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N 34/2010 01 Dicembre 2010(*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di LA VERIFICA TRIBUTARIA INIBISCE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 22781 DEL 9 Repetita juvant vale a dire che ripetere, riproporre un principio giuridico giova sempre. Ed eccoci sottoporre alla vostra riflessione la sentenza della Suprema Corte di Cassazione N. 22781 del 9 Novembre con la quale è stato accolto un ricorso dell Amministrazione Finanziaria avverso la pronuncia del Giudice Tributario che aveva considerato valido un ravvedimento operoso in materia di Imposta sul Valore Aggiunto nonostante che le sanzioni fossero state pagate successivamente ad una verifica tributaria. I Giudici della Regolamentazione (o di legittimità) hanno affermato che tale pronuncia di merito contrasta con la disposizione ex art. 13 del Decreto Legislativo N. 472 del 1997 la quale subordina la validità del ravvedimento operoso alla condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento. 1

Perciò, attenzione a fattispecie analoghe. STUDI DI SETTORE ED IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE. C E, SEMPRE, L INVERSIONE DELL ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE QUANDO I REDDITI SI DISCOSTANO DAGLI STANDARDS. CORTE DI CASSAZIONE- SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA N. 22793 DEL 9 NOVEMBE 2010. Ancora una pronuncia in materia di studi di settore, standards ed inversione dell onere della prova ad opera della Suprema Corte di Cassazione. Ci riferiamo alla Sentenza N. 22793 del 9 Novembre 2010 della Suprema Corte di Cassazione. Secondo i Giudici di legittimità i parametri altro non sono che praesumptio hominis donde, in linea di principio giuridico, l inversione dell onere della prova a carico del contribuente. Ma la Cassazione, nella sentenza in informativa, va oltre nel senso che il contribuente, il cui reddito si discosti dagli standards, è tenuto a fornire elementi integrativi. Tutto era nato da un atto impositivo dell Amministrazione Finanziaria con il quale era stata accertata una plusvalenza da una cessione di terreno determinandola alla luce del valore accertato ai fini dell imposta di registro. Ricorso inevitabile. Reiezione da parte della CTP ed accoglimento, invece, da parte della CTR. L Amministrazione Finanziaria ricorre in Cassazione e questa enuncia anche il seguente principio In tema di plusvalenze patrimoniali di un impresa, l amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all accertamento della plusvalenza di cessione di un bene sulla base dell accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare tale presunzione di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione del bene, o il suo valore venale nelle ipotesi di destinazione a finalità estranee, e il valore accertato definitivamente in sede di applicazione dell imposta di registro. Poi la S.C. così conclude la presunzione che un bene sia venduto al valore di mercato e quindi a quello accertato ai fini dell'imposta di registro, non è vinta dal rilievo che l'acquisto sia stato fatto da persone giuridiche, ben potendo 2

queste, come quelle fisiche, pagare in nero il maggior prezzo rispetto a quello dichiarato nell'atto notarile; non può infatti assurgere al valore di presunzione contraria quella insussistente di veridicità delle scritture contabili. MAXISANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO. ART 4 LEGGE N. 183/2010 COLLEGATO LAVORO. IL MINISTERO DEL LAVORO EMANA LA PRIMA CIRCOLARE. MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 38 DEL 12 Il Provvedimento più atteso dell anno, il Collegato Lavoro- Legge 4 Novembre 2010 n. 183, è già stato oggetto di una prima circolare ad opera del Ministero del lavoro Direzione Generale Attività Ispettiva. Non sarà la prima e nemmeno l ultima atteso che il Collegato spazia per quasi tutto lo scibile in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e varie ma pur sempre parlandosi del nostro lavoro e della nostra materia (orario di lavoro, apprendistato, contratto a termine, conciliazione, arbitrato, certificazione del contratto, termini per proporre l azione giudiziaria ecc.). Anche noi, come Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, proporremo più di una circolare esplicativa oltre che Convegni. Il prossimo è già fissato per il 22 Dicembre 2010. Con la circolare in informativa, N. 38 del 12 Novembre 2010, il Ministero del Lavoro fornisce le prime precisazioni, di notevole interesse, sulle nuove disposizioni in vigore dal 24 Novembre. I chiarimenti riguardano l applicazione della c.d. Maxisanzione per il lavoro nero così come modificata dall art.4 della Legge. Con il Collegato lavoro viene confermata la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della maxisanzione che va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall ordinamento; cambia la nozione di lavoratore in nero, individuato come il soggetto rispetto al quale non si é provveduto ad effettuare la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego; diverso è il campo di applicazione della maxisanzione in quanto si riferisce esclusivamente ai lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro privati, ovvero anche di enti pubblici economici, con esclusione dei lavoratori domestici. Ulteriore elemento di novità riguarda gli importi sanzionatori ed i soggetti competenti ad irrogare la maxisanzione. La competenza, prerogativa in passato del solo personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, viene ora attribuita a tutti gli 3

organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (Inps, Inail, Enpals, Ipsema, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza etc.) Il Ministero pone particolare attenzione alla individuazione delle ipotesi in cui il lavoratore può considerarsi irregolare ed alla individuazione dei casi in cui, pur in assenza di comunicazione preventiva, il rapporto non é da considerarsi "in nero" e quindi non soggetto alla nuova sanzione amministrativa. Da ultimo sono forniti chiarimenti relativamente ai profili intertemporali del nuovo regime sanzionatorio. INTERPOSIZIONE FITTIZIA. IL COMMITTENTE RISPONDE PENALMENTE DELL INFORTUNIO SUL LAVORO OCCORSO AD UN DIPENDENTE FORMALMENTE ASSUNTO DALLA DITTA APPALTATRICE. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE- SENTENZA N. 40499 DEL 17 E pur vero che con la legge Biagi (id: Decreto Legislativo N. 276/2003) è stata abolita la famigerata legge N. 1369/1960 in materia di divieto di interposizione e di intermediazione di manodopera ma, al suo posto resta operativa, in materia penale, la fattispecie di somministrazione irregolare od illegittima allorquando non vengono rispettate le regole che sono alla base dell appalto, somministrazione e distacco che sono considerate dalla Biagi le uniche tre eccezioni legali al divieto di dissociazione della prestazione lavorativa. E questo il principio sancito dalla Sentenza N. 40499 del 17 Novembre 2010 ad opera della Suprema Corte di Cassazione con la quale è stata confermata la condanna ad un imprenditore per un infortunio mortale occorso ad un lavoratore di un altra azienda alla quale erano stati appaltati determinati lavori all interno della prima azienda. Gli Ermellini hanno infatti condiviso le motivazioni dei Giudici di merito che avevano accertato la reale dipendenza dei lavoratori della ditta appaltatrice da quella committente che, in effetti, esercitava tutti i poteri propri del rapporto dipendente (direttivo, organizzativo, gerarchico ecc.). Quindi, con la sentenza de qua i Giudici della Cassazione hanno sancito che la fattispecie di cui all'articolo 1 della legge n. 1369/1960 (esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore ma di fatto operante alle dipendenze del committente) resta 4

punibile tuttora ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (c.d. Legge Biagi) in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti." AI FINI DELLA PROVA PER IL DISCOSTAMENTO DEL REDDITO DAGLI STUDI DI SETTORE SONO ININFLUENTI LE PARCELLE EMESSE NELL ANNO DI RIFERIMENTO ED IL NUMERO DELLE ORE IMPIEGATE DAL PROFESSIONISTA. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA- SENTENZA N. 23156 DEL 16 E così, al povero contribuente (ma essenzialmente al professionista che cura la pratica del cliente) sorge spontanea la domanda. Come bisogna provare che il discostamento dagli studi di settore sia effettivo se nemmeno le parcelle emesse nell anno di riferimento ed il numero di ore impiegate per la realizzazione di tale reddito sono state ritenuti sufficienti? Già, è stata la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 23156 del 16 Novembre 2010, a sancire questo nuovo principio accogliendo, quindi, il ricorso dell Amministrazione Finanziaria avverso la sentenza della CTR con la quale i Giudici Tributari avevano ritenuto l aspetto probatorio delle parcelle e delle ore impiegate. Non così, dunque, per la S.C. di Cassazione per la quale non costituiscono fonte di prova giustificatrice del discostamento dai parametri l effettività del reddito, desumibile dalle parcelle, ed il correlato numero di ore lavorative impiegate per la prestazione. Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, ANNA MARIA GRANATA, PIERO DI NONO, GIOSUE ESPOSITO 5