GRUPPO DI AZIONE LOCALE PATAVINO. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 26 luglio 2018

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GRUPPO DI AZIONE LOCALE PATAVINO Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 26 luglio 2018 Oggetto: Misura 19 del PSL #Dai Colli all Adige 2020. Sottomisura 19.4. Tipo di intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all animazione territoriale del GAL - Approvazione Contratto di Comodato Modale per la sede del GAL. L anno 2018, il giorno 26 del mese di luglio, presso la sede di ASCOM Padova - Confcommercio, Piazza V. Bardella n. 03, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino Soc. cons. a r. l. Federico Miotto Presidente Federazione Provinciale Coldiretti di Padova Francesca Gazzabin Vice Presidente Comune di Sant Elena Roberto Boschetto Consigliere Unione Provinciale Artigiani di Padova Patrizio Bertin Consigliere ASCOM Confcommercio di Padova E assente giustificato per comunicazioni intercorse: Franco Zanovello Consigliere Confederazione Italiana Agricoltori di Padova Partecipa: Lamberto Toscani Revisore Unico Assume la presidenza il dott. Federico Miotto che, dopo aver constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a discutere e deliberare sull oggetto sopra indicato all'ordine del giorno, e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Direttore dott. Giuseppina Botti, che accetta. Il Segretario Verbalizzante Dott. Giuseppina Botti

Oggetto: Misura 19 del PSL #Dai Colli all Adige 2020. Sottomisura 19.4. Tipo di intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all animazione territoriale del GAL - Approvazione Contratto di Comodato Modale per la sede del GAL. Premesso che la Società GAL Patavino Scarl ha sede legale in Via Santo Stefano Superiore n. 38, 35043 Monselice (PD); il Comune di Monselice risulta proprietario dell immobile Cà Emo sito in Via Santo Stefano Superiore n. 38, 35043 Monselice (PD). Visto lo schema di Contratto di comodato modale tra il Comune di Monselice e il GAL Patavino, allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante, che regola i rapporti tra le parti tra cui: la somma forfettaria che il GAL Patavino dovrà corrispondere al Comune di Monselice stabilita in 2.400,00 euro/annui; sono a carico del GAL Patavino il pagamento delle utenze (corrente elettrica, acqua e gas per il riscaldamento), nonché le spese di pulizia. la durata fissata al 31 dicembre 2023. Richiamata l attenzione dei presenti sull obbligo del rispetto del principio di non conflitto d interessi come previsto dalla deliberazione n. 25 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino il 27 giugno 2018; Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli e unanimi DELIBERA 1. di approvare, come approva, le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di approvare, come approva il Contratto di comodato mondale allegato alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte integrante; 3. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il Contratto di comodato modale; 4. di dare mandato al Direttore di provvedere agli adempimenti necessari collegati alla sottoscrizione del contratto; 5. di imputare la spesa sostenuta stabilita in 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) euro/annui al tipo di intervento 19.4.1 nel rispetto dell ammissibilità temporale di rendicontazione. firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa _ Il Presidente Dott. Federico Miotto Il Segretario Verbalizzante Dott. Giuseppina Botti

Stipulato oggi, in. CONTRATTO DI COMODATO MODALE TRA il COMUNE DI MONSELICE, con sede in piazza S. Marco,1 rappresentato dal. nato a che interviene in nome e per conto del suddetto Comune ai sensi dell art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.. del.., dichiarata immediatamente eseguibile, -Comodante - E La Società GAL PATAVINO Società consortile a responsabilità limitata, con sede in Monselice (PD), Via Santo Stefano Superiore 38 (CF e P.IVA 03748880287), rappresentata dal legale rappresentante pro tempore: dott. Federico Miotto nato a Piove di Sacco (PD); -Comodatario - Premesso che: Il Gruppo di Azione Locale Patavino è una società consortile a responsabilità limitata costituita nel 2002 con la finalità di istituire una organizzazione comune per la gestione e la realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese operanti ed in particolare per l'attuazione nel territorio delle opportunità previste dal Regolamento (UE) n,1303/2013 con particolare riguardo agli articoli 32,33,34 e 35 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Regolamento (UE) N.1395/2013, con particolare riguardo agli articoli 42,43 e 44 nonché per la partecipazione ad altri progetti nazionali e regionali. Il Consiglio Comunale con provvedimento n.17 del 06.04.2016 ha deliberato la partecipazione del Comune di Monselice alla società GAL Patavino s.c. a r.l. Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano: 1- Il Comune di Monselice come sopra rappresentato (d ora in poi chiamato Comodante), consegna al Gruppo di Azione Locale Patavino s.c. a r.l. (d'ora in poi chiamato Comodatario), come sopra rappresentata perché se ne serva, per l uso consentito per destinazione, la seguente unità immobiliare, ben nota alle parti e meglio individuata nella planimetria allegata al presente contratto: tre locali al piano terra, più servizi igienici e sala di ingresso per consentire l accesso ai locali, così catastalmente censita: NCEU:... Tale unità immobiliare è parte di un complesso edilizio di maggiori dimensioni evidenziato dalle allegate planimetrie (sub A e sub B) che controfirmate sono

parte integrante del presente contratto. 2- Il Comodatario, che dichiara di aver visionato e ritenuto idoneo per i propri scopi detti locali, e dopo l adeguamento e messa a norma dell impianto antincendio (pompa esterna, rilevatori di fumo, etc) e l adeguamento della sala riunioni (tinteggiatura e verifica/ripristino impianti) si servirà dell unità immobiliare sopra descritta, con la dovuta diligenza, esclusivamente per gli scopi previsti dallo statuto della società, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. È ammessa la sub-concessione in uso, solo se preventivamente autorizzata dal Comodante. 3- Il Comodante provvede a mantenere in sicurezza l immobile secondo la normativa in vigore D.Lgs. n. 81/2008 (antincendio, certificato di prevenzione incendi, omologazione dell impianto di messa a terra, dichiarazione conformità impianto elettrico, caldaia, etc. di cui trasmetterà copia al Comodatario). 4- La durata è fissata al 31/12/2023, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà automaticamente senza preavviso. Potrà essere rinnovato esclusivamente mediante documenti scritti, per cui è escluso il tacito rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l immobile oggetto del presente contratto. Entrambi le parti contraenti possono recedere o richiedere di entrare in possesso, in qualsiasi momento delle superfici cedute in comodato o delle porzioni delle medesime, tramite preavviso di mesi sei da comunicare alla controparte mediante raccomandata A.R. 5- La somma forfettaria da corrispondere viene stabilita in euro 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) annui, con decorrenza dal./../18 è sarà pagata alla tesoreria comunale anticipatamente il 15 gennaio. Per l annualità 2018 sarà pagata a seguito della registrazione del presente contratto. Sono a carico del comandatario il pagamento delle utenze (corrente elettrica, acqua e gas per il riscaldamento), nonché le spese di pulizia. Nel caso in cui i locali al primo e secondo piano vengano concessi ad altri soggetti, pubblici o privati, sarà cura del Comodatario provvedere alla ripartizione e alla richiesta del rimborso, in quota parte, delle spese delle utenze (corrente elettrica, acqua e gas per il riscaldamento). Le spese di pulizia invece saranno interamente a carico dei soggetti che usufruiranno degli spazi al primo e secondo piano. La porzione di immobile, oggetto del presente contratto, verrà consegnato senza arredi. 6- Il modus sarà il seguente: di favorire, mediante incontri da tenersi nel territorio del Comune di Monselice, la conoscenza delle linee giuda dalla Comunità Europea al fine che gli operatori, pubblici e privati, possano accedere a programmi nazionali e comunitari; di collaborare con il Comune di Monselice nella promozione di azioni, sul territorio comunale, atte ad incrementare l occupazione, a favorire il turismo a promuovere il

territorio nel rispetto delle identità culturali, sociali e dell ambiente. 7- Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Il GAL Patavino s.c. a r.l. dichiara che è a proprio carico ogni responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio personale dipendente. 8- ll Comodatario è tenuto a stipulare apposita assicurazione contro i danni da incendio dell immobile per un valore di euro 1.000.000,00 (unmilione//00) e per la Responsabilità civile per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila//00), per l intera durata del contratto di comodato. Il beneficiario della polizza contro rischi da incendio è il Comune di Monselice. 9- Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dell immobile nello stato in cui questi lo ha ricevuto. La mutata destinazione d uso degli immobili o l esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario. 10- Sono a carico del Comodatario, a norma dell articolo 1609 del Codice Civile, le riparazioni di piccola manutenzione. 11- Sono ad esclusivo carico del Comodante le spese di straordinaria manutenzione. 12- Il Comodante è esonerato da ogni qualsiasi responsabilità per ogni qualsiasi danno a persone e/o cose che rimane a totale ed esclusivo carico del Comodatario. Parimenti il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per l eventuale scarsità o mancanza d acqua, del gas o dell energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio. In caso di danni a parti comuni gli eventuali costi saranno addebitati al Comodatario, a meno che non sia possibile risalire al responsabile dei danni stessi. 13- Le spese del presente contratto e delle eventuali rinnovazioni, nonché delle quietanze, relative tasse, sono a carico dei contraenti in parti uguali. Sono a carico del Comodatario le marche da bollo sulle quietanze e la formalità del rinnovo del contratto, con versamento della relativa imposta di registro. 14- È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del Comodante. Il Comodatario potrà servirsi dell immobile solo per l uso determinato dal contratto; in caso contrario il Comodante potrà richiedere immediata restituzione dell immobile, oltre al risarcimento del danno. 15- Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all articolo 1803 e seguenti Codice Civile. Letto, approvato e sottoscritto. Monselice (PD),

Il Comodante Il Comodatario