CIRCOLARE MENSILE maggio 2010



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A tutti i clienti in indirizzo CIRCOLARE MENSILE maggio 2010 UNICO 2010 I TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE In occasione dell imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, riteniamo opportuno fornire uno strumento utile al monitoraggio dei principali adempimenti in scadenza con particolare riferimento agli istituti della rateazione e della compensazione. SCADENZA ORDINARIA Società di capitali entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta Soggetti che approvano il bilancio OLTRE I 4 MESI dalla chiusura dell esercizio Se il bilancio NON È APPROVATO ENTRO IL SESTO mese dalla chiusura dell esercizio ENTRO il giorno 16 del MESE SUCCESSIVO ALL APPROVAZIONE del bilancio il versamento deve comunque essere effettuato ENTRO il 16 LUGLIO Il versamento riguarda: - il saldo relativo al periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, - il primo acconto per il periodo d imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. Il secondo acconto sarà invece versato entro l ultimo giorno dell undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. Società di persone Entro il 16 giugno 2010 Persone Fisiche Entro il 16 giugno 2010 Il versamento riguarda: - il saldo relativo al periodo d imposta 2009, - il primo acconto per il periodo d imposta 2010. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010. Anche il saldo dell IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio. Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell IVA scade il 16 marzo, i contribuenti che si avvalgono della possibilità di effettuare il versamento dell IVA nel periodo dal 16 marzo al 16 giugno, devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell IVA nel periodo dal 16 giugno al 16 luglio deve applicare l ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 16 giugno. SCADENZA CON MAGGIORAZIONE Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%. Pag. 1

RATEAZIONE Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2010 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva nonché sulla base della data del primo versamento effettuato. La rateazione comporta l applicazione dell interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento. Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all imposta, ma vanno versati separatamente. SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA Rata Versamento Interessi % Versamento con maggiorazione Interessi % (+0,40%) 1^ 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00 2^ 16 luglio 0,33 16 agosto 0,33 3^ 16 agosto 0,66 16 settembre 0,66 4^ 16 settembre 0,99 18 ottobre 0,99 5^ 18 ottobre 1,32 16 novembre 1,32 6^ 16 novembre 1,65 SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA Rata Versamento Interessi % Versamento con maggiorazione Interessi % (+0,40%) 1^ 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00 2^ 30 giugno 0,16 2 agosto 0,16 3^ 2 agosto 0,49 31 agosto 0,49 4^ 31 agosto 0,82 30 settembre 0,82 5^ 30 settembre 1,15 2 novembre 1,15 6^ 2 novembre 1,48 30 novembre 1,48 7^ 30 novembre 1,81 Anche il saldo Iva può essere rateizzato, con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico 2010. MODALITA DI VERSAMENTO E COMPENSAZIONE I versamenti d imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti: Pag. 2

IMPOSTE CODICI TRIBUTO IRPEF SALDO 4001 IRPEF ACCONTO prima rata 4033 IRPEF ACCONTO seconda rata 4034 IRES SALDO 2003 IRES ACCONTO prima rata 2001 IRES ACCONTO seconda rata 2002 IRAP SALDO 3800 IRAP primo acconto 3812 IRAP secondo acconto 3813 IVA annuale - SALDO 6099 Interessi pagamento rateizzato - Sez. Erario 1668 Addizionale Regionale 3801 Addizionale Comunale 3844 Addizionale Comunale acconto 3843 I crediti derivanti dal Modello Unico 2010 possono essere utilizzati in compensazione già dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta per il quale la dichiarazione viene redatta. Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare tali crediti sono tecnicamente compensabili a partire dal mese di gennaio, sempre che il contribuente a quella data sia in grado di effettuare calcoli precisi riconducibili a quanto effettivamente verrà dichiarato. E bene ricordare che: a) Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito: - in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito; - in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24; b) l utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000,00 euro può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione Pag. 3

della dichiarazione dalla quale esso emerge, mentre la compensazione di un credito superiore a 15.000,00 euro è subordinata alla presenza del visto di conformità nella relativa dichiarazione; c) il limite massimo dei crediti d imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 516.456,90 euro per ciascun anno solare. Qualora il credito in esame sia superiore ai suddetti limiti, l eccedenza potrà essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell anno solare successivo. Ai fini del calcolo del limite massimo di 516.456,90, l importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha alcun rilievo, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24. ONERI DETRAIBILI: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA (C.M. n. 21/E del 23 aprile 2010) Con la circolare in commento l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su varie questioni interpretative; alcune delle quali riguardano gli oneri detraibili che il contribuente può indicare nella propria dichiarazione dei redditi. Detrazione arredamenti Si ricorda che il D.L. n. 5/09 ha introdotto una detrazione d imposta pari al 20% delle spese sostenute per l acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer nell ambito di una ristrutturazione edilizia. Il legislatore in particolare ha precisato che per usufruire della detrazione in parola il contribuente deve: - fruire della detrazione del 36 per cento, prevista dall art. 1 della legge n. 449 del 1997, per interventi di recupero edilizio effettuati sull abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati; - aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data; - sostenere le spese per l arredo mediante bonifico bancario o postale - da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009. Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle ulteriori spese documentate, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per ce nto - sia anteriore all acquisto dell arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione. La detrazione in esame, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di 10.000 euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Qualora il contribuente ceda l abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, potrà continuare ad usufruire delle quote (di detrazione) non ancora utilizzate. Qualora si acquistino frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, è possibile beneficiare della detrazione in commento, mentre se in tale occasione viene rottamato il vecchio apparecchio, dovrà applicarsi la detrazione prevista da un altra norma, vigente fino al 2010, ossia la legge n. 296 del 2006. Quest ultima disposizione ha introdotto una detrazione d imposta del 20 per cento fino ad un importo massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, da far valere in un unica rata, per frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, di classe energetica non inferiore ad A+, acquistati per sostituire i vecchi elettrodomestici. Pag. 4

La detrazione riguarda anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati e nel caso in cui non ci sia coincidenza tra intestatario della fattura e soggetto che ha effettuato il bonifico, la detrazione spetta a colui che ha sostenuto la spesa. Infine nell ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l arredo della medesima abitazione dall altro, la detrazione non potrà essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. Detrazione 55% Come noto la detrazione d imposta del 55% riguarda le spese sostenute per il migl ioramento energetico degli edifici (isolamento, infissi, caldaie a condensazione, pannelli solari per il riscaldamento dell acqua, ecc.). A tal proposito l Agenzia delle entrate ha precisato che: - la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l invio della documentazione all ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto collaudo. Nell ipotesi in cui non sia richiesto il collaudo, il contribuente potrà provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione; - la detrazione spetta anche nel caso di sostituzione del portoncino d ingresso, purché separi l unità immobiliare dall esterno o da locali non riscaldati; - il beneficio del 55% non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali; - non si verifica decadenza dal beneficio nelle ipotesi di mancato o irregolare invio del modello previsto per le spese relative ad interventi che proseguono oltre l anno, da trasmettere entro 90 giorni dal termine del periodo d imposta in cui le stesse sono state sostenute. Tuttavia in tale fattispecie si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 258 a 2.065 euro) prevista dall art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997. Detrazione trasporto pubblico In relazione alla detrazione del 19% delle spese sostenute per abbonamenti al trasporto pubblico, sino ad un importo massimo di 250 euro, l Agenzia ha precisato che il predetto limite deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l abbonamento proprio e dei familiari a carico. Detrazione alloggi universitari Trattasi di una detrazione dall imposta lorda del 19 % dei canoni di locazione, per un importo non superiore a 2.633 euro, derivanti da: - contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni; - contratti di ospitalità, nonché dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione non riguarda i canoni pagati a titolo di subaffitto di locali. Detrazione interessi passivi per acquisto abitazione principale Per quei contribuenti che hanno sottoscritto un mutuo finalizzato all acquisto dell abitazione principale, Pag. 5

(rispettando determinati requisiti), è possibile fruire di un agevolazione pari al 19% degli interessi pagati nel periodo d imposta, sino ad un massimo di 4.000,00 euro. Come noto, il beneficio si rende applicabile anche nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo; in tale ipotesi, chiarisce l Agenzia, la detrazione compete anche qualora il mutuo originario avesse un solo contraente mentre il nuovo mutuo ne ha invece due. In tal caso, comunque, se uno dei due coniugi è a carico dell altro, la detrazione spetta interamente al coniuge che ha a carico l altro. Infine l Agenzia chiarisce che la detrazione viene mantenuta anche nel caso di trasferimento della residenza per motivi di lavoro in un comune limitrofo alla nuova sede di lavoro. Spese sanitarie La detrazione del 19% delle spese mediche sostenute nel corso del periodo d imposta, per l importo che eccede la franchigia di 129,11 euro spetta anche nel caso in cui il contribuente sostenga spese per prestazioni chiropratiche rese da medici in centri specializzati. Inoltre, poiché le somme pagate al Fasi per i dirigenti in pensione non sono deducibili, eventuali rimborsi non pregiudicano la detrazione delle spese mediche sostenute. Il medesimo trattamento riguarda anche le spese sostenute dal familiare non a carico. PAESI BLACK-LIST: OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI (Ministero Economia e Finanze, Decreto 30/03/2010, G.U. n. 88 del 16/04/2010) Il decreto in esame ha prescritto per i soggetti passivi IVA l obbligo di comunicare all'agenzia delle entrate, tramite apposito modello, i dati relativi alle seguenti operazioni effettuate, a decorrere dal 1 luglio 2010, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black-list, individuati dai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001): - cessioni di beni; - prestazioni di servizi rese; - acquisti di beni; - prestazioni di servizi ricevute. Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha definito le modalità e i termini di effettuazione della suddetta comunicazione telematica. Il modello di comunicazione è presentato con riferimento: a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; b) a periodi mensili, per gli altri i soggetti. Per quanto riguarda l individuazione dei periodi di riferimento si applicano i medesimi criteri prescritti per la periodicità delle comunicazioni dei modelli Intrastat. Le comunicazioni dovranno essere presentate all'agenzia delle entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Il modello con le relative istruzioni sarà approvato dall Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29 maggio 2010. I dati del soggetto estero che dovranno essere comunicati sono, in ogni caso, già delineati dal decreto in esame: trattasi del codice fiscale (o identificativo), della denominazione, del domicilio fiscale, dell importo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e dell imposta sul valore aggiunto riferita alle operazioni imponibili. Pag. 6

ACCERTAMENTI IMMOBILIARI E STUDI DI SETTORE (Circolari Agenzia delle entrate n. 14/E e 19/E del 14 aprile 2010) Recentemente l Agenzia delle entrate è intervenuta con due circolari, la nr. 18/E e la nr. 19/E, fornendo utili chiarimenti in materia di accertamenti immobiliari e studi di settore. ACCERTAMENTI IMMOBILIARI In seguito alle disposizioni della Legge Comunitaria 2008 che, nell abrogare le norme introdotte dal D.L. n. 223/06, ha ristabilito il precedente quadro normativo, l Agenzia ha chiarito che: - lo scostamento dei corrispettivi dichiarati per le cessioni di beni immobili rispetto al valore normale torna a costituire elemento presuntivo semplice, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni di carattere generale di cui all articolo 39, co. 1, lettera d), del DPR n. 600 e all articolo 54, secondo comma, del DPR n. 633/72, pertanto in relazione alle liti pendenti, gli Uffici dovranno valutare se le motivazioni degli accertamenti impugnati si dimostrino adeguate alle nuove norme (che sono retroattive) oppure, alla luce dell intervenuta modifica normativa, si rivelino insufficienti e quindi se sia opportuno abbandonare il contenzioso. L Agenzia precisa che la prosecuzione del contenzioso potrà avvenire qualora l infedeltà del corrispettivo dichiarato sia sostenuta, oltre allo scostamento del prezzo rispetto al valore normale, anche da ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa tributaria (come, ad esempio, il valore del mutuo contratto per l acquisto di importo superiore a quello della compravendita; l emergere, dalle indagini finanziarie, di prezzi superiori ovvero i prezzi di cessione di altre unità dello stesso immobile); - in relazione ai nuovi accertamenti gli Uffici non potranno rettificare il valore di cessione dell immobile dichiarato ai fini Iva o delle imposte dirette, sulla base dello scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore normale, calcolato sulla base dei valori OMI. Tale scostamento potrà configurare un elemento presuntivo che potrebbe legittimare un accertamento fiscale solo unitamente ad altri elementi di supporto ed integrazione idonei a sostenere la pretesa del Fisco, tenuto anche conto delle ragioni rappresentate dal contribuente. STUDI DI SETTORE La circolare n. 19/E, fornisce chiarimenti agli Uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia di studi di settore in seguito al le sentenze della Cassazione a sezioni Unite dello scorso dicembre 2009 che, come noto, hanno definito lo strumento dello studio di settore quale presunzione semplice, indebolendone l utilizzabilità in sede di accertamento. L Agenzia sostiene che solo dopo l avvio del contraddittorio è possibile legittimare l accertamento derivante dallo scostamento tra i valori indicati nella dichiarazione del contribuente e l elaborazione degli studi di settore. Pertanto, devono ritenersi viziati gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente. In presenza di tale omissione, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie. Ulteriori chiarimenti dell Agenzia riguardano i seguenti argomenti: - la mancata indicazione delle ragioni, per le quali sono stati disattesi gli elementi di difesa del contribuente in sede di contradditorio, non configura una carenza di motivazione dell atto stesso, sempre che tali ragioni siano comunque state esplicitate dall ufficio in fase di contraddittorio e riportate nel relativo verbale ovvero siano comunque desumibili dal medesimo verbale, consegnato al contribuente e quindi da questi conosciuto; Pag. 7

- qualora, a seguito dell invito al contradditorio, il contribuente non si presenti, la motivazione dell atto può basarsi unicamente sull applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato. Viene quindi confermato che le risultanze degli studi di settore non possono essere applicate automaticamente per legittimare un accertamento fiscale, bensì, qualora il contribuente aderisca al contradditorio, rappresentano un elemento di presunzione semplice. Diventa pertanto indispensabile conservare idonea documentazione e memoria delle motivazioni che hanno condizionato i risultati economici derivanti dall attività d impresa in ogni periodo d imposta, al fine di contrastare un eventuale accertamento basato sugli studi di settore. BILANCI 2009: OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN FORMATO XBRL (D.P.C.M. 10 dicembre 2008, in attuazione dell art. 37, comma 21- bis, del D.L. n. 223/2006 - circolare congiunta, 21 aprile 2010, dell Osservatorio Unioncamere e del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti) Tutte le società di capitali che depositano il bilancio d esercizio presso il Registro delle imprese sono tenuti a presentare i medesimi bilanci nel formato elettronico elaborabile XBRL, a partire dai bilanci riferiti ad esercizi chiusi successivamente al 16 febbraio 2009. Come noto il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 ha approvato le specifiche tecniche del formato XBRL per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti presso il Registro delle imprese. L interpretazione della suddetta disposizione, ha indotto in un primo momento la dottrina a ritenere obbligatorio il deposito dello Stato patrimoniale e del Conto economico oltre che nel formato XBRL, anche nel formato usuale (PDF). Lo scorso 21 aprile, con apposita circolare, l Osservatorio Unioncamere e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti hanno evidenziato che i suddetti obblighi di deposito (sia in formato PDF che XBRL) determinano un inutile duplicazione di informazioni, in contrasto con la ratio delle disposizioni sull adozione del formato XBRL, le quali hanno l obiettivo di semplificare gli adempimenti. Alla luce della suddetta precisazione, l interpretazione logico-sistematica delle disposizioni conduce, quindi, a depositare il bilancio d esercizio come segue: - il prospetto contabile, costituito da Stato patrimoniale e Conto economico, è codificato esclusivamente in formato XBRL, sulla base della vigente tassonomia. Il file XBRL può essere omesso solo nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa quali ad esempio il bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell art. 2487 C.C. nonché le situazioni economico patrimoniali allegate ai progetti di fusione e di scissione; - la Nota integrativa non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà, invece, prodotta in formato PDF/A; - tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, quali, per esempio, la Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale, verbale assembleare, sono allegati alla pratica in formato PDF/A. Ai fini della sottoscrizione della domanda di deposito del bilancio, la stessa può essere firmata: - da un amministratore della società, o dal liquidatore della società; - dal professionista incaricato ai sensi dell articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340. Il professionista deve dichiarare di essere stato incaricato dalla società ad eseguire l adempimento pubblicitario. Pag. 8

PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che sposta dal 30 aprile al 30 giugno il termine di scadenza per la presentazione alle Camere di Commercio del M.U.D., il Modello Unico di Dichiarazione ambientale da parte di tutti produttori di rifiuti (imprese, artigiani e commercianti). Sono inoltre state pubblicate le correzioni al modello precedentemente approvato con DPCM 27 aprile 2010 e pubblicato in una versione errata in Gazzetta Ufficiale. In attesa del DPCM nella versione riveduta e corretta, quindi, si potranno utilizzare la modulistica e le istruzioni contenute nel vecchio modello allegato al DPCM 2 dicembre 2008, pubblicato nella G.U. n.278 del 17.12.2008. Si tenga comunque presente che il decreto legge di proroga della presentazione del MUD non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto l annunciato provvedimento, ad oggi non è entrato in vigore. PIU SPAZIO AL REDDITOMETRO (Circolare Agenzia entrate n. 12/E del 12 marzo 2010) Il redditometro, come noto, è uno strumento attraverso il quale l Amministrazione Finanziaria può determinare il reddito complessivo sinteticamente attribuibile alle persone fisiche, utilizzando l elaborazione derivante da una serie di indici di spesa e patrimoniali. Il possesso di immobili, auto, barche e di altri beni o il sostenimento di significative spese, può quindi determinare l attribuzione presuntiva di un maggior reddito a carico del contribuente, qualora quello indicato nella dichiarazione dei redditi non sia in linea con quello determinato sinteticamente in via presuntiva. In occasione del convegno del 27 gennaio scorso, denominato Telefisco, L Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti riguardanti l incremento dell utilizzo dell accertamento sintetico nell anno 2009, come registrato da diverse Direzione Regionali. In particolare l Agenzia delle Entrate, a specifica richiesta, ha risposto che Il forte incremento, rispetto all anno 2008, dell accertamento sintetico, di cui il redditometro costituisce uno strumento di ricostruzione del reddito complessivo, è da attribuire anche alla capillare raccolta di dati avvenuta sia con flussi informatici strutturati che tramite l acquisizione di dati sul territorio. In tale ambito hanno assunto particolare rilievo gli elementi che caratterizzano la capacità di spesa relativa a beni non di prima necessità quali: le imbarcazioni, le auto di lusso, possesso di cavalli, iscrizione a scuole e circoli esclusivi, acquisto di opere d arte ecc... L Amministrazione finanziaria, infatti, oltre ad attingere regolarmente ai dati della Motorizzazione Civile al fine di identificare e selezionare i proprietari di auto di lusso, raccoglie, in sede di indagini locali, elementi comprovanti un determinato tenore di vita. Nei mesi appena trascorsi sono stati effettuati, per esempio, dei sopralluoghi presso i circoli ippici di competenza di ogni Ufficio, al fine di acquisire i nominativi dei proprietari di cavalli da corsa tenuti in pensione presso le strutture controllate. Analogamente sono stati richiesti alle varie agenzie di viaggi gli elenchi dei clienti che avevano, per esempio, acquistato dei pacchetti turistici superiori ad un determinato importo piuttosto consistente. Le stesse indagini sono state effettuate, presso gli istituti scolastici privati, i circoli esclusivi e le gallerie d arte. Pag. 9

In estrema sintesi, possiamo affermare che il metodo di calcolo del redditometro prevede che, una volta individuati e raccolti gli elementi idonei a rappresentare determinati consumi dei contribuenti, gli stessi vengano trasformati in reddito presunto sulla base di precisi coefficienti previsti dalla Legge. Alla luce degli indirizzi sopra evidenziati si ritiene opportuno in sede di dichiarazione dei redditi, valutare dati e informazioni indispensabili al fine di poter verificare la congruità della posizione di ogni contribuente in relazione al reddito sinteticamente attribuibile in base al citato redditometro. ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2010 (Istat, Comunicato, 16/04/2010) L Istat ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2010, pubblicato ai sensi dell art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L indice è pari a 136,5. La variazione dell indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell anno precedente, è pari a +1,5%. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA DURC (Ministero del Lavoro, Circolare n. 5 del 30.01.2008 - Ministero del Lavoro, interpello n. 3/2010 - Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 7 del 22.04.2010 INPS, Messaggio n. 12091 del 04.05.2010 Accordi di rinnovo CCNL Edilizia Industria e CCNL Cooperative Edili) L INPS, facendo seguito a quanto contenuto in un recente Interpello del Ministero del Lavoro (nel quale veniva sancito che l eventuale responsabilità solidale in materia di appalti non impedisce il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva), ha recentemente precisato che, per motivi precauzionali, nel DURC dovrà essere annotata l esistenza di un obbligo solidale indicando il nome dell Azienda debitrice, il suo numero di posizione assicurativa e l importo complessivamente dovuto sia a titolo di contributi che a titolo di sanzioni civili. In relazione all argomento in esame, si ritiene altresì opportuno evidenziare che i recenti rinnovi del CCNL Edilizia Industria e CCNL Cooperative Edili hanno introdotto un limite massimo di ricorso al part-time nei confronti del personale operaio superato il quale le Casse Edili non potranno rilasciare il DURC. In particolare, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.? Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. TRASMISSIONE TELEMATICA ALL INPS DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA (INPS, Circolare n. 60 del 16.04.2010) A partire dal 3 aprile 2010 i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all Inps, attraverso un apposita procedura telematica, il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all interessato. Il certificato così trasmesso viene ricevuto dall Inps che lo mette a disposizione del cittadino intestatario e Pag. 10

del datore di lavoro pubblico o privato, mediante accesso al sito Internet dell Istituto previa autorizzazione e attribuzione di un PIN. Inoltre, i certificati dei lavoratori del settore privato aventi diritto all indennità di malattia erogata dall Inps, vengono anche trattati per le finalità istituzionali evitando così al lavoratore ogni obbligo di comunicazione nei confronti dell Istituto previdenziale. Infatti, il lavoratore avente diritto all indennità di malattia a carico dell Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all Istituto il certificato di malattia mentre permane l obbligo di trasmissione al datore di lavoro. In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell Istituto. E altresì previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità sino ad ora vigenti. DETERMINAZIONE PER L ANNO 2010 DEI MINIMALI PER IL CALCOLO DEI PREMI INAIL (INAIL, Circolare n. 11 del 12.04.2010) Con la circolare in esame l INAIL aggiorna i seguenti valori utili per il calcolo dei premi assicurativi relativi al 2010: MINIMALE CONTRIBUTIVO GIORNALIERO:. 43,79 (. 38,96 PER GLI OPERAI AGRICOLI -. 24,33 PER LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE) MENSILE:. 1.138,54 ORARIO PER I PART-TIME:. 6,57 MINIMALE DI RENDITA MENSILE:. 1.195,78 ANNUO:. 14.349,30 MASSIMALE DI RENDITA MENSILE:. 2.220,73 ANNUO:. 26.648,70 LAVORATORI PARASUBORDINATI MINIMALE: MENSILE:. 1.195,78 ANNUO:. 14.349,30 Pag. 11

MASSIMALE: MENSILE:. 2.220,73 ANNUO:. 26.648,70 LAVORATORI DELL AREA DIRIGENZIALE ORARIO:. 11,10 GIORNALIERO:. 88,83 MENSILE:. 2.220,73 RITENUTE ALLA FONTE SU SOMME PIGNORATE PRESSO TERZI SOSTITUTI D IMPOSTA (Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 03.03.2010 - Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 5 del 25.03.2010) In caso di pagamenti a seguito di pignoramenti presso terzo (es: datore di lavoro), quest ultimo, se è sostituto d imposta, deve assoggettare le somme pignorate a ritenuta d acconto. La ritenuta d acconto è sempre del 20% e deve essere versata a mezzo F24 utilizzando il codice tributo 1049. Quanto sopra, a condizione che il credito che ha dato origine al pignoramento sia un reddito assoggettabile a ritenuta alla fonte. Il sostituto d imposta sarà altresì tenuto a comunicare tempestivamente al proprio dipendente le operazioni effettuate, a rilasciare nei termini di legge apposita certificazione al creditore pignoratizio ed infine ad indicare nella dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770) i dati del debitore e del creditore, le somme erogate e le ritenute effettuate. Il creditore pignoratizio è tenuto ad indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella propria dichiarazione dei redditi. NOVITA IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Ministero del Lavoro, Decreto n. 50948 del 24.03.2010 INAIL, Circolare n. 18 del 30.04.2010) Come consueto evidenziamo gli ultimi interventi in tema di ammortizzatori sociali. In particolare: E stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro attraverso il quale sono indicati i criteri per la concessione, per l anno 2010, dei trattamenti di CIGS e Mobilità per le imprese commerciali e per le imprese del settore delle agenzie di viaggio e del turismo che occupino più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza che occupino più di quindici dipendenti. L INAIL ha fornito istruzioni operative per l assicurazione dei lavoratori sospesi (CIGO, CIGS, solidarietà e CIGO in deroga) ed utilizzati in progetti di formazione e/o riqualificazione professionale all interno del ciclo produttivo. Sul punto, è opportuno ricordare che il datore di lavoro beneficia di consistenti agevolazioni (il datore di lavoro è chiamato esclusivamente ad integrare l indennità percepita dal lavoratore dall INPS fino al raggiungimento della retribuzione originariamente percepita) ed è in grado di valorizzare il capitale Pag. 12

umano presente in azienda, ed evitarne, per quanto possibile, l emarginazione e favorirne la rioccupazione sia all interno che all esterno dell azienda (c.d. workfare). L INAIL, oltre a specificare gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro, ha precisato che per le ipotesi di riduzione dell orario di lavoro il tasso ivi applicabile è quello previsto dall inquadramento aziendale in relazione alla lavorazione normalmente esercitata da applicare sulle ore retribuite dal datore di lavoro; mentre per le ipotesi di lavoratori sospesi a zero ore il tasso sarà quello del 5 per mille (voce 0611 della Gestione Artigiani) da applicare sul minimale di rendita. COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL' IMPRESA (Ministero del Lavoro, Nota del 16.04.2010 - Ministero del Lavoro, Circolare del 20.04.2010) Come anticipato nella nostra precedente circolare di marzo, a decorrere dal mese di aprile è diventata, nonostante le non poche difficoltà iniziali, definitivamente operativa la Comunicazione Unica. Con la Comunicazione Unica le imprese sono, pertanto, in grado di assolvere tutti gli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali connessi all inizio, alla variazione o alla cessazione dell attività d impresa. In particolare, il Ministero del Lavoro, ha valutato la concreta impossibilità di adempiere all obbligo della comunicazione preventiva di assunzione da parte di quelle imprese che, contestualmente all avvio dell attività attraverso Com. Unica, si trovano di fronte alla necessità di impiegare personale dipendente sin dal primo giorno. Al verificarsi delle sopraccitate condizioni il datore di lavoro, ferma restando l obbligo di consegna al lavoratore di copia del contrato di lavoro contente tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, ha la possibilità di comunicare l assunzione entro cinque giorni dall inizio dell attività lavorativa senza la necessità di invio preventivo di alcun dato. INDENNITA DI TRASFERTA (Ministero del Lavoro, interpello n. 14/2010 - Ministero del Lavoro, Nota n. 7301 del 21.04.2010 - Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 6 del 13.04.2010) Il Ministero del Lavoro ha provveduto a rettificare quanto contenuto in un recente interpello che poteva creare non pochi problemi agli operatori in quanto in contrasto con prassi interpretative consolidate nel tempo. In particolare, era stato precisato che i limiti di esenzione fiscale e contributiva prevista dall art. 51 del TUIR relativamente ad indennità di trasferta di importo superiore a quanto previsto dalla contrattazione nazionale o territoriale trovavano applicazione esclusivamente se previsti da un accordo collettivo aziendale (da depositare presso gli Enti preposti). Invece, in presenza di accordi individuali con i singoli lavoratori, l eccedenza rispetto all importo previsto dal contratto collettivo doveva essere considerata alla stregua del c.d. superminimo individuale e quindi soggetta all imponibilità fiscale e contributiva. La nota del Ministero del Lavoro ha, di fatto, equiparato le pattuizioni individuali con quanto previsto per gli accordi collettivi rendendo, sempre nei limiti del sopraccitato art. 51 del TUIR, esente quanto erogato Pag. 13

a titolo di trasferta nel te rritorio italiano o estero indipendentemente dal tipo di accordo da cui l indennità di trasferta trae origine. COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. L Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 14.03.2010 al 15.04.2010. Il coefficiente è pari a 0,761598 %. LO STUDIO Pag. 14