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Regolamento del Comitato Tecnico della Tavolo Editori Radio srl ai sensi dell art. 19 del relativo statuto sociale. (24-10-2018) 1. COMPITI E COMPOSIZIONE 1.1. Il Comitato Tecnico è un organo consultivo a sostegno delle decisioni del Consiglio di Amministrazione della Società Tavolo Editori Radio srl. 1.2. E composto da sedici esperti in possesso di adeguate competenze professionali nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle designazioni operate dai soci come segue: RAI: 2 componenti AERANTI-CORALLO: 2 componenti ASSOCIAZIONE RADIO FRT: 2 componenti ELEMEDIA: 2 componenti RADIO MEDIASET: 1 componente RTI: 1 componente RTL 102,500: 1 componente RDS: 1 componente RISMI: 1 componente IL SOLE 24 ORE: 1 componente RADIO KISS KISS: 1 componente RMC ITALIA: 1 componente 1.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina anche, su richiesta dei soci interessati, un componente supplente per ogni componente effettivo del Comitato Tecnico. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico solo in assenza del componente effettivo che viene sostituito. 1.4. L incarico di componente del Comitato Tecnico ha durata di un anno, fino all approvazione del bilancio di esercizio relativo all anno nel quale è avvenuta la nomina. L incarico di componente del Comitato Tecnico può essere rinnovato alla relativa scadenza. 1.5. Alle riunioni del Comitato Tecnico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Società. 1.6. Il Comitato Tecnico svolge la propria attività in piena autonomia tecnica scientifica con 1

funzione consultiva e non vincolante per il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall art. 19 dello Statuto Sociale. Nell espletamento di tali funzioni il Comitato esprime pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione e formula proposte di propria iniziativa. Tali pareri e tali proposte devono tenere conto delle linee operative della società e dei relativi budget previsionali, come definiti dall organo amministrativo. 2. INCOMPATIBILITA 2.1. L incarico di componente del Comitato tecnico è incompatibile con i seguenti incarichi: a) consigliere di amministrazione della Società; b) amministratore, socio, dipendente, o collaboratore di imprese che si propongono per svolgere, ovvero svolgono attività di ricerca per conto della Società c) amministratore, socio, dipendente o collaboratore di imprese che svolgono attività di ricerca in diretta concorrenza con la Società; d) consulente per ricerche affini all oggetto della Società svolte dalle imprese di cui ai precedenti punti b) e c); 2.2. I componenti del Comitato Tecnico al momento dell accettazione dell incarico devono dichiarare l insussistenza delle incompatibilità di cui al precedente art. 2.1. Qualora il Consiglio di Amministrazione rilevi nel corso del mandato l esistenza o la sopravvenuta esistenza di una di tali incompatibilità né darà notizia al Socio designante per ottenere l immediata sostituzione del componente del Comitato Tecnico interessato. 3. DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI 3.1. Ciascun socio ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la sostituzione di un proprio membro del Comitato Tecnico, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente e al membro uscente. 3.2. Qualora un membro del Comitato Tecnico intenda dimettersi dall incarico, per qualunque motivo, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Presidente e al socio che rappresenta. 3.3. La sostituzione di un membro del Comitato Tecnico dimissionario avviene mediante designazione scritta di un nuovo membro da parte del socio interessato, da inviare al Presidente. 2

3.4. La nomina del nuovo membro viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile; fino ad allora il soggetto designato ha comunque facoltà di partecipare ai lavori del Comitato Tecnico. 4. ATTIVITA DEL COMITATO TECNICO 4.1. La partecipazione di ogni membro ai lavori del Comitato tecnico deve avvenire nell esclusivo interesse della Società, indipendentemente dal soggetto che ha espresso la relativa designazione, con la finalità di contribuire con le proprie competenze al miglioramento del sistema di rilevazione degli ascolti. 4.2. In tale ottica i componenti del Comitato Tecnico partecipano con spirito costruttivo e collaborativo alle relative riunioni. 4.3. L attività dei membri del Comitato Tecnico è prestata a titolo gratuito. 4.4. I membri del Comitato Tecnico sono tenuti all assoluta riservatezza su atti, fatti, documenti appresi in ragione della carica rivestita. 4.5. I membri del Comitato Tecnico dichiarano di conoscere ed accettare le regole di funzionamento della Società, come stabilito dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento, mediante la sottoscrizione di quest ultimo. 5. COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO 5.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il Coordinatore tra i membri del Comitato tecnico, da individuare tra i membri indicati dagli Editori nazionali per due mandati consecutivi, e tra i membri espressi dagli Editori locali per un mandato, iniziando dai primi. 5.2. Il Coordinatore deve essere comunque scelto tra i componenti del Comitato Tecnico che non siano espressione dello stesso socio che nel medesimo anno esprime il presidente del Consiglio di Amministrazione. 3

5.3. Il Coordinatore ha l incarico di coordinare l attività del Comitato tecnico. In particolare il Coordinatore provvede a: a) Convocare le riunioni indicando gli argomenti da trattare, anche sulla base delle richieste deliberate dal Consiglio di Amministrazione, comunicategli tramite il Direttore. b) Riepilogare gli interventi, raccogliere le proposte, redigere i verbali delle riunioni. c) Comunicare al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Direttore della società, le proposte del Comitato tecnico, tenendo conto di quanto previsto dall art. 19.5 dello Statuto sociale e dall art. 7.2 del presente Regolamento. d) Partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della società sui punti dell ordine del giorno che hanno per oggetto le problematiche tecniche di cui ai precedenti punti 1.5 e 1.6 del presente Regolamento al fine di riferire sulle proposte del Comitato Tecnico al riguardo. 5.4. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore i membri presenti designano il Coordinatore della riunione; il sostituto riferirà al Coordinatore sull attività volta in sua assenza. 5.5. Il Coordinatore si avvale del supporto del Direttore per le problematiche di carattere amministrativo e organizzativo. 6. MODALITA E TERMINI PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE E QUORUM COSTITUTIVO DELLE STESSE. 6.1. Le riunioni del Comitato tecnico sono convocate dal Coordinatore, anche su richiesta di almeno tre componenti del Comitato stesso o del Consiglio di Amministrazione. 6.2. La convocazione viene inviata almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i membri mediante posta elettronica, precisando il luogo, il giorno e l ora, e gli argomenti all ordine del giorno. In motivati casi di urgenza tale termine di convocazione potrà essere ridotto a due giorni. 6.3. Le riunioni del Comitato Tecnico possono tenersi per audio conferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire le discussioni e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Tecnico si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Coordinatore della riunione. 4

6.4. Le riunioni del Comitato Tecnico sono validamente costituite con la presenza di almeno sei componenti del Comitato stesso che rappresentano almeno sei Soci. 6.5. Il Coordinatore, anche su richiesta di altri componenti del Comitato Tecnico può, di volta in volta, invitare alle riunioni del Comitato stesso persone terze, che abbiano a riferire o a collaborare, previa informativa al Comitato stesso. 6.6. In caso di urgenza il Coordinatore può predisporre, o può nominare un relatore per predisporre uno schema di parere che viene esaminato nella prima riunione del Comitato Tecnico successiva alla predisposizione di tale schema. 6.7. Dopo ogni riunione il Coordinatore provvede a redigere il relativo verbale, anche con l ausilio di altri componenti del Comitato. Il verbale viene quindi inviato a tutti i membri del Comitato Tecnico per eventuali proposte di modifica e/o integrazione. All inizio della riunione successiva il verbale deve essere approvato. Dopo l approvazione il verbale viene trascritto nel libro relativo e sottoscritto dal Coordinatore. 7. FORMULAZIONE DEI PARERI E DELLE PROPOSTE 7.1. A conclusione di ciascuna riunione, il Comitato Tecnico esprime i pareri e le proprie proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Ogni parere e ogni proposta devono essere riportati nel verbale della riunione nella quale vengono assunti. 7.2. Il Comitato Tecnico, esprime i propri pareri e formula le proprie proposte al Consiglio di Amministrazione con voto unanime o, in caso contrario, sottopone al Consiglio di Amministrazione le diverse soluzioni prospettate per le conseguenti decisioni. 7.3. In caso di pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Tecnico provvede a dare il relativo riscontro nei tempi assegnatigli. 8. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 5

8.1. Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione. Il nuovo testo di regolamento deve essere notificato a tutti i membri del Comitato Tecnico. 6