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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 02/01/2014-0000038 \r U del 02101/2014 Prot 0000038 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari lx LI CISLS!l R \ Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 407 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai, Bruno Cappon, Vittorino Cenci, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi e Arianna Lazzarini relativa a: "ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE". Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Quinta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. SERYIZIO XrTI\Tf.\ E R.\PPORTI ISTITC/JO:'(.\LI C fficio a tt1 istituzionah San l\farco 2322

2 Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo. Cordiali saluti. \ (CI~dovaldo Ruttato) PpORTI ISTITUZIONALI CAPO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 407 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Lazzarini, Finco, Finozzi, Cenci e Cappon ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 dicembre 2013.

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE Relazione: Come rilevato dai maggiori organismi internazionali, OMS in testa, è oggi ampiamente riconosciuto come non si possa parlare di salute senza includere il concetto di salute psicologica; ovvero di salute psicofisica. Le ricerche hanno dimostrato che accanto a bisogni di salute di carattere.fisico, la presenza e la soddisfazione dei bisogni psicologici risulta altrettanto importante e fondamentale per la salute psicofisica degli individui. In particolare è stato rilevato come una parte consistente delle richieste che le persone rivolgono ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di Libera scelta (PLS) risulta incongruente e si connota invece più sul versante psicologico nei termini di ascolto, accoglienza e relativo intervento. La presenza dello Psicologo di base (PdB) così come ampiamente dimostrato dalle esperienze Europee (Olanda, Gran Bretagna, Paesi Scandinavi etc.. ) contribuisce a produrre benessere nella cittadinanza, contribuisce alla riduzione della spesa farmacologica, di quella per gli accertamenti diagnostici (richieste di esami inutili in soggetti ansiosi o ipocondriaci), contribuisce inoltre a ridurre le richieste improprie ed incoerenti, con l 'effetto di ottimizzare il tempo di lavoro del MMG e del PLS: in sostanza la presenza dello PdB contribuisce a sviluppare un miglior rapporto prestazione/ore lavoro impiegate. In particolare gli studi inglesi hanno dimostrato come attraverso il trattamento psicologico si è arrivati a quantificare un risparmio di spesa pubblica dimostrabile per ciascun MMG nei termini di consistenti migliaia di sterline; la spesa per i trattamenti psicologici in questione viene ampiamente ripagata con una riduzione di spesa sanitaria nei termini succitati; tale risparmio appare costante nel tempo come da follow up dimostrabili. In dettaglio gli articoli: l 'articolo l istituisce la figura dello Psicologo di base; l 'articolo 2 individua e definisce i compiti dello Psicologo di base; l 'articolo 3 istituisce gli elenchi provinciali degli Psicologi di base; l 'articolo 4 prevede, da parte degli organi competenti, la ver(fica, il monitoraggio e il controllo qualitativo del! 'assistenza psicologica; l 'articolo 5 istituisce l 'Osservatorio Regionale; l 'articolo 6 assicura la copertura.finanziaria.

2

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE Art. l - Finalità. l. La Regione del Veneto, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione allo scopo di garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e al decreto legislativo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo l della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni, istituisce la figura dello Psicologo di base (PdB) del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale (SSR). Art. 2 - Compiti della figura professionale dello psicologo di base. l. Lo Psicologo di base (PdB) è inserito nel Distretto Socio Sanitario per l'attività di assistenza primaria territoriale così come previsto nel nuovo Piano Socio sanitario Regionale (PSSR) di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016". 2. È prevista la presenza di uno Psicologo di Base ogni 6/8 Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) e/o in rapporto di uno Psicologo di Base ogni 15.000 abitanti. 3. Lo psicologo di base opera in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) attraverso compiti di cura primaria. 4. Allo Psicologo di base, oltre alle funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, 56 "Ordinamento della professione di psicologo", competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione alla salute nonché attivazione della rete sociale. 5. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente. 6. Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato. 7. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio provvedimento definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base (PdB). 8. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo è stabilito dalla Giunta regionale. Art. 3 - Elenchi degli Psicologi di base. l. Viene istituito l'elenco provinciale degli psicologi di base. 2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma l i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 3

a) laurea in Psicologia; b) iscrizione all'albo degli psicologi; c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale; d) specifiche competenze e titoli, di cui al comma 7 dell'articolo 2. Art. 4 - Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica. l La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo l sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale. 2. Ai fini del comma l, gli Psicologi di base sono tenuti a trasmettere ai competenti servizi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata. 3. I servizi competenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica. Art. 5 - Istituzione Osservatorio Regionale. l. La Regione Veneto d'intesa con le Unità Locali Socio Sanitarie e Aziende Ospedaliere, con i Comuni, con l'ordine professionale degli Psicologi, con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), con le Associazioni Scientifiche di Psicologia, con l'università di Psicologia di Padova, le Scuole di specializzazione in Psicoterapia, istituisce un orgamsmo indipendente con funzioni di Osservatorio Regionale. 2. L'Osservatorio Regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulla attività prestata dallo Psicologo di base anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Veneto. 3. All'Osservatorio Regionale partecipano i rappresentanti dei Professionisti Psicologi provenienti dalle diverse aree professionali (Servizi Distrettuali di Salute Mentale, Età Evolutiva, Consultori Familiari, Disabilità, Psicologia Ospedali era, Psicologia dell'anziano). 4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale. Art. 6- Norma finanziaria. l. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio pluriennale 2014-2016. 4

INDICE Art. l - Finalità... 3 Art. 2 - Compiti della figura professionale dello psicologo di base... 3 Art. 3 -Elenchi degli Psicologi di base... 3 Art. 4- Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica... 4 Art. 5 - Istituzione Osservatorio Regionale....4 Art. 6- Norma finanziaria....4 5

PDLRn. 407 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo l COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 117 (l) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti ali 'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (2) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono ali' attuazione e ali' esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (l) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 200 l, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principì fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione". (2) - Si riporta di seguito l'art. Il, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma l, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti".