RISOLUZIONE N. 124/E



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Transcript:

RISOLUZIONE N. 124/E Direzione Centrale Normativa Roma, 06 dicembre 2010 OGGETTO: Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Fusione di società (articolo 172, comma 10-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) FATTISPECIE RAPPRESENTATA La società istante ALFA SRL, che nella redazione del bilancio di esercizio adotta i principi contabili internazionali, ha come unico socio la società BETA SPA, quotata alla Borsa Valori di Milano, a sua volta controllata dalla società GAMMA SPA. Nel corso dell esercizio 2008, ALFA ha acquistato una partecipazione rappresentativa dell intero capitale sociale di DELTA SPA, rilevandola dalla capogruppo GAMMA in due tranche (rispettivamente, in data 2008 e 2008) al prezzo complessivo di euro 45.000.000. Poiché la società acquirente, ALFA, è soggetta al controllo di società quotata (BETA), la suddetta transazione, in quanto operazione sensibile (in grado di incidere sui corsi azionari), è stata sottoposta allo scrutinio della Borsa Valori, cui la stessa società ha dovuto comunicare in dettaglio le condizioni contrattuali. La stessa entità del corrispettivo non è stata determinata in via autonoma dal gruppo, ma rimessa alla valutazione di un perito indipendente, designato nella società EPSILON.

2 A tal riguardo, la società incaricata della redazione della perizia ha adottato unicamente metodi di determinazione del valore di tipo sintetico. Nello specifico, sia il metodo principale (Discounted Cash flow o metodo finanziario di attualizzazione dei flussi di cassa), che i due metodi sussidiari dei Multipli di Borsa e dei Multipli delle transazioni equivalenti, come noto, generano un valore unitario per l intera società ( ). La ripartizione del valore economico tra i singoli cespiti che compongono il patrimonio dell incorporata è invece estranea ai tre metodi menzionati e propria dei metodi patrimoniali, di rarissima adozione per le società quotate. La corrispondenza tra il corrispettivo peritale ed il valore effettivo del patrimonio di DELTA è stata, inoltre, confermata da un secondo giudizio da parte della ZETA SPA. In data 23 aprile 2009, la società istante ha proceduto alla fusione per incorporazione di DELTA (con efficacia contabile a far data dal 1 luglio 2009), dalla quale è scaturita una differenza da annullamento (disavanzo) - data dall eccedenza del costo d acquisto della partecipazione in DELTA rispetto al patrimonio netto contabile della società incorporata medesima - di euro 32.005.527. La società istante rileva che gli standard internazionali denunciano una lacuna in relazione al trattamento contabile da riservare al disavanzo di fusione che scaturisce dall annullamento della partecipazione in DELTA. Da essi, infatti, si desume soltanto che l incorporazione effettuata da ALFA, quale operazione che ha consumato i propri effetti all interno del medesimo gruppo, difetta dei requisiti per essere contabilizzata applicando l IFRS n. 3 (tramite il c.d. metodo dell acquisto ). La fusione tra società soggette a comune controllo, in altre parole, non essendo realizzativa, non può comportare l iscrizione di maggiori valori sui beni della società incorporata, ma deve essere condotta sui binari della continuità contabile.

3 Parte della dottrina ritiene che tale lacuna debba essere colmata facendo ricorso all applicazione delle ordinarie regole civilistiche e contabili (nazionali), secondo le quali il disavanzo da annullamento dovrebbe essere imputato - ai sensi dell articolo 2504-bis del codice civile - ove possibile agli elementi dell attivo e del passivo della società incorporata e, per la differenza, nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell articolo 2426 del codice civile, ad avviamento. La società istante ha, invece, colmato la suddetta lacuna rifacendosi al documento ASSIREVI, OPI n. 1, nel quale è previsto che, per ragioni di prudenza, la società risultante dalla fusione storni la parte del valore della partecipazione nella società incorporata che eccede il valore contabile dei beni ricevuti. A tal fine, è richiesta una rettifica in diminuzione del patrimonio netto della società risultante dalla fusione. Tutto ciò premesso, la società istante, tenuto conto della metodologia adottata ai fini della contabilizzazione dell operazione straordinaria (che non dà luogo all iscrizione di maggiori valori con riferimento agli elementi patrimoniali della società incorporata), chiede chiarimenti in merito alla possibilità di avvalersi del regime dell imposta sostitutiva di cui all articolo 172, comma 10- bis, del TUIR. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società istante ritiene di poter esercitare l opzione per l affrancamento dei maggiori valori fiscali rispetto a quelli contabili, con parità di trattamento rispetto tanto ai soggetti non IAS quanto ai soggetti IAS che adottino la soluzione contabile alternativa. La diversa soluzione - che eleggesse l iscrizione nell attivo patrimoniale dei maggiori valori a presupposto per il loro affrancamento fiscale violerebbe

4 i principi di rango costituzionale della capacità contributiva ( ) e della eguaglianza innanzi alla legge. La volontà del legislatore di assicurare la parità di trattamento tra soggetti IAS sarebbe desumibile dall articolo 4, comma 3, del D.M. n. 48 del 2009, in materia di cessioni d azienda che intervengono tra soggetti sottoposti al comune controllo, per le quali è previsto che rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti. La società istante ritiene di poter riconciliare i valori civili e fiscali in via extracontabile, compilando, nella propria dichiarazione dei redditi, la sezione II del quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - specificamente destinata ai soggetti per i quali l adozione dei principi contabili internazionali ha generato disallineamenti tra i valori civili e fiscali sia in sede di prima applicazione che in fase di utilizzo. A parere dell istante, una volta appurata la presenza, nel patrimonio recepito dalla società incorporante, di maggiori valori effettivi, non sarebbe ammissibile negare la possibilità di beneficiare del regime dell imposta sostitutiva al soggetto che, in applicazione dei principi contabili internazionali, imputi a patrimonio netto il disavanzo di fusione. Ai fini dell affrancamento - poichè la perizia di stima redatta dalla società incaricata attesta l effettività del disavanzo di annullamento ma non si preoccupa di stabilire a quali beni vada imputato - l istante conferirebbe un mandato ad hoc ad un perito indipendente per una seconda perizia giurata, avente la specifica finalità di attestare come il plusvalore (e di riflesso il disavanzo) si ripartisca sui singoli cespiti. In base alle dichiarazioni del soggetto istante, il disavanzo risulterebbe imputabile a beni immateriali specifici generati in economia dalla incorporata, nell ambito della sua attività di ricerca e sviluppo, e non iscritti nel suo stato patrimoniale.

5 PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, prevede che, in ipotesi di conferimento d azienda, la società conferitaria possa optare per l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l avviamento, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale. L articolo 172, comma 10-bis, del TUIR, concede la medesima possibilità anche alla società incorporante o risultante dalla fusione, stabilendo che il regime dell imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti ( ) per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. Nel caso in esame, la società istante (ALFA) - che nella redazione del bilancio d esercizio adotta i principi contabili internazionali - ha acquisito dalla società capogruppo (GAMMA), nel corso dell esercizio 2008, una partecipazione rappresentativa dell intero capitale sociale di DELTA, rilevandola al prezzo di euro 45.000.000. Nel corso dell esercizio successivo (2009), la società medesima ha incorporato la società DELTA, tramite un operazione di fusione, che ha generato una differenza da annullamento (disavanzo) per un importo pari ad euro 32.005.527. La suddetta operazione straordinaria non configurando, secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), un acquisizione in senso economico, bensì una mera riorganizzazione della struttura societaria tra imprese riconducibili al medesimo gruppo economico (business combination of entities under common control), che non comporta alcuno scambio con economie terze - non rientra nell ambito di applicazione dell IFRS n. 3.

6 Il documento ASSIREVI, OPI n. 1, alle cui indicazioni la società istante si è uniformata, deviando di fatto dal criterio della continuità di valori, esige per ragioni di prudenza che la società risultante dalla fusione ( ) storni la parte del valore della partecipazione nella società incorporata ( ) che eccede il valore contabile dei beni ricevuti, richiedendo, a tale scopo, una rettifica in diminuzione del patrimonio netto della società risultante dalla fusione. In merito, si osserva che il comma 10-bis dell articolo 172 del TUIR consente di dare rilievo, ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva, alle differenze, che si originano in occasione di operazioni di fusione, tra i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti dalla società incorporante (o risultante dalla fusione) e l ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso). Nel caso specifico, la società incorporante, in seguito all operazione straordinaria de qua, non ha imputato alle immobilizzazioni alcun maggior valore, recependo, di fatto, nel proprio bilancio i valori contabili (e fiscali) che le medesime avevano presso la società incorporata prima della fusione. Considerato il dato letterale della disposizione contenuta nel comma 10- bis dell articolo 172 citato, si ritiene che la circostanza che la riserva negativa di patrimonio netto iscritta dalla società incorporante rifletta, dal punto di vista sostanziale, i plusvalori latenti sulle immobilizzazioni ricevute per effetto della fusione, non configuri un presupposto valido per poter beneficiare del regime in argomento; ciò in quanto, con riferimento alle predette immobilizzazioni, non si viene a generare alcun disallineamento tra valori civili iscritti in bilancio e corrispondenti valori fiscali. Tale soluzione interpretativa è, peraltro, coerente con la ratio della norma menzionata - quale emerge dalla relazione al decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 25 luglio 2008 - volta, in conformità con altri interventi della legge finanziaria 2008, alla eliminazione, mediante opzione, dei disallineamenti tra i valori contabili e quelli fiscali, nell ottica del rafforzamento, sotto il profilo

7 dell identità dei valori, del c.d. principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti. Diversamente, la tesi rappresentata dal contribuente comporta una soluzione contraria alla ratio sopra citata, traducendosi nella necessità di operare, in dichiarazione dei redditi, variazioni extracontabili in conseguenza dei disallineamenti che si verrebbero a generare in seguito all affrancamento; effetto, quest ultimo, che il legislatore medesimo ha inteso evitare. Non sembra, peraltro, dirimente, a supporto della tesi interpretativa sostenuta dal contribuente, il riferimento all articolo 4, comma 3, del D.M. 1 aprile 2009, n. 48, il quale prevede che, per le operazioni di cessione di azienda tra soggetti sottoposti al comune controllo, rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti. Attraverso tale previsione normativa, infatti, il legislatore fiscale - prendendo atto della circostanza che, secondo parte della dottrina, le suddette operazioni andrebbero contabilizzate secondo il criterio della continuità dei valori, che non consentirebbe all impresa acquirente di attribuire ai beni il valore corrispondente al prezzo pagato - ha ritenuto opportuno, si legge nella relazione al citato decreto, a prescindere dalla validità delle predette posizioni dottrinali, ribadire che ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i quali i valori fiscali dei beni dell azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto. A parere della scrivente, la ratio della disposizione contenuta nell articolo 4, comma 3, del decreto sopra citato è diversa - in quanto riconducibile all esigenza di garantire, in capo all acquirente, il valore fiscale realizzato - e non estensibile, in via analogica, alle operazioni di fusione che, al contrario delle operazioni di cessione d azienda, sono fiscalmente neutrali (ai sensi dell articolo 172, comma 1, del TUIR); tanto più che - come chiarito dalla Relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2008 - la scelta del regime di imposizione sostitutiva è finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei maggiori valori dei

8 cespiti iscritti in bilancio e non a tramutare la natura dell operazione da neutrale in realizzativa. Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene che la società istante non possa beneficiare del regime di imposizione sostitutiva di cui al comma 10-bis del menzionato articolo 172, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori riferiti ai beni della società incorporata, ed imputati, nel bilancio della società incorporante, a rettifica del patrimonio netto (in apposita riserva negativa di ammontare pari all entità del disavanzo di fusione). *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. IL DIRETTORE CENTRALE