6503/17 cip/va/s 1 DG D 1 A

Documenti analoghi
8936/16 sp/cap/sp 1 DG D 1 A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 marzo 2017 (OR. en)

5726/17 buc/sp 1 DG D 1 A

6355/17 ELE/lui/S 1 DG D 1 A

6358/17 ele/ms/s 1 DG D 1 A

8466/17 paz/lui/s 1 DG D 1 A

6357/17 ELE/am 1 DG D 1 A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 settembre 2018 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 febbraio 2016 (OR. en)

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 157/49

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA ALL UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º giugno 2017 (OR. en) (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)

Informazione qualificata del 17 Luglio 2018 Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 (periodo di riferimento: luglio 2018)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 maggio 2014 (OR. en) 9905/1/14 REV 1 MIGR 78 SOC 365

9454/17 gan/lui/s 1 DGD1C

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 maggio 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 6265 final - ANNEX 4.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

A8-0251/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

8835/16 INI/am/S 1 DG D 1 A

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 dicembre 2007 (21.12) (OR. en) 16617/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0173 (CNS)

A8-0250/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

15349/16 egi/gez/s 1 DG D 2A

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 gennaio 2017 (OR. en)

14115/16 gan/cap/tar/s 1 DG D 1 A

Si allega per le delegazioni la versione parzialmente declassificata del documento in oggetto.

12892/15 ini/bp/s 1 DGD1C

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

9645/17 gan/sp 1 DG E 1A

Informazione qualificata dell 1 Febbraio 2018 Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 (periodo di riferimento: gennaio 2018)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

14288/16 mig/cap/gez/s 1 DGD 1C

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 369/5

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 maggio 2016 (OR. en)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una nuova versione del documento della Commissione COM(2009) 315 definitivo.

ALLEGATO AL PARERE AESA n. 06/2013. REGOLAMENTO (UE) n. /.. DELLA COMMISSIONE. del XXX

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 dicembre 2015 (OR. en)

15350/16 INI/am 1 DGD 1A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 febbraio 2015

Informazione qualificata del 17 Gennaio 2017

DGE 2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 13 settembre 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

Si allega per le delegazioni un documento sulla questione in oggetto approvato dal Consiglio GAI il 20 luglio 2015.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 456 final - ANNEX 3.

14253/14 bag/rus/sma/s 1 DGG 3 A LIMITE IT

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2016 (OR. en)

10025/16 zam/oli/am/s 1 DG D 2B

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 giugno 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2014 (OR. en)

Deliberazioni legislative (Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 ottobre 2007 (OR. en) 13444/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0155 (ACC)

PE-CONS 64/16 DGD 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en) 2016/0075 (COD) PE-CONS 64/16 VISA 414 COEST 344 COMIX 852 CODEC 1931

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014779/01.

ST INIT IT 03/05/2017 DOCUMENTO DI RIFLESSIONE SULLA DIMENSIONE SOCIALE DELL'EUROPA

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Informazione qualificata del 20 Febbraio 2018 Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 (periodo di riferimento: febbraio 2018)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 settembre 2014 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

10432/19 ini/mc 1 TREE.2.A

15383/17 LA-RM/gma DGC 1A

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Informazione qualificata del 21 Luglio 2016

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 febbraio 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 aprile 2013 (12.04) (OR. en) 8355/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0104 (COD)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE

Informazione qualificata del 7 Settembre 2017

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2016 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 456 final - ANNEX 1.

1. Il 28 maggio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

Informazione qualificata dell 1 Marzo 2018 Elenco degli atti trasmessi ai sensi della Legge n. 234/12 (periodo di riferimento:27-28 febbraio 2018)

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2.

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 novembre 2014 (OR. en)

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 febbraio 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0391 (NLE) 6503/17 SCH-EVAL 71 FRONT 86 COMIX 143 NOTA Origine: in data: 21 febbraio 2017 Destinatario: Segretariato generale del Consiglio delegazioni n. doc. prec.: 6131/17 Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Spagna, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (aeroporto di Barcellona) Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Spagna, dell acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (aeroporto di Barcellona), adottata dal Consiglio nella 3520 a sessione tenutasi il 21 febbraio 2017. In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. 6503/17 cip/va/s 1 DG D 1 A IT

ALLEGATO Decisione di esecuzione del Consiglio recante RACCOMANDAZIONE relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte della Spagna, dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (aeroporto di Barcellona) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen 1, in particolare l'articolo 15, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Spagna provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne effettuata nel 2016. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2016)6006 è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate. 1 GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27. 6503/17 cip/va/s 2

(2) Le autorità spagnole investono nell'uso di tecnologie moderne per la gestione della frontiera esterna aerea presso l'aeroporto di Barcellona. Le informazioni anticipate sui passeggeri (API) sono ricevute da tutti i vettori e i voli in arrivo da paesi extra Schengen. Gli elenchi sono analizzati automaticamente tramite la consultazione delle banche dati e delle liste di controllo. Inoltre sono utilizzate in tutto 12 porte di controllo automatizzato al Terminal 1 e 12 al Terminal 2. L'uso di questi varchi automatici per i cittadini UE/SEE/CH di età superiore a 18 anni si è dimostrato in grado di aumentare l'efficienza delle verifiche di frontiera agli arrivi e ha consentito in una certa misura di rendere più efficace l'uso del personale per altre funzioni. In caso di malfunzionamento o di allarme, l'agente di polizia addetto alla sorveglianza della porta di controllo automatizzato ricorre a un tablet connesso alla banca dati utilizzata per verificare la persona che attraversa la porta. (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'acquis di Schengen, soprattutto per quanto riguarda la corretta attuazione del regolamento che istituisce il codice frontiere Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni nn. 1, 5, 6, 7, da 10 a 12, 23 e 24. (4) La presente decisione recante raccomandazione va trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione lo Stato membro valutato deve elaborare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e lo deve presentare alla Commissione e al Consiglio, RACCOMANDA che la Spagna provveda a: 1. assicurarsi che le analisi dei rischi siano svolte anche a livello locale da personale specializzato che abbia ricevuto una formazione ad hoc secondo il modello CIRAM 2; 2. provvedere affinché siano potenziati lo scambio di informazioni e l'interazione tra i membri del personale addetti ai diversi turni e tra i funzionari in prima e seconda linea, specialmente per quanto concerne i risultati delle verifiche in seconda linea; 6503/17 cip/va/s 3

3. accrescere le connessioni dirette con le autorità competenti presso i principali aeroporti di collegamento nei paesi terzi e migliorare la cooperazione diretta tra le autorità dell'aeroporto di Barcellona e i funzionari di collegamento della polizia nazionale all'estero, in funzione dell'analisi del rischio e della situazione di minaccia; 4. istituire una cooperazione diretta con i vettori aerei, specie con quelli provenienti dai paesi di origine che presentano i rischi principali in materia di migrazione irregolare, traffico di esseri umani e altri reati transfrontalieri correlati; 5. aumentare il personale in via permanente utilizzando personale più qualificato per le attività in prima e seconda linea; 6. garantire la disponibilità di personale in seconda linea anche la domenica e durante la notte; 7. istituire un sistema di informazione regolare per tutti i funzionari in prima e seconda linea; 8. usare strumenti sicuri (caselle di posta elettronica ufficiali o altri strumenti propri di software sicuri) per condividere/inviare informazioni ufficiali e informazioni riservate; 9. migliorare il sistema di formazione affinché tutte le guardie di frontiera dispongano di conoscenze adeguate sull'acquis di Schengen e sui relativi sviluppi (ad esempio con corsi di aggiornamento annuali o ciclici e ad hoc); 10. attuare tempestivamente un sistema efficace di formazione specializzata obbligatoria che garantisca un livello elevato di professionalità dei funzionari in prima e in seconda linea in materia di frode documentale, analisi del rischio, profilazione, tratta degli esseri umani e casi di attraversamento delle frontiere da parte di minori, minori non accompagnati e altri gruppi vulnerabili e fornire formazioni regolari e frequenti informazioni sulle tendenze nell'uso di documenti falsi; 11. rafforzare un ciclo di formazione in lingue straniere a livello locale per migliorare la conoscenza dell'inglese e di altre lingue di uso frequente, allo scopo di elevare la qualità delle verifiche di frontiera; 6503/17 cip/va/s 4

12. elaborare, e diffondere ampiamente a tutte le guardie di frontiera che svolgono verifiche di frontiera, profili di rischio relativi alle verifiche di frontiera e al fenomeno dei combattenti terroristi stranieri, con chiari indicatori di rischio, e impartire formazioni sui profili di rischio relativi ai combattenti terroristi stranieri; 13. adottare le disposizioni necessarie per ricollocare (in tempo utile/quanto prima) le porte di controllo automatizzato per una loro migliore utilizzazione e migliorare la segnaletica che conduce a tali porte; 14. semplificare il sistema delle file di passeggeri per consentire ai passeggeri UE/SEE/CH di raggiungere più facilmente le cabine e cambiare corsia più facilmente; 15. definire corsie separate e contrassegnare cabine di controllo riservate per i membri dell'equipaggio agli arrivi e alle partenze nei Terminal 1 e 2; 16. ricorrere regolarmente al dispositivo Docubox e ad altri dispositivi nell'ufficio dei coordinatori del Terminal 2; 17. fornire l'accesso ai modelli di documenti a tutti i funzionari in prima linea; permettere inoltre l'accesso ai modelli di documenti nell'ufficio del funzionario di coordinamento; 18. garantire un miglior uso del manuale Schengen per le guardie di frontiera e organizzare ulteriori formazioni in materia, e mettere i testi legislativi a disposizione di tutti i funzionari in prima linea; 19. istituire un sistema di rotazione regolare e frequente per i funzionari in prima linea, al fine di mantenere elevato il livello di motivazione e rendere soddisfacente l'attività lavorativa per tutti i funzionari; 20. garantire che, qualora sia fermata una persona che usa documenti falsificati o falsi, tali documenti siano sequestrati e in nessun caso siano restituiti al passeggero; 21. garantire che le pareti e il lato posteriore delle cabine di controllo del Terminal 2 siano adeguatamente coperti per impedire che persone non autorizzate vedano l'interno della cabina di controllo e provvedere affinché tutte le cabine dell'aeroporto di Barcellona siano debitamente attrezzate; 6503/17 cip/va/s 5

22. garantire la separazione completa dell'area Schengen da quella extra-schengen conformemente al punto 2.1.1. dell'allegato VI del codice frontiere Schengen, installando barriere fisiche più alte; 23. provvedere a che i dati SIS della copia nazionale siano identici e coerenti con quelli contenuti nella base dati SIS II, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI e garantire che le guardie di frontiera svolgano interrogazioni più sistematiche sui documenti di viaggio, a norma dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen); 24. migliorare l'esecuzione pratica delle procedure di verifica di frontiera, verificando scrupolosamente tutte le condizioni d'ingresso dei cittadini di paesi terzi in conformità dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente 6503/17 cip/va/s 6