REGOLAMENTO CONSORTILE (Approvato con delibera dell assemblea dei consorziati del 10/11/2015) 1
Sommario Art.1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI... 3 Art.2 VALORE DI QUESTO REGOLAMENTO... 3 Art.3 OBBLIGO DI RISERVATEZZA... 3 Art.4 SUCCESSIVE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO... 3 Art. 5 DOMANDE DI AMMISSIONE... 3 Art. 6 - PROGRAMMA ANNUALE E QUOTA ANNUALE DI ESERCIZIO... 4 Art. 7 - PROCEDURE DI CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO... 4 Art. 8 CLAUSOLA DI DISTANZA E REGOLE CONTRATTUALI... 4 Art. 9 - PENALITÀ E SANZIONI... 5 Art. 10 MODIFICA E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO... 5 2
Art.1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI Il presente regolamento è destinato a disciplinare in dettaglio i rapporti intercorrenti fra i Consorziati ed il Consorzio, sia nell'ambito interno che all'esterno, in attuazione delle disposizioni dettate dallo Statuto consortile. Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell Atto Costitutivo e dallo Statuto, dal presente Regolamento che vincola tutti i Consorziati e forma parte integrante e sostanziale del contratto consortile medesimo. Art.2 VALORE DI QUESTO REGOLAMENTO L osservanza dei principi e delle regole di questo Regolamento e l applicazione operativa nell ambito delle responsabilità assegnate sono parte essenziale ed integrante delle obbligazioni contrattuali di ciascun Consorziato. Art.3 OBBLIGO DI RISERVATEZZA I Consorziati ed il Consorzio sono vincolati al segreto professionale. Gli atti e le informazioni apprese, anche in via incidentale, durante lo svolgimento di ogni attività afferente questo Regolamento sono considerati riservati, salvo disposizioni di Legge contrarie o preventivo accordo scritto tra le parti. Art.4 SUCCESSIVE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di predisporre gli aggiornamenti, le variazioni e le integrazioni di questo Regolamento, dandone adeguata e tempestiva comunicazione ai Consorziati a mezzo posta elettronica. Il presente Regolamento, verrà sottoposto, in ogni caso, ad una verifica con successiva approvazione dello stesso dall Assemblea dei Consorziati ogni cinque anni. Art. 5 DOMANDE DI AMMISSIONE Le domande di ammissione al Consorzio dovranno essere inoltrate al Consiglio Direttivo e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; b) relazione sulla effettiva attività svolta e da svolgere all interno del Consorzio; c) copia del bilancio degli ultimi tre esercizi; d) certificato della Cancelleria del Tribunale sui carichi pendenti; e) atto di adesione al Consorzio debitamente compilato; f) Documento Unico di Regolarità Contributiva ; g) autorizzazione regionale alla commercializzazione dei gas medicinali; h) eventuali diverse attestazioni da deliberarsi da parte del Consiglio Direttivo. 3
Art. 6 - PROGRAMMA ANNUALE E QUOTA ANNUALE DI ESERCIZIO Il programma di attività del Consorzio è stabilito annualmente entro il 30 novembre da parte dell'assemblea, unitamente ad un correlato bilancio previsionale di massima che ne prevede la copertura finanziaria. La quota annuale di esercizio è definita annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività, salvo le modifiche che di volta in volta dovessero rendersi necessarie per esigenze finanziarie idoneamente rappresentate e giustificate dal Consiglio Direttivo e che dovranno essere ratificate dall Assemblea. Il versamento della quota annuale (e delle eventuali variazioni in aumento in corso di esercizio) sarà effettuato in modo dilazionato, con quote mensili. In particolare, sono stabilite tre quote annuali: 1. Quote ordinarie: utili a coprire le spese generali del Consorzio e attribuite a ciascun Consorziato. 2. Quote variabili: utili a coprire taluni costi di gestione variabili e attribuite a ciascun Consorziato in proporzione al consumo rilevato per ciascuno. 3. Quote cisterna: utili a coprire i costi di noleggio della cisterna ed attribuite specificatamente ad i Consorziati che si avvalgono di tale servizi e calcolate sullo scarico attribuibile a ciascuno di essi. Si stabilisce, altresì, che i consorziati che producono il farmaco a favore di altri consorziati, dediti esclusivamente alla commercializzazione del prodotto, sono obbligati a riversare al Consorzio, entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento, una quota pari allo 0,5% del fatturato prodotto nei termini ora illustrati. Art. 7 - PROCEDURE DI CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO Fatto salvo quanto previsto al c. I dell art. 2615 del c.c. in materia di responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, gli associati stabiliscono che gli atti comportanti spese al di sopra di euro 5.000,00 vengano sottoposti a preventiva autorizzazione da parte dell Assemblea Consortile, eventualmente richiesta ed ottenuta anche in modo disgiunto, mediante comunicazione via fax o comunque per iscritto. Consiglio Direttivo e Assemblea si esprimono a maggioranza semplice, a meno di atti per i quali la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate. Sono in ogni caso soggetti a preventiva autorizzazione dell'assemblea tutte le iniziative che il Consorzio intende realizzare. Per tali autorizzazioni si rimanda al precedente art. 6 del presente regolamento, o ad un'apposita delibera assembleare che introduca modificazioni al programma stesso. Il Presidente del Consorzio è obbligato a presentare all'assemblea (che approva) al 20 febbraio di ogni anno, un rendiconto economico finanziario e gestionale dell esercizio concluso al 31 dicembre dell anno precedente. Art. 8 CLAUSOLA DI DISTANZA E REGOLE CONTRATTUALI Si prescrive che le aziende operanti all interno del Consorzio possano aprire nuove unità locali con la finalità di Officine di Produzione ad una distanza minima di 150 km da quelle, eventualmente già presenti sul territorio, riferibili ad altre Società operanti sul territorio nazionale facenti parte del Consorzio stesso. 4
Si precisa, altresì, che le aziende aderenti al Consorzio qualificate come distribuzione e deposito di ossigeno, sono obbligate ad acquistare il prodotto da aziende qualificate come officine di produzione anch esse aderenti al Consorzio. Art. 9 - PENALITÀ E SANZIONI Oltre a quanto previsto dall art. 7 dallo statuto in materia di ritardato pagamento dei contributi, le imprese associate sono tenute ad osservare scrupolosamente, le disposizioni del presente regolamento, in vigore sin dal giorno della sua approvazione da parte dell'assemblea dei Soci. Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sarà sottoposta all'esame dei Consiglio Direttivo per i dovuti provvedimenti previa valutazione delle motivazioni contestate alle imprese. I provvedimenti sanzionatori potranno essere adottati nei seguenti casi: a) inadempimento delle obbligazioni disciplinate dal presente Regolamento; b) assoggettamento, o richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e/o di liquidazione coatta amministrativa o semplice insolvenza dell impresa assegnataria; c) ogni caso di recesso, decadenza od esclusione dell impresa assegnataria, previsto dalla Legge e/o dallo Statuto. Le sanzioni applicabili sono le seguenti: 1. addebito delle spese sostenute dal Consorzio o da qualsiasi altra associata, provocate dall'inadempienza dell'impresa soggetta al provvedimento; 2. esclusione dal Consorzio, in caso di infrazioni e/o inadempienze gravi. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda a quanto disciplinato dallo Statuto Sociale agli artt. 8, 9 e 10. Il Consorzio, comunque, potrà dare corso a qualsiasi azione di carattere amministrativo o giudiziario a tutela dei legittimi interessi di tutti i consorziati. Art. 10 MODIFICA E/O INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento interno può essere modificato ed integrato in tutto od in parte, soltanto mediante delibera dell'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, comunque, potrà emanare circolari esplicative in tutti quei casi in cui si potranno verificare necessità di carattere interpretativo del presente Regolamento. 5