Norma CEI EN 50110 Norma CEI 11-27 Corsi di formazione 1A + 2A



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Norma CEI EN 50110 Norma CEI 11-27 Corsi di formazione 1A + 2A COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO LAVORI IN PROSSIMITÁ DI IMPIANTI ELETTRICI E LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE IN BT E FUORI TENSIONE IN AT E BT IN CONFORMITÁ AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA Il materiale di questo corso è stato elaborato dal CEI con la collaborazione dell UNAE. CEI e ISPESL hanno validato l intero contenuto del corso. E fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il materiale di questo corso.

Concetti generali di Sicurezza LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PERICOLO proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni RISCHIO probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione VALUTAZIONE DEI RISCHI valutazione globale e documentata di tutti i rischi finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione PROBABILITÀ RISCHIO = X CHE SI VERIFICHI L EVENTO CONTRO LA SICUREZZA GRAVITÀ DEL DANNO CONSEGUENTE 2

Concetti generali di Sicurezza Evento imprevisto L INFORTUNIO dipende da: da: Operatore impreparato Adottare misure di protezione derivanti da: Intervenire sul comportamento umano attraverso: Specifica esperienza Miglioramento tecnologico Normative tecniche e di legge Formazione Addestramento Qualificazione 3

Rischio naturale (non accettabile) Rischio accettabile Concetti generali di Sicurezza La sicurezza assoluta, ossia a rischio zero non esiste! Livello di rischio Zona a rischio inaccettabile: la norma è disattesa Zona a rischio residuo applicando la norma Rischio minimo Rischio zero (impossibile) Zona a sicurezza aumentata Investimenti sostenuti Nessuna norma, per per quanto accuratamente studiata, può può garantire in in maniera assoluta l immunità delle persone o delle cose dai dai pericoli (anche) dell elettricità 4

Al lavoro Il Il fenomeno infortunistico in in Italia: anno 2008 Ambiente ordinario (fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc.) Circolazione stradale (autotrasportatori, merci/persone, commessi viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale, ecc.) In itinere (percorso casa lavoro-casa) TOTALE infortuni mortali 726.878 509 50.861 97.201 874.940 305 276 1.090 Il Il fenomeno infortunistico in in Europa: anno 2006 TOTALE MORTALI 3.907.335 4.140 Ulteriori dettagli e la disaggregazione dei dati in link: rappannuale 2008 5

Il Il fenomeno infortunistico in Italia Il costo degli infortuni in Italia nel 2006 è stato secondo la valutazione INAIL di 41 miliardi di euro ai quali si aggiungono i costi sociali, con un totale stimabile pari a oltre il 3% del PIL 6

Legislazione della sicurezza per i i lavori elettrici Attuazione dell'articolo 1 della della legge legge 3 agosto agosto 2007, 2007, n. n. 123, 123, in inmateria di di tutela tutela della della salute salute e della della sicurezza nei nei luoghi luoghi di di lavoro lavoro DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE APRILE 2008, 2008, N. N. 81 81 Formula i i provvedimenti relativi alla prevenzione del del rischio elettrico, disponendo gli gli obblighi del del datore di di lavoro, i i requisiti di di sicurezza di di materiali, macchinari, apparecchiature e impianti, le le prescrizioni per per l esecuzione dei dei lavori, sanzionandone le le violazioni. TITOLO III III CAPO CAPO III III Impianti e apparecchiature elettriche artt. artt. 80 80 87 87 e All. All. IX IX TITOLO IV IV Cantieri temporanei o mobili mobili CAPO CAPO II II sezione II II Disposizioni di di carattere generale art art 117 117 Lavori in in prossimità di di parti parti attive attive Quando viene menzionato il il D.Lgs. 81/08, si si intende il: il: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. n. 81, 81, aggiornato con con le le successive modifiche: attualmente dal dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. n. 106 106 7

Legislazione della sicurezza per i i lavori elettrici DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, 2008, N. N. 81 81 Articolo 83 Lavori in prossimità di parti attive 1.Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. 8

Legislazione della sicurezza per i i lavori elettrici D. D. Lgs. Lgs. 81/2008 81/2008 Tab. 1 allegato IX Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. Un (kv) D (m) < 1 3 1 < Un 30 3,5 30 < Un 132 5 > 132 7 9

Legislazione della sicurezza per i i lavori elettrici DISPOSITIVI DI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) (DPI) Decreto legislativo 4 Dicembre 1992, 1992, N. N. 475 475 Attuazione della della Direttiva 89/686/CEE in in materia di di riavvicinamento delle delle legislazioni degli degli Stati Stati membri relativi ai ai Dispositivi di di Protezione Individuali (DPI) (DPI) DEFINISCE DEFINISCE I I DISPOSITIVI DISPOSITIVI DI DIPROTEZIONE INDIVIDUALI INDIVIDUALI (DPI) (DPI) COME COME I I PRODOTTI PRODOTTI CHE CHE HANNO HANNO LA LA FUNZIONE FUNZIONE DI DI SALVAGUARDARE SALVAGUARDARE LA LA SALUTE SALUTE E LA LA SICUREZZA SICUREZZA DEI DEI LAVORATORI LAVORATORI RESPONSABILIZZA RESPONSABILIZZA I I COSTRUTTORI COSTRUTTORI A GARANTIRNE GARANTIRNE LE LE PRESTAZIONI PRESTAZIONI DICHIARATE DICHIARATE CLASSIFICA CLASSIFICA I I DPI DPI IN IN CATEGORIE CATEGORIE IN IN RELAZIONE RELAZIONE AL AL LIVELLO LIVELLO DI DIPROTEZIONE OFFERTO OFFERTO IMPONE IMPONE L OBBLIGO L OBBLIGO DELL APPOSIZIONE DELL APPOSIZIONE DELLA DELLA MARCATURA MARCATURA E DELLA DELLA NOTA NOTA INFORMATIVA INFORMATIVASULLE MODALITA MODALITA DI DI UTILIZZO UTILIZZO 10

Soggetti attori della sicurezza Come definiti dall art. 2 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 Datore di Lavoro Dirigente In precedenza regolamentati Lavoratore dal DPR 547/55 Preposto Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Medico competente (quando necessario) Segue 11

Collaborazione alla redazione GESTIONE Legislazione della sicurezza per i lavori elettrici Legislazione della sicurezza per i lavori elettrici DATORE DI DI LAVORO PREPOSTI RESPONSABILE 12 D. D. Lgs. Lgs. 81/2008 Titolo Titolo I I Capo Capo III III Sezione Sezione I I art. art. 17 17 e Sezione Sezione II II artt. artt. 28 28 e 29 29 DIRIGENTI ADDETTI RLS RESPONSABILE SERVIZIO SERVIZIO PREVENZIONE E PREVENZIONE E PROTEZIONE PROTEZIONE Compito indelegabile RESPONSABILITÀ DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ed adozione degli adempimenti connessi UNAE

Legislazione della sicurezza per i i lavori elettrici D. D. Lgs. Lgs. 81/2008 PREVEDE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28 28 e 29 29 a carico del datore di di lavoro Art.17 Nella Nella Da Da rielaborare In In occasione di di Scelta Scelta delle delle attrezzature Sistemazione dei dei luoghi luoghi di di lavoro lavoro Pianificazione degli degli interventi Individuazione delle delle procedure da da adottare e dei dei ruoli ruoli aziendali Indicazione delle delle misure misure di di prevenzione e protezione e dei dei DPI DPI Modifiche del del processo produttivo o della della organizzazione del del lavoro lavoro Grado Grado di di evoluzione della della tecnica Infortuni significativi 13

D. D. Lgs. 81/2008 Art. 18 Il datore di lavoro ed i dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico b) designare i lavoratori incaricati delle emergenze (incendio, salvataggio, primo soccorso) c) affidare i compiti tenendo conto delle loro capacità e condizioni in relazione alla loro salute e sicurezza d) fornire i DPI Segue 14

D. D. Lgs. 81/2008 e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; Segue 15

D. D. Lgs. 81/2008 omissis i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37. t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 16

D. D. Lgs. 81/2008 Principi fondamentali per l esecuzione di di un un lavoro elettrico (Norma CEI 11-27 Ed. III) III) VALUTAZIONE DEI RISCHI PREPARAZIONE TECNICA DEL LAVORO ISTRUZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO TRASMISSIONE DELL INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE CONDIZIONI/POSTO DI LAVORO ATTREZZATURE, UTENSILI E DISPOSITIVI SCHEMI E DOCUMENTAZIONE SEGNALI (divieto, avvertimento, prescrizione (vedasi anche dall art. 161 all art. 164 e UNI 7543) 17

Normativa della sicurezza per i i lavori elettrici NORMATIVA DI SICUREZZA ELETTRICA LEGGI LEGGI NORME CEI CEI Sono riconosciute REGOLA D ARTE secondo la legge 186/68 18

Normativa della sicurezza per i i lavori elettrici NORME CEI NORME DI DI ATTIVITA NORME DI DI PRODOTTO( ) NORME IMPIANTI NORMA NORMA CEI CEI 11-15 11-15 (D.M. (D.M. 9/6/80 9/6/80 e (*) D.M. D.M. 13/7/90) 13/7/90) NORMA NORMA CEI CEI 11-27 11-27 NORMA NORMA CEI CEI EN EN 50110 50110 ATTREZZATURE ATTREZZATURE DPI DPI EQUIPAGGIAMENTI EQUIPAGGIAMENTI PROTTETTORI PROTTETTORI MEZZI MEZZI OPERATIVI OPERATIVI BT NORMA CEI 64-8 AT NORMA CEI 11-1 (*) É atteso un nuovo decreto ( ) Per le norme di prodotto vi sono anche altre no rme nazionali ed internazionali (es. norme UNI) 19

Normativa della sicurezza per i i lavori elettrici NORMA CEI CEI EN EN 50110-1, 50110-2 (NORMA CEI CEI 11-11-48, 11-49) ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NORMA EUROPEA CHE TUTTI I I PAESI ADERENTI AL AL CENELEC DEVONO ADOTTARE COME NORMA NAZIONALE SI SI PROPONE DI DIALLINEARE I I VARI LIVELLI DI DISICUREZZA FORMATA DA DA DUE PARTI: UNA CONTIENE LE LE PRESCRIZIONI MINIME VALIDE PER PER TUTTI I I PAESI, L ALTRA CONTIENE LE LE VARIE PRESCRIZIONI NAZIONALI CHE COMUNQUE SONO RICONOSCIUTE VALIDE 20

Normativa della sicurezza per i lavori elettrici Normativa della sicurezza per i lavori elettrici FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ORGANIZZAZIONE DEL DEL LAVORO 21 NORMA NORMA CEI CEI EN EN 50110-1, 50110-1, 50110-2 50110-2 (NORMA (NORMA CEI CEI 11-11- 48, 48, 11-49) 11-49) ESERCIZIO ESERCIZIO DEGLI DEGLI IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI ELETTRICI Norma Norma CEI CEI 11-27 11-27 LAVORI LAVORI SU SU IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI ELETTRICI NUOVO APPROCCIO L EFFICACIA DELLA SICUREZZA È CONSEGUITA DALLA UNAE

Norma CEI 11-27 Ed. III III artt. 3.20 3.22 Caratteristiche del personale --Definizioni PERSONA ESPERTA (PES) Persona con istruzione, conoscenza ed ed esperienza rilevanti tali da da consentirle di di analizzare i i rischi ed ed evitare i i pericoli che l elettricità può creare PERSONA AVVERTITA (PAV) PERSONA COMUNE (PEC) Persona adeguatamente avvisata da da persone esperte per metterla in in grado di di evitare i i pericoli che l elettricità può creare Persona che non è esperta e non è avvertita 22

Norma CEI 11-27 Ed. III III Classificazione della della competenza del del personale dipendente A CURA CURA DEL DEL DATORE DI DILAVORO attuazione dell obbligo della della valutazione dei dei rischi rischi delle delle attività attività D. D. Lgs. Lgs. 81/2008 artt. artt. 17, 17, 18, 18, 82 82 SI NO POSSIEDE SUFFICIENTI CONOSCENZE TEORICHE? IL LAVORATORE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA CEI HA SVOLTO LAVORI ELETTRICI? SI NO ACQUISIZIONE ACQUISIZIONE CONOSCENZE CONOSCENZE ELETTROTECNICA ELETTROTECNICA + CONOSCENZE CONOSCENZE LIVELLO LIVELLO 1A 1A DELLA DELLA NORMA NORMA CEI CEI 11-27 11-27 POSSIEDE SUFFICIENTI CONOSCENZE TEORICHE? SI AFFIANCAMENTO A PES ATTRIBUZIONE ATTRIBUZIONE QUALE QUALE PES PES O O PAV PAV ESPERIENZA ESPERIENZA ATTRIBUZIONE ATTRIBUZIONE QUALE QUALE PAV PAV NO ACQUISIZIONE ACQUISIZIONE CONOSCENZE CONOSCENZE ELETTROTECNICA ELETTROTECNICA + CONOSCENZE CONOSCENZE LIVELLO LIVELLO 1A 1A DELLA DELLA NORMA NORMA CEI CEI 11-27 11-27 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SISTEMA SICUREZZA DELL AZIENDA 23