TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - GIUDICE UNICO ATTO DI CITAZIONE. ed elettivamente domiciliato in Palermo nella Via G. La Farina n.



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TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO - GIUDICE UNICO ATTO DI CITAZIONE Il Sig. Giuseppe Pizzino, nato a.residente a ed elettivamente domiciliato in Palermo nella Via G. La Farina n. 3, presso lo studio dell Avv. Loris Luca Mantia (C.F.: MNTLSL68L10B429L) (fax 091.306025 - pec : avv.lorismantia@pec.it) dal quale è rappresentato, assistito e difeso unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Marco Filippo Lannino (C.F.: LNN MCF 68C07 G273Z e PEC avv.m.lannino@pec.it) e Giuseppe Lunardo (C.F.: LNRGPP79P17G273R), per mandato apposto in foglio separato CITA la Regione Siciliana in persona del suo legale rappresentante protempore, (), rappresentata ex lege dall Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo nella Via A De Gasperi n. 85 la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, nella via A COMPARIRE innanzi il Tribunale Civile di Palermo, Sezione e Giudice designandi, all udienza che questi terrà il giorno 14 febbraio 2016, o all udienza differita ai sensi dell art. 168 c.p.c., nei locali di Sue ordinarie sedute, siti in questa Piazza Vittorio Emanuele Orlando, con l invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell udienza sopra fissata e con l avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 1

167 c.p.c. e che in difetto si procederà in loro contumacia ai sensi dell art. 291 c.p.c., per ivi sentir far diritto delle infrascritte domande per la migliore intelligenza delle quali si premette IN FATTO In data 27 maggio 2015 la Regione Siciliana, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, stipulava con la Cassa depositi e Prestiti S.p.A. al numero di repertorio 322/2015 un contratto di mutuo di complessivi euro 145.000.000,00 da restituire secondo l allegato piano di ammortamento trentennale attraverso l aumento del gettito della tassazione IRAP ed IRPEF. Tale stipulazione conseguiva all approvazione del disegno di legge disposizioni in materia di pagamenti della pubblica amministrazione approvato dalla Giunta della Regione Siciliana con deliberazione n. 255/2013 avente ad oggetto, in particolare, la possibilità per la Regione Siciliana di poter accedere ad anticipazioni di liquidità presso il Ministero dell Economia con rimborso a lungo termine fino a trent anni ad un tasso fisso onde soddisfare due differenti finalità: a) pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili della Regione contratti ante 31 dicembre 2012; b) pagamenti di debiti relativi al settore sanitario maturati ante 31 dicembre 2012. In seno alla relazione illustrativa del disegno di Legge in commento si precisava che al fine di poter richiedere l erogazione delle somme de qui- 2

bus, era necessario approvare una variazione delle aliquote dell addizionale regionale IRPEF secondo il seguente incremento: di 0,10 punti percentuali per il primo scaglione; di 0,15 punti percentuali per il secondo scaglione; di 0,25 punti percentuali per il terzo scaglione; di 0,43 punti percentuali per l ultimo scaglione. Orbene, è di intuitiva evidenza che la stipulazione di siffatto mutuo reca seco un danno ingiusto per l odierno attore, conseguente intuitivamente all aumento illegittimo ed ingiustificato della pressione fiscale anche a suo carico, vieppiù che tale pressione non si giustifica invero per il finanziamento di spesa per investimento quanto piuttosto per il pagamento di spese già in precedenza finanziate. Per tali ragioni il Sig Giuseppe Pizzino si è determinato ad incoare il presente giudizio onde ottenere la declaratoria di nullità del prefato contratto di mutuo, facendo valere a tal fine le infrascritte osservazioni IN DIRITTO Sulla nullità del contratto di mutuo Si ritiene che il su mentovato contratto di mutuo debba considerarsi radicalmente nullo in quanto contrario a norme imperative - id est a norme costituzionali - alla stregua del notorio e recente dictum della Corte Costituzionale n. 181/2015. Con la sentenza in parola, emessa a seguito del ricorso proposto dalla Corte dei Conti Sezione Controllo della Regione Piemonte, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regiona- 3

le Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015) e degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l anno 2013 e pluriennale 2013-2015), per violazione degli artt. 81 e 119, sesto comma, Costituzione. Il Giudice delle leggi ribadisce il già noto principio che le Regioni, anche a statuto speciale, non possono ricorrere all indebitamento per finanziare spese correnti, ma solo per investimenti, atteso che le spese correnti hanno o dovrebbero avere una preventiva copertura finanziaria. Orbene, poiché ai sensi della normativa costituisce indebitamento, agli effetti dell art. 119, sesto comma, della Costituzione, l assunzione di mutui [ ]. ne consegue che il contratto di mutuo stipulato dalla Regione Siciliana con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. non potrà che considerarsi nullo ex art. 1418 cod. civ. perché stipulato in forza di una legge regionale costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 81 e 199 Cost.. Si legge nella parte motiva della sentenza in commento: [..] contrasta in modo palese con il combinato disposto dell art. 119, sesto comma, Cost. secondo cui le regioni «[ p]ossono ricorrere all indebitamento solo per finanziare spese di investimento» e dell art. 3 rubricato «Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici», comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004), secondo cui «[ ] 4

costituiscono indebitamento, agli effetti dell art. 119, sesto comma, della Costituzione, l assunzione di mutui [ ]. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio». Dalle norme evocate si ricava inequivocabilmente che se l anticipazione di liquidità fosse da considerare un mutuo ai sensi del citato art. 3, comma 17, la norma statale che la prevede sarebbe in contrasto con il richiamato parametro costituzionale e, conseguentemente, sarebbe essa stessa illegittima. A parte l obbligo dell interprete di attribuire alla legge, in casi di polivalenza semantica, un significato conforme a Costituzione, nel caso in esame proprio la combinazione di dette norme e la genesi del d.l. n. 35 del 2013 non consentono alternative alla classificazione quale anticipazione di liquidità delle somme attribuite dallo Stato e da quest ultimo acquisite attraverso l emissione di titoli del debito pubblico. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova fondamento in una nozione economica di relativa semplicità. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell ente pubblico che ricorre al credito» (sentenza n. 188 del 2014). Non manca poi alla Corte Costituzionale evidenziare che: la destinazione 5

delle somme anticipate alla copertura del disavanzo pregresso ed a spese della competenza 2013 finisce per alterare il risultato di amministrazione, nella parte in cui riduce artificiosamente il disavanzo sommandovi la liquidità acquisita, e peggiora il risultato consentendo spese della competenza 2013, anziché prescrivere l adempimento delle situazioni debitorie non onorate (residui passivi e residui perenti non prescritti). Le rationes decidendi sono dunque chiare: le Regioni non possono finanziarsi (rectius indebitarsi) per far fronte a spese correnti, poichè ciò comporterebbe un evidente squilibrio, alterando il futuro risultato di amministrazione, atteso che la Regione (id est la Regione Siciliana): considera tale finanziamento come risorsa destinata alla copertura di nuove spese invece di mera anticipazione di liquidità; omette di impiegare le somme già finanziate per l adempimento degli obblighi pregressi; utilizza il mutuo per coprire spese di competenza pregresse in patente contrasto con la regola aurea di cui all art. 119, sesto comma, Cost.. Il contratto di mutuo sottoscritto tra Regione Siciliana e Cassa depositi e prestiti si profila dunque stipulato in evidente contrasto coi principi costituzionali su menzionati e dunque in palese violazione dell art. 1418 cod. civ.. Come è noto sono da considerarsi norme imperative ai fini civilistici ed ai sensi dell art. 1418 cod. civ. tutte quelle norme che risultano inderogabili dalla autonomia della parti (sia esse pubbliche o private) quali per eccellenza quelle penali e quelle costituzionali. 6

Sulla legittimazione ad agire dell attore Come è noto l azione di nullità è riconosciuta in favore di chiunque vi abbia interesse e, nel caso di specie, si ritiene che l odierno attore sia legittimato ad esercitarla per non subire una danno ingiusto ed in particolare una ingiusta lesione della propria sfera economico-patrimoniale. La giurisprudenza della S.C. è invero univoca nell asserire che, per aversi interesse legittimante ex art. 1421 c.c. è necessario e sufficiente in capo a chi agisce «... provare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, ovvero, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (così Cass., sez. lav., 7 gennaio 2002, n. 88; conformi, ex multis, Cass. 11 gennaio 2001, n. 338, idd., 27 luglio 1994 n. 7017, 1 luglio 1993, n. 7197, 12 luglio 1991, n. 7717; tra la giurisprudenza di merito, App. Milano 18 aprile 2001). Ora, poichè per procedere alla stipulazione dell illegittimo contratto di mutuo in chiesto annullamento la Regione ha dovuto aumentare l imposizione fiscale a danno di tutti i cittadini della Regione Siciliana, ne consegue l interesse attuale e concreto dell attore a non subire un costituzionalmente illegittimo danno economico-patrimoniale. Tale danno si rivela oltremodo ingiusto se sol si considera che l aumento della pressione fiscale non viene destinato al miglioramento generale e strutturale della finanza pubblica ma, paradossalmente, certifica il mancato raggiungimento degli obiettivi dell amministrazione regionale andando quasi a giustificarne la fallimentare gestione della cosa pubblica. 7

Per tutto quanto sopra esposto e considerato si chiede che VOGLIA IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO GIUDICE UNICO - rejectis adversis; - ritenere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato tra la Regione Siciliana e la Cassa Depositi e prestiti S.p.A.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con riserva di dedurre e articolare ulteriori mezzi di prova ex art. 183 comma 6 c.p.c. Si deposita documentazione come da separato indice. Salvis juribus late. Si dichiara che il valore del procedimento per gli effetti di cui alla legge 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni è indeterminabile. Palermo, 26 ottobre 2015. RELATA DI NOTIFICA L anno 2015, il giorno del mese di, in Palermo. Istante come sopra. Io sottoscritto U. G. addetto all Ufficio unico servizio notificazioni presso il Tribunale di Palermo, ove per la carica domicilio, ho notificato copia di quest atto di citazione a Regione Siciliana in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, (), rappresentata ed lege dall Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Palermo nella Via A De Gasperi n. 85 8