PROTOCOLLO D INTESA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (art. 38 l. 133/2008 e DPR 160/2010)



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B O Z Z A (da adattare alla situazione specifica ) PROTOCOLLO D INTESA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (art. 38 l. 133/2008 e DPR 160/2010) L anno duemiladieci, il giorno del mese di, alle ore, presso.., sono intervenuti i Sigg. Sindaci o loro delegati dei Comuni di, i Legali rappresentanti o loro delegati degli ENTI/.., in attuazione delle rispettive deliberazioni : Comune di deliberazione n... del.; Comune di.. deliberazione n... del.; Comunità Montana.. Patto Territoriale ( Società di Patto, Società di Sviluppo Locale, Unione dei Comuni, ecc.ecc. ).. Provincia di. che sottoscrive il presente Protocollo a garanzia degli impegni assunti dagli aderenti. Premesso che la normativa europea, nazionale e regionale, per l implementazione e la gestione del SUAP che qui si intende completamente recepita è la seguente : Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, Art. 6. (Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 27.12.2006, L 376/36); Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", Art. 38 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196); DPR 159/2010 Regolamento per le Agenzie per le imprese DPR 160/2010 Regolamento SUAP ( e relativo allegato tecnico ) Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, Artt. 25 e 26 (Gazzetta ufficiale 23/04/2010 n. 94); Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali, Artt. 22 e 23 e Art. 34, comma 1, lett. C) (BUR n. 15 del 16 agosto 2002, supplemento straordinario n. 1); Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l anno 2008 ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), Art. 22 (BUR n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008); 1

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2008, n. 531 Approvazione linee guida per l organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) (BUR n. 42 del 16 dicembre 2008); Linee Guida per il rafforzamento o la costituzione e il Funzionamento dei SUAP singoli o associati (a norma dei DPR 159/2010 e 160/2010). e premesso : che l esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi; che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposito Protocollo d Intesa.; che i citati Enti aderenti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive, con le deliberazioni sopra indicate, tutte esecutive ai sensi di legge, che si allegano all atto di sottoscrizione del presente Protocollo: Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto Il presente Protocollo ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito Sportello o Sportello Unico) tra i Comuni e gli Enti firmatari. A tutti gli effetti Comune ( o Ente ) capofila del SUAP associato è, presso il quale ha sede la struttura centrale dello Sportello Unico Associato. Lo Sportello Associato si impegna in particolare a osservare le disposizioni contenute nelle Linee Guida emesse dalla Regione Calabria denominate Linee Guida per il rafforzamento o la costituzione e il Funzionamento dei SUAP singoli o associati e quanto previsto dal DPR 160/2010. Art. 2. Sportello Unico per le Attività Produttive I Comuni associati delegano al capo-fila le seguenti funzioni : (in base alla tipologia di associazione prescelta indicare le attività delegate. Si può fare riferimento alla NOTA allegata della Regione, inviata alle Province, sulle diverse tipologie di SUAP Associati ). N.B.: Indipendentemente dalla forma prescelta le attività di MKT, di informazione territoriale, di consulenza alle imprese sotto elencate DEVONO ESSERE TRA QUELLE ASSOCIATE... 2

Inoltre i Comuni e gli Enti associati ( C.M., Unioni di Comuni, ) decidono di svolgere in forma associata, sulla base del modello gestionale previsto per lo Sportello Unico, le attività di: Informazione e consulenza sulle agevolazioni alle Imprese Comunicazione pubblica integrata Marketing territoriale Attrazione di investimenti (nazionali, esteri) di attività industriali e servizi compatibili con lo sviluppo armonico del territorio procedure per l accesso e l esercizio di attività di servizi, intendendosi qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale, ai sensi della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Servizi). Allo Sportello attiene la responsabilità esterna ( se si sceglie la tipologia SUAP Associato CENTRALIZZATO altrimenti modificare ), i Comuni si impegnano alla nomina di propri referenti che si coordineranno con il Responsabile dello Sportello Unico. Art. 2 - bis. Adesione di nuovi Comuni L adesione di nuovi Comuni al presente Protocollo può avvenire durante il periodo di vigenza dello stesso previa approvazione degli organi deliberanti delle parti. Ai sensi dell art. 4, la Conferenza dei Sindaci vincola l adesione alla garanzia del mantenimento degli standards di efficacia e efficienza previsti dal DPR 160/2010 dlle Linee Guida Regionali e a quelli, migliorativi, eventualmente in essere nella struttura operativa al momento della richiesta di adesione. Art. 3. Responsabile del Servizio Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un Responsabile del Servizio. L incarico è conferito dal Sindaco del Comune ( o Ente ) capofila. A seconda della tipologia di associazione prescelta, indicare le funzioni del responsabile del Servizio. Es: nel caso di SUAP centralizzato: segue,su delega dei Comuni, nel Sistema informativo, l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza; sollecita le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti; indice le Conferenze dei Servizi; emette, se previsto il Provvedimento Unico finale; coordina le attività di informazione, consulenza verso le imprese e di MK Territoriale, le attività per il coinvolgimento dei Comuni in progetti di area da candidare per il finanziamento alla Regione, a livello nazionale ed europeo. nel caso di SUAP Associato Libero: coordina le attività di informazione, consulenza verso le imprese e di MK Territoriale, le attività per il coinvolgimento dei Comuni in progetti di area da candidare per il finanziamento alla Regione, a livello nazionale ed europeo. Integrare e/o modificare secondo le esigenze. Partecipa ( o delega di concerto con i Comuni associati) alle attività del Coordinamento Provinciale SUAP e, se richiesto a quelle del Comitato Tecnico del Coordinamento Provinciale SUAP. 3

Il Responsabile dello Sportello Unico riferisce sulle attività svolte alla Conferenza dei Sindaci e invia relazione allo stesso su richiesta. Art. 4 Conferenza dei Sindaci e degli Enti aderenti Per l esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello Sportello Unico e per la verifica delle attività svolte dallo Sportello è istituita la Conferenza dei Sindaci (o Assessori delegati) degli enti convenzionati. La Conferenza inoltre procede alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti e dispone in merito alla adesione di altri enti locali alla presente convenzione. Lo Sportello Unico aderisce al Coordinamento Provinciale SUAP, ne segue gli indirizzi, garantisce la partecipazione alle attività per come previsto dalle Linee Guida sui Coordinamenti Provinciali redatte dalla Regione Calabria a settembre 2010. La Conferenza è convocata dal Sindaco ( o rappresentante legale ) dell ente capofila almeno una volta l anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Alla Conferenza dei Sindaci compete in particolare: 1. l approvazione ogni anno, entro settembre, di una proposta di eventuale budget per la gestione dello Sportello Unico secondo i principi di cui all art. 6, che verrà recepita, secondo le vigenti disposizioni di legge, nel bilancio del Comune capofila 2. le decisioni su eventuali spese straordinarie 3. le modalità di investimento di ulteriori fondi a disposizione (ad esempio finanziamenti regionali) 4. la scelta di avvalersi di distacchi o di persone, anche esterne agli altri Enti convenzionati, per incarichi professionali con durata a termine, di ospitare stages, di offrire borse di studio 5. la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti 6. le disposizioni in merito alla adesione di altri Enti Locali al presente protocollo. I verbali relativi a ciascuna Conferenza dei Sindaci dovranno essere trasmessi ufficialmente agli Enti associati. Art. 5 Conferenza dei Referenti Per il coordinamento e il raccordo delle attività delle varie strutture è costituita la Conferenza dei Referenti dello Sportello Unico dei Comuni associati. I Comuni Associati nominano il proprio Referente dello Sportello Unico. In mancanza di tale nomina il Referente viene automaticamente individuato nel Segretario Generale. La Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile dello Sportello Unico dell ente capofila ed è composta da tutti i Referenti dei Comuni associati. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata dello Sportello Unico. 4

In particolare la Conferenza: Verifica la corrispondenza dell attività gestionale con le finalità di cui al presente Protocollo Definisce le procedure, e le modulistiche interne, che devono essere applicate uniformemente dagli Sportelli Unici, da inserire nel Sistema Informativo Regionale nel quale, obbligatoriamente tutti i procedimenti amministrativi dovranno essere gestiti; Può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto del presente Protocollo Formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali; Formula proposte e programmi per l attività di carattere informativo e promozionale; Formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti. La convocazione della Conferenza è disposta dal Responsabile con cadenza periodica, fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Art. 6. Risorse. Rapporti finanziari. Art. 7 Tariffe I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Art. 8. Durata della validità del Protocollo Il presente Protocollo ha durata dal. al 31/12/2015 e potrà essere rinnovato alla Conferenza dei Sindaci e degli Enti aderenti. Ogni aderente può recedere dall Associazione con preavviso notificato al Capofila con almeno 6 ( sei ) mesi di preavviso. La presente convenzione sarà registrata in caso d uso ai sensi delle vigenti norme in materia di imposta di registro. Art. 9. Controversie Eventuali controversie sull interpretazione della presente convenzione sono demandate ad un collegio arbitrale, ai sensi dell art.6, c. 2, L. 205/2000. Art. 10. Norma finale Copia 5

I Sindaci (o delegati) dei Comuni di: 6