COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE (Provincia di Bologna) CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE "CORPO BANDISTICO R. ZANOLI 1861" E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE L'anno duemila..., il giorno.. del mese di.. in Castello di Serravalle, nella Casa Comunale. Con la presente privata scrittura, da valersi ad ogni effetto di legge, in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. del. TRA la Sig.ra Casarini Nadia nata a Castello di Serravalle il 10.12.1954, che agisce nella sua qualità di Responsabile del 1^ Settore in rappresentanza, nome e conto del Comune di Castello di Serravalle ai sensi dell'art.107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, C.F. n.80007030374 ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n... del..., di seguito denominato Comune ; E Il Signor CAMPEGGI MASSIMO - nato a Vignola (MO) il 23/05/1975 e residente a Castello di Serravalle, Via Tiola n 3286, in qualità di Presidente dell' "Associazione Corpo Bandistico R. Zanoli 1861", con sede in Castello di Serravalle (codice fiscale 91000010370) di seguito denominata Associazione PREMESSO - che il Comune di Castello di Serravalle promuove lo sviluppo socio culturale del territorio favorendo le forme di aggregazione di volontariato; - che è attiva da molti anni, sul territorio comunale l' Associazione Corpo Bandistico R. Zanoli 1861", che svolge la propria attività senza scopo di lucro, con finalità culturali, tese alla promozione della cultura e della tradizione musicale bandistica nonché all'attività di formazione musicale degli allievi del "Corso musicale di orientamento bandistico" ; - che entrambi i soggetti succitati intendono operare per favorire la valorizzazione della tradizione musicale bandistica del territorio; - che con deliberazione di G.C. n. 118 del 17/11/2008, esecutiva, si provvedeva a rinnovare la convenzione con l'associazione Corpo Bandistico R. Zanoli 1861 ed il Comune di Castello di Castello di Serravalle per l'utilizzo di spazi di proprietà Comunale (parte dell'atrio della sala polivalente di Castelletto) come sede dell'attività del Corpo Bandistico; - che la convenzione stessa è scaduta e contemporaneamente si sono resi disponibili dei locali di proprietà comunale posti presso il Parco sportivo di Castelletto in Via del Parco 79, i quali, per collocazione e ampiezza sono maggiormente adatti a svolgervi le attività previste dall'associazione; - che questo Comune intende promuovere, all'interno della struttura suddetta, la realizzazione di progetti destinati alle giovani generazioni; - che l'associazione Corpo Bandistico R. Zanoli 1860 ha presentato un progetto per la gestione dei locali e degli spazi in oggetto denominato Un polo musicale a Castello di Serravalle conservato agli atti dell'ufficio Cultura del Comune di Castello di Serravalle;
- che l'associazione stessa necessita altresì di continuare ad usufruire di parte dell'autorimessa comunale sita in Castello di Serravalle Via de Gasperi 186 per il deposito dell'automezzo di sua proprietà di marca Ford Transit targato CF635JP, come indicato nella precedente convenzione approvata con la citata delib. Di G.C. n. 118/2008, esecutiva; CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione ART. 2) Il Comune concede la struttura di sua proprietà posta in Castelletto di Castello di Serravalle Via del Parco 79, all'associazione Corpo Bandistico R. Zanoli 1861, in comodato gratuito, che la utilizzerà in maniera autonoma. L'Associazione è tenuta, per lo svolgimento delle proprie attività, al rispetto delle norme di legge e della normativa vigente in materia di fisco, eventuali autorizzazioni amministrative e sanitarie. E' consentito altresì all'associazione l'utilizzo di parte dell'autorimessa comunale sita in Castello di Serravalle Via de Gasperi 186 per il deposito dell'automezzo di marca Ford Transit, targato CF635JP, di proprietà del Corpo Bandistico R. Zanoli 1861 in attesa che venga reperito un altro locale idoneo allo scopo; ART. 3) L'Associazione descritta in preambolo può disporre dei suddetti locali quale sede atta allo svolgimento delle proprie attività relative a: - Realizzazione dei programmi e delle prove del repertorio del "Corpo Bandistico R. Zanoli 1861" di Castello di Serravalle; - Formazione musicale degli allievi della scuola di musica ad orientamento Bandistico Almo Benini - ricerca culturale per il recupero delle tradizioni musicali bandistiche locali; ART. 4) Il Comune consegna in comodato gratuito all'associazione, che accetta tramite il proprio legale rappresentante, il fabbricato di proprietà Comunale sito in Castello di Serravalle Via del Parco 79, di complessivi Mq. 116,11 e la relativa area esterna di pertinenza, di complessivi Mq. 342. In cambio l Associazione eseguirà gratuitamente per conto dell'amministrazione: un concerto bandistico per la festa del 25 aprile ; un concerto estivo; accompagnamenti musicali di solisti in occasione delle commemorazioni davanti ai monumenti di caduti per eventi bellici; almeno un saggio degli allievi della scuola di musica Almo Benini con l eventuale collaborazione degli allievi del corso di pianoforte; animazioni musicali in occasione delle festività natalizie. L'Associazione, per la riqualificazione del Parco, si impegna inoltre a collaborare con il Comune al fine di realizzare iniziative di carattere musicale quali: concerti bandistici, concerti di gruppi giovanili, collaborazione con la Polisportiva o altre Associazioni per la realizzazione di eventi comuni. Inoltre, in una logica di progetto pluriennale, l'associazione si rende disponibile a realizzare un hotspot wifi gratuito a copertura del Parco per fornire l'accesso a internet in modalità wireless a tutti coloro che dispongono di un dispositivo quale smartphone, tablet, netbook o notebook. Le spese relative alla gestione (utenze energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, pulizie, ecc..) sono per intero a carico dell'associazione, come pure la TARSU relativa alla sala A) ed eventuali altre imposte, tasse e contributi ed oneri di personale.
ART. 5) L'Associazione si impegna a rendere disponibili, per l'uso di terzi, altri locali presenti nella struttura per: realizzazione di una sala prove per gruppi musicali, resa disponibile già completa (batteria, mixer e impianto di amplificazione e microfoni) disponibilità di un ambiente utilizzabile sia per ulteriori corsi di musica che per aula studio o comunque altre attività formative. Per sostenere le spese relative alla gestione delle struttura, l'associazione potrà concedere l'uso dei locali a terzi, riservandosi di definire una somma a titolo di rimborso spese previo accordo con l'amministrazione Comunale, della sala prova e degli ulteriori ambienti a disposizione, al fine di favorirne l'utilizzo da parte di tutti. ART. 6) Il Comune resta esente da ogni responsabilità per tale gestione ed è estraneo da ogni rapporto od obbligazione ad essa collegata. L'Associazione è comunque tenuta a stipulare polizza assicurativa (infortuni e RCT) sia per i frequentatori abituali e/o occasionali sia per coloro che in qualsiasi forma prestano la loro opera all'interno della struttura. L'Amministrazione si riserva di verificare, tramite l'ufficio cultura il buon utilizzo della struttura e delle rispettive pertinenze. ART. 7) L Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli impianti e dell immobile e l Associazione, in qualità di Ente gestore, sono tenuti ad osservare, ognuno per la parte di propria competenza gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa vigente ed individuati nell allegato 1) della presente convenzione. ART. 8) Le attrezzature ed i beni immobili acquistati con i fondi del Comune (quindi di proprietà del Comune stesso) sono concessi in comodato gratuito all'associazione per la durata della presente convenzione, previo inventario da sottoscrivere all'atto della consegna dei locali. L'Associazione deve tenere aggiornato l inventario dei beni mobili distinguendo quelli di proprietà del Comune, quelli di proprietà dell'associazione e quelli di proprietà di terzi. Copia dell inventario deve esser trasmessa al Comune ogni due anni, fatto eccezione per i beni di proprietà del Comune per i quali deve essere trasmetto entro il 31/12 di ogni anno. ART. 9) L'Associazione si impegna ad utilizzare i beni ricevuti in comodato esclusivamente quale sede del Corpo Bandistico e delle sue iniziative ed a restituirli alla scadenza nelle medesime condizioni in cui vengono consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. Il Comune si riserva l'utilizzo della Saletta B della struttura concessa in comodato per iniziative di interesse pubblico, compatibilmente con la disponibilità delle stessa. Si riserva inoltre di stipulare una ulteriore convenzione con altre Associazioni per l'utilizzo di detto locale per attività diretta alla promozione dell'agio giovanile in accordo con l'associazione Corpo Bandistico e previo rimborso spese per utenze (acqua. luce, gas, ecc.) ART. 10) Il Comune sostiene economicamente l'attività formativa della Scuola di Musica ad orientamento Bandistico Almo Benini, meglio descritta nel progetto Un polo musicale a Castello di Serravalle presentato dall'associazione stessa, con un contributo annuale minimo di 2000,00 fatte salve le disponibilità finanziarie.
ART. 11) La manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti e dell'area dati in comodato, così da assicurarne la buona conservazione, è a totale carico dell'associazione, che provvede anche alla loro custodia e sorveglianza. Il Responsabile Settore Tecnico del Comune ha il compito di controllare lo stato di manutenzione dei beni dati in comodato prescrivendo, se necessario, l'esecuzione da parte dell'associazione di quegli interventi manutentivi che risultassero opportuni. Qualora essa non provveda in proposito entro 30 giorni dal ricevimento di apposito invito, il Comune è autorizzato ad eseguire i lavori necessari addebitandone i costi all'associazione. ART. 12) La manutenzione straordinaria spetta al Comune, fatto salvo il caso di deterioramento dovuto a negligenza o colpa nell'uso. L'Associazione segnala per iscritto al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari: la Giunta Comunale, sentito il Settore Tecnico, decide in merito. L'Associazione potrà realizzare direttamente a sue spese e senza rimborso comunale interventi di manutenzione straordinaria o di miglioramento dell'edificio e degli impianti solamente se autorizzata dal Comune. L'Autorizzazione è data con delibera della Giunta Comunale, previo parere del Responsabile Settore Tecnico, il quale fornisce le necessarie prescrizioni tecniche e verifica la regolare esecuzione dei lavori. ART. 13) La presente convenzione ha validità di anni cinque dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata un ulteriore periodo di cinque anni, previa deliberazione della Giunta Comunale. Qualora una delle parti non intendesse procedere a detto rinnovo dovrà dare comunicazione scritta con lettera RR almeno sei mesi prima dello scadere della convenzione. ART. 14) Ai sensi dell'art. 1456 cod. civile si conviene che la convenzione verrà risolta di diritto qualora l' Associazione utilizzi il fabbricato per fini diversi da quelli sopra indicati o lo dia in uso ad altri, a qualsiasi titolo o anche di fatto, senza autorizzazione, o svolga attività incompatibile con le finalità dell'associazione stessa. Il Comune si riserva inoltre la facoltà della risoluzione per inadempimento, con riguardo agli obblighi che l'associazione assume come comodatario e per la collaborazione ed il supporto a servizi di competenza del Comune, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1373 codice civile il Comune potrà recedere unilateralmente dalla convenzione esclusivamente per motivazioni di pubblico interesse, accordando all'associazione un termine non inferiore a 120 giorni per il rilascio dell'immobile. ART. 15) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile. ART. 16) La presente convenzione è redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e registro in applicazione dell'art.8 della legge 266 dell' 11.8.1991. Per qualunque controversia si indica quale competente il Foro di Bologna. Art.17) Le eventuali spese relative alla presente convenzione saranno a carico dell'associazione. Letto, approvato e sottoscritto.
Castello di Serravalle, Per L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Il Responsabile del 1^ settore Nadia Casarini Per IL CORPO BANDISTICO Il Presidente Massimo Campeggi I:\servizi sociali\convenzionecorpobandistico.doc