Brescia, IL DPR 120/2017: GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

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Transcript:

Brescia, 25.11.2017 Il DPR 13 giugno 2017 n.120 (G.U. 7 agosto 2017, n. 183), vigente dal 22/08/2017, attiene al riordino e alla semplificazione della disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti in base all'art. 184 bis. A tal fine abroga: il DM 161/2012 gli artt. 41, comma 2 e 41 bis del DL 21/06/2013, convertito con modificazioni dalla L. n.98 09/08/2013; l'art. 184 bis, comma 2bis del DLgs 152/06 Il campo di applicazione riguarda le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di: Capo II) grandi dimensioni (>6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA Capo III) piccole dimensioni (<6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA Capo IV) grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA disciplina: deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti (art. 23) utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti (art. 24) gestione di terre e rocce in siti di bonifica (artt. 25/26)

Capo III Art. 20 Cantieri di piccole dimensioni comprese le opere in VIA/AIA Cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a VIA o ad AIA, di cui alla Parte II del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152. Capo IV Art. 22 Cantieri di grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA Cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all art. 4, nonché i requisiti ambientali indicati nell articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all art. 21 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21.

Art. 4 Requisiti per la qualifica di terre e rocce da scavo Devono essere generate durante la realizzazione di un opera (autorizzazione dell Autorità competente) Utilizzo è conforme alla dichiarazione di cui all art. 21 Idonee ad essere utilizzate direttamente senza alcun trattamento Accertamento analitico del rispetto dei limiti delle CSC Tab.1 A/B (All.5, Tit.V, Parte IV del D.Lgs 152/06) e per i riporti la conformità di cui all Allegato 10 e l analisi con test di cessione e rispetto della Tab.2 (All.5, Tit.V, Parte IV del D.Lgs 152/06) Il Proponente, ai sensi dell art. 21, trasmette dichiarazione sostitutiva di attestazione requisiti art. 4 (Allegato 6) 15 giorni prima dell inizio lavori al Comune del sito di produzione e ARPA Art. 21 Comma 3 Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione e la trasmette, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e ARPA. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Durante i 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione e prima dell inizio lavori oppure nel caso di modifiche alla dichiarazione Art. 21 Comma 7 L Autorità competente, qualora accerti l assenza dei requisiti di cui all articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Terminate le operazioni di scavo, trasporto e deposito a destinazione delle terre e rocce, va trasmessa la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) ai sensi art. 7 (Allegato 8) Art. 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo Comma 1 L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alla dichiarazione di cui all'art. 21 è attestato all Autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo. Comma 2 La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all Allegato 8 all Autorità e all'arpa competenti per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per 5 anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo. Comma 3 La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità della dichiarazione di cui all art. 21. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Comma 4 Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b).

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Titolo V - TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA Art. 25 Attività di scavo Comma 1 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 7, del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure: a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'arpa che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori; b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV e della Parte VI del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Titolo V - TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA Il Proponente sulla base degli esiti del Piano di dettaglio propone un progetto di bonifica ai sensi dell art. 242 bis del D.Lgs 152/06 (art. introdotto dall'art. 13, comma 1, legge n. 116 del 2014). Art. 242-bis Procedura semplificata per le operazioni di bonifica Comma 1 L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione), può presentare all'amministrazione di cui agli artt. 242/252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione. Comma 3 Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli artt. 242/252 al fine di verificare il conseguimento dei valori delle CSC della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi 45 giorni. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'arpa territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. Comma 4 La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'arpa, che conferma il conseguimento dei valori delle CSC dei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.

Titolo V - TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA Art. 26 Utilizzo nel sito Comma 1 L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all'art. 25 all'interno di un sito oggetto di bonifica è sempre consentito a condizione che sia garantita la conformità alle CSC per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'art. 242, comma 7, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152. Comma 2 Le terre e rocce da scavo non conformi alle CSC o ai valori di fondo, ma inferiori alle CSR, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni: a) le CSR, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242/252 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle CSR sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle CSR in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle CSC; b) qualora ai fini del calcolo delle CSR non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.