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Basi legali Il Piano di utilizzazione cantonale del Parco della Valle della Motta (PUC-PVM) e segnatamente le seguenti norme si fondano sui seguenti atti legislativi: - Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) del 1 luglio 1966 e ordinanza relativa (OPN) del 16 gennaio 1991; - Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979 e ordinanza relativa (OPT) del 28 giugno 2000; - Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) del 23 maggio 1990 e regolamento relativo (RLALPT) del 29 gennaio 1991; - Legge cantonale sulla protezione della natura (LCN) del 12 dicembre 2001; - Regolamento sulla protezione della flora e della fauna del 1 luglio 1975; - Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN) del 16 gennaio 1940 e regolamento relativo (RDLBN) del 22 gennaio 1974; e sul piano direttore cantonale (in particolare la scheda di coordinamento numero 1.1.44 e relativa rappresentazione grafica). Sono inoltre richiamati i disposti legislativi federali e cantonali in materia di foreste, agricoltura, ambiente, traffico e turismo. - 1 -

1. NORME GENERALI... 3 Art. 1 Scopi... 3 Art. 2 Documenti... 3 Art. 3 Comprensorio... 3 2. COMPETENZE... 4 Art. 4 Consiglio di Stato... 4 Art. 5 Dipartimento... 4 Art. 6 Fondazione... 4 Art. 7 Commissione scientifica... 5 3. NORME PARTICOLARI... 6 Art. 8 Disposizioni di protezione... 6 Art. 9 Criteri di gestione e di intervento... 6 Art. 10 Zone di protezione della natura (ZPN)... 6 Art. 11 Zona agricola (ZA)... 7 Art. 12 Area forestale e Riserva forestale... 7 Art. 13 Corsi d'acqua... 8 Art. 14 Zone di protezione delle sorgenti... 8 Art. 15 Zona per attrezzature ed edifici privati d'interesse pubblico (AP-EP)... 8 Art. 16 Percorsi pedonali... 8 Art. 17 Strade veicolari... 9 Art. 18 Svago... 9 Art. 19 Interventi edilizi... 9 Art. 20 Zona edificabile (ZE)... 9 Art. 21 Superfici necessarie per attuare gli scopi del PUC... 9 Art. 22 Deroghe... 10-2 -

1. NORME GENERALI Art. 1 Scopi 1.1 Il Piano di utilizzazione cantonale del Parco della Valle della Motta (PUC-PVM) ha quale scopo il recupero e la protezione di componenti naturali mediante interventi di ripristino, sostituzione e valorizzazione. 1.2 Il PUC-PVM promuove inoltre lo svago e la ricreazione di carattere estensivo e la divulgazione scientifica all'interno del suo perimetro. 1.3 Qualsiasi attività di incidenza territoriale all'interno del Parco dovrà conformarsi con gli scopi sovraesposti. Art. 2 Documenti Il PUC-PVM si compone dei documenti seguenti: I. Rapporto di pianificazione II. Rappresentazioni grafiche - Utilizzazioni 1:7'500 - Accessi e percorsi 1:7'500 III. Piano degli interventi IV. Norme d'attuazione V. Programma di realizzazione Art. 3 Comprensorio 3.1 Il PUC-PVM disciplina l'uso delle parti del territorio giurisdizionale dei Comuni di Coldrerio e Novazzano incluse nel perimetro indicato nell'allegato A. 3.2 Il PUC-PVM esplica inoltre effetti indiretti nelle aree attigue (fascia di rispetto), pure indicate nell'allegato A, nella misura in cui le attività di incidenza territoriale non devono compromettere la funzione di collegamento ecologico. 3.3 Il comprensorio del PUC-PVM è dichiarato sito pittoresco. - 3 -

2. COMPETENZE Art. 4 Consiglio di Stato 4.1 Il Consiglio di Stato è l'autorità responsabile dell'attuazione del PUC-PVM. 4.2 Esso vi provvede per il tramite del Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento). Per coordinare e concretizzare gli interventi previsti, per curare la gestione del Parco e favorire le attività didattiche o di altro tipo, il Dipartimento si avvale della Fondazione Luigi e Teresa Galli (detta in seguito Fondazione). La Fondazione coordina pure gli interventi di sostituzione la cui esecuzione compete all'ente responsabile della gestione della discarica della Valle della Motta. Art. 5 Dipartimento Il Dipartimento provvede all'applicazione del Piano. In particolare, sentito il parere della Fondazione, esso: a) ne sorveglia l'attuazione; b) applica le presenti norme (segnatamente nell'ambito della formulazione dell'avviso di cui all'art. 7 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991), rilasciando le eventuali autorizzazioni speciali; c) preavvisa ogni altra attività d'incidenza territoriale che interessa il comprensorio; d) coordina i preavvisi di competenza della Fondazione e quelli di altri servizi o dipartimenti; e) collabora con l'autorità federale competente; f) concede o impone deroghe giusta l'art. 22. Art. 6 Fondazione 6.1 Del Consiglio di Fondazione fanno parte in ogni caso due rappresentanti del Cantone due del Comune di Coldrerio e due del Comune di Novazzano. 6.2 La Fondazione è incaricata di: a) nominare la commissione scientifica; b) approvare il programma annuale di attuazione e di gestione, sentita la Commissione scientifica; c) conferire mandati, sentita la Commissione scientifica, per la realizzazione degli interventi previsti dal PUC-PVM; d) promuovere la funzione ricreativa e l'informazione a interessati, proprietari e gestori; e) preavvisare le deroghe giusta l'art. 22. - 4 -

Art. 7 Commissione scientifica 7.1 La commissione scientifica è nominata ogni quadriennio dal Consiglio di Fondazione. Ne fanno parte persone competenti nei singoli settori scientifici che interessano il PUC-PVM. Il consiglio di Fondazione può invitare a fare parte della Commissione anche persone fisiche o giuridiche che hanno interessi degni di protezione nel comprensorio del PUC-PVM. 7.2 Alla Commissione scientifica sono assegnati i seguenti compiti: a) predisporre i progetti e i programmi necessari per attuare il Parco e per assicurarne la gestione; b) vegliare l'attuazione di progetti e dei programmi di carattere scientifico approvati dalla Fondazione; c) preavvisare le istanze di cui all'art. 6.2, lettera b; d) stimolare l'attuazione del PUC-PVM; e) collaborare con il Dipartimento e la Fondazione nell'informare la popolazione e gli utenti del Parco; f) proporre l'attribuzione dei mandati giusta l'art. 6.2, lettera c. 7.3 La Commissione si dota di un regolamento interno che dovrà essere ratificato dal Consiglio di Fondazione. - 5 -

3. NORME PARTICOLARI Art. 8 Disposizioni di protezione 8.1 Le componenti naturali sono protette in tutto il comprensorio. In particolare sono vietate la raccolta di fossili, la raccolta o sradicamento della flora spontanea, la cattura o l'uccisione di ogni genere di animale, nonché la distruzione diretta o indiretta di spazi vitali (habitat). Sono riservate le disposizioni riguardanti la caccia e la pesca. 8.2 Sono oggetti protetti i singoli biotopi e le strutture naturali quali zone umide, stagni, siepi, boschetti, superfici con vegetazione rara. Su tali oggetti sono ammessi unicamente interventi di gestione. Sono vietate utilizzazioni e interventi che, anche indirettamente, potrebbero comprometterne l'integrità. 8.3 Sono inoltre integralmente protetti gli oggetti n. 336 e 352 dell'inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale i cui limiti sono riportati nell'allegato B. Art. 9 Criteri di gestione e di intervento 9.1 La gestione agricola e forestale è ammessa compatibilmente con gli scopi di valorizzazione e protezione perseguiti dal PUC-PVM. 9.2 Gli interventi di ripristino, sostituzione e valorizzazione possono limitare, modificare o promuovere determinati sistemi di gestione agricola e forestale. 9.3 Interventi di valorizzazione delle componenti naturali non previsti dal PUC-PVM sono subordinati alla verifica di compatibilità con gli scopi del Piano. 9.4 La caccia è vietata in tutto il comprensorio del Parco. Il Dipartimento, sentite le cerchie interessate, può tuttavia autorizzare provvedimenti di regolazione delle popolazioni di selvaggina, qualora il loro sviluppo dovesse compromettere gli obiettivi di protezione del Parco o creare problemi alle zone attigue al comprensorio del Parco. Art. 10 Zone di protezione della natura (ZPN) 10.1 I contenuti naturali delle zone di protezione della natura sono integralmente protetti. 10.2 Le zone di protezione della natura sono: - ZPN 1: "Fornace" (Novazzano); - ZPN 2: "Loi" (Novazzano/Coldrerio); - ZPN 3: "Fossili Castel di Sotto" (Novazzano). 10.3 Sono ammessi unicamente interventi di ripristino, sostituzione e valorizzazione, compatibili con gli scopi del PUC e con i piani di gestione specifici. - 6 -

10.4 L'utilizzo agricolo non è ammesso ad eccezione degli interventi necessari al perseguimento degli scopi di protezione. Art. 11 Zona agricola (ZA) 11.1 La zona agricola è destinata all'uso agricolo, compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi previsti dal PUC-PVM. 11.2 In prossimità dei corsi d'acqua, degli oggetti protetti, dell'area forestale e delle zone di protezione della natura non è ammessa la concimazione lungo una fascia larga almeno 3 metri, conformemente alle disposizioni dell'ordinanza federale sulle sostanze pericolose per l'ambiente del 9 giugno 1996. 11.3 È ammessa l'edificazione di un nuovo centro aziendale in località Fornaci, sul fmn 289 RFD Coldrerio. Ulteriori nuove costruzioni sono ammesse solo a complemento di aziende agricole esistenti e se indispensabili per l'attività agricola, secondo gli obiettivi del Piano. Le costruzioni, compatibilmente con la loro funzione, dovranno essere raggruppate nel centro aziendale. 11.4 Non sono ammesse modifiche della morfologia del terreno, bonifiche o colmataggi, e la realizzazione di serre e tunnel di plastica. Serre e tunnel esistenti possono essere mantenuti e rinnovati, purché le loro dimensioni non siano sostanzialmente modificati. 11.5 Nella zona agricola l'utilizzo agricolo è indirizzato verso un'estensificazione e strutturazione degli ambienti tramite contratti di gestione su base volontaria. La zona agricola è suddivisa in: - ZA-a: Zona agricola interessata dal concetto di valorizzazione e strutturazione. All'interno di questa zona l'utilizzo agricolo è indirizzato verso un'estensificazione e una strutturazione degli ambienti. Le modalità d'estensificazione e di strutturazione sono fissate nel contratto di gestione stipulato su base volontaria, nel quale devono essere indicate almeno le modalità di gestione, la durata e l'indennizzo previsto. - ZA-b: Zona agricola tradizionale con mantenimento della gestione attuale. All'interno di questa zona è ammessa unicamente un'attività agricola estensiva (superfici da sfalcio, pascoli e vigneti estensivi); non sono ammessi interventi d'intensificazione dello sfruttamento quali la conversione in campicoltura e l'impianto di vigneti intensivi. Le modalità di gestione estensiva sono fissate nel contratto di gestione stipulato su base volontaria, nel quale devono essere indicate almeno le modalità di gestione, la durata e l'indennizzo previsto. Art. 12 Area forestale e Riserva forestale 12.1 I limiti indicativi dell'area forestale e della Riserva forestale sono indicati nella Tavola I. 12.2 All'interno della Riserva il bosco è lasciato all'evoluzione naturale. Sono ammessi unicamente: a) interventi per garantire la sicurezza lungo i sentieri e i riali; - 7 -

b) interventi miranti alla conservazione di biotopi particolari e alla tutela di popolazioni vegetali e animali autoctone; c) interventi per la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture esistenti; d) attività didattiche; e) interventi lungo la fascia di contatto tra la riserva forestale e le altre zone di utilizzazione non boschive (fascia cuscinetto). 12.3 L'accesso alla Riserva è possibile unicamente a piedi, salvo per gli interventi necessari alla gestione dell'acquedotto o per garantire la sicurezza di sentieri e riali. 12.4 La gestione dell'area forestale non inclusa nella Riserva sarà definita in un apposito Piano di gestione. Art. 13 Corsi d'acqua 13.1 I corsi d'acqua sono integralmente protetti. Di principio sono vietate modifiche della morfologia dell'alveo e delle rive, nonché modifiche della quantità e qualità delle acque. 13.2 Sui corsi d'acqua sono ammessi interventi legati alla sicurezza e alla valorizzazione delle componenti naturali. 13.3 Eventuali interventi che dovessero rendersi necessari dovranno essere realizzati con opere di ingegneria naturalistica. Art. 14 Zone di protezione delle sorgenti Per le zone di protezione delle sorgenti del Comune di Novazzano fanno stato le indicazioni del PR. Art. 15 Zona per attrezzature ed edifici privati d'interesse pubblico (AP-EP) 15.1 La zona per attrezzature ed edifici privati d'interesse pubblico è destinata al Centro del Parco dove sono presenti infrastrutture per attività didattiche, di svago e di servizio. 15.2 Interventi sugli edifici esistenti quali demolizioni, ricostruzioni o trasformazioni devono risultare appropriati con le finalità del PUC-PVM. Sono ammesse aggiunte volumetriche agli edifici esistenti nella misura massima del 30%. Art. 16 Percorsi pedonali 16.1 I percorsi pedonali all'interno del Parco sono indicati nella Tavola II. - 8 -

16.2 Sui percorsi pedonali con caratteristica di sentiero è ammesso l'utilizzo equestre e la circolazione di biciclette fintanto che non rechino pregiudizio agli utenti pedestri, allo stato del sentiero e alle esigenze degli operatori (Fondazione, agricoltori, ). Art. 17 Strade veicolari 17.1 La realizzazione di nuove strade o il potenziamento (allargamenti, asfaltatura) di quelle esistenti non sono di regola ammessi. 17.2 Sulle strade non asfaltate la circolazione è ammessa solo a scopo agricolo, forestale e per scopi pubblici. Art. 18 Svago 18.1 Il PUC-PVM promuove un utilizzo ricreativo estensivo, in particolare lo svago e le escursioni a scopo di studio e didattico. 18.2 Ulteriori attività saranno ammesse se compatibili con gli obiettivi del Piano. Esempi di forme di turismo estensivo possono essere l'agriturismo, seminari in fattoria o nel bosco, la vendita diretta di prodotti regionali... Sono, in ogni caso, vietate tutte le manifestazioni ricreative o sportive suscettibili di compromettere gli ambienti naturali e agro-forestali e di creare fonte di disturbo per la fauna e per i frequentatori del parco. Art. 19 Interventi edilizi 19.1 Gli interventi edilizi e l'uso delle costruzioni situate all'esterno delle zone edificabili sono soggetti alla legislazione federale e cantonale vigente e alle disposizioni pianificatorie comunali stabilite con l'inventario degli edifici fuori zona edificabile. 19.2 Interventi edilizi all'interno del Parco dovranno essere compatibili con gli scopi del Piano, in particolare con il rispetto del carattere paesaggistico e naturalistico dell'area. Art. 20 Zona edificabile (ZE) La zona edificabile sul territorio giurisdizionale di Novazzano all'interno del Parco è disciplinata dalle norme del Piano regolatore comunale. Art. 21 Superfici necessarie per attuare gli scopi del PUC 21.1 Per attuare gli scopi del PUC-PVM saranno acquisiti, dove necessario, i diritti sulle superfici interessate delimitate nel Piano delle utilizzazioni (Tavola 1) o nell'elaborato grafico Accessi e percorsi (Tavola 2) o nel Piano degli interventi elencati all'art. 2. 21.2 L'acquisizione dei necessari diritti avverrà, se indispensabile, tramite espropriazione. - 9 -

Il diritto d'espropriazione spetta al Cantone e, previo suo conferimento, ad altri enti, segnatamente quelli designati all'art. 4.2. Art. 22 Deroghe 22.1 Il Dipartimento, sentita la Fondazione, può concedere o imporre deroghe alle presenti disposizioni. 22.2 La concessione di deroghe è subordinata all'esistenza di una situazione eccezionale non suscettibile di compromettere gli scopi generali del Piano. - 10 -

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