Forum sugli Enti non profit: le novità 2015 e le risposte degli esperti Le novità per le Associazioni sportive dilettantistiche Dott. Fabio Romei, Dottore Commercialista Vice Presidente Commissione Società ed Associazioni Sportive dell'odcec di Roma
AGENDA la percentuale unica di detrazione dell Iva nuovo limite utilizzo contanti
PERCENTUALE UNICA DI DETRAZIONE DELL IVA
ASD E SSD IN REGIME EX LEGGE 398/91 L articolo 9 del regolamento emanato con D.P.R. n.544/99 stabilisce che alle associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco, che optano per l applicazione delle disposizioni recate dalla L. n.398/91, si applicano le disposizioni previste dall art.74, co.6 d.p.r. n.633/72 per tutti i proventi conseguiti nell esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Art 90 L. n.289/02: le disposizioni della L. n.398/91 e, di conseguenza, il regime Iva di cui all art.74, co.6, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro costituite a partire dal 1 gennaio 2003.
LA NOVITA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI L articolo 29 del decreto semplificazioni approvato in via definitiva lo scorso 30 ottobre 2014, e rubricato Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione interviene nel testo dell art.74, co.6, terzo periodo del d.p.r. n.633/72 per sopprimere le parole prestazioni di sponsorizzazione e e in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed.
ART 74 DPR 633/72 COMMA 6 Vecchia versione Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l imposta si applica sulla stessa base imponibile dell imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest ultima. La detrazione di cui all articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Nuova versione Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l imposta si applica sulla stessa base imponibile dell imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest ultima. La detrazione di cui all articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
DECORRENZA Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 Decorrenza dal 13 dicembre 2014 valenza retroattiva????? Nella relazione illustrativa al decreto semplificazioni si precisa che tale modifica viene operata sia in un ottica di semplificazione ma anche di riduzione del contenzioso dovuto in particolare alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione. Se l esigenza di semplificare certamente agisce in chiave futura, l obiettivo di riduzione del contenzioso non può che, in un ottica di decongestionamento delle cause tributarie pendenti nei vari gradi di giudizio, fare riferimento appunto anche al passato e quindi assegnare validità alla tesi di coloro che ne sostengono la valenza retroattiva. Vedremo in quali termini si esprimerà l Amministrazione finanziaria.
NUOVO LIMITE UTILIZZO CONTANTI
NUOVO LIMITE UTILIZZO CONTANTI L articolo 25, comma 5 della Legge 133/1999, prima del 01.01.2015 stabiliva che: I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 713) ha modificato l'art. 25, della legge 133/1999, portando ad un importo pari o superiore a 1.000 euro la soglia oltre la quale vige l obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie (non più i 516,46 euro).
NUOVO LIMITE UTILIZZO CONTANTI Ciò significa che il limite massimo consentito per i pagamenti in contanti da parte delle ASD / SSD è allineato, a decorrere dal 1 gennaio 2015 al limite massimo previsto per le transazioni in contanti di qualsiasi operatore commerciale.
STRUMENTI UTILIZZABILI A partire dal 1 gennaio 2015 i versamenti ai soggetti in questione, comprese le erogazioni, i contributi concessi a qualsiasi titolo, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, di importo pari o superiore a 1.000,00 vadano eseguiti: tramite c/c bancari o postali intestati alla società / ente; Mediante bancomat, carta di credito o di debito; assegno non trasferibile, assegno circolare; bollettino postale; altri sistemi di pagamento che consentano la tracciabilità dell operazione Le medesime modalità operative devono essere rispettate per l effettuazione dei pagamenti di importo pari o superiore a 1.000,00 eseguiti dai citati soggetti relativamente all attività istituzionale, compresi quelli effettuati a favore di atleti / allenatori / collaboratori di cui all art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R.
VIOLAZIONE La violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti e incassi comporta l applicazione di specifiche sanzioni. Sanzioni amministrative pecuniarie: - da 258 a 2.065; Decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991.
PROBLEMATICA LEGGE 398 REGIME FORFETARIO Rimane aperto il tema dei soggetti effettivamente interessati dalla norma in quanto letteralmente la disposizione in esame (art.25 L.133/1999) fa riferimento esclusivamente ad associazioni e società sportive dilettantistiche ma si ricorda che l Agenzia delle Entrate (Risoluzione del 19/11/2014 n.102) ha viceversa affermato l estensione della norma a tutti gli enti non commerciali che applicano il regime agevolato, di cui alla legge 398/1991.