La tassa rifiuti tra natura corrispettiva e tributaria: criticità e possibili soluzioni. Avv. Maurizio Fogagnolo Rimini, 9 novembre 2016

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La tassa rifiuti tra natura corrispettiva e tributaria: criticità e possibili soluzioni Avv. Maurizio Fogagnolo Rimini, 9 novembre 2016

T.A.R.S.U. Art. 65 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 La tassa è commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

T.I.A.1 Art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 COMMA 1: i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2. COMMA 4: La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

T.I.A.1 Art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 COMMA 8: La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. COMMA 13: La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio. COMMA 14: Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l attività di recupero dei rifiuti stessi.

T.I.A.2 Art. 238 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 COMMA 1: La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. COMMA 2: La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

T.I.A.2 Art. 238 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 COMMA 4: La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. COMMA 10: Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l attività di recupero dei rifiuti stessi.

TARES Art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 COMMA 12: Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1 o gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. COMMA 29: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. COMMA 30: Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

TARI Art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147 COMMA 651: Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. COMMA 652: Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

TARI Art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147 COMMA 668: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinato con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Art. 3, comma 2 - Determinazione della tariffa: La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione. Art. 5, comma 2 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche: La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

La natura tributaria della tassa rifiuti La Corte Costituzionale, con sentenza del 24 luglio 2009 n. 238, ha confermato la natura tributaria della T.I.A.1, evidenziando che tale caratteristica deve desumersi da: Doverosità della prestazione Mancanza di rapporto sinallagmatico tra parti Criteri di commisurazione (calcolati con riferimento alla potenziale produzione di rifiuti) Funzione di integrale copertura dei costi di smaltimento (non solo dei rifiuti interni) Estraneità all ambito di applicazione dell I.V.A.

La natura tributaria della tassa rifiuti Fino a quando l entrata finalizzata a coprire i costi del servizio di igiene urbana verrà strutturata partendo dalla disciplina del D.P.R. 158/1999 (in particolare prevedendo l applicazione di una quota fissa dovuta da tutti i contribuenti, a prescindere dall effettivo utilizzo del servizio pubblico), a prescindere dalla denominazione attribuita dal Legislatore, ci si troverà sempre in presenza di un entrata di natura tributaria, non sussistendo un rapporto di sinallagmaticità tra pagamento e servizio di smaltimento dei rifiuti.

Possibili soluzioni alle criticità in materia utilizzo del principio comunitario «chi inquina paga» quale base per la determinazione dell importo dovuto da ogni utente del servizio, senza previsione di costi fissi; contrattualizzazione del rapporto con l utente, sia per la copertura dei costi fissi che di quelli variabili, e definizione di una tariffa unitaria da parametrare alla quantità di rifiuti generati e conferiti; mantenimento di una tassa a copertura della parte fissa, applicabile a tutti i contribuenti (anche a quelli che producono rifiuti speciali non assimilati/assimilabili), ed introduzione di una entrata patrimoniale a copertura dei costi di raccolta e smaltimento, con quota corrispettiva legata all effettiva fruizione del servizio.

Modifiche regolamentari e operative legate all introduzione della TARI corrispettiva delegabilità della riscossione dell entrata al gestore del servizio o a un soggetto diverso dal Comune; sostituzione dell obbligo dichiarativo con la stipulazione di un contratto; inapplicabilità del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 471 473/1997) in caso di mancato pagamento (utilizzabilità della sanzione dettata dall art. 7bis D.Lgs. 267/2000); sostituzione dell avviso di accertamento e dell ingiunzione fiscale come strumenti di contestazione delle violazioni e di riscossione degli importi dovuti (utilizzabilità dell ingiunzione di pagamento solo in caso di riscossione da parte del Comune o di un concessionario locale); termini di decadenza sostituiti dalla prescrizione del diritto al pagamento della tariffa corrispettiva; giurisdizione del Giudice Ordinario.