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N. 01255/2012 REG.PROV.COLL. N. 01178/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. Amm. sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2012, proposto da: Nada Marinelli, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarco Zaniol, con domicilio eletto presso Arianna Berton in Mestre-Ve, P.le Cialdini, 2; contro Comune di Volpago del Montello, non costituito in giudizio; nei confronti di Celestino Campagnola, non costituito in giudizio; per l'annullamento degli effetti dell'ordinanza a firma del responsabile dell'area tecnica urbanisticaedilizia privata 10/5/2012 n. 47, ad oggetto: "diffida alla rimessione in pristino delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo edilizio-urbanistico e paesaggistico-ambientale". Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO A seguito di un esposto il Comune di Volpago del Montello accertava, in data 15/02/2012, la presenza di un manufatto adibito a magazzino realizzato in assenza del permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, manufatto incidente su un area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del DM del 14/05/1975. In data 27/03/2012 lo stesso Comune notificava alle ricorrenti un ordinanza di sospensione lavori e di avvio del procedimento per opere eseguite in assenza del titolo abilitativo edilizio e paesaggistico ambientale. In data 10 Maggio 2012 veniva notificata alle ricorrenti la diffida n. 47 diretta alla rimessione in pristino impugnata con il presente ricorso, provvedimento quest ultimo impugnato dal ricorrente. All udienza del 12 Settembre 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso veniva trattenuto per la decisione. DIRITTO Il ricorso va respinto per i motivi di seguito precisati. 1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene come il provvedimento impugnato sia stato assunto in violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 31 del D.p.r. n. 380/2001 in quanto il magazzino abusivo sarebbe stato realizzato in un periodo anteriore al 1 settembre 1967 e, quindi, in un regime giuridico in cui non era necessaria la concessione edilizia. Solo a partire da detta data, infatti, è divenuto efficace, su tutto il territorio nazionale, l obbligo di acquisire, al fine di procedere

alla realizzazione di un manufatto edilizio, una preventiva concessione edilizia adottata nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e ai sensi della legge del l agosto 1967 n.765. Il ricorrente contesta sia il fondamento della dichiarazione del proprietario confinante (che afferma come il manufatto sia stato realizzato tra il 1980 e il 1985) sia, ancora, l idoneità di una foto aerea del 1967 in quanto tale non sufficiente a ricondurre l esistenza del manufatto ad un periodo successivo alla data sopra riportata. Sul punto va rilevato come il ricorrente si limiti semplicemente ad affermare la non idoneità della prova fotografica addotta dal Comune a datare il manufatto, senza per questo fornire ulteriori elementi documentali o riscontri suscettibili di inficiarne la validità. In realtà è necessario rilevare come, per la giurisprudenza maggioritaria, la semplice constatazione dell'abuso, a prescindere dal tempo trascorso, costituisca un legittimo presupposto per l adozione dell ordine di demolizione di opere abusive e, ciò, in considerazione del carattere dovuto di detto provvedimento. E utile ricordare, infatti, come nello schema giuridico delineato dall'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere repressivo dell'abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione. Il provvedimento di cui all art. 31 deve allora ritenersi sufficientemente motivato con l accertamento dell abuso, non necessitando di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all interesse pubblico alla rimozione dell abuso (per tutte si veda T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28 dicembre 2009, n. 9638 e T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 6 febbraio 2012, n. 580).

2. Deve essere rigettato anche il secondo e il terzo motivo alla base del ricorso nella parte in cui, entrambi, fondano l illegittimità del provvedimento sulla base del venire in essere di un affidamento del ricorrente, ingenerato dal considerevole decorso del tempo trascorso. Il ricorrente sostiene, altresì, la violazione dell art. 3 della L. n.241/90 in quanto il provvedimento risulterebbe privo della motivazione in ordine all specificazione dell interesse pubblico che permetterebbe di superare il presunto affidamento del privato. Il motivo deve ritenersi infondato in quanto in contrasto con l orientamento prevalente in materia di ordini di demolizione nella parte in cui si afferma, in materia edilizia, la non necessità di una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti. Questo Collegio è, altresì, a conoscenza dell ulteriore orientamento giurisprudenziale diretto a sancire la necessità di una più articolata motivazione tutte le volte che il notevole lasso di tempo trascorso, tra la sanzione e l abuso, sia la conseguenza di un inerzia dell Amministrazione che, a sua volta, abbia ingenerato un affidamento del privato (Cons. Stato Sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270). 3. Sul punto deve, tuttavia, evidenziarsi come l applicazione dei principi fatti propri da detto ulteriore orientamento comporti la necessità di verificare l esistenza di alcuni presupposti, precisamente riconducibili sia all avvenuto accertamento che gli abusi siano stati eseguiti in un periodo molto risalente sia, ancora, alla constatazione circa l effettiva inerzia dell Amministrazione (inerzia che presuppone una conoscenza dell abuso) e, in ultimo, del nesso causale tra l inerzia e l affidamento ingenerato nei confronti del privato. Niente di tutto ciò è stato dimostrato dalla ricorrente che, al contrario, si limita a fondare l affidamento sulla presunta consapevolezza da parte del proprietario

confinante circa l esistenza del manufatto, fattispecie che di per sé non può significare necessariamente l esistenza di una contestuale conoscenza del Comune circa l esistenza del manufatto e, di conseguenza, del manifestarsi da parte di quest ultimo di un comportamento omissivo, e di mera inerzia, nel perseguire l abuso. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. La mancata costituzione del Comune consente di nulla disporre sulle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Amedeo Urbano, Presidente Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore Nicola Fenicia, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/10/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)