Norme 5 di attuazione

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1 5 Norme di attuazione

2 Editore Dipartimento del territorio Autori Sezione dello sviluppo territoriale, Dipartimento del territorio Il progetto PUC Parco del Piano di Magadino è frutto del lavoro della Direzione di progetto (Sezione dello sviluppo territoriale e Sezione dell agricoltura), della Conduzione politica, del Gruppo esperti con la collaborazione dei partecipanti a forum e workshop, dei servizi dell amministrazione cantonale e dei gruppi di lavoro programmi d agglomerato. Operatori esterni - Consultati, consulenze per enti pubblici e società, Taverne - Gecos sagl, consulenza ambientale, ingegneria forestale e sviluppo e marketing territoriale, Riazzino - IMAT, Istituto di management turistico, Bellinzona - Oikos2000 Sagl, consulenza e ingegneria ambientale, Monte Carasso - Scripta CH l artigiano della scrittura, Taverne - Studi Associati SA, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Lugano Adattamento testi Francesco Del Priore Per ulteriori informazioni Sezione dello sviluppo territoriale, viale Stefano Franscini Bellinzona tel fax Dipar timento del territorio, 2010 Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Switzerland. Per leggere una copia della licenza visita il sito web o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 INDICE TITOLO I NORME GENERALI...3 Capitolo 1 Generalità...3 Art. 1 Oggetto...3 Art. 2 Quadro di riferimento giuridico...3 Art. 3 Obiettivi...3 Art. 4 Misure...3 Art. 5 Componenti...4 Art. 6 Perimetro del Parco...4 Art. 7 Rapporti con i Piani regolatori comunali...4 Capitolo 2 Competenze...4 Art. 8 Consiglio di Stato...4 Art. 9 Dipartimento...4 Art. 10 Ente Parco...5 Art. 11 Organizzazione...5 Art. 12 Consiglio dell Ente Parco...5 Art. 13 Comitato...5 Art. 14 Direzione...6 TITOLO II NORME PARTICOLARI...6 Capitolo 1 Paesaggio...6 Art. 15 Principi generali...6 Art. 16 Criteri d inserimento paesaggistico...6 Art. 17 Testimonianze storiche...6 Art. 18 Misure contro l inquinamento luminoso...6 Art. 19 Paesaggio palustre d importanza nazionale...7 Art. 20 Usi ammissibili nel paesaggio palustre...7 Art. 21 Zone di rispetto del paesaggio...7 Art. 22 Zona forestale, siepi e boschetti...7 Art. 23 Filari...8 Capitolo 2 Agricoltura...8 Art. 24 Zona agricola...8 Art. 25 Riconversione all uso agricolo...8 Art. 26 Zona agricola attrezzata...8

4 Art. 27 Coltivazioni agricole potenzialmente conflittuali...8 Art. 28 Maneggi...9 Capitolo 3 Natura...9 Art. 29 Principi generali...9 Art. 30 Riserve naturali...9 Art. 31 Cura e manutenzione...9 Art. 32 Zone nucleo...9 Art. 33 Zone cuscinetto nutrienti...10 Art. 34 Reticolo di collegamento ecologico...10 Capitolo 4 Mobilità e svago...10 Art. 35 Zona per scopi pubblici...10 Art. 36 Piano della mobilità...10 Art. 37 Limitazione del traffico veicolare...11 Capitolo 5 Ambiente...11 Art. 38 Qualità ambientale...11 Art. 39 Spazio di pertinenza dei corsi d acqua...11 Art. 40 Gestione e sistemazione dei canali e corsi d acqua...11 Capitolo 6 Norme finali...11 Art. 41 Deroghe...11 Documento per la procedura di informazione e partecipazione (art. 46 LALPT) - 2 -

5 TITOLO I NORME GENERALI Capitolo 1 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Generalità Oggetto 1 Il Piano d utilizzazione cantonale è lo strumento d istituzione del Parco del Piano di Magadino. 2 Il Parco del Piano è uno degli elementi della riorganizzazione territoriale del comprensorio del Piano di Magadino. 3 Il Parco del Piano di Magadino è un parco naturale ai sensi dell art. 12 della legge cantonale sulla protezione della natura. Quadro di riferimento giuridico 1 Il Piano d utilizzazione del Parco del Piano di Magadino si fonda in particolare sulla scheda R11 del Piano direttore cantonale. 2 Esso è inoltre strumento d attuazione di: - Ordinanza 1 maggio 1996 sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e importanza nazionale, - Ordinanza 28 ottobre 1992 concernente la protezione delle zone golenali d importanza nazionale, - Ordinanza 7 settembre 1994 sulla protezione delle paludi d importanza nazionale, - Ordinanza 15 giugno 2001 sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi d importanza nazionale. Obiettivi 1 Il Piano d utilizzazione del Parco del Piano di Magadino (PUC PPdM) disciplina gli usi del suolo in un ottica d incremento delle qualità di paesaggio e promuove attività che favoriscono le sinergie fra agricoltura, natura e svago. 2 In particolare il PUC PPdM: a) promuove la varietà e la ricchezza delle qualità paesaggistiche del Parco b) rafforza il settore agricolo sostenendo le aziende che operano nel Parco e favorendone la collaborazione c) protegge, gestisce e promuove le componenti naturali e le funzioni ecologiche d) valorizza il Parco quale area di svago di prossimità e componente dell offerta turistico regionale e) mira a migliorare la qualità ambientale e garantire una mobilità coordinata all interno del Parco con i suoi obiettivi Misure Le misure concretizzano gli obiettivi generali e specifici. Documento per la procedura di informazione e partecipazione (art. 46 LALPT) - 3 -

6 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Componenti Il PUC PPdM si compone dei seguenti documenti: a) Rappresentazioni grafiche: - Piano delle zone - Piano della mobilità b) Norme di attuazione (NAPUC PPdM) c) Programma di realizzazione e Rapporto di pianificazione, entrambi di carattere indicativo. Perimetro del Parco Le rappresentazioni grafiche stabiliscono il perimetro del Parco. Rapporti con i Piani regolatori comunali 1 Il PUC PPdM sostituisce i piani regolatori comunali. 2 Restano di competenza dei piani regolatori comunali: - le zone per edifici e attrezzature d interesse pubblico; - le zone agricole attrezzate; - le zone di protezione delle acque sotterranee; - le zone campeggio esistenti; - le zone di interesse archeologico; - i beni culturali. - i piano del traffico, eccezion fatta per i percorsi pedonali e le ciclopiste; Capitolo 2 Art. 8 Art. 9 Competenze Consiglio di Stato 1 Il Consiglio di Stato è responsabile del PUC PPdM. 2 Esso vi provvede tramite il Dipartimento del Territorio (detto in seguito: Dipartimento) e l Ente Parco del Piano di Magadino (detto in seguito: Ente Parco). Dipartimento Il Dipartimento applica il PUC PPdM. In particolare, sentito il parere dell Ente Parco, esso: a) ne sorveglia l attuazione; b) applica le NAPUC PPdM (segnatamente nella formulazione dell avviso di cui all art. 7 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991), rilasciando eventuali autorizzazioni speciali; c) preavvisa ogni attività di incidenza territoriale che interessa il perimetro del Parco; d) coordina i preavvisi di competenza dell Ente Parco e di altri servizi o Dipartimenti; e) collabora con l Autorità federale competente; f) concede deroghe in base all art. 41 NAPUC PPdM. Documento per la procedura di informazione e partecipazione (art. 46 LALPT) - 4 -

7 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Ente Parco 1 L Ente Parco attua il PUC PPdM. 2 In particolare esso: a) realizza le singole misure secondo gli obiettivi e le regole stabilite dal PUC; b) stimola, sostiene e coordina gli Enti Pubblici ed i privati nell attuazione delle misure di loro competenza; c) vigila sul rispetto delle NAPUC PPdM e sull applicazione delle pertinenti leggi, regolamenti e linee guida; d) verifica l efficacia delle misure del PUC; e) collabora con i Comuni e il Cantone nella sorveglianza del territorio; f) formula preavvisi su richiesta e all attenzione del Dipartimento; g) finanzia singole misure di sua competenza, contribuisce al finanziamento delle misure attuate da terzi e promuove la ricerca di ulteriori fonti di finanziamento. Organizzazione 1 L Ente Parco è costituito come Fondazione ai sensi dell art. 80 ss. CCS 2 Sono organi della Fondazione: - il Consiglio - il Comitato - la Direzione Consiglio dell Ente Parco 1 Il Consiglio è l organo di conduzione politica dell Ente Parco. 2 Nel Consiglio sono rappresenti i Comuni, il Cantone, il Consorzio correzione fiume Ticino, gli enti di sviluppo regionale, gli enti turistici locali, le associazioni agricole e quelle di protezione ambientale. 3 Esso : a) nomina il Presidente e i vice presidenti e ne definisce i compiti; b) nomina al suo interno un comitato di 5 membri, incluso il Presidente; c) nomina il Direttore ed i membri dell Ufficio e ne definisce i compiti; d) sottoscrive con il Cantone il contratto di prestazione per l attività quadriennale dell Ente; e) approva i programmi e i rapporti annuali di lavoro; f) approva i preventivi e i consuntivi annuali; g) elabora un regolamento interno dell Ente. Comitato 1 Il Comitato si compone di 5 membri, di cui almeno 3 in rappresentanza degli enti locali e del Cantone. Esso è diretto dal Presidente del Consiglio dell Ente parco. 2 Esso accompagna la Direzione nell esercizio dei compiti operativi e funge da tramite verso il Consiglio. Documento per la procedura di informazione e partecipazione (art. 46 LALPT) - 5 -

8 Art. 14 Direzione 1 La Direzione svolge i compiti operativi dell Ente Parco. 2 Essa si compone di un Direttore e di collaboratori professionisti. TITOLO II Capitolo 1 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 NORME PARTICOLARI Paesaggio Principi generali 1 Il carattere aperto di paesaggio rurale e naturale poco costruito del Parco va salvaguardato e promosso. 2 Gli interventi d incidenza territoriale devono conformarsi agli obiettivi del PUC del Parco. 3 Le situazioni di degrado paesaggistico vanno, per quanto possibile, risanate. Criteri d inserimento paesaggistico 1 Le nuove costruzioni devono, per quanto possibile, essere realizzate nei pressi di edifici o impianti esistenti e non intaccare il territorio libero da costruzioni. 2 Nuove costruzioni ed impianti devono conformarsi al carattere e alle qualità del paesaggio, in particolare rispettando la morfologia del terreno, disponendosi in modo coerente con la rete stradale, evitando tipologie costruttive estranee al contesto, prestando attenzione all espressione architettonica e alla sistemazione esterna. 3 Interventi su costruzioni esistenti devono, per quanto possibile, promuovere il carattere del paesaggio del Parco. 4 L Ente Parco elabora linee guida di accompagnamento paesaggistico alla progettazione degli interventi. Testimonianze storiche 1 Gli edifici rurali delimitati nel Piano delle zone sono una testimonianza storica del periodo della colonizzazione del Piano di Magadino dopo la bonifica. 2 Le infrastrutture militari delimitate nel Piano delle zone sono testimonianze delle opere di sbarramento del Piano di Magadino effettuate nei due periodi bellici. 3 Ogni intervento deve, per quanto possibile, rispettare questo valore di testimonianza e non pregiudicare la tipologia originaria. Misure contro l inquinamento luminoso 1 Il Parco del Piano di Magadino configura un paesaggio notturno di qualità inserito in un contesto di forte illuminazione notturna. 2 Il comparto centrale va preservato nel suo carattere non illuminato. 3 Vanno in generale adottate misure per un illuminazione efficiente in base alle Linee guida per la prevenzione dell inquinamento luminoso della Sezione della protezione dell aria dell acqua e del suolo, del novembre Documento per la procedura di informazione e partecipazione (art. 46 LALPT) - 6 -

9 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Paesaggio palustre d importanza nazionale 1 Il paesaggio palustre d importanza nazionale del Piano di Magadino (oggetto no. 260 del relativo inventario) è delimitato nel piano delle zone. 2 L obiettivo della protezione è la conservazione del paesaggio, delle componenti naturali e degli elementi caratteristici tradizionali. 3 Sono direttamente applicabili gli articoli 23a-d della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1 luglio 1966 e le norme dell Ordinanza sulla zone palustri d importanza nazionale del 1 maggio Usi ammissibili nel paesaggio palustre 1 Sono ammessi l uso agricolo e forestale, purché conformi agli scopi della protezione. 2 Sono ammessi la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente se non contrari agli scopi della protezione; non sono ammessi loro ampliamenti. 3 Nuove costruzioni e nuovi impianti agricoli sono ammessi unicamente per interventi necessari a preservare l uso agricolo tradizionale della zona palustre e se non riguardano aree sensibili dal profilo paesaggistico; deve essere dimostrata la compatibilità con gli scopi della protezione. 4 Sono vietati gli interventi e le attività che possano, direttamente o indirettamente, portare pregiudizio al paesaggio o ai suoi elementi caratteristici. Non sono in particolare ammesse le bonifiche, l intensificazione delle pratiche agricole rispetto alla situazione esistente nel 1996, la posa di tunnel o serre, nuove costruzioni se non necessarie agli scopi della protezione o alle pratiche agricole tradizionali e il cambiamento di destinazione degli edifici. Zone di rispetto del paesaggio 1 Le zone di rispetto del paesaggio, delimitate nel Piano delle zone, sono aree agricole che si caratterizzano per la loro qualità di paesaggio prevalentemente privo di costruzioni. 2 Sono vietate le costruzioni e gli impianti in campo aperto che pregiudicano il carattere poco costruito del paesaggio, in particolare edifici, elettrodotti, serre, tunnel di plastica. Zona forestale, siepi e boschetti 1 La zona forestale, le siepi ed i boschetti esistenti, delimitati nel piano delle zone a titolo indicativo, sono protetti. 2 La zona forestale è protetta conformemente alla legislazione forestale. 3 Interventi su siepi e boschetti che vanno oltre la gestione corrente sono soggetti ad autorizzazione del Dipartimento, la loro manomissione anche a compensazione reale. Documento per la procedura di informazione e partecipazione (art. 46 LALPT) - 7 -

10 Art. 23 Capitolo 2 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Filari 1 Sono protetti i filari indicati nel Piano delle zone, segnatamente: - in zona Ramello; - lungo il collegamento Gudo-Cadenazzo; 2 Tutti i filari ed i singoli alberi esistenti vanno, per quanto possibile, rispettati. Agricoltura Zona agricola 1 La zona agricola, delimitata nel Piano delle zone, svolge le funzioni stabilite dagli articoli 16 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e 68 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) e comprende: a) le superfici per l avvicendamento colturale (SAC) e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e foraggicoltura di prima e seconda priorità. b) i terreni che nell interesse generale devono essere coltivati dall agricoltura. 2 Essa deve essere tenuta per quanto possibile libera da costruzioni; in quanto conformi alle sue funzioni, sono ammessi edifici ed impianti secondo gli articoli 16 a LPT e OPT. 3 Nel perimetro del Parco la compensazione della diminuzione di zona agricola deve essere, di regola, reale. Riconversione all uso agricolo 1 Gli usi non conformi alla zona agricola vanno risanati. 2 Al momento della cessazione dell attività praticata, sono in particolare da riconvertire ad uso agricolo le superfici utilizzate per altri scopi. 3 In caso di grave contrasto con la destinazione agricola può essere ordinata la cessazione dell uso. Zona agricola attrezzata 1 Le zone agricole attrezzate sono disciplinate dai Piani regolatori e sono destinate ad impianti per colture al coperto superiori ai 5000 m 2. 2 Nel perimetro del Parco i Comuni possono delimitare nuove zone agricole attrezzate in base ai criteri pianificatori stabiliti dalla scheda R11 del Piano direttore cantonale. 3 Si applicano inoltre le seguenti norme edificatorie: - le superfici tra gli impianti e i percorsi del Parco, indicati nel piano della mobilità, vanno arredate a verde; - la distanza minima dai percorsi del Parco è di ml 20. Coltivazioni agricole potenzialmente conflittuali 1 Nel perimetro del Parco va salvaguardata e promossa la vocazione agricola primaria del Piano di Magadino quale base foraggiera cantonale. 2 Sono vietate le coltivazioni particolarmente concorrenziali che, attraverso una loro diffusione, mettono potenzialmente in pericolo tale vocazione, in Documento per la procedura di informazione e partecipazione (art. 46 LALPT) - 8 -

11 particolare nuovi vigneti su grandi superfici e nuove coltivazioni di prati inglesi (green). Art. 28 Capitolo 3 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Maneggi 1 Nel perimetro del Parco sono vietati nuovi maneggi. 2 È permessa la conservazione e la manutenzione di maneggi esistenti, se costruiti o modificati legalmente. 3 La sistemazione e gestione dei maneggi esistenti deve conformarsi agli obiettivi di qualità del PUC PPdM; vanno in particolare risanate le situazioni di degrado. Natura Principi generali 1 Le componenti naturali del Parco vanno tutelate e valorizzate. 2 È in particolare da promuovere il mosaico di ambienti naturali, agricoli e boschivi che crea le premesse per la diffusione di specie animali e vegetali d interesse per la conservazione della biodiversità. 3 La vocazione del Parco quale corridoio di migrazione per l avifauna va salvaguardata e valorizzata. Riserve naturali 1 Sono istituite riserve naturali a tutela di paludi, golene e siti d anfibi d importanza nazionale e cantonale iscritti nei relativi inventari. 2 L obiettivo della protezione è la salvaguardia dei loro contenuti naturalistici e della loro funzione ecologica a lungo termine. 3 Le riserve naturali, delimitate nel Piano delle zone, si compongono di: - zona nucleo (ZN) - zona cuscinetto nutrienti (ZCN) 4 Il comprensorio delle Bolle di Magadino è disciplinato dalla relativa Ordinanza di protezione, del 30 marzo Cura e manutenzione La cura e la manutenzione delle riserve naturali è, per quanto possibile, assicurata dalle aziende agricole, in base ad un contratto di gestione con l Ufficio della natura e del paesaggio. Zone nucleo 1 Comprendono gli ambienti palustri, le zone golenali, nonché le superfici e le strutture naturali ad essi intimamente legati. 2 I loro contenuti naturali sono integralmente protetti. Ogni intervento, segnatamente agricolo o forestale, deve essere finalizzato alla cura e alla manutenzione del biotopo. Sono da favorire la flora e la fauna indigene proprie dell ambiente protetto, nonché le condizioni ecologiche indispensabili alla loro esistenza. 3 Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente possono compromettere l integrità biologica del sito, in particolare: Documento per la procedura di informazione e partecipazione (art. 46 LALPT) - 9 -

12 a) le costruzioni, gli impianti, i depositi, anche temporanei, e le modifiche della morfologia del terreno, ad eccezione di quelli necessari agli scopi della protezione b) l alterazione del regime idrico, l uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l apporto di sostanze e prodotti pericolosi per l ambiente; c) l accesso al di fuori delle piste e dei sentieri indicati secondo le diverse tipologie. 4 La raccolta di funghi è consentita nei boschetti di Sementina e nel bosco golenale della Ciossa Antognini, purché praticata con rispetto e al di fuori delle paludi e delle zone umide. Art. 33 Art. 34 Capitolo 4 Art. 35 Art. 36 Zone cuscinetto nutrienti 1 Comprendono le superfici agricole circostanti la zona nucleo. 2 Hanno lo scopo di proteggere le zone nucleo dall immissione di nutrienti o altre sostanze utilizzate in agricoltura che potrebbero nuocere a flora e fauna. 3 L uso agricolo deve essere di regola di prato estensivo, gestito secondo le modalità stabilite dall Ordinanza sui pagamenti diretti del 7 dicembre 1998, escluso il pascolo autunnale. 4 Il contratto di gestione può prevedere altri usi, se compatibili con le finalità della protezione. Reticolo di collegamento ecologico 1 Il reticolo ecologico è segnalato a titolo indicativo nel piano delle zone. 2 Esso mira a favorire i collegamenti ecologici all interno del Parco, in particolare tra i biotopi e gli elementi d interesse naturalistico quali siepi, boschetti, canali e prati permanenti. 3 Il progetto di interconnessione ai sensi dell Ordinanza sulla qualità ecologica del 4 aprile 2001 concretizza le finalità del reticolo. Mobilità e svago Zona per scopi pubblici 1 La zona per scopi pubblici, delimitata nel piano delle zone, comprende i terreni e le costruzioni destinati all Infocentro, ai servizi amministrativi dello Stato e ad attività di carattere sociale 2 Valgono di principio i seguenti parametri edilizi: - Altezza massima: 4 m - Indice di occupazione max: 40% - Distanza minima tra edifici ed e confine 3 m 3 Per le zona occorre un concetto di sistemazione paesaggistica. Piano della mobilità 1 Il piano della Mobilità comprende: - i percorsi pedonali - le ciclopiste - i percorsi equestri 2 I parcheggi pubblici sono segnalati a titolo indicativo. Documento per la procedura di informazione e partecipazione (art. 46 LALPT)

13 Art. 37 Capitolo 5 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Capitolo 6 Art. 41 Limitazione del traffico veicolare 1 Il traffico veicolare sulle strade di servizio del Parco va limitato a quello agricolo e al servizio domicilio. 2 Il Cantone ed i Comuni introducono la limitazione del traffico di transito mediante la posa di cartelli divieto di circolazione e servizio a domicilio permesso. 3 La disciplina dei precedenti capoversi non si applica alla strada di attraversamento Gudo-Cadenazzo, sino alla realizzazione del collegamento A2-A13. Ambiente Qualità ambientale 1 La qualità ambientale del Parco è da migliorare, per quanto possibile. 2 Sono da adottare provvedimenti a favore della protezione del suolo, dell uso sostenibile delle risorse, nonché a favore delle energie rinnovabili 3 È da contrastare la diffusione di organismi alloctoni invasivi e delle neobiota. Spazio di pertinenza dei corsi d acqua 1 Il piano delle zone definisce lo spazio di pertinenza dei corsi d acqua, conformemente all art. 36a cpv. 3 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPac) 2 Esso serve in particolare: - al mantenimento delle funzioni naturali; - alla protezione contro le piene; - all utilizzazione delle acque. 3 All interno dello spazio di pertinenza dei corsi d acqua sono di principio vietate costruzioni, modifiche del terreno, opere di cinta e muri di sostegno, eccezion fatta per gli impianti a ubicazione vincolata. 4 È ammessa la gestione agricola per quanto conforme alle finalità descritte al capoverso 2. Gestione e sistemazione dei canali e corsi d acqua Le sistemazione e la gestione a fini idraulici dei canali e dei corsi d acqua deve essere coerente con gli obiettivi di conservazione e valorizzazione naturalistica del Parco. Norme finali Deroghe In situazioni eccezionali e se l osservanza delle NAPUC PPdM costituisce un rigore sproporzionato, il Dipartimento, sentito l Ente Parco, può concedere deroghe a queste norme, purché ciò non pregiudichi gli scopi del Piano e gli interessi di terzi. Documento per la procedura di informazione e partecipazione (art. 46 LALPT)

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