CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
|
|
- Emma Tarantino
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 11/12/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto U del 11/12/2015 Prot.: Titolano 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari \ 1 rcisl.atum Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 91 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai, Riccardo Barbisan, Alessandro Montagnoli, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà, Alberto Semenzato e Alberto Villanova relativa a: "ISTITUZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA". Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento. La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla SERVIZIO ATTIVITÀ E R.\PPORTI ISTITUZIONALI Unità atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia te/ /«X uai@consigiioveneto.it
2 Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3. La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Robeiko il SERVIZIO ATTIVITÀ E RA^RTI ISTITUZIONALI ILD/ DottJR^rfisMilente IL SEGRI NERALE f.f. Valf ;s GV/sd pdi\pdl 091
3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 91 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Barbisan, Montagnoli, Rizzotto, Semenzato e Villanova ISTITUZIONE DELLE UNITA OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1 dicembre 2015.
4 ISTITUZIONE DELLE UNITA OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA Relazione: Premesso che i Dirigenti Psicologi all'interno del Servizio Sanitario Regionale hanno contribuito all'erogazione di migliaia di prestazioni a favore dei cittadini veneti, si evidenzia che in conseguenza della moltitudine di competenze e di capacità professionali deve conseguire un modello organizzativo che evidenzi anche le capacità gestionali e organizzative. È riconosciuto che un lavoro qualificato e definito sul territorio è oggi uno degli assi portanti del nuovo assetto sanitario poiché attraverso di esso si ribadisce la centralità della persona e non della patologia, e che tale concetto implica una serie di variazioni organizzative e culturali che valorizzino e potenzino i Servizi Psicologici tali da definire una organizzazione delle prestazioni di psicologia ali 'interno delle aziende ULSS. Come da anni l'organizzazione Mondiale della Salute (OMS) va affermando, il concetto di salute non può prescindere dalla componente psicologica; a questo proposito sono oramai innumerevoli gli studi e le evidenze scientifiche che mostrano l'efficacia degli interventi psicologici sia per quanto concerne la parte più strettamente psicopatologica, sia nei confronti dello stress, che nella capacità di analizzare e ridefinire le problematiche sociali, organizzative, manageriali e della gestione della formazione. Un esempio rispetto agli studi di effectiveness, e outcome a medio e lungo termine evidenziano come il rapporto costo/efficacia poggi a favore delle terapie psicologiche rispetto a quelle farmacologiche nei termini di maggiore stabilità nel tempo dei miglioramenti e del migliore impatto sulla gestione dei problemi psichici e fisici (assenza di effetti collaterali in particolare). Si rammentano inoltre le competenze della psicologia del lavoro nell'analizzare e impostare i modelli organizzativi, con evidenti risultati positivi nell'organizzazione della salute organizzativa e della prevenzione, garantendo tra l'altro il benessere delle persone/lavoratori/operator, e dell 'organizzazione, favorendo l'incremento della produttività in senso sia quantitativo che qualitativo. E quindi evidente come non essendoci una specificità organizzativa psicologica all'interno delle Aziende ULSS, le aree di sovrapposizione tra disciplina di area medica-psichiatria e discipline di area psicologica, psicologia, psicoterapia ha portato nel tempo a un'assoluta difficoltà programmatoria del volume complessivo delle prestazioni erogate dagli Psicologi, spesso confuse con quelle erogate dai medici; aspetto particolarmente evidente nei Dipartimenti di Salute Mentale dove sussiste sovrapposizione. I cittadini che per accedere alle prestazioni psicologiche spesso si devono recare presso Servizi connotati per la malattia; questione particolarmente delicata quando si tratta di adolescenti con difficoltà di carattere evolutivo o disagi minori che devono "transitare" presso i Centri di Salute Mentale. Quindi la necessità di ridisegnare organizzativamente la complessità dell'intervento psicologico rispetto alla sua trasversalità, nel rispetto del principio oramai sempre più consolidato della multidisciplinarietà che diventa uno degli obiettivi della presente proposta di legge a favore dei cittadini veneti.
5
6 ISTITUZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA Art 1 - Istituzione delle Unità Operative Complesse di Psicologia. 1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, allo scopo di garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, riconosce l'attività di psicologo all'interno delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Unità locali Socio Sanitarie istituendo le Unità Complesse di Psicologia. Art 2 - Compiti delle Unità Operative Complesse di Psicologia. 1. Le Unità Operative Complesse di Psicologia svolgono le seguenti funzioni: a) operano a livello di Aziende Sanitare e Aziende Unità Locali Socio Sanitarie; su indicazione dell'organizzazione centrale, provvedono ad erogare le attività psicologiche attraverso proprie Unità Operative presso ogni Aziende ULSS, secondo i concetti dell'approccio multidisciplinare e in accordo con i diversi contesti operanti; b) garantiscono tempestività ed adeguatezza di risposta ai problemi operativi e professionali tipici delle funzioni svolte; c) contribuiscono a migliorare gli standard qualitativi delle attività svolte; d) assicurano un costante aggiornamento professionale ed un corrispondente miglioramento della capacità operativa; e) svolgono attività di ricerca; f) sviluppano iniziative di formazione rivolte al personale sanitario; g) formulano percorsi di tutoraggio per psicologi post-lauream e specializzandi in psicoterapia; h) promuovono, anche in collaborazione con Associazioni di volontariato, attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione su problematiche della salute psicologica e mentale nello spirito della promozione del benessere psicologico; i) previo consenso del paziente, le UOC di Psicologia, collaborano con i Medici di Medicina Generale, e con i diversi Medici specialisti, fornendo loro informazioni utili sul trattamento in atto e sui suoi esiti. Art 3 - Articolazioni delle Unità Operative Complesse di Psicologia. 1. Le Unità Operative Complesse di Psicologia si collocano anche come area di Psicologia della salute, e di Comunità quale promozione e mantenimento della salute dei cittadini e prevenzione e trattamento della malattia. 2. L'attività di psicologia della salute e di comunità adotta le seguenti strategie operative: a) partecipazione di iniziative/progetti relativi a rapporti di collaborazione sistematica e consulenza con strutture del Presidio ospedaliero; b) interviene attraverso ambiti di collaborazione concordati con le Unità operative aziendali e con le Unità funzionali territoriali; c) partecipazione in sinergia con gli altri Servizi Territoriali e Ospedalieri rispetto agli interventi clinici, di prevenzione e riabilitazione;
7 d) attua e collabora ai progetti di ricerca, sperimentazione, valorizzazione delle risorse umane aziendali; e) interventi sulle tematiche della sicurezza dei luoghi di lavoro; f) prevenzione del disagio da lavoro; g) riduzione rischio patologie stress lavoro correlato; h) interventi sul disagio lavorativo/ patologie specifiche mobbing e burn out compatibili. Art 4 - Organizzazione strutturale delle Unità Operative Complesse di Psicologia. 1. Le UOC di Psicologia rientrano nell'ambito dello Staff della Direzione dei Servizi Sociali delle Aziende Sanitare e Aziende Unità Locali Socio Sanitarie al fine di garantire in modo omogeneo e razionale gli interventi di prevenzione, diagnosi presa in carico e riabilitazione dei disturbi psicologici, intervenendo in ambito territoriale, ospedaliero, ed a livello di centro direzionale. 2. Le UOC di Psicologia prevedono al loro interno anche le Unità Operative Territoriali di psicologia per adolescenti, giovani, adulti e loro famiglie. 3. Le Unità Operative Territoriali di psicologia operano: a) in sinergia con le diverse Unità Operative delle Azienda Sanitarie e Aziende ULSS che si occupano di problematiche giovanili, secondo protocolli aziendali condivisi; b) in sinergia e secondo modalità condivise con la rete del territorio, con gli Enti Locali e tutti i soggetti che si occupano di disagio giovanile e delle loro famiglie. Art 5 - Personale delle Unità Operative Complesse di Psicologia e delle Unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie. 1. La Direzione delle Unità Operative Complesse di Psicologia è affidata a un Dirigente Psicologo. 2. Il Dirigente Psicologo dell'uoc di Psicologia valuta, assieme alla Direzione aziendale, le richieste di presenza di Psicologi nelle diverse articolazioni organizzative aziendali per un utilizzo ottimale delle risorse. 3. L'attribuzione delle prestazioni dell'uoc di Psicologia a ciascuna struttura funzionale (Distretto, Dipartimenti, unità funzionali, Presidio ospedaliero ed aree funzionali. Strutture del Centro Direzionale) deve avvenire in sede di predisposizione del budget, di concerto tra il Dirigente di Unità Operativa, i Responsabili di Zona-Distretto, i Responsabili di struttura funzionale e la Direzione Aziendale. 4. Nell'ambito della negoziazione degli obiettivi con il responsabile della struttura organizzativa funzionale il Dirigente dell'uoc di Psicologia contestualizza i compiti di cui ai punti precedenti individuando le risorse umane adeguate alla programmazione delle attività, rilevando le prestazioni psicologiche, anche al fine di distribuire equamente i carichi di lavoro, registrando le aree critiche per proporre soluzioni, formulando progetti di formazione mono disciplinare e multidisciplinare. 5. All'interno delle Unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie operano professionisti Psicologi con particolare curriculum formativo rispetto alle tematiche della adolescenza.
8 6. Il Responsabile dell'unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie è un Dirigente Psicologo con comprovata esperienza nel settore di psicologia infantile e adolescenziale. Art. 6 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro ,00, per gli esercizifinanziari2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione per l'eserciziofinanziano2015 e pluriennale 2015/2017.
9 INDICE Art 1 - Istituzione delle Unità Operative Complesse di Psicologia 3 Art 2 - Compifi delle Unità Operative Complesse di Psicologia 3 Art 3 - Articolazioni delle Unità Operative Complesse di Psicologia. 3 Art 4 - Organizzazione strutturale delle Unità Operative Complesse di Psicologia 4 Art 5 - Personale delle Unità Operative Complesse di Psicologia e delle Unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie 4 Art. 6 - Norma finanziaria 5
10 PDLR n. 91 PARTE NOTIZLALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 117 (1) (2) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con r Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 1) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
11 della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (3) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi intemazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
12 navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione". (2) L'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole "sistema tributario e contabile dello Stato" le parole "armonizzazione dei bilanci pubblici" e ha soppresso al terzo comma, pruno periodo, le parole "armonizzazione dei bilanci pubblici e". L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'eserciziofinanziariorelativo all'anno (3) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti". Legge 23 dicembre 1978, n. 833(1). ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (2) (3) (4) (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. (2) Per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, vedi la L. 30 novembre 1998, n (3) Per il riordino del settore termale, vedi la L. 24 ottobre 2000, n (4) Vedi, anche, le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (1) RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA. SANITARIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA L. 23 OTTOBRE 1992, N. 421 (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. (2) Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
DettagliAl comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».«
31.3C Sostituire l articolo, con il seguente: «Art. 31. (Modifica dell articolo 117 della Costituzione). 1. L articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 117». La potestà legislativa
DettagliL. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 Articolo 1. 1. L'articolo 114 della Costituzione
DettagliDisegno di legge costituzionale. Articolo 1
La riforma del Titolo V della Costituzione (Ddl Cdm 11.4.2003) La riforma bis del Titolo V della Costituzione è ai nastri di partenza. Il Governo, infatti, nel Consiglio dei Ministri dell 11 aprile ha
DettagliLEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al:
LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al: 21-10-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai ISTITUZIONE DELLE UNITA OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA Presentato alla Presidenza
DettagliTESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI invariato
TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il
DettagliCostituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 e succ. modifiche. Principi fondamentali.
Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 e succ. modifiche Principi fondamentali. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
DettagliDIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE
DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE Renderlo reale è la vera sfida della riforma del Titolo V della Costituzione Il 10 marzo 2015 la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il testo
DettagliSesto rapporto sullo stato della legislazione
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DIREZIONE REGIONALE ASSISTENZA LEGISLATIVA Sesto rapporto sullo stato della legislazione 197-28 1 PARTE PRIMA LA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELLA REGIONE DEL VENETO 2 PARTE PRIMA
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL V
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 12/04/2017-0009039 CONSIGLIO REGIONALE DEL V TO 3 ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 12/04/2017 Prot.: 0009039 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente
DettagliCOSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001) Art. 114 La Repubblica è costituita
DettagliLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
Le riforma costituzionale del 2001 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, Modifiche al Titolo Quinto della Parte seconda della Costituzione Confermata da referendum
Dettagli(..) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
Costituzione Italiana (..) Parte seconda Ordinamento della Repubblica TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
DettagliIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga
REGIONE PIEMONTE BU20 19/05/2016 Legge regionale 16 maggio 2016, n. 10. Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva. Il
DettagliRIFORMA COSTITUZIONALE LA SEMPLIFICAZIONE DI RENZI
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente RIFORMA COSTITUZIONALE LA SEMPLIFICAZIONE DI RENZI 2 agosto 2016 LA SEMPLIFICAZIONE
DettagliAlcuni articoli del Titolo V della Costituzione italiana Confronto tra il testo del 1948 e quello modificato dalla Legge costituzionale n.
Alcuni articoli del Titolo V della Costituzione italiana Confronto tra il testo del 1948 e quello modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001 Articoli Prima del 2001 Dopo il 2001 114 La Repubblica
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
r 5t Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 12/10/2012-0018869 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consìglio Regionale del Veneto U del 12/10/2012 Prot.: 0018869 Titolano 2.6 CRV
DettagliIl decentramento delle competenze in materia di governo del territorio
Il decentramento delle competenze in materia di governo del territorio Tre fasi principali: L istituzione delle regioni a statuto speciali e delle province autonome (1946) L istituzione delle regioni a
DettagliChe cosa cambia e perché
Che cosa cambia e perché 1 La fine dell immobilismo Stop al bicameralismo paritario Procedure più snelle e veloci per fare le leggi Meno decreti legge disegni di legge con voto a data certa Il presidente
DettagliLE AUTONOMIE TERRITORIALI
LE AUTONOMIE TERRITORIALI Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni). Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 18/11/2016-0026970 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO gtl Consiglio Regionale del N del 18/11/2016 Prot: 0026970 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della
DettagliDisposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.
Normativa comparata REGIONE VENETO Pubblicata nel B.U. Veneto 29 ottobre 2015, n. 103. Art. 1 Oggetto. 1. La presente legge regionale, ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione,
DettagliRiforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.
D.Lgs. 18-2-2000 n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57, S.O. D.Lgs.
DettagliSTATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI
STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI Articolo 1 Denominazione e sede E costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa delle senatrici CARLINO e BUGNANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2010 Nuove disposizioni in materia di parità e di
DettagliLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUL PAREGGIO DI BILANCIO SOSTANZIALMENTE SEGNA LA FINE DELL AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI
LA RIFORMA COSTITUZIONALE SUL PAREGGIO DI BILANCIO SOSTANZIALMENTE SEGNA LA FINE DELL AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI La Camera dei Deputati il 6 marzo 2012 ha approvato, senza modificazioni rispetto
DettagliProvince autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e
Bozza di Accordo, ai sensi dell art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e approfondimento
DettagliDipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione
Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento di giurisprudenza Quadro sintetico delle principali novità 21 giugno 2016 Aulario del Dipartimento
DettagliLa riforma del titolo V della Costituzione Italiana.
La riforma del titolo V della Costituzione Italiana. LEGGE 18 OTTOBRE 2001 N.3 Art. 5 cost. [1] La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 04/05/2016-0011471 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO A ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 04/05/2016 Prot.: 0011471 Titolario 2.8 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente
DettagliIstituzioni di diritto pubblico C.d.L. in Scienze dell educazione
Istituzioni di diritto pubblico C.d.L. in Scienze dell educazione educazione prof. R. Di Maria Parte speciale: legislazione scolastica e diritto all istruzione profili costituzionalistici l. 59/1997 delega
DettagliASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
R E G I O N E P U G L I A ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE Regolamento Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero Universitarie della Regione Puglia ai sensi del D.L.gs
DettagliMinistero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR)
PROTOCOLLO D'INTESA tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) La Scuola Internazionale e (di seguito denominato ALMA) di Cucina Italiana "Rafforzare il
DettagliPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI DECRETO 21 settembre 2015 Organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei
DettagliLEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5
LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5 Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale
DettagliAttuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano
Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
DettagliProfilo professionale degli assistenti sociali
Profilo professionale degli assistenti sociali 1 Schema di regolamento a norma dell'art. 12, comma 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328: "Profilo professionale degli assistenti sociali, formazione universitaria
DettagliDisaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi
Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi Stanziamenti finali in euro 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI 01 ORGANI ISTITUZIONALI 2.080.890 GESTIONE E DI CONTROLLO 03 GESTIONE
DettagliPRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME RIGUARDANTI L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME RIGUARDANTI L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE R.D. 25-11-1929, N. 2248 Regolamento per l esercizio professionale dei Dottori
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare
Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 14/04/2016-0009766 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare 7.3 Consiglio Regionale del Veneto N del 14/0412016 Prot.: 0009766 Titolario 2.6 CRV
DettagliAttuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.Lgs. 4-8-1999 n. 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1999, n. 237. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (1). Attuazione
DettagliArt. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli
D.Lgs. 6-11-2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento
DettagliI Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Premesso che l attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si
DettagliProvince autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e
Bozza di Accordo, ai sensi dell art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, recante ridefinizione implementazione e approfondimento
DettagliINDICE TOMO I. Parte I LA DISCIPLINA NAZIONALE IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI. Titolo I NORMATIVA BASE
Prefazione... XV TOMO I Parte I LA DISCIPLINA NAZIONALE IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI NORMATIVA BASE 1. Costituzione della Repubblica Italiana (in G.U., 27 dicembre 1947, n. 298)... 5 2. R.d. 18 novembre
DettagliIL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO SOLO LA CAMERA DEI DEPUTATI CONFERISCE E REVOCA LA FIDUCIA AL GOVERNO LA CAMERA È PROTAGONISTA DEL PROCEDIMENTO
DettagliLe Cure Palliative erogate in Rete
Le Cure Palliative erogate in Rete La normativa nazionale e regionale Codigoro - 29 settembre 2012 Mauro Manfredini Focus sulla Rete No Terapia del dolore No Cure Palliative Pediatriche LEGGE n. 39 26
DettagliDECRETO N Del 20/12/2016
DECRETO N. 13591 Del 20/12/2016 Identificativo Atto n. 1184 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Oggetto PIANO REGIONALE DEI SERVIZI DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - OFFERTA
DettagliSi aggiunga come primo riconoscimento:
PROPOSTA DI EMENDAMENTI DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO TRATTE DAL DOCUMENTO "RICHIESTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE IL SISTEMA INTEGRATO DEGLI
DettagliSettore assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'aula RAPPORTO SEMESTRALE SUL LAVORO D AULA N.1/2011. (Gennaio - Giugno 2011)
Settore assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'aula RAPPORTO SEMESTRALE SUL LAVORO D AULA N.1/2011 (Gennaio - Giugno 2011) INDICE: Tabelle...3 Figure... 16 2 TABELLE 3 TAB. 1 -
DettagliUniversità Roma Tre CdLM Architettura Progettazione urbana
Università Roma Tre CdLM Architettura Progettazione urbana Laboratorio di Urbanistica 1 Docente: Simone Ombuen Anno accademico 2013 2014 secondo semestre Modulo Diritto (4 cfu) Docente: Roberto Gallia
DettagliNorme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181) (GU n. 193 del 20-8-2011) IL PRESIDENTE
DettagliIl Ministro per i Rapporti con il Parlamento
DECRETO 23 settembre 2011 Organizzazione interna del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2011) Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento
DettagliLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO Contrattazione collettiva P.I. - Fenomeno relativamente recente (il primo CCNL è stato sottoscritto il 16 maggio 1995 Comparto Ministeri - parte normativa
Dettaglipopolazione
Dossier n. 109 Ufficio Documentazione e Studi 21 ottobre 2015 REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Martedì 13 ottobre il Senato della Repubblica ha approvato con modifiche l AS 1429-B (alla Camera
DettagliDecreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici
DettagliPassano alla legislazione esclusiva dello Stato: produzione, trasporto, scorte strategiche e distribuzione nazionale dell energia, le grandi reti di
Disegno di legge costituzionale Nuove modifiche al titolo V, parte II, della Costituzione (La Loggia-Bossi) approvato dal Consiglio dei Ministri del 11 aprile 2003 RELAZIONE La riforma costituzionale dell
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
DettagliIl Presidente della Repubblica
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A CATTEDRE E A POSTI DI INSEGNAMENTO, AI SENSI DELL ARTICOLO 64, COMMA 4, LETTERA A), DEL DECRETO-LEGGE
DettagliLEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113
X LEGISLATURA ATTI: 12022 LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113 Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell Italia all
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016 Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sen. Riccardo NENCINI,
Dettagli2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.
Decreto Legislativo n.112 Roma, 31 marzo 1998 Oggetto: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
DettagliA.A. 2015/2016. Avv. Giuseppe Strangio
A.A. 2015/2016 Avv. Giuseppe Strangio L ordinamento giuridico Costituisce un insieme di norme giuridiche dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone, sia da un punto di vista dei rapporti
DettagliLA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
LA CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE LA DEFINIZIONE IL LIVELLO GENERALE Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo
DettagliLA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO
DettagliOggetto: Nomina del Referente Sanitario Regionale (RSR) per le grandi emergenze.
Il Presidente Oggetto: Nomina del Referente Sanitario Regionale (RSR) per le grandi emergenze. VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; VISTA la legge regionale 7 gennaio
DettagliD. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473
D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo
DettagliServizio Direzione Generale ********* DETERMINAZIONE
PROVINCIA DI PIACENZA Servizio Direzione Generale ********* DETERMINAZIONE Proposta n. DIRGEN 100/2017 Determ. n. 83 del 10/02/2017 Oggetto: NUOVO ORGANIGRAMMA FUNZIONALE (FUNZIONIGRAMMA) DELL'ENTE. APPROVAZIONE.
DettagliPROTOCOLLO D INTESA VISTO
PROTOCOLLO D INTESA TRA La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport con sede in Roma, Via della Stamperia, 8 nella persona del Sottosegretario
DettagliLegge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Art. 1 Oggetto 1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie
DettagliArt. 1 Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione
Deliberazione legislativa n. 76/2013 2 Art. 1 Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione 1. Ai sensi dell articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
Dettaglitra Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR)
PROTOCOLLO D'INTESA tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) e Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - S.U. (di seguito denominato ANCL ) "Rafforzare
DettagliCOMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO
COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (1). Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108. (1)
DettagliMINISTERO DELLA SANITA DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
MINISTERO DELLA SANITA DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994. IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di
DettagliLEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Art. 1 Art. 2
LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna. (B.U. R. 1 dicembre 1991, n. 46) Art. 1 Nell'intento
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
VISTO il Trattato sul funzionamento dell Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; VISTA la legge 14 febbraio 1994, n. 124,
DettagliLA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA
Avv. ALESSANDRO ROGGERI Studio Legale ROGGERI&GRAPPIOLO Associazione Professionale Complesso Torri di Colombo, via C. Colombo, 52 18018 Arma di Taggia (IM) Tel. 0184/462259, Fax 0184/462751 Pagina Facebook:
DettagliDPR 14 Maggio 2007, n. 78 1
DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
DettagliPREAMBOLO. Il Consiglio regionale
Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano. Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;
DettagliCorso di Diritto e clinica dei. trasporti. Caratteri, fonti e interpretazione del diritto dei. trasporti
Corso di Diritto e clinica dei trasporti Caratteri, fonti e interpretazione del diritto dei trasporti Rapporti con il codice del consumo e con il codice del turismo Il Codice della navigazione Art. 1 Cod.
DettagliD.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22
D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 (1). Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1. (1) Pubblicato
Dettaglitra Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) WWF Italia
MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0008922.03-08-2016 PROTOCOLLO D'INTESA' tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) e WWF Italia "Rafforzare il rapporto
DettagliGLI EFFETTI SULLE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI. Dispensa didattica a cura di Paolo Ferrario mappeser.com
mappeser.com 1 LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2016: GLI EFFETTI SULLE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI Dispensa didattica a cura di mappeser.com 18 ottobre 2016 mappeser.com 2 LE POLITICHE LEGISLATIVE
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Schema di decreto recante: 11.11.2014 Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l Ufficio scolastico regionale per l Umbria. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DettagliCOMUNE DI BORGHI Provincia di Forlì-Cesena
COMUNE DI BORGHI Provincia di Forlì-Cesena Determinazione del Responsabile Settore: UFFICIO TECNICO n. 35 del 24/04/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Bardi Marco OGGETTO : Affidamento di incarico
DettagliDirettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento dell'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica (spending review) Consiglio dei Ministri
Dettagli5. Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.
D.P.C.M. 19-12-2000 Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia
Dettagliriforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LEGISLATIVO riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura ambito composizione
DettagliVISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell impresa sociale e per
DettagliSEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
DettagliD.P.R n. 311
D.P.R. 28-5-2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché
DettagliRiorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137"
Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137" ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
Leggi d'italia D.P.R. 28-5-2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica
DettagliREGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 6.12.2006 - pag. 701 REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 Regolamento per l attuazione della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione
DettagliConsiglio regionale Friuli Venezia Giulia TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE INDICE
- 1 - TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE INDICE Art. 1 - Istituzione Art. 2 - Attribuzioni Art. 3 - Programmazione dell attività Art. 4 - Ordinamento Art. 5 - Direttore Art. 6 - Risorse umane Art. 7
Dettagli(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1). Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288 (2), nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui
DettagliREGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DAGLI UFFICI COMUNALI
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 26.10.2000 Il segretario comunale f.to d.ssa Claudia Visani COMUNE DI NAVE SAN ROCCO Provincia di Trento REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA
Dettagli