione: i giustificativi contabili concernenti i corsi di disciplina sportiva G+S. 83 Abrogato dal n. I dell O del DFI del 6 giu. 1994 (RU 1994 1462). 84 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen. 1995 (RU 1995 1402). 85 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen. 1995 (RU 1995 1402). 86 Abrogato dal n. I dell O del DFI dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52). 87 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen. 1995 (RU 1995 1402). 16

Ginnastica e Sport O G + S 2 I conteggi dei corsi di disciplina sportiva sono allestiti dal centro di calcolo dell amministrazione federale nel Dipartimento federale delle finanze. 88 3 I sussidi federali sono versati due volte al mese dopo la ricezione dei conteggi. La Confederazione non concede alcun acconto. Il 30 novembre è l ultimo giorno dell anno contabile. A questa data si chiude il conteggio dei sussidi federali concessi durante l esercizio e si compilano le statistiche. Art. 53 Revisione 1 La SFSM è l organo di revisione dei sussidi federali versati. Le differenze accertate devono essere pareggiate nel termine di tre mesi dalla data di revisione. La Confederazione e i Cantoni possono reclamare gli importi versati per errore o indebitamente nel termine di un anno dall accertamento. 2 I giustificativi contabili devono essere conservati per tre anni. Art. 54 Controllo delle attività 1 Gli Uffici cantonali G + S assumono il controllo di tutte le attività G + S che hanno autorizzato. 2 A tale scopo gli Uffici cantonali G + S tengono: a. un controllo dei monitori, dei consiglieri, dei formatori e degli esperti domiciliati nel loro Cantone; b. un incarto per ogni attività G + S annunciata; c. un controllo dei buoni G + S consegnati per il trasporto di persone; d. un controllo del materiale messo a loro disposizione e di cui assicurano la gestione. Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 55 1 L ordinanza del 13 settembre 1976 89 concernente Gioventù + Sport (G + S) è abrogata. 2... 90 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1 dicembre 1980. 88 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 26 apr. 1995, in vigore dal 1 gen. 1995 (RU 1995 1402). 89 [RU 1976 2096 2688, 1977 1451 1959] 90 Abrogato dal n. I dell O del DFI del 6 ago. 1984 (RU 1984 1021). 17

Gioventù e Sport Appendice 91 (art. 39 e 42) Tariffa dei sussidi 1 Principio Le indennità come alle cifre 4.2, 5.2 e 10.1 sono versate integralmente se il lavoro eseguito nel quadro di G + S dura almeno tre ore (viaggio compreso). Sotto le tre ore, esse sono dimezzate. Per quanto concerne le cifre 4.3, 6, 7 e 8, il limite è di quattro ore di lavoro, viaggio escluso. 2 Indennizzo di corsi di disciplina sportiva 2.1 Indennità di corso Per partecipante in età d essere ammesso a G + S e per mezza lezione per lezione per attività di una giornata Fr. Fr. Fr. Monitore 1.75 1.50 3. Monitore 2 1.15 2.25 4.50 Monitore 3 1.50 3. 6. Guida alpina secondo cifra 4 Per l indennizzo si calcolano al massimo dodici partecipanti in età d essere ammessi a G + S per monitore G + S riconosciuto. Per i corsi di disciplina sportiva in cui è imposto un minor numero di effettivi per classe, le aliquote sono aumentate in modo che il monitore riceva un indennità corrispondente a una classe di dodici partecipanti. Nel calcolo dell indennità, i monitori delle categorie più alte sono i primi a essere presi in considerazione.... 2.2 Sussidi di campo Per l insegnamento di una lezione o giornata di campo, il sussidio ammonta a 2 franchi per partecipante in età d essere ammesso a G+S. Per l indennizzo 91 Aggiornata giusta il n. I delle O del DFI del 6 ago. 1984 (RU 1984 1021), dell 11 dic. 1987 (RU 1988 52), del 16 mag. 1990 (RU 1990 1079), del 25 nov. 1992, (RU 1993 12), del 24 nov. 1993 (RU 1993 3185), del 26 apr. 1995 (RU 1995 1402)e del 30 mag. 1997, in vigore dal 1 lug. 1997 (RU 1997 1381). 18

Ginnastica e Sport O G + S si possono contare al massimo dodici partecipanti in età d essere ammessi a G+S per monitore G+S riconosciuto. 2.3... 3... 4 Indennità per guide alpine patentate 4.1 Assunzione come monitore nei corsi di disciplina sportiva alpinismo e sciescursionismo: per una giornata intera: indennità giornaliera di 260 franchi. 4.2 Assunzione come consigliere nei corsi di disciplina sportiva alpinismo e sciescursionismo: per una giornata intera: indennità giornaliera di 150 franchi. 4.3 Assunzione come capocorso o formatore nei corsi di formazione e di perfezionamento per quadri e monitori, organizzati dagli Uffici cantonali G+S nelle discipline alpinismo, sci-escursionismo e sci F: per una giornata intera: indennità giornaliera di 260 franchi. 5 Indennizzo dell attività di consigliere 5.1 Giudizio dei programmi d attività G + S (art. 5 cpv. 2): 10 franchi per attività. 5.2 Per l assistenza prima, durante e dopo l attività G + S: indennità di 50 franchi per spese di funzione; indennità di 50 franchi per pernottamento fuori dal luogo di domicilio. Questa indennità è dimezzata se il pernottamento avviene in un edificio della Confederazione; rimborso delle spese di viaggio in 2a classe a metà tariffa. Con l autorizzazione degli uffici cantonali G + S, è consentito l impiego di veicoli a motore privati se ciò permette di realizzare un economia di tempo e di denaro. In questo caso, l indennità è di 45 centesimi per chilometro percorso. La distanza è calcolata, di regola, secondo il tragitto più breve. 19

Gioventù e Sport 6 Corsi federali di formazione e di perfezionamento 6.1 I quadri sono indennizzati dalla SFSM. 6.2 I partecipanti ai corsi federali hanno diritto: all alloggio e alla pensione gratuiti; al buono di trasporto G + S che dà diritto al viaggio gratuito andata-ritorno in 2 a classe oppure, in determinati casi decisi dalla SFSM, al rimborso delle spese di viaggio andata-ritorno in 2 a classe; all indennità giornaliera; all indennità per perdita di guadagno. 6.3 L indennità giornaliera ammonta a: 5 franchi per i partecipanti ai corsi per monitori 1 e 2, ai corsi d introduzione e di perfezionamento, come pure ai corsi speciali; 10 franchi per i partecipanti ai corsi per monitori 3, ai corsi per formatori di monitori ed ai corsi per consiglieri; 20 franchi per i partecipanti ai corsi per esperti ed ai corsi centrali; 50 franchi per i partecipanti ai corsi preliminari per quadri. 6.4 Se è richiesta una partecipazione finanziaria, l indennità giornaliera potrà essere utilizzata parzialmente o interamente per sopperire alle spese di corso. 7 Sussidio per i corsi di formazione e di perfezionamento di monitori nonché per i corsi centrali organizzati dagli Uffici cantonali G + S 7.1 I partecipanti hanno diritto: all alloggio e alla pensione gratuiti; al rimborso delle spese di viaggio in 2a classe a metà tariffa; all indennità giornaliera. 7.2 L indennità giornaliera ammonta a: 5 franchi per i partecipanti ai corsi di formazione e di perfezionamento per monitori; 20 franchi per i partecipanti ai corsi centrali. 7.3 92 La Confederazione accorda le seguenti prestazioni: un indennità di 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione e di perfezionamento per monitori e di 100 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso centrale. L indennizzo dei quadri è compreso in questa somma. Le guide alpine ricevono, in più, l indennità secondo la cifra 4.3. La Confederazione accorda le seguenti prestazioni: un indennità di 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione e di perfezionamento per monitori e di 100 franchi al giorno 92 RU 1994 101 20

Ginnastica e Sport O G + S per ogni partecipante a un corso centrale. L indennizzo dei quadri è compreso in questa somma. Le guide alpine ricevono, in più, l indennità secondo la cifra 4.3. La SFSM fissa il rapporto formatori/partecipanti applicabile all indennizzo; un indennità di 100 franchi al giorno per un capo di corso di formazione di monitori ingaggiato in più dei quadri minimi imposti; prende a carico, una sola volta per parte di corso, la metà delle spese di un viaggio effettuato in 2 a classe con il buono G+S, per i partecipanti, la direzione e il personale del corso; un indennità per perdita di guadagno per i partecipanti ai corsi centrali, ai corsi di formazione, d introduzione e di perfezionamento per monitori, come pure ai corsi speciali. 7.4 Se è richiesta una partecipazione finanziaria, l indennità giornaliera potrà essere utilizzata parzialmente o interamente per sopperire alle spese di corso. 8 Sussidio per i corsi di formazione e di perfezionamento per i quadri e i monitori G + S, organizzati dalle istituzioni La Confederazione accorda le seguenti prestazioni: un indennità di 20 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione e di perfezionamento per monitori e quadri. La SFSM fissa il rapporto formatori/partecipanti applicabile all indennizzo; un indennità di 100 franchi al giorno per un capo di corso di formazione di monitori ingaggiato in più dei quadri minimi imposti; prende a carico, una sola volta per parte di corso, la metà delle spese di un viaggio effettuato, in 2a classe con il buono G + S, per i partecipanti, la direzione e il personale del corso. 9 Indennità globale L indennità globale secondo l articolo 6 capoverso 2 dipende dalle unitàpartecipanti dei corsi di disciplina sportiva. Essa ammonta a: 6000 franchi per meno di 40 000 unità-partecipanti; 7000 franchi per 40 000 fino a 50 000 unità-partecipanti; 8000 franchi per oltre 50 000 unità-partecipanti. 10 Indennizzo delle commissioni consultive 10.1 Indennità per spese di funzione: 60 franchi al giorno. 10.2... 21

Gioventù e Sport 10.3 Indennità d alloggio di 50 franchi: Quest indennità è ridotta della metà se il pernottamento avviene in un edificio della Confederazione. 10.4 Rimborso delle spese di viaggio: Conferenza dei capi degli Uffici cantonali G + S: 1 a classe, prezzo del biglietto intero; altre commissioni consultive: 2 a classe, prezzo del biglietto intero. 22