i 'MOVÌMENT<y Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa Fascicolo: 2017.2.4.3.34 AL/2017/58149 del 14/11/2017 OGGETTO 5587 Movimento 5 Stelle Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna Bologna, 13 novembre 2017 Alla Presidente dell'assemblea Legislativa fifìftptta r- f Regione Emilia-Romagna 55 87 cons. Simonetta Saliera Interpellanza a risposta orale in Aula visti > la legge 28 luglio 2016, n. 154, "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", in particolare, l'articolo 12 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde" che cosi stabilisce: "1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata: a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b). 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."] > il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" in particolare l'articolo 20 "Iscrizione al Registro ufficiale dei produttorf] Movimento 5 Stelle Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna VialeAldo Moro 50-40127 Bologna
premesso che > la legge 154/2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del n.186 del 10 agosto 2016 ed è entrata in vigore il 25 agosto 2016, quindi, da oltre un anno; > la Conferenza delle Regioni, nella riunione dell'8 giugno 2017, ha approvato un documento, 17/72/CR07/C9-C10, sullo "standard professionale e formativo di manutentore del verde", ai sensi del comma 2, dell'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154, il cui testo è stato inviato, dal Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nonché, ai ministri delle Politiche agricole e dello Sviluppo Economico; > nel dettaglio il documento suddetto prevede: "Normativa di riferimento: Legge 26 luglio 2016 n.154, articolo 12. CODICE CP 2011: 6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante omamentali. CODICE ATECO 2007: 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE: Agricoltura, silvicoltura e pesca PROCESSO DI LAVORO: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giandini AREE DI ATTIVITÀ': ADA. 1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 - Costruzione di aree verdi, parchi e giardini LIVELLO EQF: in attesa di definizione a seguito dell'emanazione del relativo decreto intenvinisterìale 1.DESCRIZIONE PROFILO: Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene aree verdi, aiuole, pakhi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell'impianto, in base a un progetto dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie omamentali, la difesa fitosanitaria dei vegetali. E' in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti sul territorio in relazione a tutta l'attività svolta. E' in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E' in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. 2. ELEMENTI DI CONTESTO: Il Manutentore del verde svolge l'attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche (irrigazione, progettazione e realizzazione aree verdi e realizzazione di infrastrutture). 3. SOGGETTI Al QUALI E' DESTINATA LA FORMAZIONE: I corsi di fomnazione perla qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016 sono rivolti al titolare d'impresa o al preposto. 4. SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE: I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in confonvità al modello definito ai sensi dell'accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma. 5. ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE: La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Manutentore del verde è di 80 ore complessive di cui almeno 30 2
ore di attività pratiche relativamente alle tecniche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo delle attrezzature e delle macchine agrìcole. 6. REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO BASE: Ai fini dell'ammissione al corso di formazione permanutentore del verde sono necessarii seguenti requisiti: a) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado b) 18 anni di età ovvero età inferiorepurché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento dell'obbligo formativo. Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Pergli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto fonvatore. 7. CASI DI ESENZIONE E/O DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: Femio restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo: a) i soggettiin possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde. Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi fomiativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo. 8. ESAME FINALE: La qualificazione all'attività di Manutentore del verde é rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l'acquisizione di adeguate competenze tecnico professionalipreviste dal corso. Accedono all'esame: a) i soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza: b) i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze. L'esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove d'esame nel rispetto della propria regolamentazione e della nonnativa vigente in materia. 9. CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Ilmancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO COMPETENZA 1 - Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.806) CONOSCENZE Elementi di botanica generale Elementi di botanica sistematica Elementi di coltivazioni arboree ABILITA' Applicare tecniche di preparazione del terreno Applicare tecniche di disertjo Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora Utilizzare attrezzi agricoli Utilizzare dispositividi protezione individuali(dpi) Utilizzare sistemi di irrigazione
Elementi di entomologia Elementi di fitopatologia Elementi di pedologia Elementi di nonnativa fitosanitarìa Nonriativa in materia di scarti verdi Utilizzare strumenti perdistribuzione antiparassitari Applicare la nonvativa fitosanitarìa con particolare riferimento al passaporto delle piante Applicare la nonriativa fitosanitarìa con riferimento agli organismi nocivi da quarantena e eventuali prescrizioni Applicare la nonvativa sul corretto smaltimento/recupero dei materiali vegetali di risulta COMPETENZA 2 - Costruire aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.805) CONOSCENZE Elementi di coltivazioni arboree Elementi di entomologia Prìncipi di fisiologia vegetale Prìncipi di agmnomia generale e speciale Elementi di normativa fitosanitarìa ABILITA' Applicare tecniche di concimazione Applicare tecniche di potatura Applicare tecniche di difesa e diserbo Applicare tecniche di semina Utilizzare attrezzi agrìcoli Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) Utilizzare sistemi di imgazione Utilizzare strumenti perdistribuire perdistruzione di prodotti fitosanitari Applicare le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie" > la Giunta regionale della Regione Toscana, nella seduta del 7 agosto 2017, ha ritenuto, con la propria delibera n. 893, di recepire il documento suddetto e di approvare, per quanto di competenza e in coerenza con la normativa regionale in materia di attività formative, le disposizioni attuative del documento stesso per la realizzazione di percorsi di formazione per "Manutentore del verde" ed adottando ulteriori modalità operative, per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale; > analogamente la Regione Umbria con la deliberazione di Giunta regionale n. 460, del 26 aprile 2017, recante "Adozione regolamento che stabilisce le modalità di attuazione dell'art. 12 della L. 154/2016 - Esercizio dell'attività di manutenzione del verde" aveva già adottato un regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 154 del 28 luglio 2016, per quanto demandato a livello regionale circa le modalità per l'ottenimento dell'attestato di idoneità per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde; considerato che > gli operatori del settore del verde vivono da mesi in una specie di limbo entro il quale si fa fatica a capire come potere regolarizzarsi, per esempio ci sono CCIAA che chiedono.
a chi vorrebbe iscriversi all'albo artigiano come manutentore del verde, l'impegno, con sottoscrizione sostitutiva di atto notorio, a frequentare un corso di qualifica entro 6 mesi ai fini dell'ottenimento dell'attestato di idoneità, ma senza precisarne gli eventuali costi e le modalità attuative; > un vero corso di abilitazione all'attività di costruttore e manutentore del verde avrebbe dovuto comportare conoscenze e competenze complesse ed impegnative, in quanto si tratterebbe di una attività professionalmente vasta che richiede conoscenze tecniche approfondite e corpose esperienze acquisite, non potendosi esaurire in semplici attività manuali e, quindi, avrebbe necessitato di corsi di 300-500 ore almeno e della necessità di differenziare i vari ambiti funzionali, cosa che la legge 154 del 2016 non fa; > non si comprenderebbe appieno quale potrebbe essere la posizione degli iscritti al Registro Piccoli produttori florovivaistici che non vengono citati, diventando, di fatto, la dimensione del produttore discriminante ai fini della competenza e dell'idoneità, così come non è completamente chiara la posizione delle imprese, già con attività in essere, siano esse appartenute al punto a), comma 1 dell'articolo 12, riferito ai piccoli produttori, come al punto b), ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità; > nell'articolo 12 della legge 154/2016 non vengono considerati nemmeno i titoli di studio inerenti la materia trattata (perito agrario, agrotecnico, agronomo) nonché l'eventuale iscrizióne al relativo albo professionale, ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità, quasi dimenticando che la figura professionale, ad esempio, del perito agrario è già abilitata alla progettazione, costruzione e manutenzione del verde; > la Regione Umbria nel Regolamento sopra citato, riconosce automaticamente l'attestato di idoneità ai soggetti in possesso dei seguenti titoli: - Master o diploma post-laurea equipollente in temi legati alla gestione del verde e/o delpaesaggio; - Possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali; - Diploma di istruzione superiore rilasciato da istituti tecnici/professionali ad indirizzo agrario, forestale, agroalimentare ed agroindustriale; - Avere un'esperienza lavorativa di almeno 3 anni in materia di costruzione e manutenzione del verde pubblico o privato, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, presso una impresa di costruzione e manutenzione del verde, iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO 81.30.00; - Possesso di attestato di svolgimento di un corso professionale riconosciuto dalla Regione e già presente nel relativo catalogo unico dell'offerta formativa al momento dell'emanazione della L. 154/16 (qualifiche riconosciute: Addetto qualificato alla manutenzione del verde o Addetto qualificato alle colture vegetalie arboree o Addetto qualificato vivaista);
> la scelta della Regione Umbria, probabilmente dettata dalla volontà di non creare discontinuità, potrebbe però anche essere letta come l'equiparazione, svilente, di un diploma di istruzione superiore, di un master o una laurea triennale ad un corso di qualifica professionale di poche decine di ore; > all'opposto esiste, anche in questa regione, un mondo costituito dalle tante cooperative agricole, di produzione e lavoro e sociali di tipo B, che operano nell'ambito della costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, cui l'art. 12 della legge 154/2016, rischia di creare notevoli difficoltà vanificando anni di politiche di inclusione sociale e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione; evidenziato che > prioritaria appare, innanzitutto, l'esigenza di fare chiarezza restituendo, anche a livello regionale, certezze agli operatori del settore della manutenzione del verde. Interpella la Giunta regionale e l'assessore competente per sapere 1) quali provvedimenti intendano assumere in relazione all'articolo 12 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde", della legge 28 luglio 2016, n. 154, "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", ed in quali tempi; 2) se abbiano compiuto, o intendano compiere, consultazioni con tutti gli operatori interessati al tema della manutenzione del verde e con quali esiti, infine, se abbiano già ricevuto sollecitazioni in questo senso dagli stessi soggetti. Il Consigliere s(andrea Bertani)