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Transcript:

Tomaso Munari La professionalità del Chimico nelle bonifiche ambientali Ferrara, 21 Settembre 2018 Confine tra rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi del Regolamento (UE) 2017/997 1

Quale è la finalità della classificazione Con la Classificazione si definisce: l attività che ha generato il rifiuto; il ciclo che ha generato il rifiuto; lo specifico tipo di rifiuto. Nel caso in cui il rifiuto, sia pericoloso: l indicazione delle caratteristiche di pericolo attribuite al rifiuto. Allo scopo di: semplificare le procedure di gestione del rifiuto (codificando il rifiuto con un Codice EER); indirizzare il rifiuto verso impianti e modalità di gestione adeguati (se pericoloso, attribuendo le caratteristiche di pericolo HP). 2

Classificazione dei rifiuti - 1 La classificazione è un obbligo in capo al produttore o detentore La classificazione è un processo valutativo che porta, quantomeno, all attribuzione di un codice al rifiuto Decisione della Commissione Europea 2000/532/Ce che contiene l Elenco Europeo dei Rifiuti come modificata dalla Decisione 2014/955/UE (in vigore dal 01/06/15) 3

Peculiarità Nazionale La Commissione Europea, il 18 dicembre 2014 ha pubblicato il Reg. (UE) n. 1357/2014, che ha modificato l allegato III della Decisione 2008/98/CE, e la Decisione 2014/955/UE che modifica radicalmente la Decisione 2000/532/CE e gli Stati cosa avrebbero dovuto fare? Several MS indicated that they will have to amend national legislation once the amendments are adopted and that it would be challenging to adopt these amendments in time. One MS indicated that the MS should have the freedom to choose how to transpose the amendments into national legislation. The Commission indicated that the amendments will be immediately applicable as of 1 June 2015. Member States do not have to amend their legislation, but they are free to do so, without facing time pressure. * RECEPIRE NEL CORPO NORMATIVO SENZA MODIFICHE * COMMITTEE FOR THE ADAPTATION TO SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AND IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVES ON WASTE ESTABLISHED UNDER ARTICLE 39 OF DIRECTIVE 2008/98/EC (WASTE FRAMEWORK DIRECTIVE) SUMMARY RECORD OF THE MEETING HELD ON 5 JUNE 2014 4

Classificazione dei rifiuti - 2 IN FUNZIONE DELLA LORO ORIGINE I diversi rifiuti sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. E possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici è adeguato, occorre utilizzare i codici di cui al capitolo 16. Se un rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di 5

Classificazione dei rifiuti - 3 IN FUNZIONE DELLA LORO PERICOLOSITÀ RIFIUTI NON PERICOLOSI PERICOLOSI ASSOLUTI P o NP o CONDIZIONALI in funzione delle sostanze pericolose contenute Ad es. Esplosivo (HP1) Comburente (HP2) Infiammabile (HP3) Cancerogeno (HP7) Infettivo (HP9) Ecotossico (HP14) 6 secondo l All. III della Dec. 2008/98/CE come modificato dai REG. (UE) 1357/2014 e 2017/997

Classificazione dei rifiuti - 4a 8

Classificazione dei rifiuti - 4b 9

Classificazione dei rifiuti - 4c 10

Classificazione dei rifiuti - 4 VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE 1.Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, * ai fini della valutazione si applicano i valori soglia [NdT di taglio] per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Se una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia [NdT di taglio], non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia [NdT, confermo, soglia]. Se una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova. * col Reg. (UE) 2017/997 anche HP14 11

Classificazione dei rifiuti - 5 2.Classificazione di un rifiuto come pericoloso I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 della direttiva. (cfr. i rifiuti domestici pericolosi prima della raccolta) Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici pericolosi/non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: NB: SOLO A QUESTI! 12

Classificazione dei rifiuti - 6 L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna (NdT appropriata) solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti (NdT rilevanti) che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8 e/o da HP10 a HP15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. (In Italia, i criteri sono fissati nel DPR 15 luglio 2003, n. 254) 13

Classificazione dei rifiuti - 7 - Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana. Moratoria test vertebrati e cefalopodi Dir. 2010/63/UE e relativo Dlgs. 26/2014 14

Classificazione dei rifiuti - 8 I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi. NB: NON sono tutti i POPs del Reg. (CE) n. 850/2004 15

Classificazione dei rifiuti - 9 I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*). NB: forma massiva non è definito nella norma In ambito REACH => particella > 1 mm 16

Classificazione dei rifiuti - 10 Se del caso [NdT applicabile], al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U. 1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5. 17

Note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U relative alle sostanze Nota B: Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in funzione della concentrazione. La concentrazione espressa in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo altra indicazione. Nota D: Alcune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o alla decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata ed è sotto tale forma che sono elencate nella parte 3. Tuttavia tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto forma non stabilizzata. In questo caso il fornitore deve specificare Nota F: Questa sostanza può contenere stabilizzanti. Se lo stabilizzante modifica le caratteristiche di pericolosità della sostanza, indicate dalla classificazione riportata nella parte 3, la classificazione [deve] essere effettuate in base alle regole per la classificazione e l etichettatura delle miscele pericolose. Nota J: La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio figuranti nella parte 3. Nota L: La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3. Nota M: La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzo[a]-pirene in percentuale inferiore allo 0,005 % di peso/peso. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone figuranti nella parte 3. Nota P: La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3. Nota Q: La classificazione come cancerogeno non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione [non è biopersistente]. Nota R: La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulti superiore a 6 μm. Nota U: Al momento dell'immissione sul mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi pertinenti gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso. 18

Note 1, 2, 3 e 5 relative alle miscele Nota 1: Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento (tabella 3.1) o le concentrazioni generiche di cui alla direttiva 1999/45/CE (tabella 3.2), sono espresse in percentuale in peso dell elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela. Nota 2: La concentrazione indicata di isocianato rappresenta la percentuale in peso del monomero libero, calcolata in rapporto al peso totale della miscela. Nota 3: La concentrazione indicata è espressa in percentuale in peso degli ioni cromato disciolti in acqua, calcolata in rapporto al peso totale della miscela. Nota 5: I limiti di concentrazione delle miscele gassose sono espressi in percentuale volume/volume. 19

Classificazione dei rifiuti - 11 Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l adeguata voce di pericolosità o non pericolosità [NdT un appropriata voce pericolosa o non pericolosa] dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi 20

HP 14 - Ecotossico Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. 21

Allegato III della Dir. 2008/98/CE mod. da Reg. (UE) 2017/997-1 Sostanze (H420) lesive dell ozono (classificazione HP14 se Conc. 0,1%) Sostanze H420 Armonizzate Nome EC / List no. CAS no. Index no. bromomethane methylbromide carbon tetrachloride tetrachloromethane 1,1,1-trichloroethane methyl chloroform 200-813-2 74-83-9 602-002-00-2 200-262-8 56-23-5 602-008-00-5 200-756-3 71-55-6 602-013-00-2 1,1-dichloro-1-fluoroethane 404-080-1 1717-00-6 602-084-00-X Sostanze H420 Armonizzate + Autoclassificate nell inventario C&L 83 NB: Ricordare l esistenza di codici assoluti pericolosi Rif. Reg. (CE) n. 1005/2009 - All. I e II (HFC e HCFC) 22

Allegato III della Dir. 2008/98/CE mod. da Reg. (UE) 2017/997-2 Classificazione per tossicità acquatica (HP14) Pericolosità della/e sostanza/e A oggi esistono : Limite di concentrazione per la classificazione Aquatic Acute 1 H400 25% Aquatic Chronic 1 H410 25% (100* Aquatic Chronic 1 H410 + 10* Aquatic Chronic 2 H411+ Acquatico Chronic H411) (Aquatic Chronic 1 H410 + Aquatic Chronic 2 H411+ Acquatic Chronic H412 + Aquatic Chronic 3 H413) 1.277 Sostanze con Tossicità Acquatica Acuta 1 (H400) Armonizzate 2.446 Sostanze con Tossicità Acquatica Cronica 1, 2, 3 (H410, H411, H412) Armonizzate In tutto 2.574 Sostanze con Tossicità Acquatica Armonizzate In tutto 37.735 Sostanze con Tossicità Acquatica Armonizzate + Autoclassificate 25% 25% 23

Allegato III della Dir. 2008/98/CE mod. da Reg. (UE) 2017/997-3 NB: Alle sostanze con Tossicità Acquatica Acuta e Cronica 1 (H400, H410) nelle sommatorie si applica un valore soglia [NdT di taglio] dello 0,1 % Alle sostanze con Tossicità Acquatica Cronica 2, 3, 4 (H411, H412, H413) nelle sommatorie si applica un valore soglia [NdT di taglio] dell 1 % 24

NOTA ISPRA 8 agosto 2018 Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 Ecotossico La nota è strutturata in: Premessa Richiamo sul processo di classificazione di un rifiuto Criteri e valori limite previsti dalla normativa Riassunto del contenuto del Reg. UE 2017/997 e richiamo ai metodi di prova (saggi ecotossicologici applicabili) Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico Riporta un esempio e uno schema semplificato nel caso di singole sostanze Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo Procedura nel caso di applicazione del metodo di calcolo numerico Riferimenti bibliografici Riferimenti normativi 25

Gli Ecotest sono applicabili? - 1 NOTA ISPRA 8 agosto 2018 Ferma restando la necessita di sviluppare metodologie specifiche per la matrice rifiuto, i test stabiliti dal regolamento 2008/440/CE rappresentano ad oggi il riferimento espressamente richiamato dalla decisione 2000/532/CE e dal regolamento 2017/997/EU e, pertanto, la loro applicazione e senz altro conforme al dettato normativo. In ogni caso, ai fini della classificazione dei rifiuti, cosi come richiamato anche dagli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti pubblicati della Commissione europea (pagina 121) non sono da ritenersi appropriati i test condotti su animali e tali test, qualora previsti dal regolamento CLP, dovrebbero essere limitati ai fini della classificazione dei rifiuti.?? 26

Gli Ecotest sono applicabili? - 2 Reg. (UE) 2017/997 Considerando (8): Quando si effettua una prova per stabilire se un rifiuto presenta la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico», è opportuno applicare i metodi pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale. La decisione 2000/532/CE dispone che, laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto sia stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono prevalere i risultati della prova. ( ) 27

Gli Ecotest sono applicabili? - 3 SI, ma senza abusarne! 28

Tomaso Munari Ferrara, 21 Settembre 2018 Grazie per l attenzione! 29