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CIRCOLARE A.F. n. 33 del 1 Marzo 2019 Ai gentili clienti - Loro Sedi Le liti con il fisco si possono rottamare: pronto il modello di istanza da presentare entro il 31.05.2019 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con provvedimento n. 39209 del 18.02.2019 l Agenzia delle Entrate ha fornito il modello per proporre istanza di definizione delle liti con il fisco. Coloro che sono interessati a definire una lite fiscale avranno la possibilità di definire, con il pagamento di una somma proporzionale ai tributi contestati, i procedimenti pendenti alla data del 24.10.2018. Il modello, in particolare, consente di accedere alla definizione agevolata prevista dal DL n. 119/2018 con le seguenti opzioni: i) definizione della lite fiscale con il pagamento del 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi se l Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado; ii) definizione della lite fiscale con il pagamento del 15% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi se l Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado; iii) definizione della lite fiscale con il pagamento del 100% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi se il contribuente è rimasto soccombente; iv) se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio, la definizione prevede il pagamento del 90% delle imposte, con stralcio di interessi e sanzioni; v) se il contribuente ha vinto tutti i gradi di merito e al 19.12.2018 il processo pende in Cassazione, la lite può essere definita con uno stralcio del 95% dell imposta; vi) se la lite si riferisce a sole sanzioni, può essere definita con il versamento di un importo pari al 15%-40% del valore della controversia (a seconda dell esito del contenzioso). Coloro che sono interessati alla definizione devono presentare apposita domanda entro il prossimo 31.05.2019 compilando il modello fornito dall Agenzia delle Entrate per ogni singola lite che si intende definire. Ricordiamo che gli enti locali possono stabilire, entro il prossimo 31.03.2019, l applicazione delle disposizioni previste dell articolo 6 del DL n. 119/2018 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. Segnaliamo che con risoluzione n. 29/E del 21.02.2019 l Agenzia delle Entrate ha comunicato l istituzione dei codici tributo necessari per effettuare i versamenti. 1

Premessa Con l articolo 6 e 7 del DL n. 119 del 24.10.2018, convertito con legge n. 136 del 17.12.2018, è stata introdotta una nuova possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie che consente di estinguere i procedimenti in corso al 24.10.2018 attraverso il versamento di una somma pari al valore della controversia, ovvero la somma dichiarata ai fini della definizione del contributo unificato tributario. La definizione riguarda le liti attribuite alla giurisdizione tributaria in cui fa parte l Agenzia delle Entrate, ma la procedura può essere accolta anche dagli enti locali con riferimento alle liti di carattere fiscale. In tal caso, gli enti locali dovranno provvedere con propri atti a recepire la procedura di definizione entro il prossimo 31.03.2019. Entro il prossimo 31.05.2019, invece, dovrà essere presentata la domanda di definizione della lite. SCADENZE Entro il 31.03.2019 Entro il 31.05.2019 Entro il 31.03.2019 gli Enti locali interessati alla definizione dovranno provvedere ad adottare la definizione agevolata con propri atti. Entro il 31.05.2019 deve essere presentata l istanza di adesione alla definizione della lite (con riferimento ad ogni singola lite da definire). Con provvedimento protocollo n. 39209 del 18.02.2019 l Agenzia delle Entrate ha fornito il modello di domande e le istruzioni relative alla sua compilazione. La definizione, precisiamo, prevede una riduzione nel caso in cui l Agenzia delle Entrate sia stata dichiarata soccombente in occasione di un precedente procedimento giudiziario: in tal caso la somma da versare ai fini della definizione viene ridotta al 40 ed al 15% del valore della controversia (a seconda che la decisione sia resa nel primo o nel secondo grado di giudizio). Fanno 2

eccezione le liti che vertono solamente sulle sanzioni amministrative: in tal caso viene previsto il versamento di una somma pari al 40% delle sanzioni contestate, ridotta al 15% nel caso di soccombenza dell amministrazione finanziaria. DEFINIZIONE AGEVOLATA imposte, sanzioni ed interessi Liti avanti alla Cassazione sole sanzioni sanzioni collegate a tributi SSD e ASD (solo per contestazioni inferiori a 30.000 euro per imposta) Definizione con il versamento di una somma pari al valore della controversia. Nel caso in cui l Agenzia sia soccombente in primo grado, deve essere versata una somma pari al 40% del valore della controversia. Nel caso in cui l Agenzia sia soccombente in secondo grado, deve essere versata una somma pari al 15% del valore della controversia. Attenzione! In caso di accoglimento parziale o soccombenza ripartita, l importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata. Se l Agenzia delle Entrate risulta soccombente in tutti i gradi di merito la lite può essere definita con il pagamento di una somma pari al 5% del valore della controversia. Definizione con il versamento di una somma pari 40% delle sanzioni. Nel caso in cui l Agenzia sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 15% delle sanzioni. Non è necessario alcun versamento ai fini della definizione del procedimento giudiziario. Si specifica che la previsione si applica solamente nel caso in cui la lite versa su sanzioni collegate al tributo. La definizione prevede, in generale, il versamento di un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l IVA (dovuta per intero) ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. Se il procedimento pende in primo grado, definizione con il versamento di una somma pari al 40% del valore della controversia e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. Nel caso in cui l Agenzia sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 10% delle sanzioni e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. Nel caso in cui il contribuente sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 50% delle sanzioni e del 10% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. Ambito di applicazione 3

Secondo quanto previsto dall articolo 6 del DL n. 119/2018, convertito con legge n. 136/2018, possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle Entrate. Sono interessate, in particolare, le liti che hanno ad oggetto atti impositivi quali atti di recupero delle agevolazioni, cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, di liquidazione, in cui non è intervenuta una pronuncia definitiva. Le disposizioni in commento non prevedono alcuna limitazione relativa al grado di giudizio, pertanto possono essere definite anche le liti pendenti avanti alla Cassazione. Viene in ogni caso richiesto che il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018, pertanto possono essere definite anche le liti in cui le parti non si sono ancora costituite nel procedimento (ad esempio perché sono ancora pendenti i termini di sospensione della mediazione). Restano escluse dall applicazione della definizione le liti che riguardano le risorse proprie tradizionali UE e le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato. AMBITO DI APPLICAZIONE Giurisdizione Esclusivamente tributaria. Grado di procedimento Qualsiasi grado di procedimento. Atto impugnato Qualsiasi atto impositivo. Ente coinvolto Possono essere definite solo i procedimenti instaurati nei confronti dell Agenzia delle Entrate. Gli enti locali possono accedere alla definizione qualora aderiscano con prorio atto alla procedura entro il prossimo 31.03.2019. Termine di Il ricorso deve risultare notificato all ente impositore entro il 24.10.2018. impugnazione Esclusioni Recupero Aiuti di Stato. Risorse proprie tradizionali UE. Importi definizione Come anticipato in premessa, la somma da versare al fine della definizione agevolata è pari al valore della lite, salvo nel caso in cui vengano contestate sole sanzioni. In tal caso bisogna distinguere: se le sanzioni sono collegate ad un tributo. In tal caso non deve essere effettuato alcun versamento; se le sanzioni non sono collegate ad un tributo. In tal caso deve essere versato un importo pari al 40% della somma contestata. 4

La definizione agevolata prevede, inoltre, alcune riduzioni nel caso in cui in occasione di una precedente pronuncia (non cautelare) l Agenzia delle Entrate è stata dichiarata soccombente. In tal caso: per le liti riferite a maggiori imposte, deve essere versata una somma pari al 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado, ed al 15% per il secondo grado; per le liti riferite a sanzioni scollegate a tributi, una somma pari al 15% dell importo irrogato in qualsiasi ipotesi di soccombenza dell Agenzia delle Entrate (altrimenti il 40%); nel caso di procedimenti instaurati avanti alla suprema Corte di Cassazione, qualora l Agenzia sia soccombente in tutti i gradi di merito viene prevista una definizione con il pagamento del 5% del valore della controversia. Nel caso di accoglimento parziale o soccombenza reciproca, trovano applicazione, pro quota, le percentuali di definizioni previste in caso di conferma e annullamento dell atto. Appare chiaro che, in tale ipotesi, l interesse del contribuente consista nello stabilizzare la pronuncia favorevole della Commissione Tributaria impedendo qualsiasi potenziale impugnazione del provvedimento giudiziario. A titolo esemplificativo, nel caso in cui a seguito dell esito favorevole del procedimento avanti alla Commissione Regionale il contribuente tema un impugnazione avanti alla Corte di Cassazione (da cui potrebbe conseguire la cassazione della sentenza con rinvio al Giudice di Merito), può definire la lite con il pagamento di una somma pari al 20% del valore della lite. DEFINIZIONE ART. 6 DL N. 119/2018 imposte, sanzioni ed interessi sole sanzioni sanzioni collegate a tributi Definizione con il versamento di una somma pari al valore della controversia. Nel caso in cui l Agenzia sia soccombente in primo grado, deve essere versata una somma pari al 50% del valore della controversia. Nel caso in cui l Agenzia sia soccombente in secondo grado, deve essere versata una somma pari al 20% del valore della controversia. Definizione con il versamento di una somma pari 40% delle sanzioni. Nel caso in cui l Agenzia sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 15% delle sanzioni. Non è necessario alcun versamento ai fini della definizione del procedimento giudiziario. Si specifica che la previsione si applica 5

Liti avanti alla Cassazione solamente nel caso in cui la lite versa su sanzioni collegate al tributo. Se l Agenzia delle Entrate risulta soccombente in tutti i gradi di merito la lite può essere definita con il pagamento di una somma pari al 5% del valore della controversia. Con riferimento a Società sportive dilettantistiche e Associazioni sportive dilettantistiche, si segnala che l articolo 7 del DL n. 19/2018 ha fornito disposizioni ad hoc che prevedono un trattamento di maggior favore per la definizione delle liti di tali soggetti. DEFINIZIONE ART. 7 DL N. 119/2018 SSD e ASD (solo per contestazioni inferiori a 30.000 euro per imposta) La definizione prevede, in generale, il versamento di un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l IVA (dovuta per intero) ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. Se il procedimento pende in primo grado, definizione con il versamento di una somma pari al 50% del valore della controversia e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. Nel caso in cui l Agenzia sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 10% delle sanzioni e del 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. Nel caso in cui il contribuente sia soccombente nel precedente grado di giudizio, deve essere versata una somma pari al 50% delle sanzioni e del 10% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti. Importi definizione Secondo quanto previsto dall articolo 6, ai fini della definizione viene prevista la presentazione di un apposita domanda ed il pagamento degli importi dovuti in autoliquidazione entro il prossimo 31.05.2019. E possibile rateizzare l importo in un massimo di 20 rate trimestrali, ma solo nel caso in cui l importo complessivo superi i 1.000 euro. Il pagamento della rate successive alla prima scade il 31.08, 30.11, 28.02 e 31.05 di ciascun anno a decorrere dal 2019. VERSAMENTO E DEFINIZIONE Somme fino a 1.000 Versamento entro il 31.05.2019. euro Versamento entro il 31.05.2019. Somme superiori a Pagamento fino a 20 rate trimestrali. Pagamento della prima rata 1.000 euro 31.05.2019 e delle successive in data 31.08 / 30.11 / 28.02 / 31.05 di ogni anno a decorrere dal 2019. 6

Con riferimento alla definizione, l adesione alla procedura da parte di un coobbligato produce effetto in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Viene prevista, inoltre, la possibilità di scomputare dai versamenti le somme corrisposte a titolo di esecuzione provvisoria. La sospensione del procedimento deve essere richiesta dalla parte interessata: in tal caso viene concessa la sospensione del procedimento giudiziario fino al 10.06.2019. Se il contribuente presenta la documentazione di pagamento relativa alla definizione, il procedimento viene ulteriormente sospeso fino al 31.12.2020. Vengono, inoltre, sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono nel periodo 24.10.2018 31.07.2019. L eventuale diniego alla definizione viene notificato entro il 31.07.2020 con le modalità previste per gli atti processuali ed è impugnabile entro 60 giorni diannzi all organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Il contribuente può impugnare, se possibile, il diniego della definizione unitamente all atto impugnato. Presentazione della domanda Come anticipato, coloro che sono interessati alla definizione di una lite dovranno presentare, entro il prossimo 31.05.2019, apposita istanza secondo i criteri ed i modelli illustrati nel provvedimento n. 39209 del 18.02.2019. La trasmissione va effettuata: 1. direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell Agenzia delle entrate; 2. incaricando un professionista; 3. recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito. Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata. La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando un servizio web accessibile gratuitamente dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio web per procedere alla compilazione on line e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione. 7

Il modello è costituito da: 1. frontespizio, contenente l informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell articolo 13 del Regolamento UE 2016/679; 2. intestazione, contenente la casella da barrare se si tratta di domanda sostitutiva ed, in tale evenienza, il campo ove indicare, nel formato nnnnnnn.gg/mm/aaaa, il numero di protocollo della domanda precedentemente trasmessa che il contribuente intende sostituire; 3. quadro CODICE DELL UFFICIO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE, destinato a individuare l Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione; 4. quadro DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE, destinato all indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio in primo grado; 5. quadro RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI, relativo all indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato; 6. quadro MODALITA DI DEFINIZIONE, in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi alternative di definizione di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, lettera b), del DL n. 119 del 2018; 7. quadro DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE, in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento; in tale quadro è stata inserita un apposita sezione concernente Altri dati per la definizione di cui all articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018, riservata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI. 8. quadro FIRMA DELLA DOMANDA, riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda; 9. quadro IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA, che deve essere compilato e sottoscritto dall incaricato che trasmette la domanda di definizione Istituzione dei codici tributo Con risoluzione n. 29/E del 21.02.2019 l Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per consentire i versamenti relativi alla definizione delle liti pendenti. CODICI TRIBUTO Codice Descrizione PF30 IVA e relativi interessi Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018. PF31 Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018. 8

PF32 Sanzioni relative ai tributi erariali Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018. PF33 IRAP e addizionale regionale all IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018. PF34 Sanzioni relative all IRAP e all addizionale regionale all IRPEF Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018. PF35 Addizionale comunale all IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018. PF36 Sanzioni relative all addizionale comunale all IRPEF - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018. Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l atto introduttivo del giudizio, nel campo codice fiscale della sezione CONTRIBUENTE del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. In tal caso, nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio, unitamente all indicazione, nel campo codice identificativo, del codice 71 (soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti DOTTORESSA 9