C O M U N E DI S E R R E ( Provincia di Salerno )

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C O M U N E DI S E R R E ( Provincia di Salerno ) ORIGINALE Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 25-06-2012 Oggetto: ALIQUOTE E DETERMINAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " IMU " - ANNO 2012. L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 19:00 nell aula consiliare in V. Emanuele, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 19/06/2012, prot. n. 4031, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione. Assume la Presidenza dell adunanza il Sig. Dr. OPRAMOLLA ANTONIO Sindaco. Risultano presenti/assenti i Signori : MENNELLA FRANCO A GRANITO ANTONINO P OPRAMOLLA ANTONIO P PASSANANTI GIOVANNI P PASSANNANTI ALFREDO P CATALANO DOMENICO P LANGONE BIAGIO P CORNETTI LUIGI A ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2. Partecipa il Segretario Comunale - Dott.ssa DI VENUTA ANTONELLA - il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Vice Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull argomento di cui all oggetto sopra indicato, posto al n. 04 dell ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015 ; DATO ATTO che l art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento ; EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ; CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell interno, con il blocco, sino all adempimento dell obbligo dell invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. TENUTO CONTO che, ai sensi dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. Pag. 2

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento. 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. RILEVATO che l art. 4, comma 1 ter, del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni in legge 26/04/2012 n. 44 testualmente dispone: (( 1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT); RILEVATO altresì che questo Comune, per le finalità di cui sopra è classificato parzialmente Montano; TENUTO CONTO che dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; Pag. 3

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200 ; TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell importo della detrazione fino a concorrenza dell imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ; ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. TENUTO CONTO che l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato CONSIDERATO che per l accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell imposta erariale Pag. 4

sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate ; VISTO il comma 16-quater dell articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 05/06/2012 ad oggetto: Proposta al Consiglio Comunale aliquote e detrazioni IMU ano 2012; VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; Con il seguente risultato della votazione Presenti n. Votanti n. Favorevoli n. Cantrari n. Astenuti n. PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2012 : ALIQUOTA DI BASE: 0,77% In misura pari all aliquota stabilita dallo Stato + 0,01 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,41% In misura pari all aliquota stabilita dallo Stato + 0,01 3) di determinare le seguenti detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2012: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da Pag. 5

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 5) di prendere atto che, essendo questo Comune classificato parzialmente Montano, sono esenti da imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell imposta municipale propria; 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all Imposta Municipale Propria, al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. In continuazione di seduta si passa all esame della proposta ad oggetto: Aliquota e determinazione per l applicazione dell imposta municipale IMU anno 2012, come sopra riportata integralmente; Introduce il Vice Sindaco per poi invitare l assessore delegato, Alfredo Passannanti, ad illustrare il contenuto della proposta; L assessore Alfredo Passannanti illustra, quindi, le scelte operate dell Amministrazione in merito all IMU e fa rilevare che è stato fatto in piccolo aumento sia sull aliquota per la prima casa che su quella per la seconda casa, al fine di poter iscrivere le somme in bilancio evitando, così, di dover iscrivere i dati convenzionali trasmessi dal Ministero delle Finanze che sono nettamente sottostimati. Tutte le altre fattispecie saranno affrontate in sede di redazione del regolamento sull IMU che dovrà essere adottato entro il 30/09/2012. Conclude per sottolineare che si tratta di una politica di bilancio. Interviene il consigliere Catalano Domenico per formulare alcuni rilievi. Fa rilevare innanzitutto, che in questa delibera non si tratta dell AIRE. Pag. 6

Questo significa che in questa delibera il Comune non ha esercitato tale opzione pertanto il contribuente iscritto all AIRE sarà tenuto a corrispondere l IMU base vigente senza applicazione di detrazioni e questo, afferma, non lo ritengo giusto per chi ha fatto e fa sacrifici all estero. Inoltre, sarebbe opportuno trovare la forma giusta per arrivare a fare la riduzione massima sull abitazione principale e semmai aumentare ai titolari di seconda casa. Inoltre, che senso ha approvare questa delibera oggi se i termini per l approvazione della delibera e del regolamento sono fissati al 30/09/2012, data in cui si avranno dati certi sulle entrate e quindi è più facile stabilire se aumentare o diminuire le tariffe. Interviene di nuovo Passannanti Alfredo per replicare a quanto detto da Catalano Domenico, evidenziando che è stato importante fare adesso la delibera per poter iscrivere in bilancio le somme previste per l IMU. C era una scelta da fare o si adottava la delibera e si iscriveva la previsione in bilancio oppure si rimandava tutto a settembre e, sinceramente, non ce la siamo sentiti di rinunciare a circa.180.000,00. Dobbiamo confermare le previsioni di gettito, se ci rendiamo conto che siamo sempre lì non ci sono problemi. Replica di nuovo Catalano Domenico per sottolineare che si tratta di un problema solo verso i residenti all estero. Conclude Passannanti Alfredo per rassicurare che sarà fatto con il regolamento, l impegno è quello di monitorare il tutto e in fase di stesura del regolamento sarà preso in esame il caso rilavato da Catalano Domenico. Terminata la discussione si passa alla votazione, che riporta il seguente risultato: Presenti n.06 Votanti n. 06 Favorevoli n. 05 Contrari n. 01 ( Catalano Domenico) Astenuti n.// IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: Aliquota e determinazione per l applicazione dell imposta municipale IMU anno 2012, come sopra riportata integralmente; Di demandare al responsabile del servizio per l adozione degli atti consequenziali. Pag. 7

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.- IL SINDACO- PRESIDENTE DR. OPRAMOLLA ANTONIO IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DI VENUTA ANTONELLA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi all Albo Pretorio dell Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art.134, 1 comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; Serre lì IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DI VENUTA ANTONELLA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto: ai sensi dell art.134, 3 comma, D.Lgs 18/08/2000, n. 267; ai sensi dell art.134, 4 comma, D.Lgs 18/08/2000, n. 267; Dal Municipio lì, IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DI VENUTA ANTONELLA Pag. 8