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Corso formativo Praticanti Consulenti del lavoro L Imposta sul valore aggiunto D.P.R. 633 del 26/10/1972 Bolzano, lì 21/09/2012 Relatore: Dr. Egon Gerhard Schenk CONSULENTE DEL LAVORO REVISORE CONTABILE 0

SOMMARIO pagina I soggetti IVA...... 02 Le operazioni IVA.. 03 La territorialità... 04 La classificazione delle operazioni IVA.. 05 La fatturazione..... 15 Le registrazioni..... 24 La liquidazione e il versamento dell IVA 26 Le limitazioni alla detrazione dell IVA.. 29 Le associazioni in regime agevolato 32 L attività agricola 33 Le comunicazioni e dichiarazioni 34 Compensazione e rimborsi. 38 L esercizio di più attività... 42 L esportatore abituale e relative adempimenti.. 43 IVA in edilizia... 46 Abitazioni di lusso.. 47 Prima casa 51 Interventi di recupero.. 54 1

I SOGGETTI IVA Imprese individuali per le operazioni correlate all attività commerciali o agricola Artisti e Professionisti per le operazioni correlate all attività artistica o professionale Società commerciali per tutte le operazioni Enti non commerciali per le operazioni correlate all eventuale attività commerciale o agricola 2

LE OPERAZIONI IVA Le cessioni di beni (Art. 2) Le prestazioni di servizio (Art. 3) 3

LA TERRITORIALITA (Art. 7) 1. Operazioni interne 2. Operazioni effettuate fuori dal territorio dello stato con persone private con soggetti IVA 3. Operazioni internazionali cessioni di beni e servizi connessi (art. 7 bis) - cessioni intracomunitarie (D.L. 331/1993) - cessioni extra-comunitari (Art. 8 Art. 8 bis - Art. 9) prestazioni di servizi - servizi generici (sede del committente) (art. 7 ter) - servizi specifici (art. 7 quater) (sempre imponibili) o servizi relativi agli immobili o servizi di trasporto o prestazioni alberghiere e di ristorazione o le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto 4

LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA Le operazioni IVA si classificano in: imponibili: - le cessioni di beni - le prestazioni di servizi - le importazioni extra-ue (tassazione in dogana) - gli acquisti intracomunitari di beni e i servizi accessori (D.L. 331/1993 art. 38) (tassazione attraverso integrazione della fattura) - i servizi internazionali (tassazione attraverso il reverse charge) non imponibili: - le esportazioni dirette e i servizi internazionali (extra-cee) (art. 8 e 9) - le cessioni agli esportatori abituali (art. 8 comma 3) - le cessioni intracomunitarie (D.L. 331/1993 art. 41) esenti: - cessioni e prestazioni di cui all art. 10 Se l importo fatturato supera l importo di 77,47 sull originale del documento deve essere applicato una marca da bollo di 1,81. Tutte le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti risultanti da fatture (vendite o acquisti) devono essere rilevati nella contabilità IVA e inserite nelle comunicazioni e dichiarazioni IVA. 5

Art. 10 DPR 633/72 Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 6

24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata; 8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse: a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; 7

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento; c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni; d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'italia e dall'ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 10) (Numero soppresso); 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c- quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; 8

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; 13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della L. 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS; 16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione; 17) (numero soppresso); 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le 9

somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) (numero soppresso); 26) (numero soppresso); 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis) (numero soppresso); 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS; 27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1997, n. 382. 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2. 27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. 10

LE OPERAZIONI ESCLUSE DAL REGIME IVA Tali operazioni non devono essere ne fatturate, ne registrate e nemmeno dichiarate nei vari modelli di comunicazione e dichiarazione. Qualora vengano fatturate e l importo fatturato supera l importo di 77,47 sull originale del documento deve essere applicato una marca da bollo di 1,81. Le operazioni escluse ai sensi dell art. 2 Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda; c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria (terreni agricoli) d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari. Le cessioni gratuite di beni non rientranti nell attività propria dell impresa di costo unitario fino a 25,82. 11

Le operazioni escluse ai sensi dell art. 3 Non sono considerate prestazioni di servizi: - le cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti di autore effettuate dagli autori e loro eredi e legatari; - i prestiti obbligazionari Le operazioni escluse ai sensi dell art. 4 Non sono considerate attività commerciali: - le operazioni effettuate dalla Banca d Italia e dal U.I.C. - la gestione di mense e spacci della Pubblica Amministrazione (militare, polizia, ministeri) - le prestazioni di garanzie mutualistiche - le cessioni e prestazioni nell ambito di manifestazioni dei partiti politici - le operazioni istituzionali degli Organi statali - le prestazioni sanitarie, soggette a ticket - le operazioni nei confronti dei soci ed associati da parte di enti non commerciali, associazioni di qualsiasi genere - le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai Comune a mezzo esproprio - le attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale Le operazioni escluse ai sensi dell art. 7 Le operazioni non effettuate nel territorio dello Stato. 12

Le operazioni escluse ai sensi dell art. 15 Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate; 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Le operazioni escluse ai sensi dell art. 26 - le note di accredito emesse oltre un anno dall effettuazione del operazione, qualora dipenda da un sopravvenuto accordo delle parti o nel caso di rettifica di inesattezze della fatturazione 13

Le operazioni escluse ai sensi dell art. 74 - il commercio di sali e tabacchi; - il commercio dei fiammiferi; - il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute - le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente; - la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio; - la cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica (rimane però l obbligo di fatturazione e l indicazione delle operazioni nelle comunicazione e dichiarazioni) Le operazioni escluse ai sensi dell art. 74-ter Sono escluse da IVA le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per l organizzazione di pacchetti turistici. Le operazioni escluse ai sensi dell art. 74- quater Sono escluse da IVA le attività spettacolistiche. 14

LA FATTURAZIONE Forma della fattura Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni: - la ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, numero di partita IVA; - la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; - i corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2; - il valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; - l aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; - il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità. - la dicitura CONAI assolto, ove dovuto La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione; La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte; Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo. 15

Momento impositivo Le cessioni di beni si considerano effettuate - nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili - nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti punti o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento La fattura differita Per la cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto (DDT), la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. In questo caso la fattura dovrà contenere anche la data e il numero del documento di trasporto cui si riferisce. Può essere emessa anche un unica fattura per tutte le cessioni di beni effettuati nel corso di un mese solare. 16

Operazioni con esigibilità dell IVA differita (art. 6 comma 5) Nelle operazioni effettuate nei confronti: - dello Stato - degli Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) - delle Aziende municipalizzate - delle CCIAA - degli Istituti universitari - delle U.S.L. - degli Enti ospedalieri di diritto pubblico l IVA diviene esigibile all atto del pagamento. In questi casi non cambia il momento impositivo ne i criteri di registrazione. L IVA si versa però solo nel periodo in cui è avvenuto il pagamento della fattura. Il cedente o il prestatore ha la facoltà di non avvalersi del rinvio dell esigibilità dell IVA indicando nella fattura la frase IVA ad esigibilità immediata. Dal 28/04/2009 i contribuenti, che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a 200.000,00 (limite aumentato dal Decreto Crescita (DL n. 83/2012) a 2.000.000,00), è data la facoltà di differire l esigibilità dell IVA indicandone tale opzione nella fattura. La possibilità del differimento cessa nel momento di superamento dei limiti sopra indicati. Il differimento cessa comunque dopo il decorso di un anno dell effettuazione dell operazione (non dalla data della fattura) 17

La nota di accredito (art. 26) L emissione della nota di accredito è facoltativa. La nota di accredito con accredito dell IVA può essere emessa, nella generalità dei casi, solo entro un anno dall effettuazione dell operazione imponibile. In particolare trattasi del caso: - di un sopravvenuto accordo tra le parti - di correzioni di errori nella fatturazione. Oltre tale data l operazione è esclusa da IVA. Solo nei seguenti casi è possibile emettere una nota di accredito con IVA oltre il periodo di un anno: - nel caso di mancato pagamento di forniture ad Enti pubblici nel sistema dell esigibilità differita; - nelle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare, concordato preventivo); - nelle procedure esecutive. 18

La carta carburante Gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati, per ogni veicolo, da apposite schede mensili o trimestrali, che sostituiscono la fattura. I dati da indicare sulla scheda sono i seguenti: - a cura dell acquirente o ditta, denominazione o ragione sociale dell acquirente o domicilio fiscale dell acquirente o partita IVA o estremi di individuazione del veicolo - a cura del proprietario del veicolo o numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre - a cura del gestore o data di rifornimento o corrispettivo di ciascun rifornimento o dati identificativi dell esercente l impianto o firma del gestore I professionisti sono esonerati dall indicazione del chilometraggio. 19

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L autofattura ex art. 17 L inversione contabile (reverse charge) L autofatturazione era inizialmente prevista solo nel caso di - acquisti da soggetti non residenti; - mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla consegna della merce; (cod. F24: 9399) - autoconsumo; - cessione gratuita di beni oggetto della propria attività; - acquisti da agricoltori esonerati; - acquisti dalla Repubblica di S. Marino. Per contrastare l evasione IVA l autofatturazione o inversione contabile o reverse charge è stato esteso alle seguenti operazioni: - dal 01/01/2007 alle prestazioni di servizi resi dai subappaltatori nei confronti dell appaltatore principale (non general contractor ) o di altri subappaltatori nel settore dell edilizia (classe 45 dell ATECOFIN) - dal 01/03/2008 alla cessione di immobili strumentali - dal 01/01/2010 alle prestazioni intracomunitarie - dal 01/04/2011 alle seguenti cessioni o telefoni, cellulari, relativi componenti ed accessori; o personal computer, relativi componenti ed accessori; o materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. L autofattura si emette in semplice copia e va registrata nel Registro delle vendite e in quello degli acquisti attribuendo al documento un numero di emissione e un numero di protocollo. Nel caso di prestazione da una ditta estera della CEE si può evitare l autofattura provvedendo ad integrare la fattura estera con i dati necessari (numero protocollo, aliquota IVA, IVA). 21

(dati del fornitore) (dati del cliente) Fattura n. del Vendita dell immobile sito nel Comune, località, identificato catastalmente: partita catastale, subalterno, categoria, classe con vani Reverse charge ai sensi dell art. 17, comma 6, lettera a-bis) del DPR 633/72 22

I soggetti esonerati dall emissione della fattura L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Al fine di contrastare l evasione fiscale sono stati introdotti per queste categorie strumenti di controlli alternativi ed in particolare: - la ricevuta fiscale - lo scontrino fiscale 23

LE REGISTRAZIONI La registrazione delle fatture emesse Le fatture emesse devono essere registrate entro 15 giorni. Se la registrazione avviene con mezzi elettronici, il termine è quello generale di 60 giorni. Le fatture differite devono essere registrate entro il termine massimo di emissione (15 del mese successivo). In base al principio di competenza temporale queste fatture devono essere comprese nella liquidazione Iva del mese o trimestre in cui è avvenuta la consegna o spedizione dei beni. Per le fatture di importo inferiore a 300,00, emesse nel corso di un mese solare, si può registrare un unico documento riepilogativo. La registrazione dei corrispettivi I corrispettivi devono essere registrati entro il primo giorno non festivo successivo all effettuazione dell operazione. Dal 21/02/1997 per coloro che rilasciano lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, l annotazione può essere adempiuto in un unica registrazione, con riferimento al mese solare, entro il 15 del mese successivo, allegando al registro stesso gli scontrini riepilogativi giornalieri o le ricevute rilasciate. 24