CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 11/12/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto U del 11/12/2015 Prot.: Titolano 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari \ 1 rcisl.atum Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 91 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai, Riccardo Barbisan, Alessandro Montagnoli, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà, Alberto Semenzato e Alberto Villanova relativa a: "ISTITUZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA". Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento. La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla SERVIZIO ATTIVITÀ E R.\PPORTI ISTITUZIONALI Unità atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia te/ /«X uai@consigiioveneto.it

2 Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3. La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Robeiko il SERVIZIO ATTIVITÀ E RA^RTI ISTITUZIONALI ILD/ DottJR^rfisMilente IL SEGRI NERALE f.f. Valf ;s GV/sd pdi\pdl 091

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 91 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Barbisan, Montagnoli, Rizzotto, Semenzato e Villanova ISTITUZIONE DELLE UNITA OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1 dicembre 2015.

4 ISTITUZIONE DELLE UNITA OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA Relazione: Premesso che i Dirigenti Psicologi all'interno del Servizio Sanitario Regionale hanno contribuito all'erogazione di migliaia di prestazioni a favore dei cittadini veneti, si evidenzia che in conseguenza della moltitudine di competenze e di capacità professionali deve conseguire un modello organizzativo che evidenzi anche le capacità gestionali e organizzative. È riconosciuto che un lavoro qualificato e definito sul territorio è oggi uno degli assi portanti del nuovo assetto sanitario poiché attraverso di esso si ribadisce la centralità della persona e non della patologia, e che tale concetto implica una serie di variazioni organizzative e culturali che valorizzino e potenzino i Servizi Psicologici tali da definire una organizzazione delle prestazioni di psicologia ali 'interno delle aziende ULSS. Come da anni l'organizzazione Mondiale della Salute (OMS) va affermando, il concetto di salute non può prescindere dalla componente psicologica; a questo proposito sono oramai innumerevoli gli studi e le evidenze scientifiche che mostrano l'efficacia degli interventi psicologici sia per quanto concerne la parte più strettamente psicopatologica, sia nei confronti dello stress, che nella capacità di analizzare e ridefinire le problematiche sociali, organizzative, manageriali e della gestione della formazione. Un esempio rispetto agli studi di effectiveness, e outcome a medio e lungo termine evidenziano come il rapporto costo/efficacia poggi a favore delle terapie psicologiche rispetto a quelle farmacologiche nei termini di maggiore stabilità nel tempo dei miglioramenti e del migliore impatto sulla gestione dei problemi psichici e fisici (assenza di effetti collaterali in particolare). Si rammentano inoltre le competenze della psicologia del lavoro nell'analizzare e impostare i modelli organizzativi, con evidenti risultati positivi nell'organizzazione della salute organizzativa e della prevenzione, garantendo tra l'altro il benessere delle persone/lavoratori/operator, e dell 'organizzazione, favorendo l'incremento della produttività in senso sia quantitativo che qualitativo. E quindi evidente come non essendoci una specificità organizzativa psicologica all'interno delle Aziende ULSS, le aree di sovrapposizione tra disciplina di area medica-psichiatria e discipline di area psicologica, psicologia, psicoterapia ha portato nel tempo a un'assoluta difficoltà programmatoria del volume complessivo delle prestazioni erogate dagli Psicologi, spesso confuse con quelle erogate dai medici; aspetto particolarmente evidente nei Dipartimenti di Salute Mentale dove sussiste sovrapposizione. I cittadini che per accedere alle prestazioni psicologiche spesso si devono recare presso Servizi connotati per la malattia; questione particolarmente delicata quando si tratta di adolescenti con difficoltà di carattere evolutivo o disagi minori che devono "transitare" presso i Centri di Salute Mentale. Quindi la necessità di ridisegnare organizzativamente la complessità dell'intervento psicologico rispetto alla sua trasversalità, nel rispetto del principio oramai sempre più consolidato della multidisciplinarietà che diventa uno degli obiettivi della presente proposta di legge a favore dei cittadini veneti.

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6 ISTITUZIONE DELLE UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE DI PSICOLOGIA Art 1 - Istituzione delle Unità Operative Complesse di Psicologia. 1. La Regione del Veneto, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, allo scopo di garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, riconosce l'attività di psicologo all'interno delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Unità locali Socio Sanitarie istituendo le Unità Complesse di Psicologia. Art 2 - Compiti delle Unità Operative Complesse di Psicologia. 1. Le Unità Operative Complesse di Psicologia svolgono le seguenti funzioni: a) operano a livello di Aziende Sanitare e Aziende Unità Locali Socio Sanitarie; su indicazione dell'organizzazione centrale, provvedono ad erogare le attività psicologiche attraverso proprie Unità Operative presso ogni Aziende ULSS, secondo i concetti dell'approccio multidisciplinare e in accordo con i diversi contesti operanti; b) garantiscono tempestività ed adeguatezza di risposta ai problemi operativi e professionali tipici delle funzioni svolte; c) contribuiscono a migliorare gli standard qualitativi delle attività svolte; d) assicurano un costante aggiornamento professionale ed un corrispondente miglioramento della capacità operativa; e) svolgono attività di ricerca; f) sviluppano iniziative di formazione rivolte al personale sanitario; g) formulano percorsi di tutoraggio per psicologi post-lauream e specializzandi in psicoterapia; h) promuovono, anche in collaborazione con Associazioni di volontariato, attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione su problematiche della salute psicologica e mentale nello spirito della promozione del benessere psicologico; i) previo consenso del paziente, le UOC di Psicologia, collaborano con i Medici di Medicina Generale, e con i diversi Medici specialisti, fornendo loro informazioni utili sul trattamento in atto e sui suoi esiti. Art 3 - Articolazioni delle Unità Operative Complesse di Psicologia. 1. Le Unità Operative Complesse di Psicologia si collocano anche come area di Psicologia della salute, e di Comunità quale promozione e mantenimento della salute dei cittadini e prevenzione e trattamento della malattia. 2. L'attività di psicologia della salute e di comunità adotta le seguenti strategie operative: a) partecipazione di iniziative/progetti relativi a rapporti di collaborazione sistematica e consulenza con strutture del Presidio ospedaliero; b) interviene attraverso ambiti di collaborazione concordati con le Unità operative aziendali e con le Unità funzionali territoriali; c) partecipazione in sinergia con gli altri Servizi Territoriali e Ospedalieri rispetto agli interventi clinici, di prevenzione e riabilitazione;

7 d) attua e collabora ai progetti di ricerca, sperimentazione, valorizzazione delle risorse umane aziendali; e) interventi sulle tematiche della sicurezza dei luoghi di lavoro; f) prevenzione del disagio da lavoro; g) riduzione rischio patologie stress lavoro correlato; h) interventi sul disagio lavorativo/ patologie specifiche mobbing e burn out compatibili. Art 4 - Organizzazione strutturale delle Unità Operative Complesse di Psicologia. 1. Le UOC di Psicologia rientrano nell'ambito dello Staff della Direzione dei Servizi Sociali delle Aziende Sanitare e Aziende Unità Locali Socio Sanitarie al fine di garantire in modo omogeneo e razionale gli interventi di prevenzione, diagnosi presa in carico e riabilitazione dei disturbi psicologici, intervenendo in ambito territoriale, ospedaliero, ed a livello di centro direzionale. 2. Le UOC di Psicologia prevedono al loro interno anche le Unità Operative Territoriali di psicologia per adolescenti, giovani, adulti e loro famiglie. 3. Le Unità Operative Territoriali di psicologia operano: a) in sinergia con le diverse Unità Operative delle Azienda Sanitarie e Aziende ULSS che si occupano di problematiche giovanili, secondo protocolli aziendali condivisi; b) in sinergia e secondo modalità condivise con la rete del territorio, con gli Enti Locali e tutti i soggetti che si occupano di disagio giovanile e delle loro famiglie. Art 5 - Personale delle Unità Operative Complesse di Psicologia e delle Unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie. 1. La Direzione delle Unità Operative Complesse di Psicologia è affidata a un Dirigente Psicologo. 2. Il Dirigente Psicologo dell'uoc di Psicologia valuta, assieme alla Direzione aziendale, le richieste di presenza di Psicologi nelle diverse articolazioni organizzative aziendali per un utilizzo ottimale delle risorse. 3. L'attribuzione delle prestazioni dell'uoc di Psicologia a ciascuna struttura funzionale (Distretto, Dipartimenti, unità funzionali, Presidio ospedaliero ed aree funzionali. Strutture del Centro Direzionale) deve avvenire in sede di predisposizione del budget, di concerto tra il Dirigente di Unità Operativa, i Responsabili di Zona-Distretto, i Responsabili di struttura funzionale e la Direzione Aziendale. 4. Nell'ambito della negoziazione degli obiettivi con il responsabile della struttura organizzativa funzionale il Dirigente dell'uoc di Psicologia contestualizza i compiti di cui ai punti precedenti individuando le risorse umane adeguate alla programmazione delle attività, rilevando le prestazioni psicologiche, anche al fine di distribuire equamente i carichi di lavoro, registrando le aree critiche per proporre soluzioni, formulando progetti di formazione mono disciplinare e multidisciplinare. 5. All'interno delle Unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie operano professionisti Psicologi con particolare curriculum formativo rispetto alle tematiche della adolescenza.

8 6. Il Responsabile dell'unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie è un Dirigente Psicologo con comprovata esperienza nel settore di psicologia infantile e adolescenziale. Art. 6 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro ,00, per gli esercizifinanziari2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del bilancio di previsione per l'eserciziofinanziano2015 e pluriennale 2015/2017.

9 INDICE Art 1 - Istituzione delle Unità Operative Complesse di Psicologia 3 Art 2 - Compifi delle Unità Operative Complesse di Psicologia 3 Art 3 - Articolazioni delle Unità Operative Complesse di Psicologia. 3 Art 4 - Organizzazione strutturale delle Unità Operative Complesse di Psicologia 4 Art 5 - Personale delle Unità Operative Complesse di Psicologia e delle Unità Operative Territoriali di Psicologia per adolescenza, giovani adulti e famiglie 4 Art. 6 - Norma finanziaria 5

10 PDLR n. 91 PARTE NOTIZLALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 117 (1) (2) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con r Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 1) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela

11 della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (3) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi intemazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

12 navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione". (2) L'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole "sistema tributario e contabile dello Stato" le parole "armonizzazione dei bilanci pubblici" e ha soppresso al terzo comma, pruno periodo, le parole "armonizzazione dei bilanci pubblici e". L'articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall'eserciziofinanziariorelativo all'anno (3) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti". Legge 23 dicembre 1978, n. 833(1). ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (2) (3) (4) (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. (2) Per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, vedi la L. 30 novembre 1998, n (3) Per il riordino del settore termale, vedi la L. 24 ottobre 2000, n (4) Vedi, anche, le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (1) RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA. SANITARIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA L. 23 OTTOBRE 1992, N. 421 (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. (2) Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441.

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